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Decisione

14.2020.13

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione

4 giugno 2020Italiano7 min

Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.13

Lugano

4 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.5961 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre

2019 dalla

CO 1 __________

contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 3 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 21.20

e fr. 71'779.10 indicando quali cause

dei crediti: “Spese di cura Pagamento diretto 2016, esigibile 06.07.2017”

rispettivamente “Prestazione

indennità giornaliera 2016 / 2017, esigibile 06.07.2017”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 27 dicembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 3 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2020 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’e­­sito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10

febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il

4.

febbraio 2020, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nel

reclamo RE 1 espone che il Pretore, prima di emettere la decisione impugnata relativa

all’esecuzione n.__________, aveva già precedentemente respinto due istanze di

rigetto della CO 1, con decisioni del 23 ottobre 2018 e dell’11 luglio 2019, entrambe

emesse nell’ambito dell’esecuzione n. __________. Il reclamante si chiede

quindi retoricamente come sia possibile che il medesimo richiedente promuova

nei suoi confronti più esecuzioni e più istanze di rigetto con le stesse

motivazioni, ritenendolo “una

farsa” nei suoi confronti.

1.3.2

Sennonché

in tal modo il reclamante si limita a ribadire un argomento già esposto in

prima sede senza confrontarsi con la motivazione del Pretore secondo cui la

documentazione prodotta dal­l’istante costituisce un titolo esecutivo ai sensi

degli art. 99 LAINF e 54 LPGA e la precedente istanza presentata dalla CO 1 il

28.

maggio 2019, sfociata nella decisione dell’11 luglio 2019, è stata respinta per motivi formali senza disamina di

merito, sicché la stessa esplica i suoi effetti unicamente nell’esecuzione n. __________.

Ne segue che il reclamo, insufficientemente

motivato, è irricevibile.

1.3.3

Ad ogni modo il reclamo andrebbe respinto anche nel merito. Il

reclamante disconosce infatti che la procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esi­stenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1). La decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non

acquisisce pertanto regiudicata in merito all’esistenza della pretesa litigiosa

(DTF 136 III 587 consid. 2.3) e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di

chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i

documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare

alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF

14.2016.224

del 10 gennaio 2017, consid. 4 e 14.2016.206 del 17 novembre 2016).

D’altronde l’emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è

vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della

continuazione (DTF 139 III 447 con-sid. 4.1.2), per tacere del fatto che la

censura fondata sull’esi­stenza di più esecuzioni per un medesimo credito non

rientra fra quelle enumerate dall’art. 81 cpv. 1 LEF e potrebbe essere

sollevata solo nel quadro di un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF,

DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 71'800.30,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).