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Decisione

14.2020.113

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preventivo firmato da una persona che la reclamante pretende aver agito per conto di una società, indicata come suo recapito ("c/o")

19 febbraio 2021Italiano12 min

dal 1° ottobre 2018 indicando quale titolo di credito: “Fattura n. __________, 31 agosto 2018, Fattura n. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.113

Lugano

19 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.389 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 16 giugno

2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 27 luglio 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il 3 luglio 2018 la RE 1 ha sottoposto a PI 1 un preventivo per complessivi fr. 4'250.– riferito alla prestazione di un servizio di pulizie di cantiere di

cinque appartamenti, di cui lo stes­so PI 1 è comproprietario con il padre, PI

2, metà ciascuno, in una palazzina di

__________ denominata “____________________”. L’intestazione dattilografata “PI 1, __________ CH” è stata

integrata con l’aggiunta a mano del nome del padre di PI 1 e della CO 1, di cui

que­st’ultimo è socio e presidente della gerenza con diritto di firma

in-dividuale, nel seguente modo (le aggiunte manoscritte sono evidenziate in

corsivo):

“PI 1 “& PI 2

__________ CH

c/o

CO 1

Via

__________

Fatti

B. Il

31 agosto 2018, la RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 due fatture separate

di fr. 4'738.80 ognuna (ossia di fr. 9'477.60 complessivi).

C. Non

avendo ottenuto il pagamento richiesto, con precetto esecutivo n. __________

emesso il 3 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha

escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 9'477.60 oltre agli interessi del 5%

dal 1° ottobre 2018 indicando quale titolo di credito: “Fattura n. __________, 31 agosto 2018, Fattura n. __________,

31 agosto 2018”.

D. Avendo

la interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 giugno

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Men­drisio-Nord. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni

scritte del 30 giugno 2020. Con replica del 2 luglio 2020 e duplica del 16

luglio 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni

antitetiche.

E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 380.–

e un’indennità di fr. 450.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 agosto 2020 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2020, la CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 14 settembre

2020 la RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2020, il termine

d’im­pugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF

121.

III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è

scaduto giovedì 13 agosto. Presentato il 5 agosto 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istanza fosse da

respingere già solo a motivo che il preventivo risultava essere indirizzato

personalmente ad PI 1 e PI 2 e sottoscritto dal primo per accettazione, sicché

la qualità di committenti andava

riconosciuta a loro e non alla CO 1. Per abbondanza, il giudice di prime

cure ha ritenuto che, ad ogni modo, a fronte del riconoscimento di debito

prodotto, l’escusso ha sollevato l’eccezione d’incorretto adempimento ai sensi

dell’art. 82 CO in modo non palesemente insostenibile, allegando varia

corrispondenza a sostegno delle sue lamentele; mentre dal canto suo l’istante

non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente i propri obblighi, sicché l’istanza

sarebbe infondata anche per questo motivo. Infine, ha rilevato il Pretore

aggiunto, non è neppure dato di comprendere il motivo per il quale l’intervento

di pulizia è stato fatturato due volte.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce che PI 1 ha firmato il preventivo con la volontà d’impegnare

la CO 1 nella sua qualità di gerente con diritto di firma individuale. D’altronde,

se si seguisse la tesi pretorile, non si comprenderebbe per quale motivo il

padre PI 2, che non risulta essere sotto curatela, non abbia anche lui

sottoscritto il preventivo. A ciò si aggiun­ge

che le fatture sono intestate proprio alla CO 1 e ciò nonostante essa

non ha mai sollevato obiezioni al riguardo, salvo avvalersene per la prima

volta in questo procedimento. La RE 1 sostiene poi che le contestazioni della

controparte sui lavori svolti sono tardive ed espresse in maniera “completamente vaga e generica” e pretende di aver dimostrato, contrariamente a quanto rilevato dal

Pretore aggiunto, di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi. Da ultimo, la reclamante chiarisce che le fatture riguardano due

interventi separati sui medesimi oggetti, avvenuti in due momenti distinti.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto

(DTF 142 III 722 consid. 4.1). Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione

è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della

procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso

all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi

nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una

procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,

consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nel

caso di specie, non è contestato che il preventivo invocato come titolo di

rigetto è stato sottoscritto da PI 1 (doc. D). Le parti divergono invece sul

fatto ch’egli abbia apposto la propria firma con la volontà d’impegnare la CO 1

quale suo rappresentante legale (gerente) – tesi difesa dalla reclamante –

oppure sé stesso unitamente al padre, nella loro qualità di comproprietari

degli appartamenti oggetto del contratto di pulizia – come sostenuto dalla

convenuta nelle osservazioni al reclamo (pag. 2 ad 1).

5.2.1

La

versione dattilografata del preventivo non lascia dubbi sul fatto che il

committente fosse PI 1. Ma anche le aggiunte manoscritte nell’intestazione –

che le parti convengono siano state apportate “per mera comodità” di

trasmissione del preventivo (osservazioni al reclamo e replica spontanea, ad 1)

– non permettono di considerare la CO 1 quale la vera committente. Il nome

della società è indicato nel preventivo solo in relazione al recapito,

preceduto dalla sigla

“c/o” (care

of), che inserita in

un indirizzo significa notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere

effettuato presso un’altra persona, sia essa fisica o giuridica. L’indicazione

in questione non ha quindi nulla a che vedere con un rapporto di

rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino alla firma con

la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di” od ogni altra

equivalente (sentenza della CEF 14.2019.19 del 12 giugno 2019, consid. 5.3).

Che PI 1 sia socio e presidente della gerenza non significa ch’egli abbia

firmato il preventivo per forza di cose per conto della società, siccome era

libero d’impegnarsi a titolo personale (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18

maggio 2016 consid. 5), come poi risulta effettivamente aver fatto, specie nella

sua qualità di comproprietario con il padre degli appartamenti da pulire.

5.2.2

Che PI 2 non abbia

apposto la propria firma sul preventivo non viene in soccorso della tesi della

reclamante. Tutt’al più ciò potrebbe portare a ritenere che il preventivo non

costituisca un titolo di rigetto provvisorio neppure nei confronti del solo PI

1, o perlomeno che non giustifichi il rigetto per più della metà della mercede

in mancanza di prova di un vincolo di solidarietà tra padre e figlio. Ma pur

tenendo conto dell’allegazione della convenuta secondo cui PI 1 ha firmato il

preventivo anche in rappresentanza del padre, l’accertamento del Pretore

aggiunto che esclude la qualità di committente della CO 1 non può

dirsi manifestamente errata (cfr. consid. 1.2). Ad ogni mo­do, i dubbi

interpretativi sollevati dalla reclamante possono soltan­to condurre alla

reiezione dell’istanza (sopra consid. 5.1).

5.2.3

Neppure

è determinante che le fatture siano intestate e indirizzate alla CO 1 (doc. E e

F) e ch’essa non abbia sollevato obiezioni al riguardo, se non nel presente procedimento:

in effetti, tali circostanze altro non sono che elementi estrinsechi al

preventivo. Esulano perciò

dalla cognizione del giudice del rigetto (e dell’autorità giudiziaria

superiore), sicché non possono essere considerate ai fini dell’odierno giudizio

(sopra consid. 5.1).

6.

Visto quanto precede, non

occorre pronunciarsi sugli altri motivi che hanno condotto il Pretore aggiunto

a respingere l’istanza.

L’odierno pronunciato non

preclude tuttavia la facoltà di ripresentare una nuova

istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o in

alternativa di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79

LEF), la decisione di rigetto provvisorio dispiegando solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3, v. sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'477.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La reclamante

rifonderà alla CO 1 fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).