14.2020.126
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Tasso d’interesse di mora. Responsabilità solidale dei conduttori. Uscita dall’ente locato di uno dei coniugi
10 marzo 2021Italiano13 min
stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.126
Lugano
10 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2020
dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dalla dott. iur. PA
2, )
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'060.– oltre
agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale:PINT1 1, G__________.
Pigioni appartamento no. __________ al 4° piano e posteggio interno no. __________
da dicembre 2019 a giugno 2020 (contratti di locazione stipulati il
18.04.2019). N.B.: ad agosto 2019 la sig.ra CO 1 ha lasciato l’appartamento di
Via __________ a G__________ causa separazione ed il contratto di locazione per
l’oggetto citato è unicamente a nome del sig. PINT1 1”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 luglio 2020.
C. Statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il
Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese
processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della
convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per
ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e
in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2020, CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio.
Considerando
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il
14 agosto 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 24 agosto 2020.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali d’udienza – l’uno del
7 luglio, l’altro del 15 settembre 2020 – prodotti da CO 1 con le osservazioni
al reclamo e relativi a una procedura a tutela dell’unione coniugale (__________)
da lei promossa nei confronti di PINT1 1.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza dopo aver
ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si
sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della
procedente a seguito della modifica – avvenuta il 1° settembre 2019 – del
contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1
1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella
relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato d’altronde
come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato
l’appartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazione era rimasto
intestato unicamente a PINT1 1.
4. Con
il reclamo la RE 1 contesta che l’impegno solidale che notoriamente vige in
caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con l’intestazione del contratto
al solo marito, poiché dall’accordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre
2019 e prodotto con l’istanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta
debitrice nei suoi confronti anche dopo l’uscita dall’ente locato. Oltre alla mancanza
di trasparenza dell’escussa che nelle sue osservazioni all’istanza non ha
accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che
il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile l’eccezione della controparte
senza verificare i documenti prodotti.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”,
Fatti
i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la
propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto
– intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico
conduttore a seguito dell’uscita di lei dall’appartamento – e osserva come la
locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto
compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno
verificare la solvibilità di quest’ultimo prima della sottoscrizione. Ritiene
ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai
stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento
e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata.
Contesta la mancanza di trasparenza in merito all’accordo del 6 settembre 2019
e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, l’onere della
prova incombendo ad ogni modo all’istante.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1.1).
6.1 Nel
caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto
il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in
qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio,
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità
pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020, di fr. 1'580.– ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260.–
per l’appartamento, di fr. 100.– per il posteggio e di fr. 220.–
per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.–. In quei mesi,
infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della
locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un
termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31
maggio 2020 (doc. A ad 3).
6.2 Per
quanto riguarda invece gli interessi di mora del 7% richiesti col precetto
esecutivo a partire dal 1° dicembre 2019 sull’intero importo posto in
esecuzione, va rilevato che in realtà gli stessi de-corrono separatamente per
ogni singola pigione e anticipo spese, “anticipatamente”
dal primo giorno del relativo mese di computo (contratti di locazione dell’abitazione
ad 4 e 5 e del posteggio ad 4). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2
CO), per le pigioni e anticipi scaduti da dicembre 2019 a giugno 2020 i relativi interessi non decorrono dal 1° dicembre
2019 su fr. 11'060.– come richiesto dall’escutente, bensì dal primo giorno
di ogni mese su ogni singola pigione e anticipo spese, ovvero, per
semplificazione, su fr. 11'060.– dalla data media del periodo considerato,
vale a dire dal 1° marzo 2020. E poiché dalla copia incompleta
del contratto di locazione dell’abitazione prodotta con l’istanza non risulta
che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dalla
procedente, il rigetto dell’opposizione va limitato al tasso di legge del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2015.232 del 14 aprile 2016,
consid. 7 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).
7. A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe-lin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2).
7.1 Nella
fattispecie in prima sede l’escussa non ha contestato
(l’evidenza) di aver sottoscritto insieme al marito il
contratto di locazione, ma eccepisce che a seguito della modifica dello stesso
dopo che lei aveva lasciato l’abitazione, PINT1 1 è diventato l’unico
inquilino dell’istante.
7.2 Orbene,
queste allegazioni, che si evincono chiaramente sia dall’istanza sia dalla
causale menzionata sul precetto esecutivo, non sono in discussione. La
convenuta omette invece di determinarsi sull’accordo prodotto dalla RE 1 con l’istanza
a sostegno della propria pretesa e sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2019
(ossia poco dopo la sua uscita dall’appartamento), mediante il quale la
rappresentante della locatrice ha confermato il cambiamento da due conduttori a
uno solo, rendendo però attente le parti che ai sensi dell’art. 121 CC “il coniuge ex locatario risponde solidalmente
della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può
essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso due anni al massimo” (doc. A accluso all’istanza, primo foglio). Con l’apposizione della
propria firma “per
accettazione” su tale documento CO 1 si è impegnata senza
alcuna riserva a continuare a rispondere solidalmente delle pigioni del marito
in conformità dell’art. 121 CC a prescindere dalla sua uscita dall’ente locato.
Per di più, l’accordo prevede espressamente che a parte la modifica del ruolo
del conduttore “tutte le altre
condizioni contrattuali restano invariate (v. contratti di locazione)”. Ciò vale quindi anche per quanto riguarda la responsabilità solidale
nei confronti del locatore per tutti gli obblighi derivanti dal conduttore
stesso (v. contratto, ad. 10 prima frase).
7.3 Il Pretore aggiunto è pertanto incorso in un errore nel ritenere
verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa sulla sola scorta della causale
menzionata sul precetto esecutivo – che interpretata nel senso compreso dal
primo giudice risulta contraddittoria con il fatto che il precetto esecutivo è
diretto contro la moglie –, omettendo di considerare l’istanza, in cui CO 1 è
stata esplicitamente indicata come “solidalmente responsabile con PINT1 1” per le
pigioni non pagate (ad 3 e 6), e l’“aggiunta contrattuale” (ad 7), ovvero l’accordo
del 6 settembre 2019 (doc. A accluso all’istanza, primo foglio). Il reclamo è
al riguardo fondato.
7.4 Per
il resto, CO 1 non spiega il motivo per cui i suoi rimproveri all’istante (per
non aver compensato le pigioni con il salario del marito, non averne verificato
la solvibilità e non averla informata dei debiti sorti dopo la sua uscita dall’ente
locato) e al marito (per il suo atteggiamento nella procedura di tutela dell’unione coniugale) dovrebbero liberarla dall’impegno
solidale confermato il 6 settembre 2019. Insufficientemente motivati,
le sue censure risultano inammissibili o comunque inefficaci.
8. In definitiva, la
decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’escussa
va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre agli interessi del 5% (anziché del 7%) dal 1° marzo 2020.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escussa
(art. 106 cpv. 1 CPC) avuto riguardo alla tenue riduzione limitata a tre mesi d’interessi.
10. Poiché
priva di motivazione, è irricevibile la domanda di
gratuito patrocinio di CO 1 (art. 119
cpv. 2 CPC). Ad ogni modo non ha reso verosimile la sua
pretesa indigenza e le sue osservazioni al reclamo apparivano d’acchito senza
possibilità di successo a fronte dell’impegno da lei firmato il 6 settembre
2019. Non sono quindi dati i presupposti stabiliti dall’art. 117 CPC.
11. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
complessivi fr. 11'060.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 350.–, anticipate dall’istante, sono poste a
carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.–
a titolo di ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.
4.
Notificazione a:
– ;
– , , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).