14.2020.136
Fallimento. Richiesta del convenuto di concedergli tempo supplementare per pagare i suoi debiti. Certificati medici
5 ottobre 2020Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del
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RE 1
Incarto n.
14.2020.136
Lugano
5 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.731 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 9 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 9 luglio 2020 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 344.30.
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 24 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del
gratuito patrocinio, l’annullamento del fallimento, asserendo di necessitare di
un periodo ulteriore di una decina di giorni per ristrutturare la propria
situazione debitoria. Il 7 settembre 2020 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020 (reclamo ad
I/2), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato proprio
l’ultimo giorno utile (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.
4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ammette di non aver corrisposto la somma dovuta all’istante,
ma espone di essersi trovato ad affrontare negli ultimi giorni il culmine di
una fase di grande stress emotivo, dovuta alla recente morte del padre e alla
grave situazione di salute della madre, da lui sostenuta nelle cure di
chemioterapia. Con l’aiuto del suo patrocinatore, il reclamante confida di
riuscire a ristrutturare la propria situazione debitoria, ma dice di
necessitare di un periodo ulteriore di una decina giorni.
2.3
A
ben vedere il reclamante è riuscito, con l’ausilio del proprio patrocinatore, a
presentare tempestivamente il reclamo. Non è dato di capire perché, nello
stesso frangente, egli non avrebbe anche potuto pagare almeno il credito dell’istante
nonostante le meste circostanze che si trovava a dover affrontare. I
certificati medici da lui prodotti dopo la scadenza del termine di reclamo l’8
e il 25 settembre 2020 – che sono quindi irricevibili – non attestano un’incapacità
di predisporre, se necessario tramite il suo avvocato, uno o più pagamenti (il
primo atto riferisce di “una
deflessione dell’umore” e il secondo di una generica
inabilità al lavoro). Il reclamante non ha del resto chiesto formalmente la
restituzione del termine di reclamo, sicché l’ultimo momento per dimostrare l’adempimento
dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF era il 4 settembre 2020 (sopra consid.
1) (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.4
Le difficoltà economiche del reclamante non sono poi improvvise,
giacché l’esecuzione dell’istante è iniziata alla fine del 2019 e che nei suoi
confronti sono stati rilasciati già sedici attestati di carenza di beni, i
primi dei quali a metà del 2019. Egli avrebbe quindi dovuto iniziare il
risanamento della sua ditta già da tempo. L’ultimo momento per farlo – la
scadenza del termine di reclamo – è ormai passato. I presupposti dell’art. 174 LEF non
essendo adempiuti, il reclamo va respinto. Non è
necessario pronunciare nuovamente il fallimento, dal momento che non è stato
concesso effetto sospensivo al reclamo.
3.
Il
reclamo era sin dall’inizio sprovvisto di possibilità di successo, tanto che la
domanda di effetto sospensivo è stata respinta. La stessa sorte tocca alla
richiesta di concessione del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC). La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata da RE
1, è posta a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).