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Decisione

14.2020.114

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove

12 febbraio 2021Italiano7 min

C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.114

Lugano

12 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 maggio 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'362.–, indicando quale

causa del credito la “Decisione

di restituzione del 18 ottobre 2019 quale prestazione complementare

indebitamente percepita”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20

maggio 2020 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;

che

nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, con scritto del 28

maggio 2020 il convenuto si è limitato a chiedere che gli venisse designato un

patrocinatore d’ufficio per risolvere il suo caso, poiché le sue entrate non

gli consentivano “di prenderne

uno a pagamento”;

che

con risposta del giorno successivo, il primo giudice ha comunicato all’escusso

di ritenere che nel caso concreto non vi fossero gli estremi per accogliere una

simile richiesta;

che

statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore

aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.–

e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che il primo giudice ha inoltre respinto la richiesta di nomina di un

patrocinatore d’ufficio;

che

RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un

reclamo del 6 agosto 2020 chiedendo inoltre di essere convocato “in dovuta sede” alla

presenza del funzionario dell’Ufficio AI quale persona di contatto per il suo

caso;

che

stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 6 agosto 2020 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata il 5 agosto 2020, il reclamo è senz’altro tempestivo, considerato

che il termine veniva a scadere il 15 agosto, che è festivo (Assunzione di

Maria o Ferragosto, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi

ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1

CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

nel caso specifico RE 1 non mette minimamente in discussione la sentenza

impugnata, ma si limita a contestare la decisione della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG con cui essa ha preteso la restituzione di prestazioni complementari

indebitamente percepite per fr. 5'362.–, sostenendo di aver chiesto

chiarimenti all’Ufficio AI dopo l’emanazione della medesima, resi impossibili a

causa del presunto smarrimento della documentazione originale;

che il reclamo è quindi irricevibile, da una parte perché RE 1 non si

confronta con la motivazione addotta dal Pretore aggiunto, che ha correttamente

attribuito alla decisione della Cassa istante la qualità di titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, dall’altra

poiché il reclamante in prima sede si è limitato a chiedere la designazione di

un patrocinatore d’ufficio senza prendere posizione sull’istanza, sicché tutte

le allegazioni di fatto contenute nel ricorso sono inammissibili (art. 326 cpv.

1 CPC);

che,

d’altronde, come ricordato dal primo giudice l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il

debito si è estinto o si è prescritto, oppure il termine per il pagamento è

stato prorogato (art. 81 LEF);

che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a

eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto

– sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale

titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che,

detto altrimenti, le motivazioni che RE 1 ha presentato col reclamo andavano

semmai fatte valere davanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG interponendo

opposizione alla decisione del 18 ottobre 2019 entro il termine di 30 giorni

indicato nella medesima (v. punto 5 pag. 3 della decisione) e non possono

pertanto più essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;

che

visto quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante

risulta inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né

produrre nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'362.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

Via

Fatti

C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Considerandi

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).