14.2020.112
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fornitura di merci. Bollettini di consegna che non indicano il prezzo. Fatture che rinviano ai bollettini di consegna
24 febbraio 2021Italiano9 min
C. Statuendo con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
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Incarto n.
14.2020.112
Lugano
24 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 marzo 2020
dalla
RE 1 succursale di ,
(rappresentata da __________ e __________, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 4 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’11 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1,
succursale di __________, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 17'776.20
oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2020 (indicando quale causa del
credito: “Estratto conto”), fr. 666.80 (per “5% interessi fino al
06.02.2020”) e fr. 100.–
(per “Nostre spese di sollecito”).
Fatti
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nessuno si è presentato all’udienza di discussione tenutasi
il 18 giugno 2020.
C. Statuendo con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 agosto 2020 per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 luglio 2020, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì
13.
agosto. Presentato il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne segue che i documenti acclusi al reclamo, come pure quelli prodotti con lo
scritto del 18 agosto 2020, intitolato “Aggiunta documenti”, non
possono essere presi in considerazione nella misura in cui non siano già stati
presentati in prima sede.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza
rilevando che le fatture prodotte dall’istante non sono firmate dalla
convenuta, mentre i bollettini di consegna sono sì sottoscritti dalla stessa,
ma non indicano i prezzi dei materiali forniti, sicché non è possibile
determinare precisamente l’importo riconosciuto dall’escussa.
4.
Nel
reclamo la RE 1 afferma che due fatture (di fr. 24'344.25 e 10'107.30)
menzionano in alto a destra un bollettino che risulta firmata dalla convenuta
sull’ultima pagina, mentre due altre fatture (di fr. 100.50 e 70.45) non
sono controfirmate. Precisa che non è usuale da lei indicare i prezzi sul
bollettino merce.
5.
Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso
o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o
perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25
ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non
è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento
(già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF
14.2019.141
del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018
consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e
5.4
; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet
in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82
LEF). Il riconoscimento può essere dedotto anche da
un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a
condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale
ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai
quali rinvia il documento firmato già al
momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.
82).
5.1
Nella fattispecie, la fattura n. __________ datata 31 gennaio 2019
(doc. C accluso all’istanza), di complessivi fr. 24'344.25, rinvia
effettivamente al bollettino di consegna n. __________, il quale risulta
firmato da tale “__________” sull’ultima pagina (doc. C). Sennonché si è in presenza di un valido
titolo di rigetto solo nel caso in cui il documento firmato dal debitore senza
menzione di una somma di denaro (in concreto il bollettino di consegna) rinvia
a quello che indica l’importo riconosciuto (nella fattispecie la fattura), e
non il contrario. In effetti, dev’essere chiaro l’ammontare riconosciuto dal
debitore al momento in cui egli sottoscrive il riconoscimento. Nel caso in
esame, il bollettino di consegna non rinvia alla fattura, quindi non rinvia
alla somma di fr. 24'344.25 posta in esecuzione, anche perché la fattura
risulta essere stata stampata dopo la consegna (o meglio il 1° febbraio 2019
alle ore 03:27:27, v. doc. C a piede di pagina). La decisione impugnata resiste
pertanto alla critica.
5.2
Gli
stessi rilievi possono essere fatti per la fattura n. __________ datata 20
maggio 2019 (doc. D), di complessivi fr. 10'107.30, che rinvia al
bollettino di consegna n. __________0,
il quale risulta firmato da tale “__________” sull’ultima pagina (doc. D). Anche in questo caso il bollettino di
consegna non rinvia alla fattura, anche perché la fattura risulta essere stata
stampata dopo la consegna (o meglio il 21 maggio 2019 alle ore 03:43:23, v.
doc. D a piede di pagina).
5.3
La
stessa reclamante ammette che le altre due fatture prodotte in prima sede, di fr. 70.45
(doc. E) e di fr. 100.50 (doc. F), non sono controfirmate dalla convenuta.
Non possono di conseguenza giustificare il rigetto provvisorio dell’esecuzione
a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
5.4
Non
sussiste invero alcun obbligo legale d’indicare i prezzi della merce sui
bollettini di ordinazione o di consegna. Tuttavia, se non risulta possibile
calcolare precisamente il prezzo della merce ordinata o consegnata sulla scorta
del bollettino, il fornitore non può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal clien-te all’esecuzione volta all’incasso di quel prezzo, ma
deve far capo a un’azione creditoria in procedura ordinaria (art. 79 LEF e
sopra consid. 2). In alternativa, il fornitore può far firmare la fattura al
cliente al momento della consegna o allegarla al bollettino di consegna con un
rinvio espresso in modo da poter poi ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
producendo il bollettino e la fattura. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza
di siffatti accorgimenti, la documentazione prodotta dall’istante non può
assurgere a titolo di rigetto e il reclamo va pertanto respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 18'543.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).