Lexipedia

Decisione

14.2020.112

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fornitura di merci. Bollettini di consegna che non indicano il prezzo. Fatture che rinviano ai bollettini di consegna

24 febbraio 2021Italiano9 min

C. Statuendo con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.112

Lugano

24 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 marzo 2020

dalla

RE 1 succursale di ,

(rappresentata da __________ e __________, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 24 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso l’11 febbraio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1,

succursale di __________, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 17'776.20

oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2020 (indicando quale causa del

credito: “Estratto conto”), fr. 666.80 (per “5% interessi fino al

06.02.2020”) e fr. 100.–

(per “No­stre spese di sollecito”).

Fatti

B. Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nessuno si è presentato all’udienza di discussione tenutasi

il 18 giugno 2020.

C. Statuendo con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 4 agosto 2020 per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 luglio 2020, il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì

13.

agosto. Presentato il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ne segue che i documenti acclusi al reclamo, come pure quelli prodotti con lo

scritto del 18 agosto 2020, intitolato “Aggiunta documenti”, non

possono essere presi in considerazione nella misura in cui non siano già stati

presentati in prima sede.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione del­l’istanza

rilevando che le fatture prodotte dall’istante non sono firmate dalla

convenuta, mentre i bollettini di consegna sono sì sottoscritti dalla stessa,

ma non indicano i prezzi dei materiali forniti, sicché non è possibile

determinare precisamente l’importo riconosciuto dall’escussa.

4.

Nel

reclamo la RE 1 afferma che due fatture (di fr. 24'344.25 e 10'107.30)

menzionano in alto a destra un bollettino che risulta firmata dalla convenuta

sull’ultima pagina, mentre due altre fatture (di fr. 100.50 e 70.45) non

sono controfirmate. Precisa che non è usuale da lei indicare i prezzi sul

bollettino mer­ce.

5.

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25

ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non

è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento

(già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF

14.2019.141

del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018

consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e

5.4

; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82

LEF). Il riconoscimento può essere dedotto anche da

un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a

condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale

ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai

quali rinvia il documento firmato già al

momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.

82).

5.1

Nella fattispecie, la fattura n. __________ datata 31 gennaio 2019

(doc. C accluso all’istanza), di complessivi fr. 24'344.25, rinvia

effettivamente al bollettino di consegna n. __________, il quale risul­ta

firmato da tale “__________” sull’ultima pagina (doc. C). Sennonché si è in presenza di un valido

titolo di rigetto solo nel caso in cui il documento firmato dal debitore senza

menzione di una somma di denaro (in concreto il bollettino di consegna) rinvia

a quello che indica l’importo riconosciuto (nella fattispecie la fattura), e

non il contrario. In effetti, dev’essere chiaro l’ammontare riconosciuto dal

debitore al momento in cui egli sottoscrive il riconoscimento. Nel caso in

esame, il bollettino di consegna non rinvia alla fattura, quindi non rinvia

alla somma di fr. 24'344.25 posta in esecuzione, anche perché la fattura

risulta essere stata stampata dopo la consegna (o meglio il 1° febbraio 2019

alle ore 03:27:27, v. doc. C a piede di pagina). La decisione impugnata resiste

pertanto alla critica.

5.2

Gli

stessi rilievi possono essere fatti per la fattura n. __________ datata 20

maggio 2019 (doc. D), di complessivi fr. 10'107.30, che rinvia al

bollettino di consegna n. __________0,

il quale risulta firmato da tale “__________” sull’ultima pagina (doc. D). Anche in questo caso il bollettino di

consegna non rinvia alla fattura, anche perché la fattura risulta essere stata

stampata dopo la consegna (o meglio il 21 maggio 2019 alle ore 03:43:23, v.

doc. D a piede di pagina).

5.3

La

stessa reclamante ammette che le altre due fatture prodotte in prima sede, di fr. 70.45

(doc. E) e di fr. 100.50 (doc. F), non sono controfirmate dalla convenuta.

Non possono di conseguenza giustificare il rigetto provvisorio dell’esecuzione

a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

5.4

Non

sussiste invero alcun obbligo legale d’indicare i prezzi della merce sui

bollettini di ordinazione o di consegna. Tuttavia, se non risulta possibile

calcolare precisamente il prezzo della merce ordinata o consegnata sulla scorta

del bollettino, il fornitore non può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dal clien­-te all’esecuzione volta all’incasso di quel prezzo, ma

deve far capo a un’azione creditoria in procedura ordinaria (art. 79 LEF e

sopra consid. 2). In alternativa, il fornitore può far firmare la fattura al

cliente al momento della consegna o allegarla al bollettino di consegna con un

rinvio espresso in modo da poter poi ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

producendo il bollettino e la fattura. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza

di siffatti accorgimen­ti, la documentazione prodotta dall’istante non può

assurgere a titolo di rigetto e il reclamo va pertanto respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 18'543.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).