Lexipedia

Decisione

14.2020.120

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità per incompetenza territoriale. Spese processuali

23 febbraio 2021Italiano11 min

irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.–

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2020.120

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 9 giugno 2020

da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 19'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019 (indicando quale causa del

credito: “Ubicazione: Via __________

– __________ Oggetto: Locazione inventario __________. Malgrado il

riconoscimento di debito acquisto inventario allegato non ha mai pagato nessuna

rata. Si rende attenti che in caso di blocco dell’inventario da parte del

locatore, rivendico in anticipo la mia proprietà”) e fr. 200.–

(per “Spese”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno

2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. Il 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha fissato alla

controparte un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni

scritte, a cui la stessa non ha dato seguito.

C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha dichiarato

irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.–

senza assegnare spese ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2020 per ottenere che

le spese processuali da lui anticipate di fr. 320.– gli vengano

integralmente restituite. Il 13 agosto 2020 il Presidente della scrivente

Camera ha fissato un termine alla Pretura di Locarno-Città per presentare

osservazioni sul reclamo. Il 17 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha inoltrato le

proprie osservazioni, sulla quale il reclamante ha preso posizione con scritto

del 26 agosto 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 agosto 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 20 agosto. Presentato il 12 agosto 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza

per incompetenza territoriale ponendo le spese processuali già anticipate dall’istante

integralmente a suo carico. Ha infatti rilevato che la convenuta è domiciliata

a __________ e che la proroga di foro prevista nel riconoscimento di debito in

favore della Pretura di Locarno-Città è priva d’efficacia nella procedura di rigetto dell’opposizione, nella quale il foro

del domicilio dell’escus­so è imperativo.

4.

Con

il reclamo RE 1 sostiene di avere inoltrato l’istanza presso la Pretura di

Locarno-Città sulla scorta di un’indicazione telefonica della stessa e rimprovera

al Pretore aggiunto di aver fissato un termine di quindici giorni alla

convenuta per presentare eventuali osservazioni, per poi, a distanza di quasi

due mesi dalla ricezione dell’istanza, dichiararla irricevibile e trattenere le

spese processuali anticipate. A sua mente, l’istanza avrebbe invece dovuto essergli

ritornata immediatamente e, visto il tempo da lui per­so a causa dell’incorretta

gestione della sua pratica, le spese processuali anticipate di fr. 320.– sarebbero

dovute essergli integralmente restituite.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, il Pretore aggiunto afferma di non aver mai parlato

al telefono con il reclamante e precisa che il segretariato della Pretura non è

abilitato a fornire indicazioni sulla competenza territoriale della stessa. Egli

spiega inoltre che, di principio, tutte le istanze vengono intimate alla

controparte per osservazioni ed è solo in un secondo tempo che il giudice

verifica i presupposti processuali, fatto salvo il caso di una svista palese dell’istante,

come quando il valore di causa rientra nella competenza del Giudice di pace.

Nella fattispecie invece, l’istante ha introdotto l’istanza intenzionalmente, e

non per errore, presso la Pretura prevalendosi di una proroga di foro, sicché il

primo giudice dice di aver ritenuto corretto seguire il normale iter

procedurale prima di approfondire se la sua tesi fosse corretta. Infine, il

Pretore aggiunto conferma l’ammontare delle spese processuali prelevate a motivo che rientrano nella forchetta prescritta

dall’art. 48 OTLEF, compresa fra 60.– e fr. 500.– per cause con un

valore superiore a fr. 10'000.–.

6.

In

replica il reclamante rileva che l’errore non era intenzionale, ma è stato

esclusivamente provocato dalla falsa informazione fornita dalla Pretura alla

persona da lui incaricata di seguire il caso.

6.1

Orbene,

RE 1 non ha prodotto alcun elemento oggettivo a sostegno della sua tesi e la

Pretura nega di avergli fornito un’informazione errata. Egli deve quindi

assumere le conseguen­ze del proprio errore (o di quello della sua ausiliaria).

6.2

Per

il resto, la questione di sapere se il Pretore aggiunto avrebbe dovuto evitare

di notificare l’istanza alla controparte per osservazioni è in realtà d’importanza

marginale (v. sotto consid. 7), dal momento ch’egli non ha assegnato ripetibili

alla controparte e quindi non ha generato costi fin dal principio manifestamente

inutili.

6.3

D’altronde,

non si vede – né il reclamante spiega precisamente – perché il tempo “perso” tra l’inoltro

dell’istanza di rigetto e il giudizio d’irricevibilità giustificherebbe la

restituzione integrale delle spese processuali avanzate. L’eventuale perdita d’interessi

risulta infatti coperta dalla pretesa per interessi di mora del 5% posta in

esecuzione (sopra ad A). Ad ogni modo, il reclamante non può seriamente

pretendere di rovesciare le conseguenze del proprio errore (o di quello della

sua ausiliaria) sulla Pretura.

7.

Ciò

posto, occorre verificare se il Pretore aggiunto ha correttamente fissato l’importo

delle spese processuali a carico del reclamante all’interno della

“forchetta” prescritta dall’art. 48 OTLEF, ovvero tra fr. 60.– e fr. 500.–

tenuto conto del valore litigioso in causa di fr. 19'554.10, ricordato

che, visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità

giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la

propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2019.188

del 10 ottobre 2019 con rinvii).

7.1

Nel

fissare nella decisione finale le spese effettivamente a carico della parte

soccombente il giudice deve tenere conto, oltre al valore litigioso, di

altri elementi quali il suo dispendio lavorativo,

se è superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle

parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad

art. 48 OTLEF). La tassa di giustizia deve in particolare

rispettare il principio d’equivalenza, il quale prevede che la tassa prelevata

in un caso concreto non può essere palesemente sproporzionata rispetto alla

prestazione oggettivamente fornita dall’autorità (cfr. TREZZINI in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 95

CPC). Ove la causa termini senza decisione di merito, in particolare se diventa

senza oggetto, la tassa è calcolata in proporzione agli atti compiuti (per

analogia art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 178. 200];

sentenza della CEF 14.2019.159 del 27 dicembre 2019, consid. 4.3).

7.2

Nel

caso in esame il Pretore aggiunto ha manifestamente stabilito l’anticipo

delle spese processuali a carico dell’istante, di fr. 320.–, nella fascia

alta della tariffa con riferimento alle spese presumibili dell’intero processo (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, TAPPY in: Commen­taire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art.

98.

CPC). Ne segue che nel porre lo stesso importo

definitivamen­te a carico del reclamante, il primo giudice ha omesso di

considerare che la causa non è terminata con una decisione di merito, bensì con

una decisione d’irricevibilità, che ha richiesto da parte sua un onere

lavorativo limitato (o comunque più esiguo di quello di una normale causa di

rigetto). La sua incompetenza territoriale era infatti palese, come risulta

dall’art. 84 cpv. 1 LEF, sicché egli avrebbe dovuto d’acchito dichiarare l’istanza

inammissibile senza necessità di notificarla alla convenuta per osservazioni

(art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 253 CPC; Bohnet

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 253 CPC). Il dispendio di tempo necessario al riguardo non eccede un terzo di

quello che avrebbe richiesto il normale trattamento della causa fino all’emanazione

della decisione di merito. La decisione impugnata risulta di conseguenza

viziata da un chiaro errore d’apprez­zamento e va riformata nel senso di

ridurre la tassa di giustizia a fr. 100.– in parziale accoglimento della

domanda del reclamante volta alla restituzione integrale dell’anticipo.

8.

La

tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre a carico

della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza di

un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di

rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, oltre

che per l’assenza di una domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC), CO 1 non può essere

costretta a rifondere un’indennità d’in­convenienza al reclamante, ma neppure

può esserlo il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC

(sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107, vedi anche già citata

sentenza della CEF 14.2019.159, consid. 5).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 320.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

“2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dall’istante (nella misura di fr. 320.–), sono poste a suo

carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’ec­­cedenza di fr. 220.–

gli è restituita”.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo

di fr. 80.– versato dal reclamante gli è restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).