14.2020.115
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Nozione di sospensione duratura. Replica spontanea
20 dicembre 2020Italiano22 min
pagamenti e sono in mora nei loro confronti per crediti rispettivamente di € 337'303.01
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.115
Lugano
20 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.5471 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 8 novembre 2019 da
RE 1, __________ (Repubblica Ceca)
RE 2, __________ (Repubblica Ceca)
(patrocinati dall’a__________
Michele Patuzzo, __________)
contro
CO 1 (Cipro)
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 agosto 2020 presentato dalla RE 1 e da RE
1 contro la decisione emessa il 24 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’8
novembre 2019, la RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della
CO 1 (in seguito CO 1), facendo valere che i convenuti hanno sospeso i loro
pagamenti e sono in mora nei loro confronti per crediti rispettivamente di € 337'303.01
e € 1'542'713.60 complessivi oltre a spese e interessi. Hanno inoltre postulato
in via supercautelare di ordinare all’Ufficio d’esecuzone di Lugano di
allestire l’inventario dei beni della convenuta quale provvedimenti conservativo
giusta l’art. 170 LEF.
B. Con
decisione dell’11 novembre 2019 il Pretore ha accolto la richiesta
supercautelare, assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni
scritte e citato le parti all’udienza fallimentare dell’11 marzo 2020.
C. Nel
termine più volte prorogato dal Pretore, il 13 gennaio 2020 la CO 1 ha concluso
per la reiezione dell’istanza (cautelare) di erezione d’inventario, poi
confermata dagl’istanti con replica del 3 febbraio 2020.
D. All’udienza
di discussione dell’11 marzo 2020 gl’istanti hanno prodotto un allegato scritto
di complemento dell’istanza. Da parte sua la convenuta ha ottenuto la facoltà
di potervi rispondere per scritto.
E. Con
osservazioni scritte del 30 aprile 2020, la CO 1 si è opposta all’istanza sia
nel merito che sul piano cautelare. La controparte ha ribadito le proprie
richieste con repliche del 25 maggio e 17 giugno 2020, cui è seguita la duplica
13 luglio 2020 della convenuta, che ha riproposto le proprie conclusioni.
F. Con
una prima decisione del 21 luglio 2020, il Pretore ha respinto la domanda
cautelare e revocato di conseguenza l’inventario disposto con l’ordinanza
supercautelare dell’11 novembre 2019.
G. Statuendo
con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza anche nel
merito e posto a carico degl’istanti, in solido, la tassa di giustizia di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della convenuta.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 6 agosto 2020 per ottenere l’accoglimento dell’istanza e la dichiarazione in Svizzera
del fallimento della CO 1 e della sua succursale di Lugano, protestate spese e
ripetibili in entrambe le sedi. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo con rifusione di spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore delle reclamanti il
27.
luglio 2020 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì
13.
agosto. Presentato il 6 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
1.3
Nel
caso specifico, i documenti prodotti dalla CO 1 per la prima volta con le
osservazioni al reclamo sono successivi alla pronuncia della decisione
impugnata. Sono quindi inammissibili siccome non servono a dimostrare uno dei
motivi di annullamento del fallimento elencati in modo esaustivo all’art. 174
cpv. 2 LEF (sentenze della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 843
n. 51c consid. 3.2; 14.2000.58 del 26 giugno 2000 consid. 1/a; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 20 ad art. 174 LEF). Quanto ai
documenti addotti dai reclamanti, sono in parte già contenuti nell’incarto
pretorile, mentre il tracciamento ac-cluso alla duplica (doc. BBB), pur
ricevibile giusta l’art. 99 LTF applicato per analogia, è senza rilievo
concreto (v. sotto consid. 2).
2.
I
reclamanti si dolgono di una violazione del proprio diritto di essere sentiti
poiché il Pretore non ha lasciato loro il tempo, tra la notifica della duplica
scritta del 13 luglio e l’emanazione della decisione impugnata del 24 luglio
2020, per formulare una triplica spontanea. Ritengono però che il vizio possa
essere sanato da questa Camera rifiutando di tenere in considerazione la
duplica, secondo loro tardiva, siccome prodotta più di dieci giorni dopo la
notifica della replica.
2.1
Anche nelle procedure sommarie, in cui non sono previsti né
un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali (art.
253.
CPC), le parti hanno la facoltà, stante il loro diritto di essere sentite
(art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), di formulare
spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a
prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti
concretamente a influire sul giudizio (tra
altre: DTF 139 II 489 consid. 3.3 e sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015
del 16 giugno 2015, RSPC 2015 pag.
424.
n. 171 consid. 4.1), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti
o mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017, consid. 4.1). Il
giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto
lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo
sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare
osservazioni spontanee se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1).
Questo lasso di tempo dev’essere almeno di dieci giorni (già citata sentenza 14.2017.106, consid. 4.2, e Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 26 ad art. 53
CPC, con i rinvii). Il
destinatario deve organizzarsi per far pervenire un’eventuale replica spontanea
entro tale scadenza, eventualmente prorogata fino al primo giorno feriale
seguente. Perlomeno se la parte non è assistita da un legale e non è cognita di
diritto, e se non le è stato impartito un termine per esprimersi, in linea di
massima il giudice non può considerare tardivo lo scritto spontaneo che gli è
giunto entro lo scadere di venti giorni (Trezzini, op. cit., n. 26, 32 e 33 ad art. 53; la giurisprudenza
della Camera ricordata
nella sentenza 14.2017.106
dev’essere precisata in tal senso).
2.2
Nella fattispecie, i
patrocinatori delle parti hanno deciso unilateralmente di presentare la replica
e la duplica spontanee sul merito entro trenta giorni (act. XIX ad I/B e XXI ad
I/1). A rigore di diritto, sulla scorta della giurisprudenza appena ricordata
si dovrebbe considerare che le parti hanno rinunciato a presentare una replica
e una duplica spontanee, siccome non l’hanno fatto entro dieci giorni né hanno
chiesto al Pretore di assegnare loro un termine più lungo. La questione può
tuttavia rimanere indecisa.
2.3
In
effetti, la censura dei reclamanti risulta invero senza oggetto dal momento che
non hanno concluso per l’annullamento della decisione impugnata bensì per la
sua riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Del resto non pretendono,
per avventura, di essere stati limitati nella facoltà di far valere con il
reclamo quanto avrebbero sostenuto con la triplica, in particolare per quanto
attiene ai fatti, in merito all’accertamento dei quali la cognizione della
Camera è limitata (art. 320 lett b CPC), per tacere che non è consentito alle
parti addurre allegazioni di fatto e mezzi di prova nuovi nei loro allegati
spontanei (sentenza 14.2019.45 già citata). Nulla osta così a entrare senz’ulteriore
indugio nel merito del reclamo.
2.4
I
reclamanti muovono qua e là rimproveri al Pretore per non aver menzionato le
circostanze da loro allegate e documentate (ad 5.1.3) né spiegato perché le
procedure di sequestro e d’inventario avrebbero ostacolato lo sviluppo societario
della convenuta (ad 5.4.2), e per non aver assunto da quest’ultima il suo
ultimo bilancio aggiornato come invece chiesto con il complemento all’istanza
(pag. 20). Come visto, i reclamanti non hanno però tratto alcuna conclusione da
questi appunti, postulando solo la riforma della decisione impugnata, e non
hanno neppure riproposto la domanda di edizione del bilancio della convenuta.
Nulla osta quindi a entrare senza indugio nel merito del reclamo.
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale
5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei
pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi). Secondo la
giurisprudenza di questa Camera non è necessario che l’istante porti la prova
(piena) della sospensione dei pagamenti, basta che la renda verosimile
(sentenza della CEF 14.2016.45 de 3 maggio 2016, RtiD 2017 I 745 n. 46c consid.
6.2/b).
4.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha innanzitutto ritenuto che la succursale
svizzera della convenuta potesse essere dichiarata in fallimento al foro della
sua sede di Lugano in conformità dell’art. 50 cpv. 1 LEF, seppur con effetti
limitati alla Svizzera. Ha d’altronde considerato verosimile la qualità di
creditori degl’istanti sulla scorta della documentazione da essi prodotta e –
di converso – insufficienti a controverterla significativamente le contro
pretese vantate dalla convenuta per pretesi danni consecutivi al sequestro e
all’inventario dei propri beni eseguiti a favore degl’istanti.
Per
quanto attiene alla questione della sospensione dei pagamenti, il primo
giudice ha invece tenuto per verosimili le circostanze allegate dalla CO 1 per
negare di aver sospeso durevolmente i suoi pagamenti. Dall’estratto del
registro delle esecuzioni si evince infatti che contro la succursale della
convenuta non figurano esecuzioni né attestati di carenza di beni. Inoltre, ha
rilevato il Pretore, risulta attendibile che l’attività della società convenuta
sia stata bloccata dopo il decesso del suo dominus PI 1, avvenuto nella
primavera del 2019, mentre venivano esaminate le possibili soluzioni alla nuova
situazione venutasi a creare, fra le quali la messa in liquidazione della
società, la vendita della quota a RE 2 o la vendita a terzi. È pure verosimile,
a sua mente, che la nuova dirigenza, malgrado potenzialità documentate, non
abbia potuto riprendere in mano e sviluppare l’attività commerciale a causa
dell’inventario di tutti i beni della società e il loro sequestro ottenuti dagl’istanti.
Il
Pretore ha infine respinto la richiesta di fallimento senza preventiva
esecuzione fondata sugli art. 192 LEF e 725 CO, norma quest’ultima a suo
avviso inapplicabile a una società cipriota.
5.
Nel
merito del reclamo la RE 1 e RE 2 si dolgono che il Pretore, per valutare la
questione della sospen-sione dei pagamenti, abbia considerato solo l’estratto
del registro delle esecuzioni relativo alla convenuta senza confrontarsi con le
argomentazioni e prove da loro offerte, in particolare la comunicazione dell’ex
direttore della convenuta, PI 2 del 28 agosto 2019, con cui informava dell’esistenza
di un’eccedenza di debiti e di una carenza di liquidità e riteneva necessaria
la cessazione dell’attività commerciale corrente e l’avvio di una procedura di
liquidazione. Rimproverano inoltre al primo giudice di non aver fatto menzione
né tenuto debito conto del fatto che i loro crediti, di complessivi fr. 4'000'000.–
circa, sono rilevanti ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 190 cpv.
1.
n. 2 LEF e riconosciuti a più riprese dalla convenuta, né che la mora della
convenuta è iniziata ben prima del decesso di PI 1 (nella primavera del 2019),
la prima fattura insoluta risalendo al novembre del 2017.
I
reclamanti contestano di aver soprasseduto al recupero dei loro crediti,
citando le diverse diffide notificate alla convenuta nel 2019 e i
riconoscimenti di debiti dalla stessa firmati. A loro dire, l’email 17 dicembre
2019.
di RE 2, il cui contenuto sarebbe stato travisato dal Pretore, starebbe
unicamente a testimoniare che, per un breve periodo localizzato nel corso del
2019.
in concomitanza con la malattia di PI 1, la loro altrimenti costante pressione
volta al ricupero dei crediti si sarebbe allentata. L’email, indirizzata al
rappresentante dei nuovi azionisti, indicava una semplice disponibilità a
trovare una soluzione per il pagamento dei crediti insoluti, non certo a
modificare i termini contrattuali. I reclamanti contestano infine che i
documenti prodotti dalla convenuta rendano verosimili, come invece ammesso dal
Pretore, delle possibilità di rilancio della società e lamentano il fatto che il
Pretore non si è confrontato con le contestazioni espresse nella re-plica né ha
dato seguito alla richiesta di edizione del bilancio revisionato della CO 1.
6.
In
modo invero inusuale, il Pretore ha motivato la sentenza impugnata riferendosi in modo quasi esclusivo
agli argomenti della convenuta senza determinarsi in modo diretto ed
esplicito su quelli presentati dagli istanti. Si capisce però che ha
considerato implicitamente data una sospensione dei pagamenti – altrimenti era
inutile esaminare le contro argomentazioni della convenuta – ma l’ha ritenuta
non duratura così come imputabile in parte alla necessità di riorganizzare la
società dopo il decesso di PI 1 e in parte ai sequestri e all’inventario
ottenuti dagli istanti.
6.1
Richiamando
la giurisprudenza relativa all’art. 190 cpv. 1 n. 2
LEF (sopra consid. 3), i
reclamanti sostengono che il mancato pagamento dei loro crediti,
di complessivi fr. 4'000'000.– circa, è assi-milabile a una sospensione dei pagamenti, perché le loro pretese sono rilevanti, sono
state riconosciute a più riprese dalla convenuta, e la mora della convenuta risale
già alla fine del 2017.
6.1.1
Il
Pretore ha ritenuto verosimili le pretese vantate dagli istanti e la convenuta,
nelle osservazioni al reclamo (pag. 6) non contesta che siano rilevanti. Essa
rileva però a ragione che l’impegno (doc. R) da lei assunto in garanzia del
mutuo di € 1'500'000.– concesso da RE 2
alla __________ il 29 novembre 2018 non diventerà esigibile prima della
scadenza dell’obbligo di rimborso, pattuita per il 31 marzo 2021 (doc. Q ad
2.2.2). Vero è che la legittimazione per richiedere il fallimento senza
preventiva esecuzione è riconosciuta a chi rende verosimile di avere un credito
contro il debitore anche se non è ancora esigibile (DTF 85 III 152 consid. 3),
ma è altrettanto vero che non pagare un credito inesigibile non può essere
considerato come una sospensione di pagamento. Il titolare di una pretesa non
ancora esigibile può ottenere il fallimento senza preventiva esecuzione solo se
rende verosimile che il recupero del suo credito è minacciato perché il
debitore ha smesso di pagare durevolmente altri crediti esigibili incontestati.
Per valutare la questione della sospensione dei pagamenti, vanno quindi
considerati solo gli altri tre crediti vantati dagli istanti.
6.1.2
Risulta
dagli atti che la convenuta ha riconosciuto il 1° agosto 2019 le pretese della RE
1.
per € 337'303.01 (doc. F), il 31 dicembre 2018 (doc. I), 22 marzo 2019 (doc.
L) e 1° agosto 2019 (doc. M) i crediti di RE 2 di € 1'542'713.60 cedutigli
dalla RE 1 il 30 giugno 2018 (doc. H), e il 31 dicembre 2018 i crediti di USD
412'642.20 (doc. P) fattisi cedere dalla __________ il 20 agosto 2019 (doc. O).
Che la dirigenza della convenuta sia cambiata nel frattempo non ha ovviamente
alcun effetto sugli impegni pregressi della società, che vanno onorati. Comunque
sia, il Pretore non ha espresso riserve su questo punto, e anzi ha ritenuto i
crediti verosimili malgrado le contro pretese fatte valere dalla convenuta
(sentenza impugnata a pag. 3 e sopra consid. 6).
6.1.3
I
riconoscimenti di debito risalgono tutti al 2019, tranne due del 31 dicembre
2018.
(sopra consid. 6.1.2), e anche le diffide agli atti (doc. AA, BB e CC)
sono del 2019, la prima del 1° agosto. Non si disconosce che la prima fattura
insoluta della RE 1 risale al novembre del 2017 (doc. T), ma gli istanti non
hanno prodotto richiami per il periodo
anteriore al 1° agosto 2019. Soprattutto, la CO 1 ha versato alla RE 1 ben € 1'100'000.– dal 25 gennaio
2019.
al 27 giugno 2019 (doc. F). Neppure per gli altri due crediti da
considerare, ceduti a RE 2 nel 2018, egli ha prodotto solleciti anteriori al 9
ottobre 2019 (doc. AA e BB). In queste circostanze, non si può considerare che
al momento della presentazione dell’istanza, l’8 novembre 2019, la convenuta
avesse durevolmente sospeso una parte rilevante dei suoi pagamenti. Che l’attività
di una società conosca alti e bassi (“ups and
downs”), come scritto da RE 2 nella sua e-mail
del 17 dicembre 2019 (doc. 3, 2° foglio), non significa ancora che abbia
durevolmente sospeso i suoi pagamenti. La sentenza impugnata merita al riguardo
conferma.
6.2
Ci
si potrebbe invero chiedere se la sospensione dei pagamenti non fosse da
reputare durevole al momento in cui il Pretore ha statuito, ovvero il 21 luglio
2020.
Secondo la giurisprudenza, per determinare se la sospensione è duratura
occorre valutare la situazione concreta. Difficoltà di pagamento solo
provvisorie non bastano, la sospensione deve sussistere per un tempo indeterminato (DTF 137 III
468.
consid. 3.4.1, 85 III 155 consid. 4/b; già citata 5A_14/2011, consid.
3.1), ovvero per una durata imprevedibile.
6.2.1
Al proposito
il Pretore ha sottolineato a ragione l’assenza di esecuzioni e
attestati di carenza di beni nell’estratto del registro delle esecuzioni
relativo alla convenuta (doc. 5 del 10 gennaio 2020). Sta a significare, a un
esame di mera verosimiglianza, che gli unici creditori scoperti erano gli
istanti e che gli stessi non avevano
ritenuto necessario agire in via esecutiva prima della presentazione della
domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, malgrado asseriscano di
aver mantenuto una costante pressione sulla convenuta per recuperare i
loro crediti, tranne durante la prima parte del 2019, in cui per motivi
umanitari hanno “allentato la
presa” in ragione della grave malattia di PI 1
(reclamo ad 5.3.1). Ciò non depone per una durevole sospensione dei pagamenti.
Al contrario, risulta dalla documentazione agli atti che gl’istanti, sui quali
grava l’onere di rendere verosimile la sospensione durevole dei pagamenti,
hanno sollecitato il pagamento delle loro pretese, dopo la moratoria di fatto
durante il primo semestre del 2019 solo nell’autunno dello stesso anno.
6.2.2
Nulla muta al
riguardo la dichiarazione dell’ex direttore della convenuta, PI 2, con cui in
occasione di una riunione del 28 agosto 2019 informava i presenti (tra cui la
vice-direttrice e vedova di PI 1, PI 3, il gerente della succursale, __________,
e lo stesso RE 2) che a quel momento i debiti della società eccedevano gli
attivi, la stessa difettava di liquidità ed era prevedibile un blocco delle
linee di credito, motivo per cui riteneva di dovere comunicare che la società
avreb-be dovuto cessare l’attività commerciale corrente e iniziare una
procedura di liquidazione (doc. NN). Da questa dichiarazione si evince infatti
che l’illiquidità era recente, o addirittura che non si era ancora verificata, siccome le linee di credito non erano
ancora state bloccate.
6.2.3
Il Pretore ha d’altronde rilevato a ragione verosimile che mentre la
vedova stava perfezionando la vendita delle quote a terzi, poco tempo dopo i solleciti di ottobre 2019 gl’istanti
hanno inoltrato l’istanza di fallimento e ottenuto due sequestri, all’origine
del blocco delle linee di credito concesse alla convenuta, ciò che non ha
permesso alla nuova dirigenza di riprendere in mano e di sviluppare l’attività
commerciale. La sospensione dei pagamenti non appariva quindi, nel caso
concreto, data a tempo indeterminato, bensì per il tempo necessario a trovare
una soluzione alla situazione venutasi a creare dopo la morte di PI 1. La
procedura in esame ha verosimilmente complicato e ritardato il rilancio della
società. Visto l’ampio potere di apprezzamento riconosciuto al giudice del
fallimento (sopra consid. 3), non risulta errata la conclusione del Pretore
secondo cui la sospensione dei pagamenti non appariva durevole.
6.2.4
I
reclamanti obiettano che il primo giudice non ha spiegato come l’istanza e i
sequestri abbiano potuto in qualche modo ostacolare il preteso sviluppo
societario della convenuta. Non contestano però l’avvio di trattative prima
dell’istanza per rilanciare l’attività e cedere le quote, cui RE 2 ha del resto
partecipato in un primo tempo. Egli è anche stato informato dal nuovo
amministratore, avv. __________, sul rischio che incertezze legali dovute alla
procedura di fallimento bloccassero le trattative con nuovi investi-tori (doc.
3, e-mail del 21 dicembre 2019). Con ciò non si disconosce che il fallimento
senza preventiva esecuzione e il sequestro siano strumenti legittimi a
disposizione del creditore per incassare quanto gli è dovuto. A parte il fatto,
però, che nel caso specifico le domande dei reclamanti siano in definitiva
state respinte, il punto è che al momento dell’emanazione del giudizio
impugnato la sospensione non pareva a prima vista potersi ritenere a tempo indeterminato.
6.2.5
Non
risulta al riguardo manifestamente errato l’accertamento delle “potenzialità” di
rilancio della convenuta che il Pretore ha dedotto dai documenti da essa
prodotti (doc. 6-9), che rendono verosimili negoziazioni in corso con
potenziali investitori e finanziatori. Che tali negozi giuridici – come
asseriscono i reclamanti – poco o nulla riferiscano sulla volontà effettiva
della convenuta di onorare i propri debiti non è di rilievo dal profilo dell’art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF (Brunner/Boller
in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 190 LEF). Conta solo la verosimile e duratura mancanza di liquidità
sufficienti.
6.3
Ne
segue che la sentenza impugnata, laddove il Pretore non ha ritenuto verosimile
il presupposto del carattere durevole della sospensione dei pagamenti, resiste
alla critica. Il reclamo va pertanto respinto.
7.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza. La controparte ha diritto a una congrua indennità per ripetibili,
avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio, dell’importanza della lite e
delle sue difficoltà (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili [RTar, RL 178.310]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.– è posta in solido a
carico dei reclamanti, che rifonderanno alla CO 1, sempre in solido, un’indennità
di fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).