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Decisione

14.2020.105

Opposizione al sequestro. Contratto d’appalto per l’edificazione di due case su un fondo costituito in proprietà per piani prima della costruzione. Mercede. Solidarietà dei comproprietari

17 dicembre 2020Italiano22 min

responsabilità solo proporzionale. A ciò si aggiunge che le opere eseguite dall’istante

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.105

14.2020.107

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2020.1659 e SO.2020.1660

(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanze 20 aprile 2020 rispettivamente da

giudicando sui reclami del 30 luglio 2020 presentati da una parte da RE

1 e dall’altra da RE 2 contro le decisioni emesse il 22 luglio 2020 dal

Pretore;

ritenuto

in fatto: A. La particella n. __________ RFD di __________, costituita in proprietà

per piani (PPP) prima della costruzione il 20 gennaio 2000, è composta di

quattro unità di 250⁄1000 ciascuna (n. __________68, __________69,

__________70 e __________71). RE 1 è proprietaria della quota n. __________69, PI

1 è tuttora iscritto quale proprietario della quota n. __________68 ancorché sia

deceduto l’8 febbraio 2006 e gli siano subentrati i figli RE 2 (certificato ereditario accluso al secondo reclamo). Le

altre due quote sono intestate a PI 2 (n. __________70) e a PI 3 (n. __________71).

B. Il

25 luglio 2000 la CO 1 (allora CO 1) ha sottoposto un’offerta per l’esecuzione

dei sottofondi pavimenti per l’opera di “Edificazione di due ville bifamiliari a __________,

Mapp. no. __________” all’attenzione dei committenti “PI 3 e RE

1” e “RE

2”. Il 16 ottobre 2000 la direzione

dei lavori, la __________, ha rilasciato una conferma d’ordine firmata dall’arch.

__________ per la direzione lavori, dalla CO 1 e verosimilmente da PI 2 per i

committenti. La questione di sapere se costui abbia agito unicamente per conto

proprio o anche per conto degli altri comproprietari per piani è oggetto di una

procedura di merito attualmente pendente dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 (inc. OR.2020.9).

C. Con

decisione del 23 maggio 2019 (OA.2010.243) il Pretore del Distretto di Lugano

(sezione 2) ha stralciato dai ruoli la causa d’i­­scrizione definitiva dell’ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori promossa dalla CO 1 Ticino il 2 aprile 2010.

D. Con istanze di sequestro del 9 aprile 2020, una diretta contro RE 1

e l’altra contro gli eredi RE 2, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro delle quote di PPP

rispettivamente n. __________69 e __________68 della particella n. __________

RFD di __________, in entrambi i casi fino a concorrenza di fr. 66'350.05,

oltre agli interessi di mora del 5% dal 23 giugno 2002, e fr. 14'642.75,

oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 novembre 2002. Quale titolo del

credito la CO 1 ha indicato il “contratto

di appalto per lavori commissionati sulla PPP fondo base part. __________ RFD __________,

già oggetto della causa OR.2020.9 della Pretura di Lugano, sezione 2,

attualmente pendente dove controparte [i

qui debitori] è [sono] convenuta [i] in causa per questi stessi crediti”. Quale causa di sequestro la CO 1 ha indicato in entrambi i casi il

domicilio dei debitori all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

E. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

3, in luogo e vece di quello della sezione 5 assente, accolto integralmente le

istanze e ordinato i sequestri con due distinti decreti del 14 aprile

2020, eseguiti il medesimo giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbali

n. __________ e __________), con istanze separate del 20 aprile 2020 RE 1 e gli

eredi RE 2 hanno presentato opposizione non motivata ai decreti di sequestro al

Pretore del distretto di Lugano, sezione 5. In occasione delle udienze di

discussione tenutesi entrambe il 13 luglio 2020 RE 1, così come gli eredi RE 2,

hanno prodotto la motivazione delle loro opposizioni. In entrambe le udienze la

CO 1 ha concluso in risposta per la reiezione delle opposizioni e la conferma dei

decreti di sequestro. Con replica e duplica orali le parti hanno poi ribadito

le rispettive posizioni.

F. Statuendo

con decisioni del 22 luglio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto le

opposizioni, limitatamente a fr. 66'350.05 oltre agli interessi di mora

del 5% dal 23 giugno 2002 (anziché per questa pretesa unitamente a quella di fr. 14'642.75

oltre interessi di mora del 5% dal 18 novembre 2002) e ha in tale misura

annullato i sequestri, ponendo in entrambe le cause a carico delle parti opponenti

le spese processuali di fr. 500.– in ragione di 4/5 e ripetibili ridotte

di fr. 3'000.– a favore della sequestrante.

G. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e gli eredi RE 2 sono insorti a questa Camera con reclami del 30 luglio 2020 per

ottenere l’accogli­­mento integrale delle opposizioni ai sequestri e l’annullamento

degli stes­si. Con osservazioni del 24 agosto 2020 la CO 1 ha concluso per la

reiezione dei reclami.

Considerando

in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte,

ma che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono convenuti che l’istante

ritiene essere solidali e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi

di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di

statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente (sentenza della CEF 14.2015.53/54 del 25 agosto 2015, consid. 1).

2. Le

sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro le quali è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

2.1 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice degli opponenti il 23

luglio 2020, il termine d’impu­­gnazione, iniziato a decorrere il primo giorno

utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia

lunedì 5 agosto 2020, è scaduto sabato 15 agosto, che è festivo (Assunzione di

Maria o Ferragosto, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi

ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF) (poiché il 16 era una domenica, art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentati il 30 luglio 2020 (data dei timbri postali), i reclami sono

dunque senz’altro tempestivi.

2.2 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

2.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprez­-zamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

3. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

3.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

3.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

4. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha da una parte respinto le eccezioni di prescrizione e d’inesigibilità del

credito sol­levate dagli opponenti, ma dall’altra ha considerato che l’istante

ha reso verosimile, con la produzione dei bollettini di lavoro, delle

liquidazioni parziali e della testimonianza del direttore dei lavori, solo il

credito di fr. 66'350.05 per le sue prestazioni sul cantiere di __________,

ma non l’indennità di fr. 14'642.75 destinata “a compensare l’interesse positivo al completo

adempimento del contratto” giusta gli art. 377 CO e

378 cpv. 2 CO (e delle norme SIA). Il primo giudice ha anche ritenuto che gli

opponenti siano verosimilmente parte del contratto d’appalto, nonostante essi

sostengano il contrario e il contratto d’appalto non risulti sottoscritto da loro, perché nell’offerta del 25

luglio 2000 RE 1 e il defunto PI 1 sono chiaramente indicati come

committenti e l’istante ha eseguito i lavori sulla loro proprietà.

Il

Pretore ha d’altronde reputato verosimile che i committenti si siano obbligati

in solido verso l’istante, sicché quest’ultima poteva procedere contro gli

opponenti per l’intero credito di fr. 66'350.05 senza operare una

ripartizione in base alle quote di comproprietà. In effetti, sia nell’offerta

che nella conferma d’ordine figura quale oggetto

dell’opera l’“edificazione di due ville bifamiliari a __________ mapp. no. __________” senza

alcun riferimento

alle singole PPP, sicché, secondo il primo giudice, l’assenza di una specifica imputazione dà luogo, conformemente all’art.

143 CO, a una responsabilità solidale dei committenti fondata sul contratto d’appalto,

Fatti

i quali avendo agito collettivamente non possono avvalersi di una

responsabilità solo proporzionale. A ciò si aggiunge che le opere eseguite dall’istante

concernono di fatto unicamente le parti comuni.

Il

Pretore ha infine respinto l’argomento di RE 2 secondo cui non vi sarebbe identità

tra i presunti debitori indicati nell’istanza di sequestro (ossia loro) e il

titolare dell’oggetto del sequestro (il defunto). In effetti, nella risposta presentata

nella causa di merito gli opponenti stessi hanno allegato di essere subentrati

al defunto padre, facendo perfino modificare

il rubrum della causa in questo senso. Il Pretore

ha quin­di ritenuto l’argomento abusivo (“venire contra factum proprium”).

5. Con i reclami gli opponenti ribadiscono che RE 1 e il defunto PI 1 non sono

parte del contratto d’appalto posto che, come ammesso dal primo giudice stesso,

dagli atti non risulta né ch’essi l’abbiano sottoscritto, né che abbiano

conferito un valido potere per rappresentarli a colui che ha sottoscritto la

conferma d’ordine. Inoltre, non sarebbe a loro dire rilevante che l’istante ha

eseguito i lavori sulla loro proprietà, a motivo che la proprietà dell’opera

appaltata può essere di proprietà del committente, il quale non deve per forza

essere il proprietario del fondo su cui l’opera insiste.

Ad

ogni modo – sostengono i reclamanti – non si evince dagli atti che RE 1 e il defunto

PI 1 abbiano manifestato espressamente o tacitamente la volontà d’impegnarsi in

solido. Un tale atto di volontà non potrebbe derivare nemmeno dalla sola

indicazione dei loro nominativi quali committenti nell’offerta. Evidenziano

altresì che la comproprietà, anche per piani, non implica alcuna solidarietà

tra i comproprietari. Che l’offerta e la conferma d’ordine non indichino la

costituzione del fondo in proprietà per piani nulla cambia: in effetti anche il

semplice rapporto di comproprietà ordinaria del fondo non comporta alcun nesso

di solidarietà tra i comproprietari. I reclamanti criticano inoltre l’accerta­­mento

del Pretore secondo cui i lavori si sarebbero svolti sulle sole parti comuni,

poiché non trova riscontro negli atti di causa.

Nel

loro reclamo RE 2 negano che il loro argomento sulla mancanza d’identità tra i

presunti debitori e il titolare del bene sequestrato sia abusivo, sostenendo che

l’oggetto del sequestro non avrebbe dovuto essere la quota n. __________68, bensì

la quota parte della successione indivisa che spet­ta loro, la quale non potrebbe

però essere sequestrata in Svizzera, visto che l’ultimo domicilio del defunto

si trova all’estero (in casu a __________).

6. Non

basta ribadire di non avere firmato il contratto d’appalto né conferito alcun

potere di rappresentanza al firmatario per dimostrare – come spetta ai

reclamanti (sopra consid. 1.2) – il carattere manifestamente errato dell’accertamento

del Pretore, per cui PI 2 ha verosimilmente sottoscritto il contratto anche per

conto degli altri comproprietari giacché i lavori sono stati eseguiti anche

sulla loro quota. Certo, il committente e il proprietario del fondo possono

essere persone diverse, come indicano le norme citate dai reclamanti (art. 368

cpv. 3 e 375 cpv. 2 CO), ma è in pratica un’ipotesi meno frequente – e quindi

meno verosimile – di quella in cui committente e proprietario del fondo si

confondono. Sarebbe così spettato agli opponenti rendere verosimile che RE 1 e PI

1 avrebbero autorizzato il figlio di lui PI 2 – firmatario della conferma d’ordine

(opposizione al sequestro n. 20) e comproprietario dell’unità n. __________70 – a

far edificare le due ville bifamiliari in parte sulle loro unità, non fosse

altro perché il loro consenso era necessario alla presentazione della licenza

edilizia (art. 4 cpv. 1 LE). La conclusione del Pretore resiste quindi

agevolmente alla critica.

7. Il Pretore ha giustamente qualificato come abusiva, perché

intrinsecamente contraddittoria con la tesi assunta nel merito, la censura di RE

2 per cui non vi sarebbe identità tra il titolare della PPP sequestrata (il

defunto padre) e i convenuti (ossia loro stessi). Insistere con tale doglianza

in questa sede è quantomeno fastidioso e inopportuno dal profilo della loro

credibilità.

7.1 Nel

reclamo, gli opponenti sostengono ora che la censurata mancanza d’identità

impedirebbe il sequestro della PPP in quanto tale, perché in mancanza di

divisione della successione del padre solo la loro quota ereditaria avrebbe

potuto essere sequestrata (art. 1 cpv. 1 Ordinanza concernente il pignoramento e la

realizzazione di diritti in comunione [ODiC, RS 281.41]), ciò che ad

ogni modo sarebbe escluso siccome essi sono domiciliati all’estero. In prima

sede, i reclamanti si sono limitati a contestare il credito dell’istante e la propria

responsabilità (opposizione, n. 2, 5, 32 e 33), ma non

hanno contestato che la PPP sequestrata appartenga loro. Può considerarsi pertanto

un fatto appurato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).

7.2 Comunque

sia, i reclamanti misconoscono che il credito vantato dalla sequestrante è

diretto contro il defunto padre per lavori ordinati prima del suo decesso. D’altronde,

secondo la loro tesi, la quota sequestrata fa parte della sua successione. Non

si tratta pertanto di un caso di sequestro di un bene dell’erede a garanzia di

un suo debito personale, cui si applicherebbe l’art. 1 cpv. 1 ODiC, bensì del

sequestro di un debito della comunione ereditaria, per cui rispondono i beni

della successione (ad es. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 1 ad art. 1 LEF), da eseguire nel luogo in cui il defunto sarebbe potuto essere escusso

(art. 49 LEF), ovvero il luogo di situazione della PPP sequestrata (art. 52

LEF). Anche nel merito la censura risulta infondata.

8. In linea di massima il sequestro a garanzia di un credito per l’ese­­cuzione

di lavori sulle parti comuni di un immobile costituito in comproprietà per

piani dev’essere diretto contro la comunione dei comproprietari sui beni

risultanti dalla sua amministrazione (art. 712l CC). Fatta salva una

norma o una convenzione particolare, i singoli comproprietari non hanno alcuna

responsabilità personale (DTF 142 III 553 consid. 2.2; 119

Considerandi

II 409, consid. 6; sentenza della CEF 14.2004.12/13/14

dell’8 luglio 2004, massimata in RtiD 2005 I 917 n. 133c).

L’art. 712l CC si applica però solo quando il credito del

sequestrante risulta da un atto giuridico (come un contratto di vendita o di

appalto) concluso o sorto in relazione con l’amministrazione del bene comune (Bösch in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 15 e 16

ad art. 712l CC; Amoos Piguet

in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5, 12 e 15 ad art. 712l

CC). Se invece il contratto è stato concluso con i comproprietari o

alcuni di essi, il sequestrante deve agire contro i contraenti personalmente, a

meno ch’essi abbiano ceduto le loro pretese (se cedibili) alla comunione (Bösch, op. cit., n. 6 ad art. 712l).

8.1

Nel

caso in esame, è pacifico che il contratto d’appalto non è stato concluso dalla

comunione dei comproprietari, bensì dagli stessi comproprietari indicati sull’offerta

del 25 luglio 2000 (doc. C), già per il solo fatto che l’edificazione

delle case bifamiliari non rientra ovviamente nel quadro della gestione della

cosa comune.

8.2

Ciò

posto, rimane da esaminare se i comproprietari rispondono del debito verso l’istante

in modo solidale come deciso dal Pretore o in un altro modo (in proporzione

delle loro quote, per testa o secondo un’altra chiave di ripartizione).

8.2.1

La

solidarietà passiva non è presunta (art. 143 CO). Ne va così anche quando

diversi comproprietari s’impegnano verso un terzo. Le norme sulla comproprietà,

sia ordinaria che per piani, non prescrivono infatti una solidarietà tra i

comproprietari, che per la rispettiva parte hanno i diritti e gli obblighi di

un proprietario (art. 646 cpv. 3 CC). I comproprietari possono tuttavia obbligarsi

in solido nei confronti del creditore con una manifestazione di volontà,

espressa nel contratto o anche tacita (art. 143 cpv. 1 CO; DTF 123 III 59 consid.

5; 116 II 712 consid. 3). La solidarietà può anche risultare dalla legge (art.

143.

cpv. 2 CO), come ad esempio dagli art. 58 CO e 679 CC (tra comproprietari e

proprietari comuni di un edificio in ragione di danni cagionati da vizio di costruzione

o da difetto di manutenzione oppure da eccessi nell’esercizio del diritto di

proprietà) o dall’art. 403 CO (tra mandanti collettivi) (Bösch, op. cit., n. 2 ad art. 712l).

Rispondono

altresì solidalmente per legge i comproprietari che formano una società

semplice (art. 544 cpv. 3 CO), in particolare quando comprano un fondo per

farvi edificare un immobile, destinato poi alla vendita, alla gestione di un’impresa

(sentenza del

Tribunale federale 4C.421/2006 del 4 aprile 2007, consid. 7.2) o al­l’abitazione

degli stessi comproprietari (DTF 137 III 456 consid. 3.1 e 3.2).

8.2.2

Per

fondare la responsabilità in solido dei committenti nei confronti dell’istante,

il Pretore ha rilevato che sia nell’offerta sia nella

con-ferma d’ordine figura quale oggetto

dell’opera l’“edificazione di due ville bifamiliari a __________ mapp. no. __________” senza

alcun riferimento

alle singole PPP dei committenti, i quali, avendo agito collettivamente,

non potrebbero prevalersi di una responsabilità soltanto proporzionale, come

giudicato dal Tribunale federale a proposito di azionisti che avevano venduto

le loro azioni senza specificare l’impu­­tazione delle singole azioni vendute e

del relativo prezzo, e perciò sono stati ritenuti solidalmente responsabili

verso il compratore (DTF 116 II 712 consid. 3).

8.2.3

I

reclamanti sottolineano a ragione che in sé il rapporto di comproprietà

ordinaria o per piani non istituisce un nesso di solidarietà tra i

comproprietari (sopra consid. 8.2.1). Tuttavia, il Pretore non li ha

considerati verosimilmente debitori solidali nei confronti dell’i­­stante in

ragione della loro qualità di comproprietari, ma perché hanno agito “collettivamente”

quali committenti dell’opera prestata dall’istante,

senza specifica imputazione dei lavori sulle singole uni­tà (sentenza

impugnata a pag. 7). E di fatto il contratto d’appalto è uno solo, verte sull’esecuzione di un’opera comune (“sottofondi pavimenti per due ville bifamiliari”) gestita da un’unica direzione lavori per un prezzo globale (doc. C e

D). Appare così verosimile che i comproprietari abbiano concorso per far

edificare in comune due case bifamiliari di ognuna due appartamenti (ossia

quattro “piani”) con mezzi finanziari messi in comune. Non è infatti contestato

che “la committenza” abbia versato un acconto (sentenza impugnata a pag. 5).

Dal

profilo giuridico, i comproprietari appaiono dunque legati a prima vista da un

contratto di società semplice probabilmente tacito, che per legge li rende solidalmente

responsabili degli impegni assunti verso l’impresa di costruzione (art. 544

cpv. 3 CO; sopra consid. 8.2.1 con il rinvio alla DTF 137

III 456 consid. 3.2). Hanno infatti dato l’apparenza di perseguire uno scopo

comune – l’edifi­­cazione delle due case – sicché l’istante poteva

verosimilmente confidare in buona fede in una loro responsabilità solidale (v.

sentenza del Tribunale federale 4C.421/2006 del 4 aprile 2007,

consid. 7.2).

8.2.4

Dall’incarto

non si evincono d’altronde elementi per pensare che PI 2 avrebbe assunto da

solo l’impegno e i rischi della costruzione per poi rivendere gli appartamenti

agli altri comproprietari. Non si può invece escludere ch’essi abbiano agito

ognuno per l’edificazione della propria unità, assumendosi un quarto del costo

totale dell’opera, ancorché gli opponenti non lo abbiano sostenuto. Ciò non

toglie che l’accertamento del Pretore secondo cui i comproprietari hanno agito

verosimilmente in modo collettivo senza riservare una specifica imputazione dei

costi non risulta manifestamente errato, e quindi non è censurabile in questa

sede (art. 320 lett. b CPC).

8.2.5

Ciò

basta e avanza, ad un esame sommario di semplice verosimiglianza, per dedurne

un nesso di solidarietà fondato sia sull’ap­­parente società semplice formata

dai committenti sia sulle modalità del contratto di appalto, ovvero sull’art.

143.

cpv. 1 CO, in analogia con la fattispecie oggetto della decisione citata

dal Pretore (DTF 116 II 712 consid. 3). Un esame approfondito della questione è

rinviato alla causa di merito. Si giustifica, in definitiva, la reiezione dei

reclami.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al

valore litigioso di fr. 66'350.05 stabilito dal Pretore nella decisione impugnata (consid. 7) e rimasto incontestato,

non potendosi ad ogni modo tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III

195.

consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è

stato reso noto.

10.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come

detto di fr. 66'350.05, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.105) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.–, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.–

per ripetibili.

2. Il

reclamo di RE 2 (inc. 14.2020.107) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.–, già anticipate dai reclamanti,

sono poste a loro carico. Essi rifonderanno alla CO 1 fr. 1'500.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).