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Decisione

14.2020.11

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione invocata quale titolo di rigetto notificata senza motivazione scritta. Tempestività della richiesta di motivazione. Prova della notificazione

20 luglio 2020Italiano12 min

esecutivo, con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.11

Lugano

20 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.68 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa

con istanza 27 luglio 2019 da

CO 1 __________

(titolare del __________, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Giudice di pace supplente del Circolo

della Navegna;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'266.85

oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del

credito la “Decisione Giudice

di pace supplente del circolo della Vabegna [sic] Incarto No. CM.2017.21 del

07.03.2018”, e di fr. 175.– oltre agli interessi

del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse

e spese”.

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precet-to

esecutivo, con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito RE 1

si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 settembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Giudice di pace

supplente del Circolo della Navegna ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta senza prelevare spe­se processuali.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento

e la notifica della motivazione scritta del­la

decisione invocata quale titolo di rigetto onde poterla impugnare. In subordine la reclamante chiede che la

procedura di rigetto del­l’opposizione

sia “vanificata” siccome il giudice di prime cure avreb­be

omesso di convocare le parti a un’udienza di conciliazione.

E. Con

ordinanza del 7 febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha accolto la

richiesta 5 febbraio 2020 di RE 1 volta alla concessione dell’effetto

sospensivo al reclamo e ha inoltre invitato il Giudice di pace supplente a

produrre la prova della notifica della sentenza prodotta come titolo di

rigetto. La risposta 22 febbraio 2018 (recte: 2020) di quest’ultimo

è stata notificata unitamente al reclamo a entrambe le parti per osservazioni.

Nel

termine loro impartito, CO 1 è rimasto silente, mentre RE 1 ha ribadito il suo

punto di vista con osservazioni del 4 marzo 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 28 gennaio 2020, il termine d’impugna­­zione è

scaduto venerdì 7 febbraio. Presentato già il 30 gennaio, il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha accordato il rigetto

definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza del 7 marzo 2018 da lui

stesso emessa e prodotta dall’istante. Ha d’altronde respinto l’obiezione della

convenuta secondo cui tale sentenza non può costituire un valido titolo di

rigetto poiché è priva di una motivazione scritta, la quale non le è stata

trasmessa nemmeno a seguito della sua tempestiva richiesta ai sensi dell’art.

239.

cpv. 2 CPC. Sennonché, a mente del primo giudice, la richiesta di

motivazione di RE 1 sarebbe tardiva poiché l’ha inoltrata solo il 20 marzo 2018

mentre la sentenza priva di motivazione scritta, con cui le era stato assegnato

un termine di dieci giorni per richiederla, le era stata “inviata” il 7 marzo

2018.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che la sentenza del 7 marzo 2018 non può costituire un

valido titolo di rigetto. Rileva che il giudice di prime cure ha correttamente

ritenuto che la richiesta di motivazione è stata da lei inoltrata il 20 marzo

2018.

ma lo stesso avrebbe erroneamente considerato che la data della decisione

(7 marzo 2018) corrisponda a quella della notificazione, avvenuta in realtà

giorni dopo, o meglio il 14 marzo 2018, sicché essa afferma che la sua

richiesta di motivazione era tempestiva.

5.

Giusta l’art. 81 cpv. 1

LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. In

linea di massima è sufficiente che la decisione sia “esecutiva”, non occorre

invece il suo passaggio in giudicato (STAEHELIN

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

110.

ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che

il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della

CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN, op. cit., n. 124 ad

art. 80), la cui prova – in caso di

contestazione – incombe all’autorità notifica­trice (DTF 141 I 102 consid. 7.1;

sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i

rinvii; in: Trezzini et al. [curatori], Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 5 ad art. 138 CPC).

5.1

La motivazione

scritta di una sentenza può essere fatta pervenire solo in un secondo tempo e

solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della

decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), fermo restando che l’omessa

richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisone

mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC). Il dispositivo non motivato giusta l’art. 239 cpv. 1 CPC acquisisce

carattere esecutivo al più presto il giorno che segue la scadenza del termine

di dieci giorni per richiederne la motivazione scritta ai sen­si dell’art. 239

cpv. 2 CPC. Se tale motivazione è stata richiesta, la decisione non è esecutiva

prima della notificazione della decisione motivata, sia essa suscettibile di

appello o di reclamo (art. 112 cpv. 2 LTF per analogia: DTF 142 III 695 consid.

4.2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.

58.

ad art. 80 LEF).

5.2

Nel caso in esame, RE 1 contesta che la

decisione del 7 marzo 2018 le sia stata notificata quel medesimo giorno come

ritenuto dal Giudice di pace supplente e che la sua richiesta di motivazione

del 20 marzo 2018 fosse tardiva. Ciò stan­te, a suo parere la decisione non può

costituire un valido titolo di rigetto definitivo. Da parte sua, il Giudice di

pace supplente ha indicato nella sua risposta del 22 febbraio 2020 che la

decisione in questione è stata notificata al domicilio di RE 1 dall’ex giudice

di pace __________ in persona il giorno da lui specificato (il 7 marzo 2018),

come confermerebbe un post-it scritto a mano rinvenuto nell’incarto. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2020 RE 1 afferma di non aver mai

scritto alcun post-it, di non aver mai firmato un’attestazione di ricezione

della sentenza presso la sua abitazione né tanto meno di aver mai incontrato l’ex

giudice di pace __________.

5.3

Orbene, qualora la notificazione di una decisione, il momento in cui

è avvenuta o la persona cui è stato consegnato l’atto siano contestati, incombe

all’autorità notificatrice recarne la prova (v. sopra consid. 5). Sta di fatto,

nel caso in esame, che nell’incarto figura un post-it scritto a mano apposto su

una copia della decisione del 7 marzo 2018 con l’indicazione seguente: “alla signora RE 1 messa la decisione in

bucalettere il 7 marzo 2018 (tel.”. Ciò non è

evidentemente sufficiente a dimostrare che la sentenza è stata notificata alla

convenuta il 7 marzo 2018 né quindi che la sua richiesta di motivazione

inoltrata il 20 marzo 2018 sarebbe tardiva. La notificazione delle decisioni

deve infatti avvenire mediante invio postale raccomandato o in altro modo

contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Nella seconda forma, la ricevuta dev’essere

firmata dal destinatario o da un suo rappresentante giusta gli art. 137 o 138

cpv. 2 CPC (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 10 ad art. 138 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 11 ad art. 138 CPC; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 28 e

38.

segg. ad art. 138 CPC), ciò che non è il caso del noto post-it. Il deposito della decisione nella buca delle lettere del destinatario

non consente invece di provare il momento in cui egli ne ha preso conoscenza. Non

vi è neppure spazio per la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC, che secondo il suo stesso testo si applica solo agli invii postali

raccomandati.

5.4

Siccome

l’onere della prova grava sull’autorità che intende trarne una conseguenza

giuridica, se la notificazione, la data o l’identità del ricevente sono

contestati e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre

fondarsi sulle dichiarazioni del consegnatario (DTF 129 I 10 consid. 2.2;

sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3).

Ne

segue che, nel caso specifico, in assenza di prova del momento in cui il

dispositivo non motivato del 7 marzo 2018 è stato notificato alla convenuta, ci

si deve fondare sull’allegazione di lei secondo cui ha “appuntato il 14

marzo 2018” (osservazioni del 4 marzo 2020 e doc. 2 accluso al reclamo), di

modo che la sua richiesta di motivazione del 19 marzo 2018, spedita il giorno

successivo (doc. 4 annesso alle osservazioni di prima sede) dev’es­­sere

considerata tempestiva, sicché la decisione non poteva e non può tuttora

reputarsi esecutiva, in mancanza di notifica della motivazione, e non può così

costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (v. sopra

consid. 5.1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.

6.

È

invece irricevibile la richiesta della reclamante volta a ottenere la

motivazione della decisione del 7 marzo 2018. Competente per redigerla e trasmettergliela

è infatti la Giudicatura di pace del circolo della Navegna che ha emesso la

decisione. Stante l’accoglimento del re-clamo, non occorre neppure pronunciarsi

sulla domanda subordinata con cui RE 1 chiede di “vanificare” la procedura di

primo grado in quanto il giudice di pace supplente avreb­be emesso la sentenza di

rigetto dopo le sue osservazioni scritte senz’aver tenuto un’udienza di

conciliazione.

Ad

ogni modo tale richiesta sarebbe infondata poiché la procedura di rigetto dell’opposizione

è sommaria (art. 251 lett. a CPC) e perciò non dev’essere preceduta da un’udienza

di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Ove l’istanza non risulti

manifestamente infondata il giudice del rigetto può scegliere se dar modo alla

controparte di presentare le proprie osservazioni oralmente o per scritto (art.

253.

CPC), ancorché potrebbe essere conforme allo spirito stesso dell’istituto

della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale rispetto a quella

scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private (sentenza

della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'441.85,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).