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Decisione

14.2020.104

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo ipotecario

6 novembre 2020Italiano10 min

interposte dalle convenute, ponendo a carico di ognuna di loro le spese processuali di fr. 700.– nella

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Incarto n.

14.2020.104

Lugano

6 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2016.1488/ 1490/1492 (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29 marzo

2016 dalla

CO 1 (Lussemburgo)

(patrocinata dallo Studio legale RA 1, __________)

contro

RE 1, già __________, __________

RE 2, __________

RE 3, __________

(c/o RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 21 luglio 2020 presentato dalle società RE 1,

RE 2 e RE 3 contro la decisione unica emessa il 10 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2016 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano (doc. M1), la CO 1 ha escusso l’__________, ora RE 1, in

via di realizzazione di pegni immobiliari per l’incasso di fr. 5'160'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale causa del

credito la “Convenzione di

condono parziale di debito del 26.11.13. CIP fr. 1'000'000.00, 4° grado,

dg. __________/18.11.13; CIP fr. 800'000.00, 5° grado, dg. __________/18.11.13;

CIP fr. 800'000.00, 6° grado, dg. __________/18.11.13; CIP fr. 800'000.00,

7° grado, dg. __________/ 18.11.13 gravanti coll. le part. n. __________ e

part. __________ fol. PPP __________, PPP __________ e PPP __________ RFD __________

di proprietà RE 2, __________. CIP fr. 250'000.00, 5° grado, dg. __________/6.12.12;

CIP fr. 400'000.00, 6° grado, dg. __________/18.11.13 gravanti la part. 5

fol. PPP __________ RFD __________ di proprietà RE 3, __________”, e fr. 215'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 marzo 2016 per

la stessa causale (“vedi

sopra”). Lo stesso precetto esecutivo è anche stato

notificato alle terze proprietarie dei pegni, la RE 2 e la RE 3.

Fatti

B. Avendo

l’escussa e le terze proprietarie interposto opposizione al precetto esecutivo,

con istanze del 29 marzo 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi

il 7 ottobre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre le convenute

vi si sono nuovamente opposte producendo una risposta scritta. Con replica

scritta del 26 ottobre 2016 e duplica scritta del 22 novembre 2016, le parti

hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

C. Statuendo con un’unica decisione del 10 luglio 2020, il Pretore ha

accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni

interposte dalle convenute, ponendo a carico di ognuna di loro le spese processuali di fr. 700.– nella

prima causa e di fr. 650.– nelle altre due, e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata le tre società convenute sono insorte a questa Camera con un reclamo unico del 21 luglio

2020 per ottenerne l’annullamento o, se non fosse

possibile una proroga del termine di ricorso di 30 giorni.

E. Con

la richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili, il presidente

della Camera ha ricordato alle reclamanti che i termini stabiliti dalla legge –

come il termine di reclamo di dieci giorni contro le decisioni di rigetto dell’opposizione

– non sono prorogabili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’ex patrocinatore delle società convenute il 13 luglio

2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 luglio 2020 durante le

ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 agosto,

essendo il 2 agosto una domenica. Presentato il 21 luglio 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame le reclamanti si lamentano che “non sia stata data sufficientemente importanza alla documentazione

da noi allegata”. La censura è all’evidenza

insufficientemente motivata, dal momento ch’esse non indicano quali documenti

non sarebbero stati presi in considerazione dal Pretore o a quali documenti

egli non avrebbe dato il giusto peso e per quale ragione. Del resto il giudice

non è tenuto a esaminare la documentazione prodotta dalla parte se non nella

misura in cui essa l’ha citata a sostegno di un argomento pertinente. Che non

sia stato il caso nella fattispecie, le reclamanti neppure lo allegano. La

censura è di conseguenza irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal cre-ditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione

di rigetto prov-visorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.

3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’accordo del 26 novembre

2013.

prodotto dall’istante, secondo cui la RE 1 si è impegnata a rimborsarle fr. 5'160'000.–

oltre agli interessi del 2% dal 1° dicembre

2013, e le cessioni di stessa data da parte della RE 2 e della RE 3 di

cartelle ipotecarie per rispettivamente fr. 3'400'000.– e fr. 650'000.–

a garanzia del rimborso dei fr. 5'160'000.–, costituiscono un valido

titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni per la somma posta in

esecuzione. Ha appurato anche l’esigibilità del credito in base alla disdetta

del 18 giugno 2015 e degli accordi contrattuali così come il diritto di __________,

sulla scorta della procura speciale del 22 novembre 2013, di firmare gli

accordi per conto dell’istante. Il primo giudice ha infine respinto l’ecce­zione

di simulazione sollevata dalle convenute, non ritenendola verosimile, giacché

il solo carattere fiduciario e complicato della struttura messa in atto dalle

parti non permette di ammettere che dietro la figura del fiduciante (la RE 1)

si celi la stessa istante o altre persone.

4.

Le

reclamanti non contestano – a ragione – che la documentazione prodotta dall’istante,

debitamente firmata dall’escussa, rappresenta un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il capitale

di fr. 5'160'000.– posto in esecuzione (doc. B ad 1), per gli interessi

convenzionali del 2%, pari a fr. 215'000.– per i 25 mesi intercorsi dal 1°

dicembre 2013 alla scadenza notificata il 18 giugno per il 31 dicembre 2015

(doc. B ad 2 e K1), e per gli interessi di mora del 5% (art. 104

cpv. 1 CO) dal 1° gennaio 2016. I diritti di pegno risultano poi dalle

convenzioni di garanzia sottoscritte dall’escussa con la RE 2 (doc. C) e la RE

3.

(doc. D), che prevedono la cessione delle cartelle ipotecarie indicate sul

precetto esecutivo (doc. E-J) a garanzia del mutuo.

5.

Con

il reclamo le convenute lamentano chiari errori d’importi nella sentenza

impugnata, rilevando come l’ammontare versato era di € 5'340'368.59 e non di fr. 5'430'000.–.

A loro parere, indipendentemente dai precetti esecutivi la decisione fa sorgere

dubbi sul reale importo dovuto, che potrebbero indurre l’istante a iniziare una

nuova causa per la differenza sulla scorta della sentenza pretorile o causare

problemi di ordine fiscale.

5.1

Alle

reclamanti non paiono chiari lo scopo e la natura della procedura di rigetto

dell’opposizione. Mira solo ed esclusivamente a determinare se esiste un titolo

di rigetto – ossia un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF) – che

consenta di rigettare l’opposi­zione nell’esecuzione in corso (e unicamente in

quella). Dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esi­stenza del credito (sopra consid. 2). In altre parole la decisione di

rigetto non assume alcuna valenza in eventuali altre procedure, siano esse civili,

amministrative o fiscali, esecutive o di merito. Il rischio da loro paventato

pertanto non sussiste.

5.2

Ad

ogni modo, l’indicazione approssimativa del Pretore, al pari di quella della

stessa RE 1 nello scritto del 3 aprile 2009 (doc. 8, terzo foglio), non ha

alcun effetto né nella procedura di rigetto né nel merito, giacché le parti

hanno pattuito un annullamento parziale del debito con la convenzione del 26

novembre 2013 prodotta quale titolo di rigetto (doc. B), riducendone l’am­montare

a fr. 5'160'000.–, ossia a quello posto in esecuzione (doc. B pt. 1). La

censura cade quindi nel vuoto, e con essa anche il reclamo.

6.

Alle

reclamanti è già stato ricordato che il termine di reclamo è di dieci giorni

(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC). Non occorre ripetersi (v.

sopra ad E).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'375'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).