14.2020.114
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove
12 febbraio 2021Italiano7 min
C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.114
Lugano
12 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 maggio 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'362.–, indicando quale
causa del credito la “Decisione
di restituzione del 18 ottobre 2019 quale prestazione complementare
indebitamente percepita”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20
maggio 2020 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;
che
nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, con scritto del 28
maggio 2020 il convenuto si è limitato a chiedere che gli venisse designato un
patrocinatore d’ufficio per risolvere il suo caso, poiché le sue entrate non
gli consentivano “di prenderne
uno a pagamento”;
che
con risposta del giorno successivo, il primo giudice ha comunicato all’escusso
di ritenere che nel caso concreto non vi fossero gli estremi per accogliere una
simile richiesta;
che
statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore
aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che il primo giudice ha inoltre respinto la richiesta di nomina di un
patrocinatore d’ufficio;
che
RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un
reclamo del 6 agosto 2020 chiedendo inoltre di essere convocato “in dovuta sede” alla
presenza del funzionario dell’Ufficio AI quale persona di contatto per il suo
caso;
che
stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 6 agosto 2020 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata il 5 agosto 2020, il reclamo è senz’altro tempestivo, considerato
che il termine veniva a scadere il 15 agosto, che è festivo (Assunzione di
Maria o Ferragosto, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1
CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
nel caso specifico RE 1 non mette minimamente in discussione la sentenza
impugnata, ma si limita a contestare la decisione della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG con cui essa ha preteso la restituzione di prestazioni complementari
indebitamente percepite per fr. 5'362.–, sostenendo di aver chiesto
chiarimenti all’Ufficio AI dopo l’emanazione della medesima, resi impossibili a
causa del presunto smarrimento della documentazione originale;
che il reclamo è quindi irricevibile, da una parte perché RE 1 non si
confronta con la motivazione addotta dal Pretore aggiunto, che ha correttamente
attribuito alla decisione della Cassa istante la qualità di titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, dall’altra
poiché il reclamante in prima sede si è limitato a chiedere la designazione di
un patrocinatore d’ufficio senza prendere posizione sull’istanza, sicché tutte
le allegazioni di fatto contenute nel ricorso sono inammissibili (art. 326 cpv.
1 CPC);
che,
d’altronde, come ricordato dal primo giudice l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il
debito si è estinto o si è prescritto, oppure il termine per il pagamento è
stato prorogato (art. 81 LEF);
che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a
eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto
– sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale
titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che,
detto altrimenti, le motivazioni che RE 1 ha presentato col reclamo andavano
semmai fatte valere davanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG interponendo
opposizione alla decisione del 18 ottobre 2019 entro il termine di 30 giorni
indicato nella medesima (v. punto 5 pag. 3 della decisione) e non possono
pertanto più essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;
che
visto quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante
risulta inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né
produrre nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'362.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Via
Fatti
C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Considerandi
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).