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Decisione

14.2020.111

Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore stabilita dall’Autorità regionale di protezione. Reclamo irricevibile per carente motivazione

27 gennaio 2021Italiano8 min

interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Pratica __________ ris. __________”) e fr. 15.– (per “Spesa

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Incarto n.

14.2020.111

Lugano

27 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO-34-20 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 19 maggio

2020 dal

CO 1

(rappresentato dal RA 1 )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO

Fatti

1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 2'021.45 oltre agli

interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Pratica __________ ris. __________”) e fr. 15.– (per “Spesa

di diffida”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19

maggio 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Capriasca;

che

nel termine impartito, poi prorogato a seguito della richiesta del 10 giugno

2020, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del “2/3 luglio 2020”;

che

nel frattempo, il Comune CO 1 prendeva posizione sulle argomentazioni

anticipate da RE 1 nella richiesta di proroga con osservazioni del 16 giugno

2020;

che

alla luce delle osservazioni del “2/3

luglio 2020” e delle contro osservazioni del 16 giugno

2020, con ordinanza processuale del 7 luglio 2020 il Giudice di pace comunicava

alle parti di ritenere concluso “lo

scambio epistolare tra le parti (art. 53 CPC)”;

che

statuendo con decisione del 14 luglio 2020, il Giudice di

pace del Circolo di Capriasca ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 160.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 30 luglio 2020 chiedendo

di “annullare

la pretesa del Comune CO 1 d’incassare illecitamente quanto da loro retribuito

al curatore signor __________”, di far pagare queste

loro spese direttamente alla madre di suo figlio, e di trasmettere il caso al

Ministero Pubblico a motivo che il Comune si sarebbe reso colpevole di denegata

giustizia, abuso di autorità e “reato

di falso per occultamento di atti”;

che

stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 luglio 2020, il

termine d’impugnazione, iniziato a de-correre il primo giorno utile dopo le

ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto

2020, è scaduto giovedì 13 agosto, sicché presentato il 31 luglio 2020 (data

del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

Considerandi

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94.

consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la

motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la pretesa del Comune poggia su una decisione esecutiva, ossia la

decisione 17 lu­glio 2019 dell’Autorità regionale di protezione (ARP) n.

__________, che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, ma si limita

a criticare l’operato del curatore di suo figlio, delle ARP

e delle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi sia nel reclamo che

nell’allegata “aggiunta

informativa privata”, chiedendo

in definitiva alla scriven-te Camera di “annullare la pretesa del Comune CO 1”, alla qua­le si sarebbe opposto con lettera del 21 dicembre 2019, e di

far pagare le spese relative all’onorario del curatore direttamente alla madre

di suo figlio;

che non avendo RE 1 indicato

alcun motivo per cui la sentenza impugnata – e non altre decisioni il cui esame

non compete a questa Camera – sarebbe errata, il reclamo si rivela

irricevibile;

che a RE 1 è infatti già stato ricordato

recentemente dalla scrivente Camera in un caso analogo che lo opponeva alla

medesima controparte (sentenza

della CEF 14.2020.6 del 6 maggio 2020) i limiti dell’esame del giudice di rigetto e dell’autorità giudiziaria

superiore, volto solo a verificare l’esistenza di un titolo esecutivo nel senso

dell’art. 80 LEF – nella

fattispecie la decisione 17 luglio 2019 dell’ARP n. __________ – e di eventuali

eccezioni a norma del­l’art. 81 LEF (e non altre) ove l’escusso le abbia

sollevate, ciò che RE 1 non ha fatto;

che invece il giudice del

rigetto non è competente né per “annullare” la pretesa del Comune, né tanto meno per

addossare alla madre le spese relative all’onorario del curatore, poste a

carico di entrambi i genitori in solido con la decisione dell’ARP __________, sicché

il creditore può scegliere liberamente il debitore al quale richiedere tutto o

parte del dovuto (art. 144 cpv. 1 CO);

che le censure contro la

decisione dell’ARP n. __________ andavano semmai sollevate con un ricorso alla

Camera di protezione del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni indicato

nel dispositivo della stessa, la lettera del 21 dicembre 2019 al Comune non

potendo in nessun modo essere considerata tale;

che è parimenti irricevibile la

richiesta di RE 1 di trasmettere il caso al Ministero pubblico, posto che non è

nemmeno dato di comprendere quale sarebbe il documento “fatto sparire” dal Comune CO 1, e ad ogni modo non sussistono chiari

indizi oggettivi di reati di azione pubblica ai sensi dell’art. 27a LOG

(art. 321 segg. CP);

che la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema

d’in­­dennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'036.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).