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Decisione

14.2020.12

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia

14 febbraio 2020Italiano5 min

con decisione del 6 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.12

Lugano

14 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.1497 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 10 dicembre 2019 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 6 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 10 dicembre

2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento della Pobo SA per il mancato pagamento di fr. 32'542.15 più

interessi e spese.

B. Nel

termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e nessuna delle parti ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 6 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha

concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 10 febbraio 2020 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 7 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta firmata dall’istante, con

cui conferma di avere ricevuto in contanti il 7 febbraio 2020 alle ore 08:30,

ossia prima della dichiarazione del fallimento, fr. 25'408.75 “a

saldo del dovuto” (doc. G). Di conseguenza il presupposto

di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il

fallimento è stato decretato, la sentenza impugnata va annullata senza

necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art.

174.

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 febbraio 2020 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).