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Decisione

14.2020.132

Rigetto definitivo dell’opposizione. Retta per degenza in una struttura sociosanitaria (casa per anziani). Carente motivazione del reclamo

3 febbraio 2021Italiano7 min

indicando quale causa del credito il “conguaglio rette Casa per anziani __________ periodo giugno 2017

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.132

Lugano

3 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.597 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 luglio

2020 dalla

RE 1

contro

CO 1

(rappresentata da RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 26'661.65 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2019,

indicando quale causa del credito il “conguaglio rette Casa per anziani __________ periodo giugno 2017

agosto 2018”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21

luglio 2020 la Fondazione istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 4 agosto 2020;

che statuendo con decisione del 21 agosto 2020, il Pretore ha respinto

l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2020 per ottenerne la revisione e l’accoglimento dell’i­stanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide

in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella misura in cui non sono già stati prodotti in prima sede, i documenti

acclusi al reclamo sono pertanto inammissibili;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

nel caso in esame il Pretore ha spiegato di non poter rigettare l’opposizione

interposta dall’escussa né in via provvisoria, siccome l’istante non ha

prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato da CO 1

(nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF), né in via definitiva, poiché la decisione

del Consiglio di Stato fatto valere dall’istante non accerta la somma

complessiva dovuta bensì solo l’importo della retta giornaliera;

che

la Fondazione istante non si confronta con la motivazione del Pretore, ma si

limita a ribadire che l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD)

del Dipartimento della salute e socialità ha fissato la retta giornaliera a

Considerandi

carico di CO 1 in fr. 157.– per il 2017 e in fr. 162.55 per il 2018;

che

il reclamo è di conseguenza irricevibile;

che

ad ogni modo la sentenza impugnata risulta corretta;

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il

rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato;

che

il giudice del rigetto deve in particolare verificare d’ufficio l’i­dentità in

particolare tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1);

che

nel caso specifico non vi è identità tra l’importo della retta giornaliera

stabilito dall’UACD e la somma di fr. 26'661.65 indicata nel precetto esecutivo;

che in

prima sede l’istante non ha spiegato il calcolo di quella som­ma, che risulta unicamente

dai conteggi (doc. 5 e 6) e dalla fattura del 3 maggio 2019 (doc. 9) prodotti

per la prima volta in questa sede, e perciò inammissibili (art. 326 cpv. 1

CPC);

che – sia

come sia – le decisioni dell’UACD e del Consiglio di Stato non hanno statuito

né sulla durata del soggiorno né – se non limitatamente alla questione della

retta giornaliera – sull’obiezione dei rappresentanti dell’escussa secondo cui

se avessero saputo del costo giornaliero definitivo sin dall’inizio (o

perlomeno prima della scadenza del periodo temporaneo di tre mesi), avrebbero

trovato un altro posto di degenza meno caro;

che del

resto è dubbio che la relazione giuridica tra la Fondazione ed CO 1, in merito

alla quale l’istante non ha fornito né indicazioni né documenti, sia

disciplinata dal diritto pubblico;

che a

prima vista la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il

finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz, RL 873.100) regge

infatti unicamente i rapporti tra lo Stato e le strutture sociosanitarie – non

quelli tra quest’ultime e gli ospiti –, obbligandole a prelevare un contributo commisurato

alle condizioni di reddito e di sostanza, così come al bisogno di cure dell’ospite

(art. 11 LAnz);

che la legge non pare d’altronde

stabilire un rapporto diretto tra lo Stato e l’ospite;

che il contributo prelevato

dalla struttura sociosanitaria non risulta esserlo per conto dello Stato, cui

non è riversato, ma è solo preso in considerazione nel calcolo del sussidio

versato dallo Stato alla struttura sociosanitaria (art. 9 cpv. 3 LAnz);

che le cure sono poi fornite

dalla struttura sociosanitaria non per conto dello Stato, bensì sulla scorta di

un contratto di prestazione (art. 9 cpv. 2 LAnz);

che controversie tra strutture

sociosanitarie e pazienti appaiono così soggiacere alla competenza del giudice

civile (cfr. sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello

del 25 settembre 2014);

che, ad ogni modo, incombe all’istante

di determinare la via giuridica con cui far accertare il proprio credito,

determinante in questa sede essendo

il fatto ch’essa non ha prodotto un valido titolo di rigetto dell’opposizione, sia esso definitivo o provvisorio;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'661.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).