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Decisione

14.2020.102

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria registrale. Diritto di essere sentito. Dolo ed errore essenziale. Accertamento dei fatti. Limiti delle allegazioni e contestazioni nuove in se

15 febbraio 2021Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti possono essere appurati agevolmente senza margine d’interpreta­zione (DTF

144 citato, consid. 5.2.1.2), ipotesi estranea alla fattispecie in esame, in

cui la Banca non ha citato in prima sede i documenti ora menzionati nel reclamo.

10. La Banca asserisce che non

sapeva né poteva sapere della presunta utilizzazione del credito a fini diversi

di quelli pattuiti. A suo dire il convenuto non può imputarle le malefatte dei

suoi soci in quanto questi hanno agito tramite la società semplice, e quindi di

comune accordo con lui. Rimprovera al primo giudice di non aver spiegato in

cosa avrebbe dovuto consistere precisamente il dolo a lei imputato. Visto il

rinvio all’art. 28 cpv. 2 CO, secondo la re-clamante la decisione impugnata si

riferisce al dolo commesso da un terzo, che la Banca avrebbe dovuto conoscere, mentre

CO 1 non ha mai sostenuto che il dolo fosse stato cagionato da un terzo, bensì

che provenisse dalla Banca stessa, agen­do per il tramite del suo ex direttore PI

3. A sua mente ciò dimostrerebbe che al momento di redigere la decisione

impugnata non fosse chiaro neppure al Pretore in che cosa dovesse consistere il

presunto dolo, chi lo avesse provocato né chi ne fosse la vittima. Non sussistono

quindi – epiloga l’insorgente – obiezioni credibili suscettibili d’inficiare il

riconoscimento di debito a suo favore (reclamo, n. 24, 34-39).

10.1 I sofismi della reclamante

non fanno illusione. A dispetto dei suoi ragionamenti contorti, la banca

manifesta di aver capito perfettamente il dolo imputatole dal Pretore: non aver

apparentemente vigilato sull’utilizzazione del credito, permettendo al proprio

ex direttore d’impiegarlo in modo non conforme alle condizioni contrattua­li.

Ora, come sostenuto da CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 6, ad 24), la

conoscenza dell’ex direttore PI 3, in quanto organo della Banca, è imputabile

alla stessa, così come lo sono gli atti illeciti da lui verosimilmente commessi

(art. 55 cpv. 2 CC, sentenza del Tribunale federale 4A_455/2018 del 9 ottobre

2019, consid. 6.1). Per il resto, nella decisione impugnata non figura nessun

rinvio all’art. 28 cpv. 2 CO.

10.2 Citando il legale del

convenuto, laddove ha scritto che “in ogni caso il [suo] mandante si considera vittima di queste

circostanze, come certamente risulterà essere anche la banca”, la reclamante ironizza sul fatto di non poter essere, per gli stessi

fatti, vittima e autore del dolo lamentato dal convenuto (n. 38). Al di là dell’irricevibilità

di una censura fondata su un’allegazione espressa per la prima volta in sede di

reclamo, ove la banca dovesse assumere – in modo responsabile – le conseguenze

degli atti presumibilmente illeciti dei propri organi e dipendenti, nulla

osterebbe a considerarla vittima dell’agire degli stessi.

11. Secondo

la reclamante, si deve attribuire a CO 1, co­me membro della società semplice

da lui formata con i soci PI 2 e PI 1 e quale mandatario generale con potere di

firma individuale, la condotta di quest’ultimi in merito all’utilizzazione dei

fondi da lei accordati. A suo dire il convenuto era del resto conscio di tale

rischio, come risulterebbe dalla sua risposta all’istanza (pag. 3), laddove

afferma di aver “percepito

completa disinvoltura dei signori PI 1 nella gestione dei flussi finanziari”. Non essendosi più preoccupato degli sviluppi dell’operazione, egli non

può successivamente appellarsi all’inganno incolpandone la Banca. Nel

Considerandi

considerare valida la tesi del convenuto, il Pretore avrebbe violato gli art.

544.

cpv. 3 e 101 cpv. 1 CO (n. 40-42).

Si

tratta di una tesi nuova fondata su allegazioni di fatto nuove. È perciò inammissibile (sopra consid. 1.2 e 7.1).

Che CO 1 abbia concretamente conosciuto e accettato l’uso improprio dei

fondi mutuati è ad ogni modo un’asserzione che la Banca non corrobora con

indizi oggettivi e concreti, il richiamo agli art. 544 cpv. 3 e 101 cpv. 1 CO

essendo senza valore trattandosi di analizzare i rapporti interni tra soci e

con un terzo – l’ex direttore PI 3 – verosimilmente connivente.

12.

La

reclamante (n. 48-57) sostiene infine che CO 1 non ha argomentato l’eccezione

di errore essenziale, ma si è limitato a

menzionarla come “eventualiter” senza entrare nel merito dei pre­requisiti. Fa

carico al Pretore di aver ritenuto verosimile, ciò

nonostante, la tesi del convenuto.

12.1

La

reclamante non trae alcuna conclusione da tale “censura”, se così si può

definire, che si avvera quindi irricevibile. Per abbondanza, avendo il Pretore

ritenuto verosimile il dolo, disquisire sul­l’esistenza di un errore essenziale

risulterebbe ozioso.

12.2

Ciò posto, nella misura in cui sono posizionate

nel capitolo relativo all’eccezione di errore essenziale, risulta a sua volta

inutile l’esa­me delle critiche della reclamante in merito all’interpretazione

data dal Pretore agli atti del procedimento penale (doc. 7, 15 e 19), sui quali

si è fondato per reputare credibile l’eccezione in questione.

12.3

Anche

volendo considerare, per abbondanza, le censure formulate sotto la lettera “k”

come riferite anche all’eccezione di dolo, è giocoforza constatare ch’esse

poggiano su fatti e contestazioni nuovi, manifestamente inammissibili (sopra consid. 1.2 e 7.1). E ad ogni buon conto infondate.

Che

la Banca sia menzionata nell’atto d’accusa (doc. 15) quale “parte lesa” non

sembra infatti ostare al fatto che debba rispondere nei confronti degli altri

danneggiati dell’agire del proprio ex direttore (sopra consid. 10.2). Dal

profilo della semplice verosimiglianza, l’assenza di una decisione penale

definitiva non vietava poi al Pretore di riferirsi all’atto d’accusa.

A

un esame di mera apparenza, sembra pertinente anche il riferimento al rapporto di polizia (doc. 7), nella

misura in cui fornisce in­dicazioni sui presunti comportamenti

fraudolenti d’PI 3 e dei PI 1 tra il 2012 e il 2015 in numerose operazioni

immobiliari, come pure al verbale d’interrogatorio dell’arch. __________ (doc. 19),

a prescindere dalla sua pretesa incompletezza, dal momento che la reclamante

non ne contesta l’autenticità né specifica quan­to la parte mancante contribuirebbe

a modificarne il senso, per tacere del fatto che il contratto fiduciario del 29

luglio 2014 allegato al verbale (quale doc. 7) è stato comunque prodotto dal

convenuto in prima sede (come doc. 18).

13.

In

definitiva, il reclamo va respinto nella ridottissima misura in cui è

ricevibile. Ciò non preclude alla reclamante, se del caso, di far valere le sue

ragioni in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

14.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

15.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. fr. 6'986'059.39,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La Banca RE

1 rifonderà a CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).