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Decisione

14.2020.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

31 agosto 2020Italiano3 min

il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.116

Lugano

31 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre

2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10

oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 200.–;

che

con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver “mai” ricevuto la

decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare

Fatti

il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;

che

il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con

comunicazione all’RE 1;

che

la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

Considerandi

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio

raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8

maggio;

che

presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE

1.

è quindi ampiamente tardiva;

che

trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va

accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).