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Decisione

14.2020.133

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per i figli. Contratto di mantenimento omologato dall’autorità di protezione. Modifica della situazione economica dell’escusso

5 novembre 2020Italiano7 min

validamente notificata, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPC, alla sua convivente __________

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.133

Lugano

5 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.552 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio

2020 da

CO 1 IT-

(rappresentata da RA 1, __________)

contro

RE 1

(c/o RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 41'500.–

fr. 39'000.–, indican­do quali cause del credito gli alimenti per i figli __________

e __________ relativo al periodo dal 1° febbraio 2016 al 30 gennaio 2020;

che

statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto

l’istanza presentata il 9 luglio 2020

da CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 3 settembre 2020, ritenendo “necessario un adeguamento del contratto

alimentare”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo

la sentenza impugnata stata notificata a RE 1 il 26 agosto 2020, il reclamo, presentato

Fatti

il 2 settembre 2020 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo (art.

251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

sono pertanto irricevibili tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo

e i documenti acclusi allo stesso, dal momento che l’escusso non ha presentato

osservazioni in prima sede;

che

invero – afferma il reclamante – la richiesta di presentazione delle

osservazioni all’istanza non gli sarebbe pervenuta, ma in realtà è stata

validamente notificata, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPC, alla sua convivente __________

al loro domicilio di __________ il 13 luglio 2020, come risulta dal tracciamento

dell’invio raccomandato n. __________;

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il

rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il

debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è

intervenuta la prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten-prozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo, sicché il giudice verifica solo la forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto a ragione che i contratti per

l’obbligo di mantenimento dei figli __________ (nata il 28 giugno 2004) e __________

(nato il 29 ottobre 2005), firmati da RE 1 il 21 febbraio 2012 (doc. B e C

acclusi all’istanza), sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

Considerandi

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le somme poste in esecuzione, di fr. 41'500.–

per __________ (17 mesi x fr. 800.– e 31

mesi x fr. 900.–) e di fr. 39'000.– per __________ (33 mesi x fr. 800.–

e 15 mesi x fr. 900.–, per un totale in realtà di fr. 39'900.–);

che in quanto omologati dalla Commissione tutoria regionale 2 il 15

marzo 2012, i contratti sono infatti titoli di rigetto definitivo (sentenze del

Tribunale federale 5A_950/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3.7 e della CEF

14.2019.40

del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 702 n. 38c, consid. 5.2 e i rinvii);

che

nel reclamo RE 1 espone diversi motivi per cui, a mente sua, sarebbe necessario

un adeguamento dei contratti di mantenimento, in particolare a causa del

peggioramento della sua situazione economica, la nascita della figlia avuta

dalla sua nuova compagna e l’abbassamento del costo della vita di cui hanno

beneficiato i suoi figli __________ e __________ da quando, nel 2016, si sono

trasferiti in Italia;

che

come visto tali allegazioni sono inammissibili (art. 326 CPC);

che

ad ogni modo i contratti di mantenimento dei figli continueran­no a vincolare

le parti e le autorità, segnatamente il giudice del rigetto dell’opposizione,

finché non saranno modificati dall’autorità preposta, ovvero l’Autorità

regionale di protezione n. 2;

che

è pure irricevibile, oltre che non dimostrata, l’allegazione secondo cui gli

alimenti sarebbero stati versati “durante

il periodo di riqualifica”;

che

infine è tardiva la richiesta del reclamante volta a una “proroga

per documentare le osservazioni”: sarebbe stata dovuta essere formulata semmai in prima sede, per

tacere del fatto ch’egli avrebbe potuto iniziare a ricercare i documenti già

dal 16 giugno 2020, quando gli è stato notificato il precetto esecutivo;

che

fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il reclamo si rivela

anch’esso irricevibile;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il

reclamante (contro il quale sono stati rilasciati 5 attestati di carenza di

beni per oltre fr. 23'000, complessivi) inducono a prescindere –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

come richiesto dal reclamante la presente decisione viene notificata alla sua

curatrice volontaria RA 2;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80'500.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– __________;

–__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).