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Decisione

14.2020.123

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta dopo la pronuncia del fallimento

22 settembre 2020Italiano8 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­mento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.123

Lugano

22 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.460 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio

2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 27

gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo

valere che la stessa ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi

confronti per crediti di complessivi fr. 100'345.–.

B. All’udienza

di discussione del 6 luglio 2020 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 13 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato alcune esecuzioni pendenti nei suoi

confronti e un attestato di carenza di beni. Il 31 agosto 2020 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2020

(ultimo giorno di giacenza postale giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 31 agosto. Presentato il 24 agosto 2020

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova). I documenti acclusi al reclamo sono pertanto ammissibili.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Con

il reclamo la RE 1 non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui essa ha

sospeso i suoi pagamenti nel senso appena ricordato, ma si limita a riferirsi

all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui il fallimento può essere annullato se il

debitore prova per mezzo di documenti di aver estinto il debito nei confronti

del­l’istante dopo la pronuncia del fallimento e rende verosimile la propria

solvibilità. Ne ritiene adempiuti i presupposti perché ha pagato all’Ufficio

d’esecuzione, il 24 agosto 2020, fr. 52'406.30, che consentiranno di estinguere

nove esecuzioni, sicché nei suoi confronti rimangono pendenti solo esecuzioni

sospese da opposizione.

2.3

La

reclamante misconosce che il suo fallimento non è stato pronunciato in via

ordinaria bensì senza preventiva esecuzione. Ancorché l’applicabilità dell’art.

174.

cpv. 2 LEF a questo secondo tipo di fallimento sia oggetto di discussione,

per la Camera nulla osta ad assoggettare a siffatta norma l’ipotesi

di pagamento di tutti i crediti dell’istante (citata sentenza 14.2019.202, consid. 2.1/a/ab

e i rinvii; 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

Deve però trattarsi di tutti i crediti fatti valere nel­l’istanza e non solo di

quelli posti in esecuzione visto che il fallimento è stato decretato senza

preventiva esecuzione.

2.3.1

Nel

caso in esame, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato i crediti vantati

dall’istante, accertati dal Pretore per un importo superiore a fr. 80'000.–.

Difettando già il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, si

rivela superfluo verificare se la reclamante, come pretende, ha reso verosimile

la propria solvibilità.

2.3.2

La

RE 1 accenna invero, a parziale sua discolpa, all’esisten­za di errori

nell’allestimento dei conteggi AVS, che sono stati corretti solo recentemente,

senza però spingersi ad affermare che riguardano i crediti vantati con

l’istanza né che gli stessi non sussistono. A parte il fatto che il documento

sul quale essa fonda la propria allegazione (doc. G) non è per nulla

d’immediata comprensione e la reclamante non ne spiega la portata, ad ogni modo

gli errori in questione sembrano concernere solo i contributi per gli assegni

famigliari del 2019 e del 2020, mentre i crediti vantati dal­l’istante sono in

parte riferiti a periodi precedenti, in particolare i contributi del 2018

oggetto dell’esecuzione n. __________, che appare tuttora in corso. Il reclamo

va pertanto respinto.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).