14.2020.125
Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecutività della decisione di una Corte d’appello italiana cassata. Multa disciplinare. Ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità
23 marzo 2021Italiano31 min
dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane
Source ti.ch
Incarti n.
14.2020.125
14.2020.128
Lugano
23 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 3 novembre 2016 da
RE 1 IT-
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA
2, )
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato da RE 1
(14.2020.125) e sul reclamo del 26 agosto 2020 presentato da CO 1 (14.2020.128)
contro la decisione emessa il 12 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 29 aprile 2015 la seconda sezione civile della Corte d’appello
di T__________ ha accolto l’appello principale di RE 1 contro la sentenza del Tribunale di T__________ n. __________ e condannato
CO 1 a pagargli una penale privata di €
1'500'000.– per violazione di un patto parasociale da essi
concluso – oltre agli interessi al tasso legale sino al giorno del relativo
saldo – e a rifondere le spese da lui
sostenute in prima sede, liquidate in complessivi € 10'000.–
per compenso professionale (oltre all’IVA e alla Cassa previdenziale così come
previsto dalla legge), come pure i costi d’appello, ammontanti a € 22'236.03
(di cui € 2'236.03 per spese documentate e per il resto a titolo di compenso
professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e cassa
previdenziale). Contro tale sentenza CO 1 ha presentato ricorso alla Corte
suprema di cassazione di Roma il 31 luglio 2015.
B. Riconosciuta
e dichiarata esecutiva in Svizzera la suddetta sentenza italiana, con decisione
dell’11 luglio 2016 (__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha ordinato il sequestro della quota di proprietà per
piani (PPP) n. __________ del fondo
n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1, così come dell’arredo della casa edificata su tale particella (tra cui
mobili antichi e diverse opere d’arte) sino a
concorrenza di fr. 1'863'077.96. Per quanto di rilievo nella fattispecie,
a seguito dell’opposizione al sequestro presentata da PI 1 (figlio delle parti
in causa), il Pretore ha limitato il provvedimento al solo immobile (nuda
proprietà).
C. Ottenuto
il sequestro, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2016
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano a convalida del
sequestro appena citato, RE 1 ha quindi escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'863'077.96 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2015, indicando
quale titolo del credito la “sentenza
29 aprile 2015 della Corte d’Appello di T__________ e decisione 11.07.2016
Pretore di Lugano __________. Corrispondente a Euro 1'719'182.39 (al cambio
vigente il 06.07.2016 pari a 1.0837)”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre
2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. L’udienza inizialmente prevista per il 13 febbraio 2017 è
stata più volte aggiornata e le parti sono comparse per la prima volta davanti
al Pretore il 13 settembre 2018. In tale occasione il patrocinatore di CO 1 ha
nuovamente formulato – e ottenuto – il rinvio della medesima in attesa di
ottenere la sentenza originale della Corte suprema di cassazione emessa il 24
aprile 2018.
E. Con
osservazioni scritte inoltrate spontaneamente il 14 gennaio 2019, CO 1 ha
chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta della decisione di cassazione
nel frattempo pervenutale, con la quale la Corte suprema ha ritenuto
sproporzionata la penale stabilita dai giudici di T__________ e ha cassato su
questo punto la sentenza impugnata, rinviando la causa all’autorità inferiore
per nuovo giudizio in diversa composizione, anche in merito alle spese. All’udienza
di discussione tenutasi davanti al Pretore il 20 maggio 2019, RE 1 ha confermato
la propria domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta. In tale
occasione il procedente ha presentato delle osservazioni e una replica scritte sulle
quali l’escussa ha preso posizione con duplica orale, ribadendo la propria
posizione.
F. Statuendo con decisione del 12 agosto 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, senz’assegnare indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 27 agosto 2020
il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo, chiedendo che venisse inflitta una
multa disciplinare di fr. 2'000.– alla controparte ai sensi dell’art. 128
cpv. 3 CPC “per avere avviato
la procedura di reclamo in mala fede ed in maniera temeraria”. Mediante replica spontanea del 15 ottobre 2020 il reclamante ha confermato
le proprie conclusioni, nuovamente contestate dall’escussa nello scritto del 22
ottobre 2020 col quale essa ha informato la Camera di rinunciare a presentare
una duplica spontanea.
H. Il
26 agosto 2020 anche CO 1 ha presentato reclamo contro la decisione pretorile,
postulando la riforma del dispositivo n. 2 relativo alle spese giudiziarie nel
senso di porre a carico di RE 1 le spese processuali
di fr. 500.– e di assegnarle un’indennità ripetibili di prima sede “sino” a fr. 65'207.73, ma
di almeno fr. 11'178.47. Con osservazioni del 2 ottobre 2020 RE 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo di CO 1.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle
materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello presentato da
CO 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle
spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 I
reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si
giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 agosto 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 23 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24
agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. Lo è anche
il reclamo presentato da CO 1 il 26 agosto, siccome la sentenza è stata
notificata al suo patrocinatore il 20 agosto 2020.
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico la nuova documentazione prodotta da CO 1 con le osservazioni al
reclamo (doc. da 3 a 6 compresi, tra cui la nuova decisione della Corte d’appello
di T__________ [n. __________, RG n. __________] emessa il 6 febbraio 2020) così come il ricorso
alla Corte suprema di Cassazione del 21 luglio 2020 annesso alla replica di RE
1 sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia
(art. 326 cpv. 1 CPC). Pure irricevibile è il ricorso per cassazione presentato
il 31 luglio 2015 da CO 1 davanti alla medesima Corte di cassazione e annesso
al proprio reclamo quale doc. 4.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone,
in via pregiudiziale (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; sentenza
della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4 e
4.1), un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad
art. 80), che per quelle civili o commerciali emesse in Italia è disciplinata
dalla Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12).
3. Accertata
preliminarmente la propria competenza, nella decisione impugnata il Pretore ha
anzitutto considerato che se il credito stabilito dalla Corte d’appello di T__________
risultava effettivamente esigibile prima dell’inoltro dell’esecuzione in
oggetto – essendo la medesima stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in
Svizzera con decisione dell’11 luglio 2016 – l’istante non ha dimostrato che lo
fosse ancora dopo che la Corte suprema di cassazione ha cassato la decisione
nel suo intero dispositivo, motivo per cui la stessa non rappresenta più una
sentenza esecutiva. Al proposito egli non ha accolto la richiesta del
procedente di sospendere l’esecuzione nell’attesa che i giudici di T__________
si pronunciassero nuovamente sulla questione. A suo giudizio, non solo non è
dato di sapere se, in che misura e quando sarebbe stata emessa una nuova
decisione di condanna nei confronti di CO 1, ma si porrebbe comunque sia un
problema d’identità tra l’eventuale nuovo titolo di rigetto e quello indicato
sul precetto esecutivo. Per il primo giudice, infine, non è dato di capire, e RE
1 non spiega, il motivo per cui l’opposizione dovrebbe essere rigettata per il
fatto che l’escussa non ha introdotto una domanda di accertamento dell’inesistenza
del debito ai sensi degli art. 85-85a LEF. Tutto ciò considerato, egli
ha quindi respinto l’istanza.
Fatti
I. Sul
reclamo di RE 1 (14.2020.125)
4. RE
1 contesta anzitutto che la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione
abbia sospeso l’esecutività della decisione
d’appello del Tribunale di T__________, dal momento che la stessa non esplica
alcun effetto sul territorio elvetico non essendo stata riconosciuta né
dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane
pertanto vincolante per il giudice del rigetto, che a suo parere ha violato l’art.
81 cpv. 3 LEF per aver tenuto conto della sentenza di cassazione prodotta dall’escussa
senza che quest’ultima abbia provveduto a chiederne il riconoscimento.
4.1 In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre
un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del
credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima
della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenze della CEF
14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017,
massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet
in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80
LEF), così come l’esecutività della decisione al momento in cui il
giudice del rigetto statuisce (Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 143 ad art. 80).
4.2 Nella
fattispecie è indiscusso che la decisione della Corte d’appello di T__________
(doc. B accluso all’istanza) sia stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in
Svizzera. Di natura condannatoria – poiché riconosce RE 1 creditore di una
penale verso CO 1 di complessivi € 1'500'000.–
oltre a interessi e spese varie – la sentenza italiana costituiva, di principio,
un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF al momento dell’inoltro
della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Sennonché, come visto,
con decisione del 24 aprile 2018 (doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza)
la Corte suprema di cassazione, statuendo sul ricorso presentato da CO 1, ha
cassato “per quanto in
motivazione” proprio il dispositivo della sentenza d’appello
di T__________ relativo alla penale privata e ha rimandato la causa all’autorità
inferiore affinché ne valutasse – in diversa composizione – l’eventuale
eccessività (come risulta dal consid. 18).
4.2.1 Il
reclamante rileva a giusta ragione che la decisione di exequatur dell’11
luglio 2016 (doc. I accluso all’istanza) è di principio vincolante per il
giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (art. 81 cpv. 3
LEF). Tuttavia, all’escusso è data la
possibilità di dimostrare in virtù dell’art.
81 cpv. 1 LEF che la (provvisoria) esecutività della decisione estera
conferita con la sentenza di exequatur è stata nel frattempo revocata nello stato d’origine (Staehelin, op. cit., n. 31
ad art. 81, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_79/2008 del 6
agosto 2008, consid. 4; si veda pure: Staehelin, op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80: Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80). Il
giudice del rigetto deve tenerne conto se la modifica avviene prima ch’egli
statuisca (sopra consid. 4.1). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante,
la nuova decisione non deve necessariamente essere stata preventivamente
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in una procedura indipendente
apposita, ma l’esame della sua riconoscibilità ed esecutività può anche aver
luogo in via pregiudiziale nella procedura di rigetto dell’opposizione, così
come ammesso per le decisioni estere prodotte dall’istante quale titolo di
rigetto definitivo (sopra consid. 2).
4.2.2 RE
1 allega invece a ragione che non toccava a lui dimostrare
che la decisione d’appello italiana era ancora esecutiva al momento in cui il giudice del rigetto ha statuito,
bensì a CO 1 provare che la decisione della Corte suprema
di cassazione ne ha sospeso l’esecutività (sopra consid. 4.2.1).
Su questo punto la decisione impugnata è errata. Incombeva al Pretore esaminare
gli argomenti della convenuta a favore della sospensione dell’esecutività
della decisione della Corte d’appello di T__________ e le
controdeduzioni dell’istante. Il diritto
di essere sentito di quest’ultimo, come sostenuto nel reclamo, risulta violato
laddove il primo giudice non si è determinato sulle ragioni avverse presentate dall’istante
con le proprie osservazioni accluse al verbale d’udienza del 20 maggio 2019
(pagg. 4-6). Egli non postula però l’annullamento della decisione impugnata e
il suo rinvio al Pretore per nuovo giudizio, bensì solo la sua riforma nel
senso dell’accoglimento dell’istanza. Nulla osta pertanto all’esame senza
indugio delle contrastanti tesi delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4.3 In
prima sede CO 1 ha allegato, sulla scorta di un parere dell’avv. __________ del
foro di M__________, che gli effetti della cassazione della sentenza della
Corte d’appello di T__________ si estendono ai provvedimenti e agli atti
dipendenti dalla sentenza cassata giusta l’art. 336, comma 2, del Codice di
procedura civile italiano (“CPCit.”). A contare dalla pubblicazione della
sentenza della Cor-te suprema di cassazione (il 10 luglio 2018), la decisione
cassata ha perso la propria efficacia “per quanto in motivazione”, cioè in punto all’ammontare
della penale, che dovrà essere oggetto di un riesame da parte dell’autorità
inferiore. Non avendo (più) ad oggetto un credito liquido, la decisione cassata
non costituisce più, un titolo esecutivo nel senso dell’art. 474 CPCit. Secondo
il parere citato, il diritto di agire in executivis non è infatti dato sulla base di
un titolo che si limiti ad accertare l’an ma non il quantum della pretesa
azionata. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la
cassazione si estende alle spese processuali stabilite nella decisione cassata.
4.3.1 Nelle
sue osservazioni del 20 maggio 2019, RE 1 ha anzitutto contestato l’applicabilità
del diritto italiano, e singolarmente dell’art. 474 CPCit., alla determinazione
dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, disciplinata
esclusivamente dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno
(svizzero). In sé, il rilievo è pertinente. La nozione di titolo di rigetto
definitivo è retta imperativamente dall’art. 80 LEF (sentenza del Tribunale
federale 5A_948/2014 consid. 3; Abbet,
op. cit., n. 40 ad art. 81). Per contro, la questione pregiudiziale di sapere
se la decisione estera è esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine
(DTF 143 III 409 consid. 5.2.2; Abbet, op. cit., n. 53 ad art. 81), il
cui contenuto dev’essere dimostrato da chi se ne prevale (Abbet, op. cit., n. 40 ad art. 81 con un
rinvio alla DTF 140 III 460 consid. 2.4 in materia di rigetto provvisorio). L’elenco
dei titoli esecutivi contenuto nell’art. 474 comma 2 CPCit. vincola quindi il
giudice del rigetto svizzero, mentre in sé non è vincolante il primo comma,
secondo cui l’esecuzione forzata (a norma del diritto italiano) non può avere
luogo che per un diritto certo, liquido ed esigibile. Va però da sé che una
decisione italiana non idonea a esecuzione coatta in Italia non può neppure
costituire un titolo esecutivo in Svizzera, non potendo la stessa esplicarvi
effetti maggiori o diversi rispetto a quelli ammessi nello Stato di origine (DTF 146 III 161 consid. 6.5; sentenza della CEF 14.2017.178-180 del 27 marzo 2018 consid. 5.2). Le esigenze
di certezza, liquidità ed esigibilità dell’art. 474 comma 1 CPCit. esistono del
resto anche nel diritto esecutivo svizzero, in particolare per quanto attiene
alla determinazione o determinabilità in cifre dell’ammontare della pretesa
posta in esecuzione (DTF 138 III 584 consid. 6.1.1; Abbet, op. cit., n. 26 ad art. 80). Di conseguenza la censura
del reclamante si rivela in fin dei conti irrilevante.
4.3.2 Sempre
in prima sede l’istante ha rilevato che dallo stesso parere dell’avv. __________
si evince come, ove il provvedimento provvisoria-mente esecutivo sia modificato
solo quantitativamente da un successivo provvedimento, anch’esso esecutivo, gli
effetti dell’iniziata esecuzione del primo si preservano, ciò che a suo parere
sarebbe il caso della sentenza del Tribunale di T__________. Il reclamante equivoca
sui termini. L’avv. __________ ha chiaramente escluso che l’ipotesi in
questione si sia verificata nella fattispecie, laddove ha precisato che “la caducazione del titolo esecutivo non
discende da una sua modifica quantitativa, ma dalla riforma in sede di cassazione
con rinvio per la valutazione di quanto in avere da parte del creditore” (doc. 7, pag. 3). Detto in modo più preciso, la Corte suprema di
cassazione non ha riformato la decisione d’appello, ma l’ha cassata (ovvero
annullata) e ha rinviato la causa all’istanza precedente perché procedesse a quantificare nuovamente la penale
privata “per quanto in
motivazione”.
4.3.3 RE
1 ha anche evidenziato che la Corte suprema di cassazione non ha affatto
considerato esosa la penale, ma ha solo rimproverato alla Corte d’appello di
non aver indicato il motivo per cui non ha ritenuto di ridurne l’importo,
secondo lui da imputare all’atteggiamento della controparte. Sottolinea come
la decisione d’appello sia stata cassata solo parzialmente, mentre per il
resto è stata confermata in ogni residuo punto, in particolare per quanto
concerne la validità del patto parasociale e la triplice violazione commessa
dalla convenuta. La sentenza di cassazione non avrebbe pertanto fatto decadere
il titolo esecutivo, men che meno per le spese di lite. Decidere in senso
opposto significherebbe, a detta del reclamante, privarlo completamente di
tutela nei confronti di una debitrice che ha interposto plurime opposizioni
infondate in una situazione in cui egli è pacificamente creditore di lei.
4.3.3.1 In
realtà la Corte suprema ha cassato – ovvero annullato – l’intera sentenza d’appello, anche perché l’unico
dispositivo relativo all’appello principale riguarda la penale. Vero è
che la Corte non ne ha stabilito l’esosità, ma ha annullato la decisione che la
fissa per carenza di motivazione in merito al mancato esame di un’eventuale
riduzione della penale per eccessività ai sensi dell’art. 1384 del Codice civile italiano sulla scorta del
materiale processuale acquisito al processo, che secondo la Corte
rivela “la presenza di più
elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale
eccessività”, elementi poi enumerati in sunto dall’autorità
di legittimità (doc. 6, consid. 16). Se la Corte di cassazione non ha rimesso
in discussione il principio della penale – né quindi le violazioni del patto
parasociale ch’essa è chiamata a sanzionare – è pacifico che ne ha annullato la
quantificazione. Già per questo motivo la
decisione cassata risultava ineseguibile prima che la Corte d’appello
statuisse nuovamente. Ciò vale anche per le spese della procedura d’appello, la
cui assegnazione avrebbe dovuta es-sere decisa di nuovo in sede di rinvio. Del
resto, come già ricordato in una procedura di opposizione al sequestro opponente
RE 1 al figlio PI 1, l’art. 336 comma 2 CPCit. prescrive
che la riforma o la cassazione
parziale estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti (in particolare
esecutivi) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, perlomeno a quelli
successivi alla pronuncia della sentenza d’appello.
4.3.3.2 Che
RE 1 sia “pacificamente” creditore di CO 1 e che le opposizioni di lei all’esecuzione siano
infondate sono mere allegazioni del reclamante, ma soprattutto egli non spiega
quale effetto giuridico tali circostanze possano avere sull’esecutività della
decisione cassata. La doglianza è pertanto inammissibile.
4.4 Non
a torto il reclamante ha rilevato in prima istanza che la sentenza n. __________
della Corte suprema di cassazione citata da CO 1 riguarda il caso diverso da
quello in discussione, in cui la Corte ha ammesso che la decisione appellata
aveva perso la sua efficacia non solo con riferimento al quantum bensì anche
all’an, giacché il giudice di rinvio doveva rideterminare i rapporti di dare
e avere tra le parti in funzione di un controcredito vantato dal convenuto, ciò
che avrebbe anche potuto condurre a una condanna dell’attore. Ciò non toglie
che la suprema Corte di cassazione ha stabilito in via generale che nell’ipotesi
in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha
una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del
giudice di rinvio non si sostituisce ad
altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce
direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più
possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di
primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), “potendo una nuova esecuzione fondarsi
soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (sentenza della sesta Sezione civile n. 30868/2017 del 6
settembre 2017 pag. 9, che rinvia in particolare
alla decisione della Sezione del lavoro n. 16934/2013 dell’8 luglio 2013).
Se ne deduce, implicitamente, che anche la sentenza d’appello cessa di essere
esecutiva con la sua cassazione.
Le
decisioni della Corte di legittimità menzionate dallo stesso reclamante (n. 6072 del 18 aprile 2012, consid.
7.8, n. 711 del 30 luglio 1997, n.
2406 del 7 aprile 1986 e n. 101 del 16 gennaio 1985) non ribaltano la
conclusione appena espressa perché concernono il “conclamato” effetto
sostitutivo ex tunc della sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado in
caso di riforma solo quantitativa, e non l’effetto,
qui controverso, del giudizio di terzo grado in caso di cassazione
della decisione d’appello.
4.5 Il
reclamante si confronta solo parzialmente con la giurisprudenza di legittimità
citata dall’avv. __________ (doc. 7), secondo cui la cassazione si estende alle
spese processuali delle sedi precedenti. Se è vero che la sentenza delle
Sezioni civili unite n. 21691/2016 del 27 ottobre 2016 concerne un caso in cui la
decisione di cassazione specificava di estendersi anche alla regolamentazione
delle spese dei precedenti gradi, la decisione n. 9783/2003 (citata nella più recente sentenza della seconda Sezione civile n.
30462/2018 del 23 novembre 2018, consid. 2), con la quale il reclamante
non si confronta, non contiene tale limitazione. Se riforma la sentenza di primo
grado, il tribunale di rinvio è infatti tenuto a statuire di nuovo sulle spese
processuali, in linea di massima in funzione del principio della soccombenza
applicato all’esito globale del nuovo giudizio
(ad esempio: seconda Sezione civile n. 1626/2018 del 23 gennaio 2018
consid. 6.1).
4.6 Ciò
posto, la sospensione dell’esecutività della decisione emessa il 29 aprile 2015 dalla seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________
deve ritenersi dimostrata. Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata
merita conferma.
5. Il
reclamante critica infine il Pretore per aver rinunciato a sospendere l’esecuzione
– come da lui richiesto – in attesa dell’emanazione della nuova sentenza d’appello
senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo. La censura è irricevibile.
Ad ogni modo la giustificazione data dal primo giudice è condivisibile.
6. A prescindere dalla sua soccombenza, non si giustifica d’infliggere a
RE 1 – come richiesto da CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 3 ad 13) – una
sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, giacché non si può
ritenere ch’egli abbia agito in malafede, con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza
esagerata (v. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e
25 ad art. 128, con rinvii alla
giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare alla DTF 120 III 107
consid. 4/b e alla sentenza 4P.38/ 2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2). Come
si evince dal parere dell’avv. __________ e dalle considerazioni che precedono,
gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello
non risultano così manifesti da escluderne la discussione. Che poi la Corte d’appello
di T__________ abbia ridotto la penale a € 75'000.– con la sentenza di rinvio
del 6 febbraio 2020 è un fatto nuovo di cui non si può tenere conto (sopra
consid. 1.3). Si volesse prescindere da ciò, andrebbe allora considerato che RE
1 ha impugnato la nuova decisione con un
ricorso per cassazione, sicché l’esito della causa non è ancora certo e il
preteso abuso non può dirsi manifesto.
Considerandi
II. Sul
reclamo di CO 1 (14.2020.128)
7.
Nella decisione impugnata il Pretore ha posto
le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili, richiamandosi all’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto a suo
giudizio l’escutente aveva in buona fede motivo di agire in giudizio al momento
dell’inoltro della procedura di rigetto, forte di una sentenza italiana di
condanna al pagamento riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e di un
sequestro ordinato sulla base della medesima, cui l’escussa nemmeno si era
opposta. Per il primo giudice RE 1 era quindi tenuto, a tutela dei propri
interessi, ad avviare l’esecuzione e ad inoltrare l’istanza di rigetto nei
termini stabiliti dall’art. 279 LEF, poiché a quel momento le sue possibilità
di successo erano “pienamente
date”.
8.
Nel suo reclamo CO 1 osserva che un riparto secondo equità nel senso
dell’art. 107 CPC costituisce un’eccezione al principio di soccombenza sancito
dall’art. 106 CPC e come tale va praticato in modo restrittivo. Secondo lei gli
argomenti addotti dal Pretore al riguardo non rientrano nel suo margine di
apprezzamento. Il fatto che sia venuto meno il titolo di rigetto non
costituisce a suo dire una “circostanza
eccezionale” riconducibile alla buona fede dell’istante,
bensì rientra tra i rischi processuali di cui egli deve tener conto al momento
d’introdurre la procedura e che non possono essere scaricati sulla controparte.
Per la reclamante RE 1 avrebbe dovuto mettere in conto – assumendosene il
rischio – già dall’inoltro dell’istanza di exequatur e di sequestro che
il ricorso da lei presentato davanti alla Corte suprema di cassazione avrebbe
potuto avere esito positivo, segnando in tal modo la sorte della procedura. Ritiene
poi irrilevante il fatto di non aver reagito alla decisione di exequatur e al
sequestro poiché dal punto di vista meramente formale i rimedi giuridici contro
tali provvedimenti avrebbero avuto scarse probabilità di successo, motivo per
cui si è riservata di sviluppare le proprie argomentazioni in sede di rigetto. La
buona fede imponeva a RE 1 di attendere l’esito della procedura di cassazione prima
di agire, anche perché non vi era secondo la reclamante alcuna urgenza di
procedere con un sequestro, non essendo lei in fuga. Chiede pertanto che le spese processuali siano poste interamente a
carico di RE 1 e che le siano assegnate ripetibili “sino” a fr. 65'207.73,
ma di almeno fr. 11'178.47, avuto riguardo alla complessità del caso, all’elevato
valore di causa e alla componente internazionale della fattispecie.
9.
Ai
sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – comprese quelle per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola poste a carico della parte
soccombente. L’art. 107 cpv. 1 CPC consente tuttavia al giudice di prescindere
da tale principio e di ripartire – in base al suo prudente giudizio – le spese giudiziarie
secondo equità (art. 4 CC) quando il criterio di ripartizione secon-do la
soccombenza si rivela troppo severo e ingiusto. Avendo la norma carattere
potestativo (“Kann-Vorschrift”), egli può decidere liberamente se e come applicare tale norma e gode
al riguardo di un ampio margine d’apprezzamento, censurabile solo in caso di
eccesso o di abuso (TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 6 ad art. 107 CPC). Nondimeno,
trattandosi pur sempre di un’eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC,
essa va applicata in maniera restrittiva, soltanto in presenza di circostanze
particolari, e non deve avere quale conseguenza che il principio della
soccombenza sia svuotato del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 e 139
III 358, consid. 3, e i rinvii).
9.1
Tra
le condizioni previste dall’art. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una
ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona
fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L’eccezione
prevede principalmente l’ipotesi in cui un’azione di per sé giustificata, perde
successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad
esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione
di buona fede implica che la parte aveva delle ragioni
degne di protezione per procedere (TREZZINI,
op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC, TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 107). Al proposito tutti i criteri pertinenti
vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale
5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).
9.2
Tutto
ciò premesso, è corretto ritenere che, di regola, in una procedura esecutiva – come
quella di rigetto dell’opposizione – le spese giudiziarie vengono ripartite
secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Se
sia lecito dipartirsi da tale principio è, come visto, una questione che va
apprezzata di caso in caso, ponderando tutte le circostanze della singola
fattispecie.
9.2.1
Nel
caso concreto, quando ha avviato la causa di rigetto dell’opposizione, il 3
novembre 2016, RE 1 era in possesso di una decisione della seconda sezione
civile della Corte d’appello di T__________ dichiarata esecutiva in Svizzera,
in base alla quale aveva ottenuto il sequestro di alcuni beni di CO 1. Ne
consegue che dal profilo giuridico RE 1 era legittimato a richiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta dalla convenu-ta ed era anche costretto
a farlo per convalidare il sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), anch’esso legittimo
a prescindere dal fatto che la reclamante non fosse in fuga, siccome il
sequestro è stato ottenuto sulla scorta della decisione della Corte d’appello
(art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Contrariamente a quanto essa fa valere nel re-clamo,
RE 1 non era tenuto ad aspettare la decisione della Corte suprema di
cassazione, poiché non risulta che, dopo la presentazione del ricorso per
cassazione, la Corte d’appello abbia sospeso il processo (giusta l’art. 367
comma 1 CPCit.), ad ogni modo CO 1 non l’ha fatto valere nelle varie procedure
avviate in Svizzera. Nelle circostanze descritte RE 1 aveva senz’altro in buona
fede motivo di agire in giudizio ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC.
9.2.2
Il
problema della buona fede dell’istante si pone semmai dopo la comunicazione
della sentenza di cassazione del 24 aprile 2018. Già si è detto, però, che gli
effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello
non risultano così manifesti da ritenere che RE 1 abbia sostenuto in malafede la
tesi della persistenza dell’esecutività della decisione cassata (consid. 6). D’altronde,
una parte rilevante degli onorari degli avvocati si riferisce agli atti antecedenti
la comunicazione della sentenza di cassazione, ovvero a un periodo in cui la
buona fede dell’istante è assodata, per tacere del fatto che se la causa di
rigetto fosse stata trattata con l’ordinaria diligenza in materia esecutiva l’opposizione
sarebbe stata rigettata prima dell’emanazione della decisione di cassazione
(quasi 18 mesi dopo l’inoltro dell’istanza). Non da ultimo, il Pretore ha
tenuto conto anche di una corresponsabilità di RE 1, dal momento che ha messo a
carico suo la metà delle spese processuali.
9.2.3
Tutto
sommato, la decisione impugnata resiste alle critiche. Soccorrevano infatti ragioni di equità per addebitare
le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno. Così statuendo, il
Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere di apprezzamento né ne ha abusato,
la sua conclusione non potendosi definire come manifestamente ingiusta o fonte
di un’iniquità scioccante (DTF 143 III 261, pag. 269 consid. 4.2.5, con rinvio
alla sentenza del Tribunale federale 5A_ 261/2013 del 19 settembre 2013,
consid. 3.3, TAPPY, op. cit., n. 6 ad art. 107). Dato il pari grado di soccombenza delle parti,
anche la compensazione delle ripetibili (che nel risultato equivale alla
rinuncia ad assegnarne) non presta il fianco alla critica.
Il reclamo di CO 1 va così respinto e la sentenza impugnata confermata.
III. Sulle
tasse, spese e ripetibili di seconda sede
10.
Le tasse relative a entrambe le procedure
di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la rispettiva
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
IV. Sui
rimedi giuridici
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sia del reclamo presentato da RE 1, di fr. 1'863'077.96, sia di quello di CO 1, di fr. 65'207.73, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.125) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà
a CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.
2. Il
reclamo di CO 1 (inc. 14.2020.128) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a RE 1
fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).