14.2020.124
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Pretesa incapacità di pagare l’importo posto in esecuzione
7 settembre 2020Italiano5 min
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.124
Lugano
7 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.557 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 giugno
2020 dalla società
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo (“obiezione”) del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13
agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
un attestato di carenza di beni del 25 maggio 2018 di fr. 13'171.80, oltre
a spese di “morosità” e costi vari;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
giugno 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 13'171.80;
che statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 320.– senz’assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un’“obiezione” del 20 agosto 2020 “contro
le accuse, tutte le spese e i costi del processo”,
facendo valere di ricevere prestazioni sociali dal 2018 e di non essere in grado
Fatti
di soddisfare le esigenze dell’istante;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
Considerandi
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame RE 1 non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si
limita a sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione;
che
tale giustificazione non costituisce un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
semmai, egli potrà far valere tale censura al competente Ufficio d’esecuzione
in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati
(art. 123 LEF) (vedi sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid.
6);
che
se l’impignorabilità dei suoi beni verrà accertata, l’Ufficio rilascerà all’istante
un nuovo attestato di carenza di beni;
che
il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (a
suo carico sono stati emessi undici attestati di carenza di beni per oltre fr. 40'000.–
e percepisce a suo dire solo prestazioni dell’assistenza sociale) inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'171.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).