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Decisione

14.2020.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Designazione di un patrocinatore d’ufficio. Necessità di patrocinio

3 febbraio 2021Italiano17 min

emesso il 10 luglio 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.106

Lugano

3 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 aprile 2019 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1,)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 10 luglio 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio

2018 (indicando quale causa del credito: “Contributi di mantenimento PINT1 1 aprile-luglio 2018

(fr. 915.00 x 4), come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano, sezione 6

e lett. 21.06.2018 avv. PA 1 [data media

di scadenza]”),

fr. 415.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giu­gno

2018 (per “Diff. contr. marzo

2016 – marzo 2018, come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano”) e fr. 1'500.– oltre agli inte-ressi del 5% dal 4 giugno 2018

(per “Ripetibili, decisione

3.5.2018 Pretura di Lugano, sezione 5, e lett. 24.05.2018”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo,

con istanza del 30 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 3 maggio 2019 il Pretore

ha citato le parti a comparire all’udienza del 1° luglio 2019. A seguito della

richiesta di rinvio della medesima – postulata dal convenuto con uno scritto

del 4 giugno 2019 in cui ha chiesto inoltre di essere ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio – il primo giudice ha assegnato all’istante un termine per

esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2019 CO 1 ha concluso

per la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, auspicando che l’udienza

non venisse rinviata oltre il termine di due mesi. Su invito del magistrato,

con una lettera del 26 giugno 2019 la parte convenuta ha confermato e motivato

la sua richiesta di gratuito patrocinio producendo ulteriore documentazione.

Ritenendo che i motivi addotti dall’escusso per il rinvio del­l’udienza non

fossero sufficienti, il Pretore ha pertanto mantenuto la data inizialmente

fissata per il 1° luglio 2019. Quel giorno è comparsa solo l’istante, la quale

ha confermato la sua domanda. Sulla richiesta di gratuito patrocinio vi sono invece

stati due ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, in cui ognuna di

esse ha mantenuto la propria posizione.

Con

scritto del 15 giugno 2020 il nuovo Pretore della sezione 5 ha interpellato le

parti per sapere se intendessero essere nuovamente citate all’udienza o se si potesse

decidere in base agli atti. Su richiesta di RE 1, le parti sono così state

convocate all’udienza del 14 luglio 2020, in occasione della quale l’i­­stante

ha ribadito la sua pretesa, mentre il convenuto si è limitato a chiedere

nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria. In sede di replica e

duplica orali, le parti hanno confermato le rispettive e contrastanti

conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 15 luglio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente

a fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2018 e a fr. 415.–

oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno 2018 (ma non per la pretesa di fr. 1'500.–

per ripetibili). Il primo giudice ha invece respinto la domanda di ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio formulata dal convenuto, ha rinunciato a

prelevare spese processuali e ha posto a suo carico un’indennità (ridotta) di fr. 200.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 24 luglio 2020 chiedendole di rivedere e correggere

una volta per tutte la reiezione della sua domanda di gratuito

patrocinio e di copertura delle ripetibili. Postula d’altronde una revisione

dell’istanza, l’approfondimento della pertinenza del proprio debito e se possibile

l’accertamento delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 a oggi. Doman­da infine di essere esentato dal pagamento

dalle spese processuali, anche per quan­to attiene alle precedenti

decisioni della Camera e della Pretura. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. I reclami contro il

rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono

però in linea di massima alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG).

Quando, tuttavia, il reclamo verte anche su altri punti della decisione finale,

per economia di giudizio la CEF esamina altresì, per attrazione di competenza,

la controversia sul gratuito patrocinio. Nel caso in esame, RE 1 chiede anche,

oltre alla designazione di un avvocato d’ufficio, altri accertamenti. La

competenza della scrivente Camera è così data.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 119 cpv. 3 CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020, il termine d’impu­­gnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì

13.

agosto. Presentato il 24 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale

del 31 luglio 2020 prodotta per la prima volta col reclamo (doc. 3) è

inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna pronuncia

(art. 326 cpv. 1 CPC, applicabile anche in caso di reclamo contro il rifiuto

del gratuito patrocinio: sentenze del Tribunale federale 2D_73/2015 del 30

giugno 2016 consid. 5.2 e della CEF 14 2018.95 del 28 gennaio 2019 consid.

1.2/a).

Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid.

5.1).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione del 13 giugno 2018

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, costituisce un valido titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi alimentari dovuti da RE

1.

a favore della figlia PINT1 1 di complessivi fr. 3'660.– (maturati da

aprile a giugno 2018) e per la differenza, pari a fr. 415.–, degli importi

ancora scoperti da marzo 2016 a marzo 2018. Il convenuto non ha d’altronde

sollevato alcuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF. Il primo giudice

non ha invece esteso il rigetto alla pretesa di fr. 1'500.– chiesta a

titolo di ripetibili, poiché la sentenza 3 maggio 2018 della medesima Pretura

indicata sul precetto esecutivo non figura agli atti, mentre la decisione del 3

marzo 2017 prodotta e menzionata – probabilmente per una svista – nell’istanza

prevede l’assegnazione di ripetibili a favore di CO 1 per fr. 100.–,

sicché non può fungere da titolo di rigetto nel caso concreto in difetto del

requisito d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato.

In merito alla domanda di gratuito patrocinio, il primo giudice ha

anzitutto ricordato che in una procedura di rigetto definitivo del­l’opposizione

come quella in oggetto buona parte dell’esame incombe al giudice, il quale non è

chiamato a statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione,

che nel caso concreto supera peraltro di poco la soglia del valore destinato

alla competenza del Giudice di pace. Pur riconoscendo che il gratuito

patrocinio comprende “la

designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i

diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un

avvocato” (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), il Pretore ha

rammentato che in ambito esecutivo non esiste il monopolio dell’avvocato e che

ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LEF chiunque abbia l’esercizio dei diritti civili

è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento, senza quindi necessità

di avere una formazione o una conoscenza particolare della materia. Considerato

pertanto il livello elevato di formazione di RE 1 – d’altronde già avvezzo a

difendersi in procedure di rigetto come quella in esame –, il Pretore ha

respinto la richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio.

4.

Nel

ricorso RE 1 rimprovera al Pretore di essere an­ch’esso – come il suo

predecessore – caduto nel tranello teso dagli avvocati dell’istante, secondo

cui egli è in grado di difendersi da solo senza necessità di ricorrere a un

patrocinatore, e ciò sen­za tener conto delle indicazioni fornite da questa

Camera nella decisione del 28 gennaio 2019, alla quale chiede in questa sede di

“rivedere ancora una volta e

correggere una volta per tutte il respingimento della [sua] domanda di gratuito patrocinio e della

copertura delle ripetibili per ristabilire una equità di forze tra le parti e in definitiva

permettere che giustizia possa venir fatta”. Si dice “scandalizzato” del

fatto che si perda tempo a riconoscere il gratuito patrocinio, che a suo dire

dovrebbe essere concesso d’ufficio e la cui la fondatezza andrebbe,

eventualmente, analizzata solo in un secondo tempo.

5.

Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto

dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un

processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo

sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non

possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett.

b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza

sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori

alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze

del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 con­sid.

7). La designazione di un

patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre a una terza condizione, la

necessità del patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

5.1

RE

1.

critica i Pretori per non riconoscere la propria incapacità di difendersi da

solo e di finanziare un patrocinatore d’ufficio quando “organi ben più competenti”, come

gli uffici LAPS o il Ministero pubblico, hanno certificato il suo stato d’indigenza.

Egli misconosce però che la decisione di reiezione della sua domanda di

gratuito patrocinio non è fondata sulla negazione del presupposto dell’indigenza, bensì sull’assenza di necessità di

patrocinio (giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Contrariamente a

quanto egli pensa, nelle cause civili la parte indigente

non ha diritto automaticamente a un patrocinatore d’ufficio, ma solo se sono

adempiute anche le altre due condizioni stabilite dalla legge, ovvero l’e­sistenza

di probabilità di successo e la necessità del patrocinio (DTF 141 III 562

consid. 3.2.1 e sopra consid. 5).

5.2

Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza

di un legale dipende dal grado d’importanza della causa per il richiedente,

della sua complessità dal profilo sia dei fatti che del diritto (v. DTF 130 I

180.

consid. 2.2), e del potere istruttorio del giudice, l’appli­­cabilità della

massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla par­te di agire da sé più

facilmente (Tappy in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto

della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità

con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 15 e i rif.). La legge

menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato,

riconoscendo così un’impor­­tanza particolare al principio della parità delle

armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid.

2.4).

5.3

Nel caso specifico la causa è oggettivamente di scarsa

complessità: il giudice del rigetto deve infatti verificare d’ufficio l’esistenza

di un titolo di rigetto definitivo e l’unica difesa praticamente a diposizione

dell’escusso è dimostrare l’estinzione, la dilazione o la prescrizione del

credito posto in esecuzione (art. 81 LEF), ciò che era ben noto a RE 1, siccome

lo scopo della procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione è già stato esplicitato ad esem­pio nella

sentenza emessa il 1° giugno 2017 da questa

Camera (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6). La designazione di un

patrocinatore d’ufficio non era pertanto necessaria alla tutela dei diritti del­l’escusso,

tanto più che a fronte di un valore litigioso moderato (fr. 5'575.–) è alquanto

dubbio che una persona ragionevole e di condizione sufficientemente agiata da

finanziare essa stessa i costi del processo sarebbe stata disposta a incaricare

un legale in questa situazione. Dal profilo soggettivo, poi, il reclamante non

fa valere alcuna circostanza personale atta a giustificare, nella concreta

fattispecie, il ricorso a un avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. Egli aveva

già famigliarità con le cause di rigetto dell’op­­posizione (il reclamo in

esame è il quarto da lui inoltrato in questa materia) e il gran numero di

allegati prodotti in prima sede dimostra che non fatica a esprimersi per

scritto. L’ausilio di un avvocato di cui ha

beneficiato l’istante non le ha portato alcun vantaggio si­gnificativo

siccome tutta la discussione in prima sede si è focalizzata unicamente sulla questione del gratuito patrocinio, per la

quale la consultazione della controparte è facoltativa (art. 119 cpv. 3 CPC).

Ne discende che il rifiuto del Pretore merita conferma.

5.4

Il richiamo del reclamante a quanto

stabilito da questa Camera nel­la decisione emessa il 28 gennaio 2019 (inc.

14.2018.95) non giova poi alla sua tesi poiché in quella procedura il Pretore

aveva respinto la domanda di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio perché – a differenza del caso ora in esame –

aveva ritenuto che RE 1 fosse in grado di provvedere

personalmente alla sua difesa. La Camera non aveva del resto accolto il reclamo

da lui inoltrato, ma aveva reputato la causa non matura per

il giudizio e l’a­­veva rinviata al primo

giudice per nuova decisione (consid. 7.3/f). Questo precedente è quindi senza

rilievo per il giudizio odierno.

5.5

A parere del reclamante la nomina di un avvocato d’ufficio permetterebbe

di approfondire la “pertinenza

del debito”, basato su “falsi presupposti” che non

tengono conto della “realtà

delle cose”.

Sennonché la cognizione del giudice del rigetto è limitata alla verifica dell’esecutività della

decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto e a eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF,

come ricordato nella sentenza del 1° giugno 2017 già citata (inc. 14.2017.35,

consid. 5 e 6) con rinvio alla giurisprudenza federale (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1 e sopra consid. 2).

Il giudice del rigetto non deve né statuire sul contenuto materiale della

pretesa né controllare la correttezza materiale della decisione prodotta quale

titolo di rigetto. Eventuali motivi di contestazione del­l’obbligo contributivo

posto a carico del reclamante andavano fatti valere nella procedura di protezione dell’unione coniugale sfociata nella sentenza del 13 giugno

2018.

(doc. F accluso all’istanza), ciò che RE 1 ha del resto fatto senza

successo davanti alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. O). Il

pas-saggio in giudicato della sentenza del 13 giugno 2018 preclude

poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva, mentre ipotetici

motivi di revisione di quella sentenza vanno proposti al

giudice che l’ha emanata, e non al giudice del rigetto. Anche sotto questo

profilo la nomina di un patrocinatore d’ufficio si sarebbe rivelata d’acchito

inutile e la contestazione dell’istanza sen­za prospettiva di successo (all’infuori

del punto sul quale il Pretore è intervenuto d’ufficio).

6.

Anche

la richiesta del reclamante alla Camera di procedere, se possibile, all’accertamento

delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 ad oggi – alfine di

determinare il reale bisogno e il “reddito occulto” dell’istante – esula dalla

competenza del giudice del rigetto (v. sopra consid. 5.5).

7.

Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

RE 1 (al beneficio di prestazioni assistenziali), inducono a prescindere – un’altra

volta (si richiamano le sentenze 14.2018.56 del 2 settembre 2018 consid. 7 e

13.2020.57/58 del 2 dicembre 2020 consid. 11) – da ogni prelievo, il quale

rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico. La domanda del reclamante volta all’esonero dal pagamento delle spese

giudiziarie in questa sede diventa così senza oggetto. Egli non può tuttavia

contare in futuro di essere sempre dispensato dall’anticipare e sopportare le

spese di reclamo senza possibilità di successo.

7.1

Le

spese processuali di prima sede rimangono per contro a carico di RE 1, dal

momento che il reclamo è respinto. Quanto a eventuali domande di esonero di

spese processuali relative a precedenti decisioni della Camera o della Pretura

di Lugano, egli le deve presentare con un’istanza motivata separata all’autorità

giudiziaria che ha stabilito le spese in questione.

7.2

Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'075.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese giudiziarie.

3. La domanda di esonero delle spese processuali

è senza oggetto.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).