14.2020.104
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo ipotecario
6 novembre 2020Italiano10 min
interposte dalle convenute, ponendo a carico di ognuna di loro le spese processuali di fr. 700.– nella
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Incarto n.
14.2020.104
Lugano
6 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2016.1488/ 1490/1492 (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29 marzo
2016 dalla
CO 1 (Lussemburgo)
(patrocinata dallo Studio legale RA 1, __________)
contro
RE 1, già __________, __________
RE 2, __________
RE 3, __________
(c/o RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 21 luglio 2020 presentato dalle società RE 1,
RE 2 e RE 3 contro la decisione unica emessa il 10 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2016 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano (doc. M1), la CO 1 ha escusso l’__________, ora RE 1, in
via di realizzazione di pegni immobiliari per l’incasso di fr. 5'160'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale causa del
credito la “Convenzione di
condono parziale di debito del 26.11.13. CIP fr. 1'000'000.00, 4° grado,
dg. __________/18.11.13; CIP fr. 800'000.00, 5° grado, dg. __________/18.11.13;
CIP fr. 800'000.00, 6° grado, dg. __________/18.11.13; CIP fr. 800'000.00,
7° grado, dg. __________/ 18.11.13 gravanti coll. le part. n. __________ e
part. __________ fol. PPP __________, PPP __________ e PPP __________ RFD __________
di proprietà RE 2, __________. CIP fr. 250'000.00, 5° grado, dg. __________/6.12.12;
CIP fr. 400'000.00, 6° grado, dg. __________/18.11.13 gravanti la part. 5
fol. PPP __________ RFD __________ di proprietà RE 3, __________”, e fr. 215'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 marzo 2016 per
la stessa causale (“vedi
sopra”). Lo stesso precetto esecutivo è anche stato
notificato alle terze proprietarie dei pegni, la RE 2 e la RE 3.
Fatti
B. Avendo
l’escussa e le terze proprietarie interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanze del 29 marzo 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi
il 7 ottobre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre le convenute
vi si sono nuovamente opposte producendo una risposta scritta. Con replica
scritta del 26 ottobre 2016 e duplica scritta del 22 novembre 2016, le parti
hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
C. Statuendo con un’unica decisione del 10 luglio 2020, il Pretore ha
accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni
interposte dalle convenute, ponendo a carico di ognuna di loro le spese processuali di fr. 700.– nella
prima causa e di fr. 650.– nelle altre due, e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata le tre società convenute sono insorte a questa Camera con un reclamo unico del 21 luglio
2020 per ottenerne l’annullamento o, se non fosse
possibile una proroga del termine di ricorso di 30 giorni.
E. Con
la richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili, il presidente
della Camera ha ricordato alle reclamanti che i termini stabiliti dalla legge –
come il termine di reclamo di dieci giorni contro le decisioni di rigetto dell’opposizione
– non sono prorogabili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’ex patrocinatore delle società convenute il 13 luglio
2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 luglio 2020 durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 agosto,
essendo il 2 agosto una domenica. Presentato il 21 luglio 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame le reclamanti si lamentano che “non sia stata data sufficientemente importanza alla documentazione
da noi allegata”. La censura è all’evidenza
insufficientemente motivata, dal momento ch’esse non indicano quali documenti
non sarebbero stati presi in considerazione dal Pretore o a quali documenti
egli non avrebbe dato il giusto peso e per quale ragione. Del resto il giudice
non è tenuto a esaminare la documentazione prodotta dalla parte se non nella
misura in cui essa l’ha citata a sostegno di un argomento pertinente. Che non
sia stato il caso nella fattispecie, le reclamanti neppure lo allegano. La
censura è di conseguenza irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal cre-ditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione
di rigetto prov-visorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’accordo del 26 novembre
2013.
prodotto dall’istante, secondo cui la RE 1 si è impegnata a rimborsarle fr. 5'160'000.–
oltre agli interessi del 2% dal 1° dicembre
2013, e le cessioni di stessa data da parte della RE 2 e della RE 3 di
cartelle ipotecarie per rispettivamente fr. 3'400'000.– e fr. 650'000.–
a garanzia del rimborso dei fr. 5'160'000.–, costituiscono un valido
titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni per la somma posta in
esecuzione. Ha appurato anche l’esigibilità del credito in base alla disdetta
del 18 giugno 2015 e degli accordi contrattuali così come il diritto di __________,
sulla scorta della procura speciale del 22 novembre 2013, di firmare gli
accordi per conto dell’istante. Il primo giudice ha infine respinto l’eccezione
di simulazione sollevata dalle convenute, non ritenendola verosimile, giacché
il solo carattere fiduciario e complicato della struttura messa in atto dalle
parti non permette di ammettere che dietro la figura del fiduciante (la RE 1)
si celi la stessa istante o altre persone.
4.
Le
reclamanti non contestano – a ragione – che la documentazione prodotta dall’istante,
debitamente firmata dall’escussa, rappresenta un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il capitale
di fr. 5'160'000.– posto in esecuzione (doc. B ad 1), per gli interessi
convenzionali del 2%, pari a fr. 215'000.– per i 25 mesi intercorsi dal 1°
dicembre 2013 alla scadenza notificata il 18 giugno per il 31 dicembre 2015
(doc. B ad 2 e K1), e per gli interessi di mora del 5% (art. 104
cpv. 1 CO) dal 1° gennaio 2016. I diritti di pegno risultano poi dalle
convenzioni di garanzia sottoscritte dall’escussa con la RE 2 (doc. C) e la RE
3.
(doc. D), che prevedono la cessione delle cartelle ipotecarie indicate sul
precetto esecutivo (doc. E-J) a garanzia del mutuo.
5.
Con
il reclamo le convenute lamentano chiari errori d’importi nella sentenza
impugnata, rilevando come l’ammontare versato era di € 5'340'368.59 e non di fr. 5'430'000.–.
A loro parere, indipendentemente dai precetti esecutivi la decisione fa sorgere
dubbi sul reale importo dovuto, che potrebbero indurre l’istante a iniziare una
nuova causa per la differenza sulla scorta della sentenza pretorile o causare
problemi di ordine fiscale.
5.1
Alle
reclamanti non paiono chiari lo scopo e la natura della procedura di rigetto
dell’opposizione. Mira solo ed esclusivamente a determinare se esiste un titolo
di rigetto – ossia un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF) – che
consenta di rigettare l’opposizione nell’esecuzione in corso (e unicamente in
quella). Dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (sopra consid. 2). In altre parole la decisione di
rigetto non assume alcuna valenza in eventuali altre procedure, siano esse civili,
amministrative o fiscali, esecutive o di merito. Il rischio da loro paventato
pertanto non sussiste.
5.2
Ad
ogni modo, l’indicazione approssimativa del Pretore, al pari di quella della
stessa RE 1 nello scritto del 3 aprile 2009 (doc. 8, terzo foglio), non ha
alcun effetto né nella procedura di rigetto né nel merito, giacché le parti
hanno pattuito un annullamento parziale del debito con la convenzione del 26
novembre 2013 prodotta quale titolo di rigetto (doc. B), riducendone l’ammontare
a fr. 5'160'000.–, ossia a quello posto in esecuzione (doc. B pt. 1). La
censura cade quindi nel vuoto, e con essa anche il reclamo.
6.
Alle
reclamanti è già stato ricordato che il termine di reclamo è di dieci giorni
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC). Non occorre ripetersi (v.
sopra ad E).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'375'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).