14.2020.11
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione invocata quale titolo di rigetto notificata senza motivazione scritta. Tempestività della richiesta di motivazione. Prova della notificazione
20 luglio 2020Italiano12 min
esecutivo, con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.11
Lugano
20 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.68 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa
con istanza 27 luglio 2019 da
CO 1 __________
(titolare del __________, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Giudice di pace supplente del Circolo
della Navegna;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'266.85
oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del
credito la “Decisione Giudice
di pace supplente del circolo della Vabegna [sic] Incarto No. CM.2017.21 del
07.03.2018”, e di fr. 175.– oltre agli interessi
del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse
e spese”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precet-to
esecutivo, con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito RE 1
si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 settembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Giudice di pace
supplente del Circolo della Navegna ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta senza prelevare spese processuali.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento
e la notifica della motivazione scritta della
decisione invocata quale titolo di rigetto onde poterla impugnare. In subordine la reclamante chiede che la
procedura di rigetto dell’opposizione
sia “vanificata” siccome il giudice di prime cure avrebbe
omesso di convocare le parti a un’udienza di conciliazione.
E. Con
ordinanza del 7 febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha accolto la
richiesta 5 febbraio 2020 di RE 1 volta alla concessione dell’effetto
sospensivo al reclamo e ha inoltre invitato il Giudice di pace supplente a
produrre la prova della notifica della sentenza prodotta come titolo di
rigetto. La risposta 22 febbraio 2018 (recte: 2020) di quest’ultimo
è stata notificata unitamente al reclamo a entrambe le parti per osservazioni.
Nel
termine loro impartito, CO 1 è rimasto silente, mentre RE 1 ha ribadito il suo
punto di vista con osservazioni del 4 marzo 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 28 gennaio 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 7 febbraio. Presentato già il 30 gennaio, il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha accordato il rigetto
definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza del 7 marzo 2018 da lui
stesso emessa e prodotta dall’istante. Ha d’altronde respinto l’obiezione della
convenuta secondo cui tale sentenza non può costituire un valido titolo di
rigetto poiché è priva di una motivazione scritta, la quale non le è stata
trasmessa nemmeno a seguito della sua tempestiva richiesta ai sensi dell’art.
239.
cpv. 2 CPC. Sennonché, a mente del primo giudice, la richiesta di
motivazione di RE 1 sarebbe tardiva poiché l’ha inoltrata solo il 20 marzo 2018
mentre la sentenza priva di motivazione scritta, con cui le era stato assegnato
un termine di dieci giorni per richiederla, le era stata “inviata” il 7 marzo
2018.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che la sentenza del 7 marzo 2018 non può costituire un
valido titolo di rigetto. Rileva che il giudice di prime cure ha correttamente
ritenuto che la richiesta di motivazione è stata da lei inoltrata il 20 marzo
2018.
ma lo stesso avrebbe erroneamente considerato che la data della decisione
(7 marzo 2018) corrisponda a quella della notificazione, avvenuta in realtà
giorni dopo, o meglio il 14 marzo 2018, sicché essa afferma che la sua
richiesta di motivazione era tempestiva.
5.
Giusta l’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. In
linea di massima è sufficiente che la decisione sia “esecutiva”, non occorre
invece il suo passaggio in giudicato (STAEHELIN
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
110.
ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che
il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della
CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN, op. cit., n. 124 ad
art. 80), la cui prova – in caso di
contestazione – incombe all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1;
sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i
rinvii; in: Trezzini et al. [curatori], Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 5 ad art. 138 CPC).
5.1
La motivazione
scritta di una sentenza può essere fatta pervenire solo in un secondo tempo e
solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della
decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), fermo restando che l’omessa
richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisone
mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC). Il dispositivo non motivato giusta l’art. 239 cpv. 1 CPC acquisisce
carattere esecutivo al più presto il giorno che segue la scadenza del termine
di dieci giorni per richiederne la motivazione scritta ai sensi dell’art. 239
cpv. 2 CPC. Se tale motivazione è stata richiesta, la decisione non è esecutiva
prima della notificazione della decisione motivata, sia essa suscettibile di
appello o di reclamo (art. 112 cpv. 2 LTF per analogia: DTF 142 III 695 consid.
4.2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.
58.
ad art. 80 LEF).
5.2
Nel caso in esame, RE 1 contesta che la
decisione del 7 marzo 2018 le sia stata notificata quel medesimo giorno come
ritenuto dal Giudice di pace supplente e che la sua richiesta di motivazione
del 20 marzo 2018 fosse tardiva. Ciò stante, a suo parere la decisione non può
costituire un valido titolo di rigetto definitivo. Da parte sua, il Giudice di
pace supplente ha indicato nella sua risposta del 22 febbraio 2020 che la
decisione in questione è stata notificata al domicilio di RE 1 dall’ex giudice
di pace __________ in persona il giorno da lui specificato (il 7 marzo 2018),
come confermerebbe un post-it scritto a mano rinvenuto nell’incarto. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2020 RE 1 afferma di non aver mai
scritto alcun post-it, di non aver mai firmato un’attestazione di ricezione
della sentenza presso la sua abitazione né tanto meno di aver mai incontrato l’ex
giudice di pace __________.
5.3
Orbene, qualora la notificazione di una decisione, il momento in cui
è avvenuta o la persona cui è stato consegnato l’atto siano contestati, incombe
all’autorità notificatrice recarne la prova (v. sopra consid. 5). Sta di fatto,
nel caso in esame, che nell’incarto figura un post-it scritto a mano apposto su
una copia della decisione del 7 marzo 2018 con l’indicazione seguente: “alla signora RE 1 messa la decisione in
bucalettere il 7 marzo 2018 (tel.”. Ciò non è
evidentemente sufficiente a dimostrare che la sentenza è stata notificata alla
convenuta il 7 marzo 2018 né quindi che la sua richiesta di motivazione
inoltrata il 20 marzo 2018 sarebbe tardiva. La notificazione delle decisioni
deve infatti avvenire mediante invio postale raccomandato o in altro modo
contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Nella seconda forma, la ricevuta dev’essere
firmata dal destinatario o da un suo rappresentante giusta gli art. 137 o 138
cpv. 2 CPC (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 10 ad art. 138 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 11 ad art. 138 CPC; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 28 e
38.
segg. ad art. 138 CPC), ciò che non è il caso del noto post-it. Il deposito della decisione nella buca delle lettere del destinatario
non consente invece di provare il momento in cui egli ne ha preso conoscenza. Non
vi è neppure spazio per la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC, che secondo il suo stesso testo si applica solo agli invii postali
raccomandati.
5.4
Siccome
l’onere della prova grava sull’autorità che intende trarne una conseguenza
giuridica, se la notificazione, la data o l’identità del ricevente sono
contestati e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre
fondarsi sulle dichiarazioni del consegnatario (DTF 129 I 10 consid. 2.2;
sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3).
Ne
segue che, nel caso specifico, in assenza di prova del momento in cui il
dispositivo non motivato del 7 marzo 2018 è stato notificato alla convenuta, ci
si deve fondare sull’allegazione di lei secondo cui ha “appuntato il 14
marzo 2018” (osservazioni del 4 marzo 2020 e doc. 2 accluso al reclamo), di
modo che la sua richiesta di motivazione del 19 marzo 2018, spedita il giorno
successivo (doc. 4 annesso alle osservazioni di prima sede) dev’essere
considerata tempestiva, sicché la decisione non poteva e non può tuttora
reputarsi esecutiva, in mancanza di notifica della motivazione, e non può così
costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (v. sopra
consid. 5.1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.
6.
È
invece irricevibile la richiesta della reclamante volta a ottenere la
motivazione della decisione del 7 marzo 2018. Competente per redigerla e trasmettergliela
è infatti la Giudicatura di pace del circolo della Navegna che ha emesso la
decisione. Stante l’accoglimento del re-clamo, non occorre neppure pronunciarsi
sulla domanda subordinata con cui RE 1 chiede di “vanificare” la procedura di
primo grado in quanto il giudice di pace supplente avrebbe emesso la sentenza di
rigetto dopo le sue osservazioni scritte senz’aver tenuto un’udienza di
conciliazione.
Ad
ogni modo tale richiesta sarebbe infondata poiché la procedura di rigetto dell’opposizione
è sommaria (art. 251 lett. a CPC) e perciò non dev’essere preceduta da un’udienza
di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Ove l’istanza non risulti
manifestamente infondata il giudice del rigetto può scegliere se dar modo alla
controparte di presentare le proprie osservazioni oralmente o per scritto (art.
253.
CPC), ancorché potrebbe essere conforme allo spirito stesso dell’istituto
della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale rispetto a quella
scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private (sentenza
della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'441.85,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).