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Decisione

14.2020.125

Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecutività della decisione di una Corte d’appello italiana cassata. Multa disciplinare. Ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità

23 marzo 2021Italiano31 min

dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.125

14.2020.128

Lugano

23 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 3 novembre 2016 da

RE 1 IT-

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA

2, )

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato da RE 1

(14.2020.125) e sul reclamo del 26 agosto 2020 presentato da CO 1 (14.2020.128)

contro la decisione emessa il 12 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 29 aprile 2015 la seconda sezione civile della Corte d’appello

di T__________ ha accolto l’appello principale di RE 1 contro la sentenza del Tribunale di T__________ n. __________ e condan­nato

CO 1 a pagargli una penale privata di €

1'500'000.– per violazione di un patto parasociale da essi

concluso – oltre agli interessi al tasso legale sino al giorno del relativo

saldo – e a rifondere le spese da lui

sostenute in prima sede, liquidate in complessivi € 10'000.–

per compenso professionale (oltre all’IVA e alla Cassa previdenziale così come

previsto dalla legge), come pure i costi d’appello, ammontanti a € 22'236.03

(di cui € 2'236.03 per spese documentate e per il resto a titolo di compenso

professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e cassa

previdenziale). Contro tale sentenza CO 1 ha presentato ricorso alla Corte

suprema di cassazione di Roma il 31 luglio 2015.

B. Riconosciuta

e dichiarata esecutiva in Svizzera la suddetta sentenza italiana, con decisione

dell’11 luglio 2016 (__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha ordinato il sequestro della quota di proprietà per

piani (PPP) n. __________ del fondo

n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1, così come dell’arredo della casa edificata su tale particella (tra cui

mobili antichi e diverse opere d’arte) sino a

concorrenza di fr. 1'863'077.96. Per quanto di rilievo nella fattispecie,

a seguito dell’opposizione al sequestro presentata da PI 1 (figlio delle parti

in causa), il Pretore ha limitato il provvedimento al solo immobile (nuda

proprietà).

C. Ottenuto

il sequestro, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2016

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano a convali­da del

sequestro appena citato, RE 1 ha quindi escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 1'863'077.96 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2015, indicando

quale titolo del credito la “sentenza

29 aprile 2015 della Corte d’Appello di T__________ e decisione 11.07.2016

Pretore di Lugano __________. Corrispondente a Euro 1'719'182.39 (al cambio

vigente il 06.07.2016 pari a 1.0837)”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre

2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. L’udienza inizialmente prevista per il 13 febbraio 2017 è

stata più volte aggiornata e le parti sono comparse per la prima volta davanti

al Pretore il 13 settembre 2018. In tale occasione il patrocinatore di CO 1 ha

nuovamente formulato – e ottenuto – il rinvio della medesima in attesa di

ottenere la sentenza originale della Corte suprema di cassazione emessa il 24

aprile 2018.

E. Con

osservazioni scritte inoltrate spontaneamente il 14 gennaio 2019, CO 1 ha

chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta della decisione di cassazione

nel frattempo pervenutale, con la quale la Corte suprema ha ritenuto

sproporzionata la penale stabilita dai giudici di T__________ e ha cassato su

questo punto la sentenza impugnata, rinviando la causa all’autorità inferiore

per nuo­vo giudizio in diversa composizione, anche in merito alle spese. All’udienza

di discussione tenutasi davanti al Pretore il 20 maggio 2019, RE 1 ha confermato

la propria domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta. In tale

occasione il procedente ha presentato delle osservazioni e una replica scritte sulle

quali l’escussa ha preso posizione con duplica orale, ribadendo la propria

posizione.

F. Statuendo con decisione del 12 agosto 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, senz’assegnare indennità.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne l’an­­nullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 27 agosto 2020

il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo, chiedendo che venisse inflitta una

multa disciplinare di fr. 2'000.– alla controparte ai sensi del­l’art. 128

cpv. 3 CPC “per avere avviato

la procedura di reclamo in mala fede ed in maniera temeraria”. Mediante replica spontanea del 15 ottobre 2020 il reclamante ha confermato

le proprie conclusioni, nuovamente contestate dall’escussa nello scritto del 22

ottobre 2020 col quale essa ha informato la Camera di rinunciare a presentare

una duplica spontanea.

H. Il

26 agosto 2020 anche CO 1 ha presentato reclamo contro la decisione pretorile,

postulando la riforma del dispositivo n. 2 relativo alle spese giudiziarie nel

senso di porre a carico di RE 1 le spese processuali

di fr. 500.– e di assegnarle un’in­­dennità ripetibili di prima sede “sino” a fr. 65'207.73, ma

di almeno fr. 11'178.47. Con osservazioni del 2 ottobre 2020 RE 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo di CO 1.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle

materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello presentato da

CO 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle

spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1 I

reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si

giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 agosto 2020, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto domenica 23 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24

agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. Lo è anche

il reclamo presentato da CO 1 il 26 agosto, siccome la sentenza è stata

notificata al suo patrocinatore il 20 agosto 2020.

1.3 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico la nuova documentazione prodotta da CO 1 con le osservazioni al

reclamo (doc. da 3 a 6 compresi, tra cui la nuova decisione della Corte d’appello

di T__________ [n. __________, RG n. __________] emessa il 6 febbraio 2020) così come il ricorso

alla Corte suprema di Cassazione del 21 luglio 2020 annesso alla replica di RE

1 sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia

(art. 326 cpv. 1 CPC). Pure irricevibile è il ricorso per cassazione presentato

il 31 luglio 2015 da CO 1 davanti alla medesima Corte di cassazione e annesso

al proprio reclamo quale doc. 4.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del riget­to definitivo dell’opposizione presuppone,

in via pregiudiziale (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; sentenza

della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4 e

4.1), un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad

art. 80), che per quelle civili o commerciali emesse in Italia è disciplinata

dalla Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12).

3. Accertata

preliminarmente la propria competenza, nella decisione impugnata il Pretore ha

anzitutto considerato che se il credito stabilito dalla Corte d’appello di T__________

risultava effettivamente esigibile prima dell’inoltro dell’esecuzione in

oggetto – essendo la medesima stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in

Svizzera con decisione dell’11 luglio 2016 – l’istante non ha dimostrato che lo

fosse ancora dopo che la Corte suprema di cassazione ha cassato la decisione

nel suo intero dispositivo, motivo per cui la stes­sa non rappresenta più una

sentenza esecutiva. Al proposito egli non ha accolto la richiesta del

procedente di sospendere l’esecu­­zione nell’attesa che i giudici di T__________

si pronunciassero nuovamente sulla questione. A suo giudizio, non solo non è

dato di sapere se, in che misura e quando sarebbe stata emessa una nuova

decisione di condanna nei confronti di CO 1, ma si porrebbe comunque sia un

problema d’identità tra l’eventuale nuovo titolo di rigetto e quello indicato

sul precetto esecutivo. Per il primo giudice, infine, non è dato di capire, e RE

1 non spiega, il motivo per cui l’opposizione dovrebbe essere rigettata per il

fatto che l’escussa non ha introdotto una domanda di accertamento dell’inesistenza

del debito ai sensi degli art. 85-85a LEF. Tutto ciò considerato, egli

ha quindi respinto l’istanza.

Fatti

I. Sul

reclamo di RE 1 (14.2020.125)

4. RE

1 contesta anzitutto che la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione

abbia sospeso l’esecutività della decisione

d’appello del Tribunale di T__________, dal momento che la stes­sa non esplica

alcun effetto sul territorio elvetico non essendo stata riconosciuta né

dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane

pertanto vincolante per il giudice del rigetto, che a suo parere ha violato l’art.

81 cpv. 3 LEF per aver tenuto conto della sentenza di cassazione prodotta dal­l’escussa

senza che quest’ultima abbia provveduto a chiederne il riconoscimento.

4.1 In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre

un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del

credi­to posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima

della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenze della CEF

14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017,

massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80

LEF), così come l’esecutività della decisione al momento in cui il

giudice del rigetto statuisce (Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 143 ad art. 80).

4.2 Nella

fattispecie è indiscusso che la decisione della Corte d’ap­­pello di T__________

(doc. B accluso all’istanza) sia stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in

Svizzera. Di natura condannatoria – poiché riconosce RE 1 creditore di una

penale verso CO 1 di complessivi € 1'500'000.–

oltre a interessi e spese varie – la sentenza italiana costituiva, di principio,

un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF al momento dell’inoltro

della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Sennonché, come visto,

con decisione del 24 aprile 2018 (doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza)

la Corte suprema di cassazione, statuendo sul ricorso presentato da CO 1, ha

cassato “per quanto in

motivazione” proprio il dispositivo della sentenza d’appello

di T__________ relativo alla penale privata e ha rimandato la causa all’autorità

inferiore affinché ne valutasse – in diversa composizione – l’even­­tuale

eccessività (come risulta dal consid. 18).

4.2.1 Il

reclamante rileva a giusta ragione che la decisione di exequatur dell’11

luglio 2016 (doc. I accluso all’istanza) è di principio vincolante per il

giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (art. 81 cpv. 3

LEF). Tuttavia, all’escusso è data la

possibilità di dimostrare in virtù dell’art.

81 cpv. 1 LEF che la (provvisoria) esecutività della decisione estera

conferita con la sentenza di exequatur è stata nel frattempo revocata nello stato d’origine (Stae­helin, op. cit., n. 31

ad art. 81, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_79/2008 del 6

agosto 2008, consid. 4; si veda pure: Staehelin, op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80: Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80). Il

giudice del rigetto deve tenerne conto se la modifica avviene prima ch’egli

statuisca (sopra consid. 4.1). Contrariamen­te a quanto sostiene il reclamante,

la nuova decisione non deve necessariamente essere stata preventivamente

riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in una procedura indipendente

apposita, ma l’esame della sua riconoscibilità ed esecutività può anche aver

luogo in via pregiudiziale nella procedura di rigetto del­l’opposizione, così

come ammesso per le decisioni estere prodot­te dall’istante quale titolo di

rigetto definitivo (sopra consid. 2).

4.2.2 RE

1 allega invece a ragione che non toccava a lui dimostrare

che la decisione d’appello italiana era ancora esecutiva al momento in cui il giudice del rigetto ha statuito,

bensì a CO 1 provare che la decisione della Corte suprema

di cassazione ne ha sospeso l’esecutività (sopra consid. 4.2.1).

Su questo punto la decisione impugnata è errata. Incombeva al Pretore esaminare

gli argomenti della convenuta a favore della sospensione dell’ese­­cutività

della decisione della Corte d’appello di T__________ e le

controdeduzioni dell’istante. Il diritto

di essere sentito di quest’ultimo, co­me sostenuto nel reclamo, risulta violato

laddove il primo giudice non si è determinato sulle ragioni avverse presentate dall’istante

con le proprie osservazioni accluse al verbale d’udienza del 20 maggio 2019

(pagg. 4-6). Egli non postula però l’annullamento della decisione impugnata e

il suo rinvio al Pretore per nuovo giudizio, bensì solo la sua riforma nel

senso dell’accoglimento del­l’i­­stanza. Nulla osta pertanto all’esame senza

indugio delle contrastanti tesi delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

4.3 In

prima sede CO 1 ha allegato, sulla scorta di un parere dell’avv. __________ del

foro di M__________, che gli effetti della cassazione della sentenza della

Corte d’appello di T__________ si estendono ai provvedimenti e agli atti

dipendenti dalla sentenza cassata giusta l’art. 336, comma 2, del Codice di

procedura civile italiano (“CPCit.”). A contare dalla pubblicazione della

sentenza della Cor-te suprema di cassazione (il 10 luglio 2018), la decisione

cassata ha perso la propria efficacia “per quanto in motivazione”, cioè in punto all’ammontare

della penale, che dovrà essere oggetto di un riesame da parte dell’autorità

inferiore. Non avendo (più) ad oggetto un credito liquido, la decisione cassata

non costituisce più, un titolo esecutivo nel senso dell’art. 474 CPCit. Secondo

il parere citato, il diritto di agire in executivis non è infatti dato sulla base di

un titolo che si limiti ad accertare l’an ma non il quantum della pretesa

azionata. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la

cassazione si estende alle spese processuali stabilite nella decisione cassata.

4.3.1 Nelle

sue osservazioni del 20 maggio 2019, RE 1 ha anzitutto contestato l’applicabilità

del diritto italiano, e singolarmente dell’art. 474 CPCit., alla determinazione

dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, disciplinata

esclusivamente dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno

(svizzero). In sé, il rilie­vo è pertinente. La nozione di titolo di rigetto

definitivo è retta imperativamente dall’art. 80 LEF (sentenza del Tribunale

federale 5A_948/2014 consid. 3; Abbet,

op. cit., n. 40 ad art. 81). Per contro, la questione pregiudiziale di sapere

se la decisione estera è esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine

(DTF 143 III 409 consid. 5.2.2; Abbet, op. cit., n. 53 ad art. 81), il

cui contenuto dev’essere dimostrato da chi se ne prevale (Abbet, op. cit., n. 40 ad art. 81 con un

rinvio alla DTF 140 III 460 consid. 2.4 in materia di rigetto provvisorio). L’elenco

dei titoli esecutivi contenu­to nell’art. 474 comma 2 CPCit. vincola quindi il

giudice del rigetto svizzero, mentre in sé non è vincolante il primo comma,

secondo cui l’esecuzione forzata (a norma del diritto italiano) non può avere

luogo che per un diritto certo, liquido ed esigibile. Va però da sé che una

decisione italiana non idonea a esecuzione coatta in Italia non può neppure

costituire un titolo esecutivo in Svizzera, non potendo la stessa esplicarvi

effetti maggiori o diversi rispetto a quelli ammessi nello Stato di origine (DTF 146 III 161 consid. 6.5; sentenza della CEF 14.2017.178-180 del 27 marzo 2018 consid. 5.2). Le esigenze

di certezza, liquidità ed esigibilità dell’art. 474 comma 1 CPCit. esistono del

resto anche nel diritto esecutivo svizzero, in particolare per quanto attiene

alla determinazione o determinabilità in cifre dell’ammontare della pretesa

posta in esecuzione (DTF 138 III 584 consid. 6.1.1; Abbet, op. cit., n. 26 ad art. 80). Di conseguenza la censura

del reclamante si rivela in fin dei conti irrilevante.

4.3.2 Sempre

in prima sede l’istante ha rilevato che dallo stesso parere dell’avv. __________

si evince come, ove il provvedimento provvisoria-mente esecutivo sia modificato

solo quantitativamente da un successivo provvedimento, anch’esso esecutivo, gli

effetti dell’iniziata esecuzione del primo si preservano, ciò che a suo parere

sarebbe il caso della sentenza del Tribunale di T__________. Il reclamante equivoca

sui termini. L’avv. __________ ha chiaramente escluso che l’ipotesi in

questione si sia verificata nella fattispecie, laddove ha precisato che “la caducazione del titolo esecutivo non

discende da una sua modifica quantitativa, ma dalla riforma in sede di cassazione

con rinvio per la valutazione di quanto in avere da parte del creditore” (doc. 7, pag. 3). Detto in modo più preciso, la Corte suprema di

cassazione non ha riformato la decisione d’appello, ma l’ha cassata (ovvero

annullata) e ha rinviato la causa all’istanza precedente perché procedesse a quantificare nuovamente la penale

privata “per quanto in

motivazione”.

4.3.3 RE

1 ha anche evidenziato che la Corte suprema di cassazione non ha affatto

considerato esosa la penale, ma ha solo rimproverato alla Corte d’appello di

non aver indicato il motivo per cui non ha ritenuto di ridurne l’importo,

secondo lui da imputare all’at­­teggiamento della controparte. Sottolinea come

la decisione d’ap­­pello sia stata cassata solo parzialmente, mentre per il

resto è sta­ta confermata in ogni residuo punto, in particolare per quanto

concerne la validità del patto parasociale e la triplice violazione commessa

dalla convenuta. La sentenza di cassazione non avrebbe pertanto fatto decadere

il titolo esecutivo, men che meno per le spese di lite. Decidere in senso

opposto significherebbe, a detta del reclamante, privarlo completamente di

tutela nei confronti di una debitrice che ha interposto plurime opposizioni

infondate in una situazione in cui egli è pacificamente creditore di lei.

4.3.3.1 In

realtà la Corte suprema ha cassato – ovvero annullato – l’intera sentenza d’appello, anche perché l’unico

dispositivo relativo all’ap­­pello principale riguarda la penale. Vero è

che la Corte non ne ha stabilito l’esosità, ma ha annullato la decisione che la

fissa per carenza di motivazione in merito al mancato esame di un’even­­tuale

riduzione della penale per eccessività ai sensi dell’art. 1384 del Codice civile italiano sulla scorta del

materiale processuale ac­quisito al processo, che secondo la Corte

rivela “la presenza di più

elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale

eccessività”, elementi poi enumerati in sunto dall’autorità

di legittimità (doc. 6, consid. 16). Se la Corte di cassazione non ha rimesso

in discussione il principio della penale – né quindi le violazioni del patto

parasociale ch’essa è chiamata a sanzionare – è pacifico che ne ha annullato la

quantificazione. Già per questo motivo la

decisione cassata risultava ineseguibile prima che la Cor­te d’appello

statuisse nuovamente. Ciò vale anche per le spese della procedura d’appello, la

cui assegnazione avrebbe dovuta es-sere decisa di nuovo in sede di rinvio. Del

resto, come già ricordato in una procedura di opposizione al sequestro opponente

RE 1 al figlio PI 1, l’art. 336 comma 2 CPCit. prescrive

che la riforma o la cassazione

parziale estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti (in particolare

esecutivi) dipendenti dal­la sentenza riformata o cassata, perlomeno a quelli

successivi alla pronuncia della sentenza d’appello.

4.3.3.2 Che

RE 1 sia “pacificamente” creditore di CO 1 e che le opposizioni di lei all’esecuzione siano

infondate sono mere allegazioni del reclamante, ma soprattutto egli non spiega

quale effetto giuridico tali circostanze possano avere sull’esecutività della

decisione cassata. La doglianza è pertanto inammissibile.

4.4 Non

a torto il reclamante ha rilevato in prima istanza che la sentenza n. __________

della Corte suprema di cassazione citata da CO 1 riguarda il caso diverso da

quello in discussione, in cui la Corte ha ammesso che la decisione appellata

aveva perso la sua efficacia non solo con riferimento al quantum bensì anche

all’an, giacché il giudice di rinvio doveva rideterminare i rapporti di dare

e avere tra le parti in funzione di un controcredito vantato dal convenuto, ciò

che avrebbe anche potuto condurre a una condan­na dell’attore. Ciò non toglie

che la suprema Corte di cassazione ha stabilito in via generale che nell’ipotesi

in cui la sentenza d’ap­­pello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha

una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del

giudice di rinvio non si sostituisce ad

altra precedente pronuncia, riforman­dola o modificandola, ma statuisce

direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più

possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di

primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), “potendo una nuova esecuzione fondarsi

soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (sentenza della sesta Sezione civile n. 30868/2017 del 6

settembre 2017 pag. 9, che rinvia in particolare

alla decisione della Sezione del lavoro n. 16934/2013 dell’8 lu­glio 2013).

Se ne deduce, implicitamente, che anche la sentenza d’appello cessa di essere

esecutiva con la sua cassazione.

Le

decisioni della Corte di legittimità menzionate dallo stesso reclamante (n. 6072 del 18 aprile 2012, consid.

7.8, n. 711 del 30 lu­glio 1997, n.

2406 del 7 aprile 1986 e n. 101 del 16 gennaio 1985) non ribaltano la

conclusione appena espressa perché concernono il “conclamato” effetto

sostitutivo ex tunc della sentenza di secon­do grado rispetto a quella di primo grado in

caso di riforma solo quantitativa, e non l’effetto,

qui controverso, del giudizio di terzo gra­do in caso di cassazione

della decisione d’appello.

4.5 Il

reclamante si confronta solo parzialmente con la giurisprudenza di legittimità

citata dall’avv. __________ (doc. 7), secondo cui la cassazione si estende alle

spese processuali delle sedi precedenti. Se è vero che la sentenza delle

Sezioni civili unite n. 21691/2016 del 27 ottobre 2016 concerne un caso in cui la

decisione di cassazione specificava di estendersi anche alla regolamentazione

delle spese dei precedenti gradi, la decisione n. 9783/2003 (citata nella più recen­te sentenza della seconda Sezione civile n.

30462/2018 del 23 no­vembre 2018, consid. 2), con la quale il reclamante

non si confronta, non contiene tale limitazione. Se riforma la sentenza di pri­mo

grado, il tribunale di rinvio è infatti tenuto a statuire di nuovo sulle spese

processuali, in linea di massima in funzione del principio della soccombenza

applicato all’esito globale del nuovo giudizio

(ad esempio: seconda Sezione civile n. 1626/2018 del 23 gen­naio 2018

consid. 6.1).

4.6 Ciò

posto, la sospensione dell’esecutività della decisione emessa il 29 aprile 2015 dalla seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________

deve ritenersi dimostrata. Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata

merita conferma.

5. Il

reclamante critica infine il Pretore per aver rinunciato a sospendere l’esecuzione

– come da lui richiesto – in attesa dell’emana­­zione della nuova sentenza d’appello

senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo. La censura è irricevibile.

Ad ogni modo la giustificazione data dal primo giudice è condivisibile.

6. A prescindere dalla sua soccombenza, non si giustifica d’infligge­­re a

RE 1 – come richiesto da CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 3 ad 13) – una

sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, giacché non si può

ritenere ch’egli abbia agito in malafede, con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza

esagerata (v. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e

25 ad art. 128, con rinvii alla

giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare alla DTF 120 III 107

consid. 4/b e alla sentenza 4P.38/ 2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2). Come

si evince dal parere dell’avv. __________ e dalle considerazioni che precedono,

gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello

non risultano così manifesti da escluderne la discussione. Che poi la Corte d’appello

di T__________ abbia ridotto la penale a € 75'000.– con la sentenza di rinvio

del 6 febbraio 2020 è un fatto nuovo di cui non si può tenere conto (sopra

consid. 1.3). Si volesse prescindere da ciò, andrebbe allora considerato che RE

1 ha impugnato la nuova decisione con un

ricorso per cassazione, sicché l’esito della causa non è ancora certo e il

preteso abuso non può dirsi manifesto.

Considerandi

II. Sul

reclamo di CO 1 (14.2020.128)

7.

Nella decisione impugnata il Pretore ha posto

le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili, richiamandosi all’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto a suo

giudizio l’escutente aveva in buona fede motivo di agire in giudizio al momento

dell’inoltro della procedura di rigetto, forte di una sentenza italiana di

condanna al pagamento riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e di un

sequestro ordinato sulla base della medesima, cui l’escussa nemmeno si era

opposta. Per il primo giudice RE 1 era quindi tenuto, a tutela dei propri

interessi, ad avviare l’esecuzione e ad inoltrare l’istanza di rigetto nei

termini stabiliti dall’art. 279 LEF, poiché a quel momento le sue possibilità

di successo erano “pienamente

date”.

8.

Nel suo reclamo CO 1 osserva che un riparto secondo equità nel senso

dell’art. 107 CPC costituisce un’eccezione al principio di soccombenza sancito

dall’art. 106 CPC e come tale va praticato in modo restrittivo. Secondo lei gli

argomenti addotti dal Pretore al riguardo non rientrano nel suo margine di

apprezzamento. Il fatto che sia venuto meno il titolo di rigetto non

costituisce a suo dire una “circostanza

eccezionale” riconducibile alla buo­na fede dell’istante,

bensì rientra tra i rischi processuali di cui egli deve tener conto al momento

d’introdurre la procedura e che non possono essere scaricati sulla controparte.

Per la reclamante RE 1 avrebbe dovuto mettere in conto – assumendosene il

rischio – già dall’inoltro dell’istanza di exequatur e di sequestro che

il ricorso da lei presentato davanti alla Corte suprema di cassazione avrebbe

potuto avere esito positivo, segnando in tal modo la sorte della procedura. Ritiene

poi irrilevante il fatto di non aver reagito alla decisione di exequatur e al

sequestro poiché dal punto di vista meramente formale i rimedi giuridici contro

tali provvedimenti avrebbero avuto scarse probabilità di successo, motivo per

cui si è riservata di sviluppare le proprie argomentazioni in sede di rigetto. La

buona fede imponeva a RE 1 di attendere l’esito della procedura di cassazione prima

di agire, anche perché non vi era secondo la reclamante alcuna urgenza di

procedere con un sequestro, non essendo lei in fuga. Chiede pertanto che le spese processuali siano poste interamente a

carico di RE 1 e che le siano assegnate ripetibili “sino” a fr. 65'207.73,

ma di almeno fr. 11'178.47, avuto riguardo alla complessità del caso, al­l’elevato

valore di causa e alla componente internazionale della fattispecie.

9.

Ai

sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – comprese quelle per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette

ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola poste a carico della parte

soccombente. L’art. 107 cpv. 1 CPC consente tuttavia al giudice di prescindere

da tale principio e di ripartire – in base al suo prudente giudizio – le spese giudiziarie

secondo equità (art. 4 CC) quando il criterio di ripartizione secon­-do la

soccombenza si rivela troppo severo e ingiusto. Avendo la norma carattere

potestativo (“Kann-Vorschrift”), egli può decidere liberamente se e come applicare tale norma e gode

al riguardo di un ampio margine d’apprezzamento, censurabile solo in caso di

eccesso o di abuso (TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 6 ad art. 107 CPC). Nondimeno,

trattandosi pur sempre di un’eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC,

essa va applicata in maniera restrittiva, soltanto in presenza di circostanze

particolari, e non deve avere quale conseguenza che il principio della

soccombenza sia svuotato del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 e 139

III 358, consid. 3, e i rinvii).

9.1

Tra

le condizioni previste dall’art. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una

ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona

fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L’eccezione

prevede principalmente l’ipotesi in cui un’azione di per sé giustificata, perde

successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad

esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione

di buona fede implica che la parte aveva delle ragioni

degne di protezione per procedere (TREZZINI,

op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC, TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 107). Al proposito tutti i criteri pertinenti

vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale

5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).

9.2

Tutto

ciò premesso, è corretto ritenere che, di regola, in una procedura esecutiva – come

quella di rigetto dell’opposizione – le spese giudiziarie vengono ripartite

secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Se

sia lecito dipartirsi da tale principio è, come visto, una questione che va

apprezzata di caso in caso, ponderando tutte le circostanze della singola

fattispecie.

9.2.1

Nel

caso concreto, quando ha avviato la causa di rigetto dell’op­­posizione, il 3

novembre 2016, RE 1 era in possesso di una decisione della seconda sezione

civile della Corte d’appello di T__________ dichiarata esecutiva in Svizzera,

in base alla quale ave­va ottenuto il sequestro di alcuni beni di CO 1. Ne

consegue che dal profilo giuridico RE 1 era legittimato a richiedere il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta dalla convenu­-ta ed era anche costretto

a farlo per convalidare il sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), anch’esso legittimo

a prescindere dal fatto che la reclamante non fosse in fuga, siccome il

sequestro è stato ottenuto sulla scorta della decisione della Corte d’appello

(art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Contrariamente a quanto essa fa valere nel re-clamo,

RE 1 non era tenuto ad aspettare la decisione della Corte suprema di

cassazione, poiché non risulta che, dopo la presentazione del ricorso per

cassazione, la Corte d’appello abbia sospeso il processo (giusta l’art. 367

comma 1 CPCit.), ad ogni modo CO 1 non l’ha fatto valere nelle varie procedure

avviate in Svizzera. Nelle circostanze descritte RE 1 aveva senz’altro in buona

fede motivo di agire in giudizio ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC.

9.2.2

Il

problema della buona fede dell’istante si pone semmai dopo la comunicazione

della sentenza di cassazione del 24 aprile 2018. Già si è detto, però, che gli

effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello

non risultano così manifesti da ritenere che RE 1 abbia sostenuto in malafede la

tesi della persistenza dell’esecutività della decisione cassata (consid. 6). D’altronde,

una parte rilevante degli onorari degli avvocati si riferisce agli atti antecedenti

la comunicazione della sentenza di cassazione, ovvero a un periodo in cui la

buona fede del­l’istante è assodata, per tacere del fatto che se la causa di

rigetto fosse stata trattata con l’ordinaria diligenza in materia esecutiva l’opposizione

sarebbe stata rigettata prima dell’emanazione della decisione di cassazione

(quasi 18 mesi dopo l’inoltro dell’istanza). Non da ultimo, il Pretore ha

tenuto conto anche di una corresponsabilità di RE 1, dal momento che ha messo a

carico suo la metà delle spese processuali.

9.2.3

Tutto

sommato, la decisione impugnata resiste alle critiche. Soccorrevano infatti ragioni di equità per addebitare

le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno. Così statuendo, il

Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere di apprezzamento né ne ha abusato,

la sua conclusione non potendosi definire come manifestamente ingiusta o fonte

di un’iniquità scioccante (DTF 143 III 261, pag. 269 consid. 4.2.5, con rinvio

alla sentenza del Tribunale federale 5A_ 261/2013 del 19 settembre 2013,

consid. 3.3, TAPPY, op. cit., n. 6 ad art. 107). Dato il pari grado di soccombenza delle parti,

anche la compensazione delle ripetibili (che nel risultato equivale alla

rinuncia ad assegnarne) non presta il fianco alla critica.

Il reclamo di CO 1 va così respinto e la sentenza impugnata confermata.

III. Sulle

tasse, spese e ripetibili di seconda sede

10.

Le tasse relative a entrambe le procedure

di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar

(RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la rispettiva

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

IV. Sui

rimedi giuridici

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sia del reclamo presentato da RE 1, di fr. 1'863'077.96, sia di quello di CO 1, di fr. 65'207.73, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.125) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà

a CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.

2. Il

reclamo di CO 1 (inc. 14.2020.128) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a RE 1

fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).