14.2020.109
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento decretato durante le ferie estive
24 agosto 2020Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.109
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.28 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 gennaio 2020 dalla
CO 1
(rappresentata dal RA 1, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 6 gennaio 2020
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'775.30.
B. Nel
termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 14 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
3 agosto 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020 durante le
ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d’impugnazione, iniziato a
decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III
285.
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13
agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona il 30 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al
pagamento di fr. 1'784.20 a saldo dell’esecuzione inoltrata dall’istante.
Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso
dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata
anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile
2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento della reclamante risulta posteriore
alla dichiarazione del fallimento, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore
9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di
modo che per l’art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo
dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid.
1). Siccome il
presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già
prima del momento in cui la pronuncia ha esplicato effetti nei confronti della
reclamante, il
fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 14 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).