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Decisione

14.2020.109

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento decretato durante le ferie estive

24 agosto 2020Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.109

Lugano

24 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.28 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 gennaio 2020 dalla

CO 1

(rappresentata dal RA 1, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 6 gennaio 2020

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'775.30.

B. Nel

termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 14 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

3 agosto 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020 durante le

ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d’impugnazione, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III

285.

consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13

agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo

è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona il 30 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al

pagamento di fr. 1'784.20 a saldo dell’esecuzione inoltrata dall’istante.

Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso

dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata

anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile

2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento della reclamante risulta posteriore

alla dichiarazione del fallimen­to, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore

9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di

modo che per l’art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo

dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid.

1). Siccome il

presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già

prima del momento in cui la pronuncia ha esplicato effetti nei confronti della

reclamante, il

fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso

del­l’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 14 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).