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Decisione

14.2020.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Tasso d’interesse di mora. Responsabilità solidale dei conduttori. Uscita dall’ente locato di uno dei coniugi

10 marzo 2021Italiano13 min

stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.126

Lugano

10 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2020

dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinata dalla dott. iur. PA

2, )

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in

fatto:

A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'060.– oltre

agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale:PINT1 1, G__________.

Pigioni appartamento no. __________ al 4° piano e posteggio interno no. __________

da dicembre 2019 a giugno 2020 (contratti di locazione stipulati il

18.04.2019). N.B.: ad agosto 2019 la sig.ra CO 1 ha lasciato l’appartamento di

Via __________ a G__________ causa separazione ed il contratto di locazione per

l’oggetto citato è unicamente a nome del sig. PINT1 1”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 luglio 2020.

C. Statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il

Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese

processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della

convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per

ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza, e

in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,

protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2020, CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio.

Considerando

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il

14 agosto 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 24 agosto 2020.

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il re­clamo è

dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali d’udienza – l’uno del

7 luglio, l’altro del 15 settembre 2020 – prodotti da CO 1 con le osservazioni

al reclamo e relativi a una procedura a tutela dell’unione coniugale (__________)

da lei promossa nei confronti di PINT1 1.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza dopo aver

ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si

sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della

procedente a seguito della modifica – avvenuta il 1° settembre 2019 – del

contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1

1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella

relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato d’altronde

come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato

l’appartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazio­ne era rimasto

intestato unicamente a PINT1 1.

4. Con

il reclamo la RE 1 contesta che l’impegno solidale che notoriamente vige in

caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con l’intestazione del contratto

al solo marito, poiché dall’accordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre

2019 e prodotto con l’istanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta

debitrice nei suoi confronti anche dopo l’uscita dall’ente locato. Oltre alla mancanza

di trasparenza dell’escussa che nelle sue osservazioni all’istanza non ha

accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che

il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile l’eccezione della controparte

senza verificare i documenti prodotti.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”,

Fatti

i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la

propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto

– intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico

conduttore a seguito dell’uscita di lei dall’appar­­tamento – e osserva come la

locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto

compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno

verificare la solvibilità di quest’ultimo prima della sottoscrizione. Ritiene

ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai

stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento

e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata.

Contesta la mancanza di trasparenza in merito all’accordo del 6 settembre 2019

e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, l’onere della

prova incombendo ad ogni modo all’istante.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1.1).

6.1 Nel

caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto

il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in

qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio,

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità

pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020, di fr. 1'580.– ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260.–

per l’appartamento, di fr. 100.– per il posteggio e di fr. 220.–

per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.–. In quei mesi,

infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della

locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un

termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31

maggio 2020 (doc. A ad 3).

6.2 Per

quanto riguarda invece gli interessi di mora del 7% richiesti col precetto

esecutivo a partire dal 1° dicembre 2019 sull’intero importo posto in

esecuzione, va rilevato che in realtà gli stessi de-corrono separatamente per

ogni singola pigione e anticipo spese, “anticipatamente”

dal primo giorno del relativo mese di computo (contratti di locazione dell’abitazione

ad 4 e 5 e del posteggio ad 4). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2

CO), per le pigioni e anticipi scaduti da dicembre 2019 a giugno 2020 i relativi interessi non decorrono dal 1° dicembre

2019 su fr. 11'060.– come richiesto dall’escutente, bensì dal primo giorno

di ogni mese su ogni singola pigione e anticipo spese, ovvero, per

semplificazione, su fr. 11'060.– dalla data media del periodo considerato,

vale a dire dal 1° marzo 2020. E poiché dalla copia incompleta

del contratto di locazione dell’abitazione prodotta con l’istanza non risulta

che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dalla

procedente, il rigetto dell’opposizione va limitato al tasso di legge del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2015.232 del 14 aprile 2016,

consid. 7 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).

7. A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe-lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23

consid. 4.1.2).

7.1 Nella

fattispecie in prima sede l’escussa non ha contestato

(l’evi­­denza) di aver sottoscritto insieme al marito il

contratto di locazione, ma eccepisce che a seguito della modifica dello stesso

do­po che lei aveva lasciato l’abitazione, PINT1 1 è diventato l’u­­ni­co

inquilino dell’istante.

7.2 Orbene,

queste allegazioni, che si evincono chiaramente sia dal­l’istanza sia dalla

causale menzionata sul precetto esecutivo, non sono in discussione. La

convenuta omette invece di determinarsi sull’accordo prodotto dalla RE 1 con l’istanza

a sostegno della propria pretesa e sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2019

(ossia poco dopo la sua uscita dall’appartamento), mediante il quale la

rappresentante della locatrice ha confermato il cambiamento da due conduttori a

uno solo, rendendo però attente le parti che ai sensi dell’art. 121 CC “il coniuge ex locatario risponde solidalmente

della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può

essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso due anni al massimo” (doc. A accluso all’istanza, primo foglio). Con l’apposizione della

propria firma “per

accettazione” su tale documento CO 1 si è impegnata senza

alcuna riserva a continuare a rispondere solidalmente delle pigioni del marito

in conformità dell’art. 121 CC a prescindere dalla sua uscita dall’ente locato.

Per di più, l’accordo prevede espressamente che a parte la modifica del ruolo

del conduttore “tutte le altre

condizioni contrattuali restano invariate (v. contratti di locazione)”. Ciò vale quindi anche per quanto riguarda la responsabilità solidale

nei confronti del locatore per tutti gli obblighi derivanti dal conduttore

stesso (v. contratto, ad. 10 prima frase).

7.3 Il Pretore aggiunto è pertanto incorso in un errore nel ritenere

verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa sulla sola scorta della causale

menzionata sul precetto esecutivo – che interpretata nel senso compreso dal

primo giudice risulta contraddittoria con il fatto che il precetto esecutivo è

diretto contro la moglie –, omettendo di considerare l’istanza, in cui CO 1 è

stata esplicitamente indicata come “solidalmente responsabile con PINT1 1” per le

pigioni non pagate (ad 3 e 6), e l’“aggiunta contrattuale” (ad 7), ovvero l’accordo

del 6 settembre 2019 (doc. A accluso al­l’istanza, primo foglio). Il reclamo è

al riguardo fondato.

7.4 Per

il resto, CO 1 non spiega il motivo per cui i suoi rimproveri all’istante (per

non aver compensato le pigioni con il salario del marito, non averne verificato

la solvibilità e non averla informata dei debiti sorti dopo la sua uscita dall’ente

locato) e al marito (per il suo atteggiamento nella procedura di tutela dell’unio­­ne coniugale) dovrebbero liberarla dall’impegno

solidale conferma­to il 6 settembre 2019. Insufficientemente motivati,

le sue censure risultano inammissibili o comunque inefficaci.

8. In definitiva, la

decisione impugnata dev’essere riformata nel sen­so che l’opposizione interposta dall’escussa

va rigettata in via prov­visoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre agli interessi del 5% (anziché del 7%) dal 1° marzo 2020.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escussa

(art. 106 cpv. 1 CPC) avuto riguardo alla tenue riduzione limitata a tre mesi d’interessi.

10. Poiché

priva di motivazione, è irricevibile la domanda di

gratuito patrocinio di CO 1 (art. 119

cpv. 2 CPC). Ad ogni modo non ha reso verosimile la sua

pretesa indigenza e le sue osservazioni al reclamo apparivano d’acchito senza

possibilità di successo a fronte dell’impegno da lei firmato il 6 settembre

2019. Non sono quindi dati i presupposti stabiliti dall’art. 117 CPC.

11. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

complessivi fr. 11'060.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 350.–, anticipate dall’istante, sono poste a

carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.–

a titolo di ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.

4.

Notificazione a:

– ;

– , , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).