14.2020.113
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preventivo firmato da una persona che la reclamante pretende aver agito per conto di una società, indicata come suo recapito ("c/o")
19 febbraio 2021Italiano12 min
dal 1° ottobre 2018 indicando quale titolo di credito: “Fattura n. __________, 31 agosto 2018, Fattura n. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.113
Lugano
19 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.389 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 16 giugno
2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 5 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 luglio 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 luglio 2018 la RE 1 ha sottoposto a PI 1 un preventivo per complessivi fr. 4'250.– riferito alla prestazione di un servizio di pulizie di cantiere di
cinque appartamenti, di cui lo stesso PI 1 è comproprietario con il padre, PI
2, metà ciascuno, in una palazzina di
__________ denominata “____________________”. L’intestazione dattilografata “PI 1, __________ CH” è stata
integrata con l’aggiunta a mano del nome del padre di PI 1 e della CO 1, di cui
quest’ultimo è socio e presidente della gerenza con diritto di firma
in-dividuale, nel seguente modo (le aggiunte manoscritte sono evidenziate in
corsivo):
“PI 1 “& PI 2
__________ CH
c/o
CO 1
Via
__________
Fatti
B. Il
31 agosto 2018, la RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 due fatture separate
di fr. 4'738.80 ognuna (ossia di fr. 9'477.60 complessivi).
C. Non
avendo ottenuto il pagamento richiesto, con precetto esecutivo n. __________
emesso il 3 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 9'477.60 oltre agli interessi del 5%
dal 1° ottobre 2018 indicando quale titolo di credito: “Fattura n. __________, 31 agosto 2018, Fattura n. __________,
31 agosto 2018”.
D. Avendo
la interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 giugno
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 giugno 2020. Con replica del 2 luglio 2020 e duplica del 16
luglio 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni
antitetiche.
E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 380.–
e un’indennità di fr. 450.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 agosto 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2020, la CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 14 settembre
2020 la RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2020, il termine
d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF
121.
III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è
scaduto giovedì 13 agosto. Presentato il 5 agosto 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istanza fosse da
respingere già solo a motivo che il preventivo risultava essere indirizzato
personalmente ad PI 1 e PI 2 e sottoscritto dal primo per accettazione, sicché
la qualità di committenti andava
riconosciuta a loro e non alla CO 1. Per abbondanza, il giudice di prime
cure ha ritenuto che, ad ogni modo, a fronte del riconoscimento di debito
prodotto, l’escusso ha sollevato l’eccezione d’incorretto adempimento ai sensi
dell’art. 82 CO in modo non palesemente insostenibile, allegando varia
corrispondenza a sostegno delle sue lamentele; mentre dal canto suo l’istante
non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente i propri obblighi, sicché l’istanza
sarebbe infondata anche per questo motivo. Infine, ha rilevato il Pretore
aggiunto, non è neppure dato di comprendere il motivo per il quale l’intervento
di pulizia è stato fatturato due volte.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce che PI 1 ha firmato il preventivo con la volontà d’impegnare
la CO 1 nella sua qualità di gerente con diritto di firma individuale. D’altronde,
se si seguisse la tesi pretorile, non si comprenderebbe per quale motivo il
padre PI 2, che non risulta essere sotto curatela, non abbia anche lui
sottoscritto il preventivo. A ciò si aggiunge
che le fatture sono intestate proprio alla CO 1 e ciò nonostante essa
non ha mai sollevato obiezioni al riguardo, salvo avvalersene per la prima
volta in questo procedimento. La RE 1 sostiene poi che le contestazioni della
controparte sui lavori svolti sono tardive ed espresse in maniera “completamente vaga e generica” e pretende di aver dimostrato, contrariamente a quanto rilevato dal
Pretore aggiunto, di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi. Da ultimo, la reclamante chiarisce che le fatture riguardano due
interventi separati sui medesimi oggetti, avvenuti in due momenti distinti.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto
(DTF 142 III 722 consid. 4.1). Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione
è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della
procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso
all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una
procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,
consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nel
caso di specie, non è contestato che il preventivo invocato come titolo di
rigetto è stato sottoscritto da PI 1 (doc. D). Le parti divergono invece sul
fatto ch’egli abbia apposto la propria firma con la volontà d’impegnare la CO 1
quale suo rappresentante legale (gerente) – tesi difesa dalla reclamante –
oppure sé stesso unitamente al padre, nella loro qualità di comproprietari
degli appartamenti oggetto del contratto di pulizia – come sostenuto dalla
convenuta nelle osservazioni al reclamo (pag. 2 ad 1).
5.2.1
La
versione dattilografata del preventivo non lascia dubbi sul fatto che il
committente fosse PI 1. Ma anche le aggiunte manoscritte nell’intestazione –
che le parti convengono siano state apportate “per mera comodità” di
trasmissione del preventivo (osservazioni al reclamo e replica spontanea, ad 1)
– non permettono di considerare la CO 1 quale la vera committente. Il nome
della società è indicato nel preventivo solo in relazione al recapito,
preceduto dalla sigla
“c/o” (care
of), che inserita in
un indirizzo significa notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere
effettuato presso un’altra persona, sia essa fisica o giuridica. L’indicazione
in questione non ha quindi nulla a che vedere con un rapporto di
rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino alla firma con
la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di” od ogni altra
equivalente (sentenza della CEF 14.2019.19 del 12 giugno 2019, consid. 5.3).
Che PI 1 sia socio e presidente della gerenza non significa ch’egli abbia
firmato il preventivo per forza di cose per conto della società, siccome era
libero d’impegnarsi a titolo personale (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18
maggio 2016 consid. 5), come poi risulta effettivamente aver fatto, specie nella
sua qualità di comproprietario con il padre degli appartamenti da pulire.
5.2.2
Che PI 2 non abbia
apposto la propria firma sul preventivo non viene in soccorso della tesi della
reclamante. Tutt’al più ciò potrebbe portare a ritenere che il preventivo non
costituisca un titolo di rigetto provvisorio neppure nei confronti del solo PI
1, o perlomeno che non giustifichi il rigetto per più della metà della mercede
in mancanza di prova di un vincolo di solidarietà tra padre e figlio. Ma pur
tenendo conto dell’allegazione della convenuta secondo cui PI 1 ha firmato il
preventivo anche in rappresentanza del padre, l’accertamento del Pretore
aggiunto che esclude la qualità di committente della CO 1 non può
dirsi manifestamente errata (cfr. consid. 1.2). Ad ogni modo, i dubbi
interpretativi sollevati dalla reclamante possono soltanto condurre alla
reiezione dell’istanza (sopra consid. 5.1).
5.2.3
Neppure
è determinante che le fatture siano intestate e indirizzate alla CO 1 (doc. E e
F) e ch’essa non abbia sollevato obiezioni al riguardo, se non nel presente procedimento:
in effetti, tali circostanze altro non sono che elementi estrinsechi al
preventivo. Esulano perciò
dalla cognizione del giudice del rigetto (e dell’autorità giudiziaria
superiore), sicché non possono essere considerate ai fini dell’odierno giudizio
(sopra consid. 5.1).
6.
Visto quanto precede, non
occorre pronunciarsi sugli altri motivi che hanno condotto il Pretore aggiunto
a respingere l’istanza.
L’odierno pronunciato non
preclude tuttavia la facoltà di ripresentare una nuova
istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o in
alternativa di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79
LEF), la decisione di rigetto provvisorio dispiegando solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3, v. sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'477.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La reclamante
rifonderà alla CO 1 fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).