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Decisione

14.2020.134

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Termine per presentare osservazioni all’istanza. Ferie estive della LEF

8 febbraio 2021Italiano6 min

deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.134

Lugano

8 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S20-230 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con

istanza 15 luglio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Paradiso;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'054.90, indicando quale causa

del credito le “spese condominiali

(2. Accon­to 2017-2018, 1. acconto 01.07.18-22.08.18, acconto straordinario

01.07.18-22.08.18, 2. acconto 2018/2019 saldo al 30.06.2019)”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 15 luglio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;

che

il 21 luglio 2020 il Giudice di pace ha impartito all’escusso un termine di 20

giorni per presentare eventuali osservazioni all’istan­­za;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Giudice di pa­ce ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità

di fr. 70.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 3 settembre 2020 per ottener­ne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice

affinché emani una nuova decisione dopo avergli assegnato un nuovo termine per

formulare osservazioni all’istanza, facendo valere che la sentenza impugnata è

stata emanata prima della scadenza del termine assegnato il 21 luglio 2020, a

dire del ricorrente sospeso durante le ferie estive dal 15 luglio al 15 agosto;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 4 settembre, sicché presentato il giorno prima (data del

timbro postale), il reclamo è tempestivo;

che

nel merito il reclamante non ha considerato che per le procedure giudiziarie a

norma della LEF cui si applica la procedura sommaria – tra le quali, come

visto, rientra l’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 251 lett.

a CPC) – le ferie e sospensioni sono disciplinate dalla LEF (art. 145 cpv. 4

LEF), o meglio dagli art. 56 e 63 LEF (sentenze della CEF 14.2019.84 del 24

settembre 2019 consid. 1.1/b e 14.2018.133 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1 e i

rinvii);

che

secondo l’art. 56 n. 2 LEF le ferie estive si estendono tra il 15 e il 31

luglio (e non fino al 15 agosto);

che

nella fattispecie, il termine di 20 giorni assegnato il 21

luglio 2020 per la presentazione delle osservazioni è iniziato a decorrere il

primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III

76), ossia lunedì 3 agosto 2020, ed è scaduto domenica 23 agosto, salvo essere

riportato a lunedì 24 agosto 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che

la sentenza impugnata è pertanto stata emessa proprio l’ul­timo giorno del

termine assegnato all’escusso;

che

il reclamante non pretende, per avventura, di aver inoltrato osservazioni all’istanza

proprio il 24 agosto 2020, anzi dice di averle segnate nell’agenda per fine

agosto;

che

nessuno può ignorare la legge, neppure chi non è giurista;

che

nulla nell’ordinanza del 21 luglio 2020 poteva far pensare

al reclamante che il termine sarebbe stato sospeso fino al 15 agosto;

che

il Giudice di pace non era d’altronde tenuto a indicare nell’or­dinanza che il

computo del termine non era disciplinato dall’art. 145 cpv. 1 CPC, bensì dagli

art. 56 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;

che

l’obbligo di segnalare eccezioni alla sospensione dei termini durante le ferie

giudiziarie statuito all’art. 145 cpv. 3 CPC vale so­lo, come risulta dal suo testo, per le procedure (sommarie e di con­ciliazione)

menzionate all’art. 145 cpv. 2 CPC, e non anche per le procedure sommarie e per

Fatti

i termini d’azione della LEF, disciplinati dall’art. 145 cpv. 4 CPC, norma che

deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites

et en procédure civile, JdT 2016 III 93 ad 2.2.2; Steiner in: Bohnet et al. (ed.), Die Beschwerde nach der

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 408 pag. 200 e i rinvii; il

Tribunale federale ha lasciato la questione aperta in: DTF 141 III 171 seg.

consid. 3 pur escludendo l’applicazione dell’art. 145 cpv. 3 CPC alla procedura

di ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF);

che

RE 1 ammette di aver ricevuto l’ordinanza già il 22 luglio 2020 e quindi avrebbe

avuto modo di formulare osservazioni tempestivamente entro il 24 agosto 2020;

Considerandi

che

l’art. 56 LEF si applica anche nel settore dell’edilizia;

che

il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'054.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).