14.2020.133
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per i figli. Contratto di mantenimento omologato dall’autorità di protezione. Modifica della situazione economica dell’escusso
5 novembre 2020Italiano7 min
validamente notificata, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPC, alla sua convivente __________
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Incarto n.
14.2020.133
Lugano
5 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.552 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio
2020 da
CO 1 IT-
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
RE 1
(c/o RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 41'500.–
fr. 39'000.–, indicando quali cause del credito gli alimenti per i figli __________
e __________ relativo al periodo dal 1° febbraio 2016 al 30 gennaio 2020;
che
statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto
l’istanza presentata il 9 luglio 2020
da CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 settembre 2020, ritenendo “necessario un adeguamento del contratto
alimentare”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
ch’essendo
la sentenza impugnata stata notificata a RE 1 il 26 agosto 2020, il reclamo, presentato
Fatti
il 2 settembre 2020 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo (art.
251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
sono pertanto irricevibili tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo
e i documenti acclusi allo stesso, dal momento che l’escusso non ha presentato
osservazioni in prima sede;
che
invero – afferma il reclamante – la richiesta di presentazione delle
osservazioni all’istanza non gli sarebbe pervenuta, ma in realtà è stata
validamente notificata, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPC, alla sua convivente __________
al loro domicilio di __________ il 13 luglio 2020, come risulta dal tracciamento
dell’invio raccomandato n. __________;
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il
rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia
fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno
che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è
intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten-prozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo, sicché il giudice verifica solo la forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto a ragione che i contratti per
l’obbligo di mantenimento dei figli __________ (nata il 28 giugno 2004) e __________
(nato il 29 ottobre 2005), firmati da RE 1 il 21 febbraio 2012 (doc. B e C
acclusi all’istanza), sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
Considerandi
giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le somme poste in esecuzione, di fr. 41'500.–
per __________ (17 mesi x fr. 800.– e 31
mesi x fr. 900.–) e di fr. 39'000.– per __________ (33 mesi x fr. 800.–
e 15 mesi x fr. 900.–, per un totale in realtà di fr. 39'900.–);
che in quanto omologati dalla Commissione tutoria regionale 2 il 15
marzo 2012, i contratti sono infatti titoli di rigetto definitivo (sentenze del
Tribunale federale 5A_950/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3.7 e della CEF
14.2019.40
del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 702 n. 38c, consid. 5.2 e i rinvii);
che
nel reclamo RE 1 espone diversi motivi per cui, a mente sua, sarebbe necessario
un adeguamento dei contratti di mantenimento, in particolare a causa del
peggioramento della sua situazione economica, la nascita della figlia avuta
dalla sua nuova compagna e l’abbassamento del costo della vita di cui hanno
beneficiato i suoi figli __________ e __________ da quando, nel 2016, si sono
trasferiti in Italia;
che
come visto tali allegazioni sono inammissibili (art. 326 CPC);
che
ad ogni modo i contratti di mantenimento dei figli continueranno a vincolare
le parti e le autorità, segnatamente il giudice del rigetto dell’opposizione,
finché non saranno modificati dall’autorità preposta, ovvero l’Autorità
regionale di protezione n. 2;
che
è pure irricevibile, oltre che non dimostrata, l’allegazione secondo cui gli
alimenti sarebbero stati versati “durante
il periodo di riqualifica”;
che
infine è tardiva la richiesta del reclamante volta a una “proroga
per documentare le osservazioni”: sarebbe stata dovuta essere formulata semmai in prima sede, per
tacere del fatto ch’egli avrebbe potuto iniziare a ricercare i documenti già
dal 16 giugno 2020, quando gli è stato notificato il precetto esecutivo;
che
fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il reclamo si rivela
anch’esso irricevibile;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il
reclamante (contro il quale sono stati rilasciati 5 attestati di carenza di
beni per oltre fr. 23'000, complessivi) inducono a prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
come richiesto dal reclamante la presente decisione viene notificata alla sua
curatrice volontaria RA 2;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80'500.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– __________;
–__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).