14.2020.106
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Designazione di un patrocinatore d’ufficio. Necessità di patrocinio
3 febbraio 2021Italiano17 min
emesso il 10 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.106
Lugano
3 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 aprile 2019 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio
2018 (indicando quale causa del credito: “Contributi di mantenimento PINT1 1 aprile-luglio 2018
(fr. 915.00 x 4), come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano, sezione 6
e lett. 21.06.2018 avv. PA 1 [data media
di scadenza]”),
fr. 415.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno
2018 (per “Diff. contr. marzo
2016 – marzo 2018, come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano”) e fr. 1'500.– oltre agli inte-ressi del 5% dal 4 giugno 2018
(per “Ripetibili, decisione
3.5.2018 Pretura di Lugano, sezione 5, e lett. 24.05.2018”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 30 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 3 maggio 2019 il Pretore
ha citato le parti a comparire all’udienza del 1° luglio 2019. A seguito della
richiesta di rinvio della medesima – postulata dal convenuto con uno scritto
del 4 giugno 2019 in cui ha chiesto inoltre di essere ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio – il primo giudice ha assegnato all’istante un termine per
esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2019 CO 1 ha concluso
per la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, auspicando che l’udienza
non venisse rinviata oltre il termine di due mesi. Su invito del magistrato,
con una lettera del 26 giugno 2019 la parte convenuta ha confermato e motivato
la sua richiesta di gratuito patrocinio producendo ulteriore documentazione.
Ritenendo che i motivi addotti dall’escusso per il rinvio dell’udienza non
fossero sufficienti, il Pretore ha pertanto mantenuto la data inizialmente
fissata per il 1° luglio 2019. Quel giorno è comparsa solo l’istante, la quale
ha confermato la sua domanda. Sulla richiesta di gratuito patrocinio vi sono invece
stati due ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, in cui ognuna di
esse ha mantenuto la propria posizione.
Con
scritto del 15 giugno 2020 il nuovo Pretore della sezione 5 ha interpellato le
parti per sapere se intendessero essere nuovamente citate all’udienza o se si potesse
decidere in base agli atti. Su richiesta di RE 1, le parti sono così state
convocate all’udienza del 14 luglio 2020, in occasione della quale l’istante
ha ribadito la sua pretesa, mentre il convenuto si è limitato a chiedere
nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria. In sede di replica e
duplica orali, le parti hanno confermato le rispettive e contrastanti
conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 15 luglio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente
a fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2018 e a fr. 415.–
oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno 2018 (ma non per la pretesa di fr. 1'500.–
per ripetibili). Il primo giudice ha invece respinto la domanda di ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio formulata dal convenuto, ha rinunciato a
prelevare spese processuali e ha posto a suo carico un’indennità (ridotta) di fr. 200.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 24 luglio 2020 chiedendole di rivedere e correggere
una volta per tutte la reiezione della sua domanda di gratuito
patrocinio e di copertura delle ripetibili. Postula d’altronde una revisione
dell’istanza, l’approfondimento della pertinenza del proprio debito e se possibile
l’accertamento delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 a oggi. Domanda infine di essere esentato dal pagamento
dalle spese processuali, anche per quanto attiene alle precedenti
decisioni della Camera e della Pretura. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. I reclami contro il
rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono
però in linea di massima alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG).
Quando, tuttavia, il reclamo verte anche su altri punti della decisione finale,
per economia di giudizio la CEF esamina altresì, per attrazione di competenza,
la controversia sul gratuito patrocinio. Nel caso in esame, RE 1 chiede anche,
oltre alla designazione di un avvocato d’ufficio, altri accertamenti. La
competenza della scrivente Camera è così data.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 119 cpv. 3 CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì
13.
agosto. Presentato il 24 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale
del 31 luglio 2020 prodotta per la prima volta col reclamo (doc. 3) è
inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna pronuncia
(art. 326 cpv. 1 CPC, applicabile anche in caso di reclamo contro il rifiuto
del gratuito patrocinio: sentenze del Tribunale federale 2D_73/2015 del 30
giugno 2016 consid. 5.2 e della CEF 14 2018.95 del 28 gennaio 2019 consid.
1.2/a).
Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid.
5.1).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione del 13 giugno 2018
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi alimentari dovuti da RE
1.
a favore della figlia PINT1 1 di complessivi fr. 3'660.– (maturati da
aprile a giugno 2018) e per la differenza, pari a fr. 415.–, degli importi
ancora scoperti da marzo 2016 a marzo 2018. Il convenuto non ha d’altronde
sollevato alcuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF. Il primo giudice
non ha invece esteso il rigetto alla pretesa di fr. 1'500.– chiesta a
titolo di ripetibili, poiché la sentenza 3 maggio 2018 della medesima Pretura
indicata sul precetto esecutivo non figura agli atti, mentre la decisione del 3
marzo 2017 prodotta e menzionata – probabilmente per una svista – nell’istanza
prevede l’assegnazione di ripetibili a favore di CO 1 per fr. 100.–,
sicché non può fungere da titolo di rigetto nel caso concreto in difetto del
requisito d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato.
In merito alla domanda di gratuito patrocinio, il primo giudice ha
anzitutto ricordato che in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
come quella in oggetto buona parte dell’esame incombe al giudice, il quale non è
chiamato a statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione,
che nel caso concreto supera peraltro di poco la soglia del valore destinato
alla competenza del Giudice di pace. Pur riconoscendo che il gratuito
patrocinio comprende “la
designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i
diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un
avvocato” (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), il Pretore ha
rammentato che in ambito esecutivo non esiste il monopolio dell’avvocato e che
ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LEF chiunque abbia l’esercizio dei diritti civili
è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento, senza quindi necessità
di avere una formazione o una conoscenza particolare della materia. Considerato
pertanto il livello elevato di formazione di RE 1 – d’altronde già avvezzo a
difendersi in procedure di rigetto come quella in esame –, il Pretore ha
respinto la richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio.
4.
Nel
ricorso RE 1 rimprovera al Pretore di essere anch’esso – come il suo
predecessore – caduto nel tranello teso dagli avvocati dell’istante, secondo
cui egli è in grado di difendersi da solo senza necessità di ricorrere a un
patrocinatore, e ciò senza tener conto delle indicazioni fornite da questa
Camera nella decisione del 28 gennaio 2019, alla quale chiede in questa sede di
“rivedere ancora una volta e
correggere una volta per tutte il respingimento della [sua] domanda di gratuito patrocinio e della
copertura delle ripetibili per ristabilire una equità di forze tra le parti e in definitiva
permettere che giustizia possa venir fatta”. Si dice “scandalizzato” del
fatto che si perda tempo a riconoscere il gratuito patrocinio, che a suo dire
dovrebbe essere concesso d’ufficio e la cui la fondatezza andrebbe,
eventualmente, analizzata solo in un secondo tempo.
5.
Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto
dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un
processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo
sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non
possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett.
b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza
sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori
alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze
del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid.
7). La designazione di un
patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre a una terza condizione, la
necessità del patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
5.1
RE
1.
critica i Pretori per non riconoscere la propria incapacità di difendersi da
solo e di finanziare un patrocinatore d’ufficio quando “organi ben più competenti”, come
gli uffici LAPS o il Ministero pubblico, hanno certificato il suo stato d’indigenza.
Egli misconosce però che la decisione di reiezione della sua domanda di
gratuito patrocinio non è fondata sulla negazione del presupposto dell’indigenza, bensì sull’assenza di necessità di
patrocinio (giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Contrariamente a
quanto egli pensa, nelle cause civili la parte indigente
non ha diritto automaticamente a un patrocinatore d’ufficio, ma solo se sono
adempiute anche le altre due condizioni stabilite dalla legge, ovvero l’esistenza
di probabilità di successo e la necessità del patrocinio (DTF 141 III 562
consid. 3.2.1 e sopra consid. 5).
5.2
Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza
di un legale dipende dal grado d’importanza della causa per il richiedente,
della sua complessità dal profilo sia dei fatti che del diritto (v. DTF 130 I
180.
consid. 2.2), e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della
massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più
facilmente (Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto
della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità
con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 15 e i rif.). La legge
menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato,
riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle
armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid.
2.4).
5.3
Nel caso specifico la causa è oggettivamente di scarsa
complessità: il giudice del rigetto deve infatti verificare d’ufficio l’esistenza
di un titolo di rigetto definitivo e l’unica difesa praticamente a diposizione
dell’escusso è dimostrare l’estinzione, la dilazione o la prescrizione del
credito posto in esecuzione (art. 81 LEF), ciò che era ben noto a RE 1, siccome
lo scopo della procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione è già stato esplicitato ad esempio nella
sentenza emessa il 1° giugno 2017 da questa
Camera (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6). La designazione di un
patrocinatore d’ufficio non era pertanto necessaria alla tutela dei diritti dell’escusso,
tanto più che a fronte di un valore litigioso moderato (fr. 5'575.–) è alquanto
dubbio che una persona ragionevole e di condizione sufficientemente agiata da
finanziare essa stessa i costi del processo sarebbe stata disposta a incaricare
un legale in questa situazione. Dal profilo soggettivo, poi, il reclamante non
fa valere alcuna circostanza personale atta a giustificare, nella concreta
fattispecie, il ricorso a un avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. Egli aveva
già famigliarità con le cause di rigetto dell’opposizione (il reclamo in
esame è il quarto da lui inoltrato in questa materia) e il gran numero di
allegati prodotti in prima sede dimostra che non fatica a esprimersi per
scritto. L’ausilio di un avvocato di cui ha
beneficiato l’istante non le ha portato alcun vantaggio significativo
siccome tutta la discussione in prima sede si è focalizzata unicamente sulla questione del gratuito patrocinio, per la
quale la consultazione della controparte è facoltativa (art. 119 cpv. 3 CPC).
Ne discende che il rifiuto del Pretore merita conferma.
5.4
Il richiamo del reclamante a quanto
stabilito da questa Camera nella decisione emessa il 28 gennaio 2019 (inc.
14.2018.95) non giova poi alla sua tesi poiché in quella procedura il Pretore
aveva respinto la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio perché – a differenza del caso ora in esame –
aveva ritenuto che RE 1 fosse in grado di provvedere
personalmente alla sua difesa. La Camera non aveva del resto accolto il reclamo
da lui inoltrato, ma aveva reputato la causa non matura per
il giudizio e l’aveva rinviata al primo
giudice per nuova decisione (consid. 7.3/f). Questo precedente è quindi senza
rilievo per il giudizio odierno.
5.5
A parere del reclamante la nomina di un avvocato d’ufficio permetterebbe
di approfondire la “pertinenza
del debito”, basato su “falsi presupposti” che non
tengono conto della “realtà
delle cose”.
Sennonché la cognizione del giudice del rigetto è limitata alla verifica dell’esecutività della
decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto e a eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF,
come ricordato nella sentenza del 1° giugno 2017 già citata (inc. 14.2017.35,
consid. 5 e 6) con rinvio alla giurisprudenza federale (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1 e sopra consid. 2).
Il giudice del rigetto non deve né statuire sul contenuto materiale della
pretesa né controllare la correttezza materiale della decisione prodotta quale
titolo di rigetto. Eventuali motivi di contestazione dell’obbligo contributivo
posto a carico del reclamante andavano fatti valere nella procedura di protezione dell’unione coniugale sfociata nella sentenza del 13 giugno
2018.
(doc. F accluso all’istanza), ciò che RE 1 ha del resto fatto senza
successo davanti alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. O). Il
pas-saggio in giudicato della sentenza del 13 giugno 2018 preclude
poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva, mentre ipotetici
motivi di revisione di quella sentenza vanno proposti al
giudice che l’ha emanata, e non al giudice del rigetto. Anche sotto questo
profilo la nomina di un patrocinatore d’ufficio si sarebbe rivelata d’acchito
inutile e la contestazione dell’istanza senza prospettiva di successo (all’infuori
del punto sul quale il Pretore è intervenuto d’ufficio).
6.
Anche
la richiesta del reclamante alla Camera di procedere, se possibile, all’accertamento
delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 ad oggi – alfine di
determinare il reale bisogno e il “reddito occulto” dell’istante – esula dalla
competenza del giudice del rigetto (v. sopra consid. 5.5).
7.
Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
RE 1 (al beneficio di prestazioni assistenziali), inducono a prescindere – un’altra
volta (si richiamano le sentenze 14.2018.56 del 2 settembre 2018 consid. 7 e
13.2020.57/58 del 2 dicembre 2020 consid. 11) – da ogni prelievo, il quale
rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico. La domanda del reclamante volta all’esonero dal pagamento delle spese
giudiziarie in questa sede diventa così senza oggetto. Egli non può tuttavia
contare in futuro di essere sempre dispensato dall’anticipare e sopportare le
spese di reclamo senza possibilità di successo.
7.1
Le
spese processuali di prima sede rimangono per contro a carico di RE 1, dal
momento che il reclamo è respinto. Quanto a eventuali domande di esonero di
spese processuali relative a precedenti decisioni della Camera o della Pretura
di Lugano, egli le deve presentare con un’istanza motivata separata all’autorità
giudiziaria che ha stabilito le spese in questione.
7.2
Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'075.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese giudiziarie.
3. La domanda di esonero delle spese processuali
è senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).