14.2020.134
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Termine per presentare osservazioni all’istanza. Ferie estive della LEF
8 febbraio 2021Italiano6 min
deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2020.134
Lugano
8 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S20-230 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con
istanza 15 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Paradiso;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'054.90, indicando quale causa
del credito le “spese condominiali
(2. Acconto 2017-2018, 1. acconto 01.07.18-22.08.18, acconto straordinario
01.07.18-22.08.18, 2. acconto 2018/2019 saldo al 30.06.2019)”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 15 luglio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;
che
il 21 luglio 2020 il Giudice di pace ha impartito all’escusso un termine di 20
giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità
di fr. 70.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice
affinché emani una nuova decisione dopo avergli assegnato un nuovo termine per
formulare osservazioni all’istanza, facendo valere che la sentenza impugnata è
stata emanata prima della scadenza del termine assegnato il 21 luglio 2020, a
dire del ricorrente sospeso durante le ferie estive dal 15 luglio al 15 agosto;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 4 settembre, sicché presentato il giorno prima (data del
timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che
nel merito il reclamante non ha considerato che per le procedure giudiziarie a
norma della LEF cui si applica la procedura sommaria – tra le quali, come
visto, rientra l’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 251 lett.
a CPC) – le ferie e sospensioni sono disciplinate dalla LEF (art. 145 cpv. 4
LEF), o meglio dagli art. 56 e 63 LEF (sentenze della CEF 14.2019.84 del 24
settembre 2019 consid. 1.1/b e 14.2018.133 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1 e i
rinvii);
che
secondo l’art. 56 n. 2 LEF le ferie estive si estendono tra il 15 e il 31
luglio (e non fino al 15 agosto);
che
nella fattispecie, il termine di 20 giorni assegnato il 21
luglio 2020 per la presentazione delle osservazioni è iniziato a decorrere il
primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III
76), ossia lunedì 3 agosto 2020, ed è scaduto domenica 23 agosto, salvo essere
riportato a lunedì 24 agosto 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che
la sentenza impugnata è pertanto stata emessa proprio l’ultimo giorno del
termine assegnato all’escusso;
che
il reclamante non pretende, per avventura, di aver inoltrato osservazioni all’istanza
proprio il 24 agosto 2020, anzi dice di averle segnate nell’agenda per fine
agosto;
che
nessuno può ignorare la legge, neppure chi non è giurista;
che
nulla nell’ordinanza del 21 luglio 2020 poteva far pensare
al reclamante che il termine sarebbe stato sospeso fino al 15 agosto;
che
il Giudice di pace non era d’altronde tenuto a indicare nell’ordinanza che il
computo del termine non era disciplinato dall’art. 145 cpv. 1 CPC, bensì dagli
art. 56 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
che
l’obbligo di segnalare eccezioni alla sospensione dei termini durante le ferie
giudiziarie statuito all’art. 145 cpv. 3 CPC vale solo, come risulta dal suo testo, per le procedure (sommarie e di conciliazione)
menzionate all’art. 145 cpv. 2 CPC, e non anche per le procedure sommarie e per
Fatti
i termini d’azione della LEF, disciplinati dall’art. 145 cpv. 4 CPC, norma che
deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites
et en procédure civile, JdT 2016 III 93 ad 2.2.2; Steiner in: Bohnet et al. (ed.), Die Beschwerde nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 408 pag. 200 e i rinvii; il
Tribunale federale ha lasciato la questione aperta in: DTF 141 III 171 seg.
consid. 3 pur escludendo l’applicazione dell’art. 145 cpv. 3 CPC alla procedura
di ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF);
che
RE 1 ammette di aver ricevuto l’ordinanza già il 22 luglio 2020 e quindi avrebbe
avuto modo di formulare osservazioni tempestivamente entro il 24 agosto 2020;
Considerandi
che
l’art. 56 LEF si applica anche nel settore dell’edilizia;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'054.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).