14.2020.120
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità per incompetenza territoriale. Spese processuali
23 febbraio 2021Italiano11 min
irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.–
Source ti.ch
CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.120
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 9 giugno 2020
da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 19'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019 (indicando quale causa del
credito: “Ubicazione: Via __________
– __________ Oggetto: Locazione inventario __________. Malgrado il
riconoscimento di debito acquisto inventario allegato non ha mai pagato nessuna
rata. Si rende attenti che in caso di blocco dell’inventario da parte del
locatore, rivendico in anticipo la mia proprietà”) e fr. 200.–
(per “Spese”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno
2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città. Il 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha fissato alla
controparte un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni
scritte, a cui la stessa non ha dato seguito.
C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha dichiarato
irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.–
senza assegnare spese ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2020 per ottenere che
le spese processuali da lui anticipate di fr. 320.– gli vengano
integralmente restituite. Il 13 agosto 2020 il Presidente della scrivente
Camera ha fissato un termine alla Pretura di Locarno-Città per presentare
osservazioni sul reclamo. Il 17 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha inoltrato le
proprie osservazioni, sulla quale il reclamante ha preso posizione con scritto
del 26 agosto 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 10 agosto 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 20 agosto. Presentato il 12 agosto 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza
per incompetenza territoriale ponendo le spese processuali già anticipate dall’istante
integralmente a suo carico. Ha infatti rilevato che la convenuta è domiciliata
a __________ e che la proroga di foro prevista nel riconoscimento di debito in
favore della Pretura di Locarno-Città è priva d’efficacia nella procedura di rigetto dell’opposizione, nella quale il foro
del domicilio dell’escusso è imperativo.
4.
Con
il reclamo RE 1 sostiene di avere inoltrato l’istanza presso la Pretura di
Locarno-Città sulla scorta di un’indicazione telefonica della stessa e rimprovera
al Pretore aggiunto di aver fissato un termine di quindici giorni alla
convenuta per presentare eventuali osservazioni, per poi, a distanza di quasi
due mesi dalla ricezione dell’istanza, dichiararla irricevibile e trattenere le
spese processuali anticipate. A sua mente, l’istanza avrebbe invece dovuto essergli
ritornata immediatamente e, visto il tempo da lui perso a causa dell’incorretta
gestione della sua pratica, le spese processuali anticipate di fr. 320.– sarebbero
dovute essergli integralmente restituite.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, il Pretore aggiunto afferma di non aver mai parlato
al telefono con il reclamante e precisa che il segretariato della Pretura non è
abilitato a fornire indicazioni sulla competenza territoriale della stessa. Egli
spiega inoltre che, di principio, tutte le istanze vengono intimate alla
controparte per osservazioni ed è solo in un secondo tempo che il giudice
verifica i presupposti processuali, fatto salvo il caso di una svista palese dell’istante,
come quando il valore di causa rientra nella competenza del Giudice di pace.
Nella fattispecie invece, l’istante ha introdotto l’istanza intenzionalmente, e
non per errore, presso la Pretura prevalendosi di una proroga di foro, sicché il
primo giudice dice di aver ritenuto corretto seguire il normale iter
procedurale prima di approfondire se la sua tesi fosse corretta. Infine, il
Pretore aggiunto conferma l’ammontare delle spese processuali prelevate a motivo che rientrano nella forchetta prescritta
dall’art. 48 OTLEF, compresa fra 60.– e fr. 500.– per cause con un
valore superiore a fr. 10'000.–.
6.
In
replica il reclamante rileva che l’errore non era intenzionale, ma è stato
esclusivamente provocato dalla falsa informazione fornita dalla Pretura alla
persona da lui incaricata di seguire il caso.
6.1
Orbene,
RE 1 non ha prodotto alcun elemento oggettivo a sostegno della sua tesi e la
Pretura nega di avergli fornito un’informazione errata. Egli deve quindi
assumere le conseguenze del proprio errore (o di quello della sua ausiliaria).
6.2
Per
il resto, la questione di sapere se il Pretore aggiunto avrebbe dovuto evitare
di notificare l’istanza alla controparte per osservazioni è in realtà d’importanza
marginale (v. sotto consid. 7), dal momento ch’egli non ha assegnato ripetibili
alla controparte e quindi non ha generato costi fin dal principio manifestamente
inutili.
6.3
D’altronde,
non si vede – né il reclamante spiega precisamente – perché il tempo “perso” tra l’inoltro
dell’istanza di rigetto e il giudizio d’irricevibilità giustificherebbe la
restituzione integrale delle spese processuali avanzate. L’eventuale perdita d’interessi
risulta infatti coperta dalla pretesa per interessi di mora del 5% posta in
esecuzione (sopra ad A). Ad ogni modo, il reclamante non può seriamente
pretendere di rovesciare le conseguenze del proprio errore (o di quello della
sua ausiliaria) sulla Pretura.
7.
Ciò
posto, occorre verificare se il Pretore aggiunto ha correttamente fissato l’importo
delle spese processuali a carico del reclamante all’interno della
“forchetta” prescritta dall’art. 48 OTLEF, ovvero tra fr. 60.– e fr. 500.–
tenuto conto del valore litigioso in causa di fr. 19'554.10, ricordato
che, visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la
propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2019.188
del 10 ottobre 2019 con rinvii).
7.1
Nel
fissare nella decisione finale le spese effettivamente a carico della parte
soccombente il giudice deve tenere conto, oltre al valore litigioso, di
altri elementi quali il suo dispendio lavorativo,
se è superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle
parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad
art. 48 OTLEF). La tassa di giustizia deve in particolare
rispettare il principio d’equivalenza, il quale prevede che la tassa prelevata
in un caso concreto non può essere palesemente sproporzionata rispetto alla
prestazione oggettivamente fornita dall’autorità (cfr. TREZZINI in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 95
CPC). Ove la causa termini senza decisione di merito, in particolare se diventa
senza oggetto, la tassa è calcolata in proporzione agli atti compiuti (per
analogia art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 178. 200];
sentenza della CEF 14.2019.159 del 27 dicembre 2019, consid. 4.3).
7.2
Nel
caso in esame il Pretore aggiunto ha manifestamente stabilito l’anticipo
delle spese processuali a carico dell’istante, di fr. 320.–, nella fascia
alta della tariffa con riferimento alle spese presumibili dell’intero processo (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art.
98.
CPC). Ne segue che nel porre lo stesso importo
definitivamente a carico del reclamante, il primo giudice ha omesso di
considerare che la causa non è terminata con una decisione di merito, bensì con
una decisione d’irricevibilità, che ha richiesto da parte sua un onere
lavorativo limitato (o comunque più esiguo di quello di una normale causa di
rigetto). La sua incompetenza territoriale era infatti palese, come risulta
dall’art. 84 cpv. 1 LEF, sicché egli avrebbe dovuto d’acchito dichiarare l’istanza
inammissibile senza necessità di notificarla alla convenuta per osservazioni
(art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 253 CPC; Bohnet
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 253 CPC). Il dispendio di tempo necessario al riguardo non eccede un terzo di
quello che avrebbe richiesto il normale trattamento della causa fino all’emanazione
della decisione di merito. La decisione impugnata risulta di conseguenza
viziata da un chiaro errore d’apprezzamento e va riformata nel senso di
ridurre la tassa di giustizia a fr. 100.– in parziale accoglimento della
domanda del reclamante volta alla restituzione integrale dell’anticipo.
8.
La
tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre a carico
della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza di
un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di
rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, oltre
che per l’assenza di una domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), CO 1 non può essere
costretta a rifondere un’indennità d’inconvenienza al reclamante, ma neppure
può esserlo il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC
(sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107, vedi anche già citata
sentenza della CEF 14.2019.159, consid. 5).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 320.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dall’istante (nella misura di fr. 320.–), sono poste a suo
carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 220.–
gli è restituita”.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo
di fr. 80.– versato dal reclamante gli è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).