14.2020.123
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta dopo la pronuncia del fallimento
22 settembre 2020Italiano8 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2020.123
Lugano
22 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.460 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio
2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 27
gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la stessa ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 100'345.–.
B. All’udienza
di discussione del 6 luglio 2020 è comparsa la sola istante, che ha confermato
la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 13 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato alcune esecuzioni pendenti nei suoi
confronti e un attestato di carenza di beni. Il 31 agosto 2020 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2020
(ultimo giorno di giacenza postale giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 31 agosto. Presentato il 24 agosto 2020
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova). I documenti acclusi al reclamo sono pertanto ammissibili.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Con
il reclamo la RE 1 non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui essa ha
sospeso i suoi pagamenti nel senso appena ricordato, ma si limita a riferirsi
all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui il fallimento può essere annullato se il
debitore prova per mezzo di documenti di aver estinto il debito nei confronti
dell’istante dopo la pronuncia del fallimento e rende verosimile la propria
solvibilità. Ne ritiene adempiuti i presupposti perché ha pagato all’Ufficio
d’esecuzione, il 24 agosto 2020, fr. 52'406.30, che consentiranno di estinguere
nove esecuzioni, sicché nei suoi confronti rimangono pendenti solo esecuzioni
sospese da opposizione.
2.3
La
reclamante misconosce che il suo fallimento non è stato pronunciato in via
ordinaria bensì senza preventiva esecuzione. Ancorché l’applicabilità dell’art.
174.
cpv. 2 LEF a questo secondo tipo di fallimento sia oggetto di discussione,
per la Camera nulla osta ad assoggettare a siffatta norma l’ipotesi
di pagamento di tutti i crediti dell’istante (citata sentenza 14.2019.202, consid. 2.1/a/ab
e i rinvii; 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).
Deve però trattarsi di tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo di
quelli posti in esecuzione visto che il fallimento è stato decretato senza
preventiva esecuzione.
2.3.1
Nel
caso in esame, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato i crediti vantati
dall’istante, accertati dal Pretore per un importo superiore a fr. 80'000.–.
Difettando già il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, si
rivela superfluo verificare se la reclamante, come pretende, ha reso verosimile
la propria solvibilità.
2.3.2
La
RE 1 accenna invero, a parziale sua discolpa, all’esistenza di errori
nell’allestimento dei conteggi AVS, che sono stati corretti solo recentemente,
senza però spingersi ad affermare che riguardano i crediti vantati con
l’istanza né che gli stessi non sussistono. A parte il fatto che il documento
sul quale essa fonda la propria allegazione (doc. G) non è per nulla
d’immediata comprensione e la reclamante non ne spiega la portata, ad ogni modo
gli errori in questione sembrano concernere solo i contributi per gli assegni
famigliari del 2019 e del 2020, mentre i crediti vantati dall’istante sono in
parte riferiti a periodi precedenti, in particolare i contributi del 2018
oggetto dell’esecuzione n. __________, che appare tuttora in corso. Il reclamo
va pertanto respinto.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).