14.2020.111
Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore stabilita dall’Autorità regionale di protezione. Reclamo irricevibile per carente motivazione
27 gennaio 2021Italiano8 min
interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Pratica __________ ris. __________”) e fr. 15.– (per “Spesa
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.111
Lugano
27 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO-34-20 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 19 maggio
2020 dal
CO 1
(rappresentato dal RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO
Fatti
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'021.45 oltre agli
interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Pratica __________ ris. __________”) e fr. 15.– (per “Spesa
di diffida”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19
maggio 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Capriasca;
che
nel termine impartito, poi prorogato a seguito della richiesta del 10 giugno
2020, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del “2/3 luglio 2020”;
che
nel frattempo, il Comune CO 1 prendeva posizione sulle argomentazioni
anticipate da RE 1 nella richiesta di proroga con osservazioni del 16 giugno
2020;
che
alla luce delle osservazioni del “2/3
luglio 2020” e delle contro osservazioni del 16 giugno
2020, con ordinanza processuale del 7 luglio 2020 il Giudice di pace comunicava
alle parti di ritenere concluso “lo
scambio epistolare tra le parti (art. 53 CPC)”;
che
statuendo con decisione del 14 luglio 2020, il Giudice di
pace del Circolo di Capriasca ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 160.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2020 chiedendo
di “annullare
la pretesa del Comune CO 1 d’incassare illecitamente quanto da loro retribuito
al curatore signor __________”, di far pagare queste
loro spese direttamente alla madre di suo figlio, e di trasmettere il caso al
Ministero Pubblico a motivo che il Comune si sarebbe reso colpevole di denegata
giustizia, abuso di autorità e “reato
di falso per occultamento di atti”;
che
stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 luglio 2020, il
termine d’impugnazione, iniziato a de-correre il primo giorno utile dopo le
ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto
2020, è scaduto giovedì 13 agosto, sicché presentato il 31 luglio 2020 (data
del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
Considerandi
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la
motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la pretesa del Comune poggia su una decisione esecutiva, ossia la
decisione 17 luglio 2019 dell’Autorità regionale di protezione (ARP) n.
__________, che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, ma si limita
a criticare l’operato del curatore di suo figlio, delle ARP
e delle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi sia nel reclamo che
nell’allegata “aggiunta
informativa privata”, chiedendo
in definitiva alla scriven-te Camera di “annullare la pretesa del Comune CO 1”, alla quale si sarebbe opposto con lettera del 21 dicembre 2019, e di
far pagare le spese relative all’onorario del curatore direttamente alla madre
di suo figlio;
che non avendo RE 1 indicato
alcun motivo per cui la sentenza impugnata – e non altre decisioni il cui esame
non compete a questa Camera – sarebbe errata, il reclamo si rivela
irricevibile;
che a RE 1 è infatti già stato ricordato
recentemente dalla scrivente Camera in un caso analogo che lo opponeva alla
medesima controparte (sentenza
della CEF 14.2020.6 del 6 maggio 2020) i limiti dell’esame del giudice di rigetto e dell’autorità giudiziaria
superiore, volto solo a verificare l’esistenza di un titolo esecutivo nel senso
dell’art. 80 LEF – nella
fattispecie la decisione 17 luglio 2019 dell’ARP n. __________ – e di eventuali
eccezioni a norma dell’art. 81 LEF (e non altre) ove l’escusso le abbia
sollevate, ciò che RE 1 non ha fatto;
che invece il giudice del
rigetto non è competente né per “annullare” la pretesa del Comune, né tanto meno per
addossare alla madre le spese relative all’onorario del curatore, poste a
carico di entrambi i genitori in solido con la decisione dell’ARP __________, sicché
il creditore può scegliere liberamente il debitore al quale richiedere tutto o
parte del dovuto (art. 144 cpv. 1 CO);
che le censure contro la
decisione dell’ARP n. __________ andavano semmai sollevate con un ricorso alla
Camera di protezione del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni indicato
nel dispositivo della stessa, la lettera del 21 dicembre 2019 al Comune non
potendo in nessun modo essere considerata tale;
che è parimenti irricevibile la
richiesta di RE 1 di trasmettere il caso al Ministero pubblico, posto che non è
nemmeno dato di comprendere quale sarebbe il documento “fatto sparire” dal Comune CO 1, e ad ogni modo non sussistono chiari
indizi oggettivi di reati di azione pubblica ai sensi dell’art. 27a LOG
(art. 321 segg. CP);
che la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema
d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'036.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– –
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).