14.2020.103
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pretesa insolvibilità temporanea dovuta alla pandemia causata dalla COVID-19
3 settembre 2020Italiano10 min
con decisione 6 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.103
Lugano
3 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.108 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2020
dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’8
gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 42'628.50 oltre a interessi e
spese esecutive.
B. All’udienza
di discussione del 17 giugno 2020 l’istante ha confermato le sue conclusioni
mentre la convenuta vi si è opposta fa-cendo valere di essere intenzionata a
pagare parte del credito a partire dal mese di settembre 2020.
C. Statuendo
con decisione 6 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 23 luglio essa ha
presentato istanza di conferimento dell’effetto sospensivo alla sua
impugnazione, che il presidente della Camera ha respinto con ordinanza del 28
luglio 2020. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 luglio 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto il 20 luglio 2020 durante le ferie estive
(dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al
terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145.
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 agosto 2020. Presentato il
20.
luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
Nel
caso specifico, i nuovi documenti prodotti con il reclamo sono quindi in linea
di principio ammissibili, anche se non sono di rilievo dato che non dimostrano
l’estinzione delle pretese dell’istante né rendono verosimile che la reclamante
non avrebbe sospeso i suoi pagamenti (v. sotto consid. 4).
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha rilevato che la convenuta non contestava di
essere debitrice dell’istante, ch’essa si trovava in mora nei confronti di
quest’ultima da oltre cinque anni, che il debito era andato via via crescendo e
che nei suoi confronti altri creditori avevano avviato esecuzioni, il cui elenco
contava ben 16 pagine. Tenuto conto che all’udienza la convenuta aveva
dichiarato di volere far fronte al debito senza portare alcun elemento concreto
circa i mezzi finanziari necessari e accennato a un primo pagamento di parte
del credito non prima di settembre del 2020, il primo giudice ha considerato
data la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF e ha
di conseguenza decretato il fallimento della convenuta.
4.
Con
il reclamo la RE 1 precisa di aver chiesto il posticipo del pagamento dei
contributi entro settembre del 2020 anche sulla base della comunicazione della CO
1.
del 5 maggio 2020, con la quale si era detta disposta a valutare un’eventuale
proposta di pagamento rateale, da presentare in forma scritta, nel caso in cui
la convenuta non fosse stata in grado di far fronte al pagamento integrale del
debito entro il 30 giugno 2020. La reclamante rimprovera al Pretore di non aver
volutamente prendere in considerazione alcuna proposta alternativa al
fallimento.
4.1
Così
argomentando, la reclamante non contesta di aver sospeso i suoi pagamenti né
contesta il credito dell’istante. Anzi, lo riconosce implicitamente nel
dichiarare di volerlo estinguere, in parte, ancorché non prima di settembre. In
queste circostanze, non si può rimproverare al Pretore di aver considerato
adempiuto il presupposto dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF e di avere di
conseguenza decretato il fallimento. La legge non gli lasciava alcuna
alternativa.
4.2
Lo
scritto 5 maggio 2020 dell’istante (doc. 2 accluso al reclamo) non viene in
soccorso della reclamante. Soltanto il pagamento integrale del credito dell’istante
o la concessione di una sua dilazione entro la pronuncia del fallimento
(oppure, secondo la giurisprudenza di questa Camera, entro la scadenza del
termine di reclamo) avrebbe consentito al Pretore di respingere l’istanza (già
citata sentenza della CEF 14.2019.202, consid.
2.1).
Sennonché,
da una parte, la reclamante non ha provato di averlo estinto e, dall’altra, la CO
1.
non le ha concesso alcuna dilazione. Con lo scritto del 5 maggio 2020 essa si è infatti limitata a dirsi disposta a
valutare un’eventuale proposta scritta di pagamento rateale
ove la reclamante non avesse pagato integralmente il debito entro il 30 giugno
2020.
Orbene, la RE 1 non ha dimostrato di averle sottoposto una simile
proposta scritta e quantificata (circa l’importo delle rate). L’istante non era
quindi obbligata a valutare una proposta inesistente e men che meno a
concederle una dilazione, per tacere del fatto che cio avrebbe presupposto il
versamento immediato del primo acconto (art. 34b cpv. 1 OAVS [RS 831.101]).
5.
La
reclamante espone poi alcuni elementi a suo dire concreti circa i propri mezzi
finanziari che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, le
permetterebbero di far fronte al primo (e indeterminato) pagamento di parte del
debito entro settembre 2020. Fa d’altronde carico al primo giudice di aver
ignorato che la sua illiquidità temporanea è solo dovuta all’epidemia dovuta
alla Covid-19, che ha bloccato la vita normale in tutto il mondo.
5.1
La
reclamante misconosce però che il Pretore è tenuto a valutare i presupposti del
fallimento al momento dell’emanazione della sua decisione, che in linea di
principio dovrebbe avvenire seduta stante (art. 171 LEF). Non è pertanto
abilitato a concedere dilazioni o tenere conto di mere aspettative – per di più
neppure allegate e rese verosimili durante l’udienza. Si fa del resto fatica a
capire come a fronte di affermati introiti milionari la reclamante non sia
riuscita a pagare la “somma infima”
dovuta all’istante.
5.2
Anche
l’allegazione secondo cui l’illiquidità sarebbe temporanea e figlia della
recente epidemia non è stata resa verosimile e strida con i fatti accertati dal
Pretore e risultanti dagli atti. Alcuni crediti posti in
esecuzione risalgono infatti a più di cinque anni e al momento della
presentazione dell’istanza nei confronti della reclamante erano pendenti quasi
cento esecuzioni per poco meno di fr. 220'000.– complessivi, di cui ben 62
sfociate in attestati di carenza di beni emessi tra il 2015 e il 2019 anche per
importi molto modesti (doc. E accluso all’istanza), 17 dei quali a favore dell’istante
(doc. D-D16), ciò che certifica in modo ufficiale la sua
insolvibilità già prima dell’epidemia.
6.
Non
si disconosce infine che il fallimento potrebbe causare danni economici e
morali notevoli, in particolare agli azionisti, ma costituisce solitamente la
conseguenza naturale di un fallimento – destinato del resto anche a evitare un
aumento delle perdite – e il rischio che viene assunto dagli azionisti quando
acquisiscono azioni.
7.
Stante
quanto precede, il reclamo va respinto.
8.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).