14.2020.116
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
31 agosto 2020Italiano3 min
il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.116
Lugano
31 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 200.–;
che
con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver “mai” ricevuto la
decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare
Fatti
il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;
che
il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con
comunicazione all’RE 1;
che
la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
Considerandi
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio
raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8
maggio;
che
presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE
1.
è quindi ampiamente tardiva;
che
trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va
accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).