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Decisione

14.2020.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Pretesa incapacità di pagare l’importo posto in esecuzione

7 settembre 2020Italiano5 min

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.124

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.557 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 giugno

2020 dalla società

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo (“obiezione”) del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13

agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di

un attestato di carenza di beni del 25 maggio 2018 di fr. 13'171.80, oltre

a spese di “morosità” e costi vari;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22

giugno 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 13'171.80;

che statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 320.– senz’assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un’“obiezione” del 20 agosto 2020 “contro

le accuse, tutte le spese e i costi del processo”,

facendo valere di ricevere prestazioni sociali dal 2018 e di non essere in grado

Fatti

di soddisfare le esigenze dell’istante;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

Considerandi

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si

limita a sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione;

che

tale giustificazione non costituisce un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;

che

semmai, egli potrà far valere tale censura al competente Ufficio d’esecuzione

in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati

(art. 123 LEF) (vedi sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid.

6);

che

se l’impignorabilità dei suoi beni verrà accertata, l’Ufficio rilascerà all’istante

un nuovo attestato di carenza di beni;

che

il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (a

suo carico sono stati emessi undici attestati di carenza di beni per oltre fr. 40'000.–

e percepisce a suo dire solo prestazioni dell’assistenza sociale) inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'171.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).