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Decisione

14.2020.136

Fallimento. Richiesta del convenuto di concedergli tempo supplementare per pagare i suoi debiti. Certificati medici

5 ottobre 2020Italiano7 min

questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.136

Lugano

5 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.731 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 9 luglio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 9 luglio 2020 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 344.30.

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 24 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del

gratuito patrocinio, l’annullamento del fallimento, asserendo di necessitare di

un periodo ulteriore di una decina di giorni per ristrutturare la propria

situazione debitoria. Il 7 settembre 2020 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno,

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020 (reclamo ad

I/2), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato proprio

l’ultimo giorno utile (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.

4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto

2011, con­sid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ammette di non aver corrisposto la somma dovuta all’istante,

ma espone di essersi trovato ad affrontare negli ultimi giorni il culmine di

una fase di grande stress emotivo, dovuta alla recente morte del padre e alla

grave situazione di salute della madre, da lui sostenuta nelle cure di

chemioterapia. Con l’aiuto del suo patrocinatore, il reclamante confida di

riuscire a ristrutturare la propria situazione debitoria, ma dice di

necessitare di un periodo ulteriore di una decina giorni.

2.3

A

ben vedere il reclamante è riuscito, con l’ausilio del proprio patrocinatore, a

presentare tempestivamente il reclamo. Non è dato di capire perché, nello

stesso frangente, egli non avrebbe anche potuto pagare almeno il credito dell’istante

nonostante le meste circostanze che si trovava a dover affrontare. I

certificati medici da lui prodotti dopo la scadenza del termine di reclamo l’8

e il 25 settembre 2020 – che sono quindi irricevibili – non attestano un’inca­pacità

di predisporre, se necessario tramite il suo avvocato, uno o più pagamenti (il

primo atto riferisce di “una

deflessione dell’umore” e il secondo di una generica

inabilità al lavoro). Il reclamante non ha del resto chiesto formalmente la

restituzione del termine di reclamo, sicché l’ultimo momento per dimostrare l’adempimento

dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF era il 4 settembre 2020 (sopra consid.

1) (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.4

Le difficoltà economiche del reclamante non sono poi improvvise,

giacché l’esecuzione dell’istante è iniziata alla fine del 2019 e che nei suoi

confronti sono stati rilasciati già sedici attestati di carenza di beni, i

primi dei quali a metà del 2019. Egli avrebbe quindi dovuto iniziare il

risanamento della sua ditta già da tempo. L’ultimo momento per farlo – la

scadenza del termine di reclamo – è ormai passato. I presupposti dell’art. 174 LEF non

essendo adempiuti, il reclamo va respinto. Non è

necessario pronunciare nuovamente il fallimento, dal momento che non è stato

concesso effetto sospensivo al reclamo.

3.

Il

reclamo era sin dall’inizio sprovvisto di possibilità di successo, tanto che la

domanda di effetto sospensivo è stata respinta. La stessa sorte tocca alla

richiesta di concessione del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC). La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata da RE

1, è posta a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).