14.2020.13
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione
4 giugno 2020Italiano7 min
Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2020.13
Lugano
4 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.5961 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre
2019 dalla
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 3 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 21.20
e fr. 71'779.10 indicando quali cause
dei crediti: “Spese di cura Pagamento diretto 2016, esigibile 06.07.2017”
rispettivamente “Prestazione
indennità giornaliera 2016 / 2017, esigibile 06.07.2017”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 27 dicembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 3 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2020 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10
febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il
4.
febbraio 2020, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nel
reclamo RE 1 espone che il Pretore, prima di emettere la decisione impugnata relativa
all’esecuzione n.__________, aveva già precedentemente respinto due istanze di
rigetto della CO 1, con decisioni del 23 ottobre 2018 e dell’11 luglio 2019, entrambe
emesse nell’ambito dell’esecuzione n. __________. Il reclamante si chiede
quindi retoricamente come sia possibile che il medesimo richiedente promuova
nei suoi confronti più esecuzioni e più istanze di rigetto con le stesse
motivazioni, ritenendolo “una
farsa” nei suoi confronti.
1.3.2
Sennonché
in tal modo il reclamante si limita a ribadire un argomento già esposto in
prima sede senza confrontarsi con la motivazione del Pretore secondo cui la
documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo esecutivo ai sensi
degli art. 99 LAINF e 54 LPGA e la precedente istanza presentata dalla CO 1 il
28.
maggio 2019, sfociata nella decisione dell’11 luglio 2019, è stata respinta per motivi formali senza disamina di
merito, sicché la stessa esplica i suoi effetti unicamente nell’esecuzione n. __________.
Ne segue che il reclamo, insufficientemente
motivato, è irricevibile.
1.3.3
Ad ogni modo il reclamo andrebbe respinto anche nel merito. Il
reclamante disconosce infatti che la procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1). La decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non
acquisisce pertanto regiudicata in merito all’esistenza della pretesa litigiosa
(DTF 136 III 587 consid. 2.3) e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di
chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i
documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare
alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF
14.2016.224
del 10 gennaio 2017, consid. 4 e 14.2016.206 del 17 novembre 2016).
D’altronde l’emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è
vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della
continuazione (DTF 139 III 447 con-sid. 4.1.2), per tacere del fatto che la
censura fondata sull’esistenza di più esecuzioni per un medesimo credito non
rientra fra quelle enumerate dall’art. 81 cpv. 1 LEF e potrebbe essere
sollevata solo nel quadro di un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF,
DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 71'800.30,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).