14.2020.127
Fallimento. Ordinanza di assegnazione di un termine per presentare osservazioni scritte all’istanza o chiedere la tenuta di un’udienza non ritirata dalla convenuta
2 ottobre 2020Italiano8 min
statuendo con decisione del 18 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2020.127
Lugano
2 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.746 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 14 luglio 2020 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, il 14 luglio 2020 CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3’450.– più
interessi e spese;
che
Fatti
il 15 luglio 2020 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine fino al 10
agosto 2020 per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che
in caso di silenzio e qualora en-tro lo stesso termine una delle parti non si
fosse avvalsa del diritto di essere convocata a un’udienza il giudice avrebbe
statuito in base all’istanza e agli atti;
che
l’invio è ritornato alla Pretura con la menzione “non ritirato”;
che
statuendo con decisione del 18 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento
della RE 1 dal 19 agosto 2020 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
principale l’annullamento del fallimento e la notifica di una nuova
comminatoria di fallimento al suo patrocinatore e in via subordinata il rinvio
degli atti al Pretore in vista della citazione delle parti all’udienza di
fallimento, in ambedue casi con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che
nello stesso atto la reclamante ha anche formulato ricorso avverso la mancata
notifica della comminatoria di fallimento;
che
in realtà la comminatoria di fallimento è stata validamente notificata il 3
giugno 2020 ad __________, allora amministratore unico della reclamante (la cui
cancellazione dal registro di commercio e sostituzione con l’attuale amministratore
unico __________, è stata pubblicata successivamente il 12 giugno 2020);
che
la reclamante ha del resto poi ammesso l’avvenuta notifica e di conseguenza
ritirato il ricorso contro la notifica della comminatoria stralciato dal ruolo
con decisione del 3 settembre 2020 (inc. 15.2020.82);
che
il 3 settembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo parziale;
che
nel termine impartitogli l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321
cpv. 2 CPC);
che
in concreto la RE 1 non ha ritirato neppure la raccomandata contenente la
sentenza impugnata;
che,
comunque sia, essa ha presentato il reclamo il 25 agosto 2020 meno di dieci
giorni dopo l’intimazione della decisione impugnata, sicché l’atto è da
considerare tempestivo;
che
la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);
che
dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si
considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
Considerandi
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC);
che
tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza
dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III
227.
consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3);
che
in materia di fallimento, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
l’escusso a cui è pervenuta la comminatoria di fallimento non deve necessariamente aspettarsi la citazione all’udienza
fallimentare;
che
se l’escusso non ritira la citazione, il giudice deve rinnovarne la
notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi; sentenze della CEF
14.2015.19
del 3 marzo 2015 consid. 3.1, 14.2014.226 del 30 gennaio 2015,
consid. 3.1; 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.1);
che
nel caso concreto, l’invio contenente l’ordinanza del 15 luglio 2020 destinata
alla reclamante non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente (v. busta
con la citazione nell’incarto della Pretura);
che
non vi è d’altronde traccia nell’incarto del successivo invio per posta
A+ del 27 luglio 2020 segnato a mano sulla busta della raccomandata;
che,
come visto, dal semplice fatto che l’escussa ha ricevuto la comminatoria di
fallimento non si può presumere ch’essa dovesse aspettarsi l’ordinanza;
che
non vi sono poi nell’incarto pretorile indizi di circostanze successive
all’inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre che
l’escussa ne ha avuto conoscenza prima dell’emanazione della decisione
impugnata;
che
nelle circostanze descritte la Pretura di Bellinzona avrebbe dovuto procedere a
un nuovo tentativo di notifica, se del caso tramite un usciere, un agente di
polizia, un funzionario comunale o un spedizioniere (v. sentenza della CEF
14.2019.124
del 9 agosto 2019 consid. 3.2);
che
in mancanza di una valida
notifica dell’ordinanza del 15 luglio 2020, si può prescindere dall’esaminare se
la stessa è nulla (come risulta implicitamente dalle sentenze della CEF
14.2012.23
del 5 marzo 2012 e 14.2013.130 del 23 settembre 2013) o solo
annullabile;
che venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire
all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre fatti
propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF),
la decisione impugnata va annullata e – non essendo la causa matura per il
giudizio – gli atti retrocessi al primo giudice per nuova decisione (art. 327
cpv. 3 CPC), previa valida citazione delle parti a un’udienza;
che
– va da sé – con la ricezione del giudizio odierno la reclamante deve ormai
aspettarsi di essere citata a breve dalla Pretura di Bellinzona, sicché se
dovesse omettere di ritirare la citazione, la notifica potrà reputarsi
validamente avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC);
che
in mancanza di prova che la necessità del reclamo sia da ritenere causata da
una delle parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa
di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili, siccome l’art.
107.
cpv. 2 CPC, in linea di massima, consente di porre a
carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla
definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza
della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5), né di porne una a carico
dell’istante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1);
che
per quanto attiene alle spese di prima sede, esse sono annullate con la
sentenza impugnata e il Pretore statuirà al riguardo un’altra volta con il
nuovo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e l’incarto è retrocesso alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuote la tassa di giustizia per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 150.– è
restituito alla reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).