14.2020.138
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di vendita. Fornitura di materiale marmoreo diverso da quello previsto contrattualmente. Sconti. Incertezza sulla somma dovuta
29 marzo 2021Italiano16 min
materiale marmoreo le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 2'659'500.– da pagarsi
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.138
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 23 aprile 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 novembre 2017 la società italiana RE 1, in qualità di
venditrice, e l’CO 1 di Lugano, in veste di acquirente, hanno sottoscritto un “contratto di vendita” in forza del quale la prima si è impegnata a fornire del materiale lapideo
lavorato presso il cantiere sul mappale __________ RFD di M__________ – scelto
dalla proprietaria dell’unità immobiliare dove lo stesso sarebbe stato posato –
così come indicato “nell’offerta
sottoscritta dalla committente (PINT1 1) nonché nei disegni architettonici
consegnati dallo studio T__________ (…)”, e
la seconda a
corrispondere il prezzo pat-tuito e ad effettuare i “disegni tecnici esecutivi” e
Fatti
i “casellari di taglio”. Per la fornitura del
materiale marmoreo le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 2'659'500.– da pagarsi
nel seguente modo:
“a) fr. 797'850,
pari al 30% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, contestualmente
alla sottoscrizione del presente contratto;
b) fr. 1'329'750.–,
pari al 50% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni
dal carico dopo collaudo del materiale lapideo lavorato da parte della DL Arch.
PINT3 1;
c) fr. 265'950.–,
pari al 10% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni
dal collaudo eseguito dalla DL Arch. PINT3 1 ad ultimazione della posa in opera
del materiale;
d) fr. 265'950.–,
pari al 10% dell’importo suddetto, da considerarsi saldo della fornitura, entro
10 giorni dall’avvenuto saldo della proprietà sig. __________/PINT1 1 contro
garanzia assicurativa di CO 1.
Nel
caso in cui la DL Arch. PINT3 1 non dichiari la chiusura dei lavori per ragioni
indipendenti da RE 1 e/o dalla qualità del materiale collaudato, CO 1 è tenuta
al pagamento del saldo entro 90 giorni dalla fine dei lavori di posa generali.
I
suddetti pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario da effettuarsi
dall’acquirente al venditore alle coordinate bancarie da indicarsi da parte di
quest’ultimo”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16
gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso l’CO
1 per l’incasso di fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (indicando quale causa
del credito il “Credito residuo per prestazioni/forniture come da contratto del 20.11.2017;
cantiere al mapp. no. __________ RFD __________”), di fr. 20'591.05
(per “Interessi di mora
maturati al 6.1.2020 sul credito di cui al p.to 1”), di
fr. 257'245.22 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (per “Fatture scoperte forniture extra contratto
20.11.17 [fatt. da 7.5.18 al 7.11.18]”) e fr. 11'805.10 (per “Interessi di mora maturati al 6.1.2020 sul
credito di cui al p.to 3”).
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa ai primi due importi indicati
sul precetto esecutivo (ossia fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5%
dal 7 gennaio 2020 e fr. 20'591.05). Nel termine impartito, la convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2020. Con
replica del 28 maggio 2020 e duplica del 5 giugno 2020 le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.
D. Statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità
di fr. 5'600.– a favore della convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
– protestate spese e ripetibili – e in via subordinata l’accoglimento parziale
dell’istanza limitatamente a fr. 393'543.58 oltre agli interessi del 5%
dal 7 gennaio 2020, con l’accollamento delle spese processuali di complessivi fr. 450.–
a suo carico in ragione di 1/10 e per i
rimanenti 9/10 a carico della convenuta, tenuta a rifonderle fr. 5'000.–
a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, l’CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 25 agosto 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Analizzato
il contratto di vendita concluso il 20 novembre 2017 dalla RE 1 con l’CO 1,
nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato prive di effetto
le allegazioni di quest’ultima secondo cui tale documento non costituirebbe un
valido riconoscimento di debito poiché frutto di un “escamotage” teso a evitare l’iter
burocratico – in particolare per quanto concerne l’obbligo d’iscrizione all’albo
LIA – che avrebbe comportato la sottoscrizione di un contratto tra l’istante e
l’PINT1 1, la quale a detta della convenuta sarebbe la sua reale debitrice. Per
il primo giudice è verosimile che l’CO 1 fosse pienamente consapevole della
struttura contrattuale creatasi e di quale fosse l’obiettivo delle parti,
avendo d’altronde provveduto sino a quel momento a effettuare i pagamenti pattuiti
direttamente alla controparte.
Il
Pretore ha per contro ritenuto che con la produzione dello scritto del 18 marzo
2020.
dell’PINT1 1 la RE 1 non abbia dimostrato l’adempimento della propria
prestazione, siccome se ne evince – a prescindere dal suo valore probatorio – una
contestazione del materiale fornito, peraltro già sollevata in una precedente
email del 14 giugno 2018, a seguito della quale è stato concesso uno sconto sul
prezzo. Sulla scorta di tali documenti egli ha reputato verosimile, da una
parte, che l’istante non ha fornito interamente il materiale previsto contrattualmente (in particolare per quanto
concerne il marmo di qualità “B__________ per PT e P1”), e dall’altra che il
prezzo della merce pattuita, poiché non corrisponde al materiale effettivamente
consegnato, non può più essere considerato come quello determinante. A mente
del primo giudice il contratto di vendita – mancante peraltro degli allegati A-D
indicati quale parte integrante del medesimo, che avrebbero peraltro permesso
di stabilire con precisione quali fossero i tipi di materiale contrattualmente
previsti – non può quindi essere considerato un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, motivo per cui ha respinto l’istanza. Per
abbondanza egli ha infine osservato come l’esigibilità dell’ultima rata convenuta
non sia stata dimostrata.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che l’CO 1 non ha mai contestato l’avvenuta
fornitura di tutto il materiale lapideo pattuito, limitandosi a eccepire l’inesistenza
di un rapporto contrattuale tra le parti. A suo dire, l’unica contestazione
sulla mancata fornitura è riferita a prestazioni extracontrattuali che non riguardano
la procedura esecutiva in oggetto.
4.1
In
realtà in prima sede l’CO 1 ha più volte ribadito che non tutto il materiale
venduto era stato consegnato sul cantiere di M__________, sottolineando come
nessuno dei documenti prodotti dall’istante
dimostrasse il contrario, nemmeno lo scritto del 18 marzo 2020, con cui
la committenza (PINT1 1) ha confermato l’avvenuta fornitura della merce,
giacché il medesimo non precisa né il materiale a cui si riferisce, né la
quantità e il prezzo. Dallo scritto si evince inoltre chiaramente – a detta
della convenuta – che una parte del materiale è stata contestata (“B__________ per PT e P1”) e uno sconto – non quantificato – concesso, che non è però
menzionato nella tabella riassuntiva con cui è stata calcolata la somma posta
in esecuzione (osservazioni all’istanza, pag. 6 e 7).
4.2
Ora, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente
circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale (come il contratto d’appalto o di compravendita), incombe al
procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto
correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis”: sentenze della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020, consid. 6.1, 14.2018.102
del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e
14.2017.73
del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a,
RtiD 2018 II 823 n. 42c). Al Pretore è apparentemente sfuggito che in seguito alle
sentenze da lui menzionate (14.2015.138 del 5 gennaio 2016 e 14.2016.213
del 2 febbraio 2017) la Camera ha aderito alla “Basler Praxis”, pur con una
serie di cautele dettagliatamente indicate nella sentenza 14.2017.73 menzionata
sopra (v. pure la 14.2020.110 del 15 febbraio 2021 consid. 5.3). D’altronde, anche
il Tribunale federale ha avallato tale prassi per quanto attiene all’eccezione
d’inadempimento della pretesa a carico dell’istante (DTF 145 III 25 consid.
4.3.2), pur continuando a lasciare indecisa la sua applicabilità all’eccezione
di adempimento difettoso della pretesa (sentenza 5A_1008/2014 del 1° giugno
2015.
consid. 3.4.3, BlSchK 2016, 92).
4.3
Nel
caso specifico, a sostegno dell’allegazione secondo cui la fornitura del
materiale pattuito contrattualmente non sarebbe mai stata contestata dall’escussa,
la RE 1 riporta nel reclamo gli estratti di
due scritti dell’CO 1 prodotti in
prima sede – l’uno del 28 ottobre 2019 (doc. H), l’altro del 22 novembre
2019.
(doc. L) – con i quali, a suo dire, quest’ultima non avrebbe eccepito lacune
nella fornitura.
4.3.1
A
ben vedere, risulta invece in modo inequivocabile dal primo documento l’esistenza
di contestazioni sulla qualità e la quantità del materiale lapideo fornito,
così come la concessione di sconti da parte dell’istante. Nella lettera del 22
novembre 2019 il patrocinatore dell’CO 1 ha poi espressamente ricordato alla
controparte quali fossero le zone oggetto di difetti precedentemente comunicati
dalla direzione lavori ai suoi rappresentanti.
4.3.2
Che
le doglianze concernessero prestazioni “extra contratto” è poi un’allegazione
non specificata e ancor meno dimostrata, già per il fatto che la reclamante, a
fronte della contestazione della controparte (osservazioni all’istanza, pag. 5
ad 2), non ha citato né prodotto un altro
contratto. Insufficientemente motivata, la censura è quindi irricevibile.
Ne segue che i difetti eccepiti dalla convenuta, la cui tempestività non è in
discussione, appaiono sufficientemente circostanziati e non palesemente
insostenibili (v. sotto consid. 5.1) da porre a carico della reclamante l’onere
di dimostrare di avere fornito le sue prestazioni conformemente al contratto di
vendita.
5.
La
reclamante sostiene inoltre che la convenuta avrebbe ad ogni modo ammesso che i
lavori di posa sono da tempo terminati e che il collaudo è stato eseguito più
di un anno fa – riconoscendo quindi implicitamente la fornitura del materiale –
sicché l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte sua è stato
ampiamente dimostrato o quantomeno reso oltremodo verosimile.
5.1
Orbene,
il fatto che le opere siano state collaudate non dimostra ancora che la RE 1 ha
provveduto a fornire tutto il ma-teriale concordato con la qualità promessa.
Anzi, dagli atti presentati in prima sede si evince proprio il contrario. Ne
attestano lo scritto 18 marzo 2020 della PINT1 1 (doc. E), con il quale essa
conferma che “il materiale
contestato (B__________ __________ per PT e
P1) è stato scontato dall’importo di
fornitura”, e la
email del 14 giugno 2018 di S__________ della RE 1 con cui
comunica all’architetto PINT3 1 (responsabile, quale direzione lavori, dell’esame
e dell’accettazione del materiale lapideo, v. doc. D ad 6) che il prezzo per i
balconi sarà ridotto del 15% in ragione del diverso tipo di prodotto fornito (doc.
11). Resiste quindi alla critica l’accertamento del Pretore secondo cui appare
“verosimile che la parte
istante non abbia fornito interamente il materiale previsto contrattualmente” e che “il prezzo del
materiale concordato contrattualmente non corrispond[a] al prezzo del materiale
consegnato”. La censura della reclamante, a detta
della quale le contestazioni non riguarderebbero la fornitura da parte sua,
bensì la posa eseguita dalla medesima convenuta, poggia su un’allegazione di
fatto nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto
che stride con il contenuto dei documenti appena citati.
Può
così essere condivisa anche la conclusione del Pretore sul piano giuridico, per
cui il contratto di vendita non può assurgere a valido riconoscimento di debito
per un prezzo che non è (più) quello convenuto inizialmente. In effetti, non
risulta dagli atti che la reclamante abbia dimostrato l’entità del nuovo prezzo
né il suo riconoscimento scritto da parte della convenuta, anzi ha posto in
esecuzione l’intero saldo risultante dal
contratto di vendita, senza sconto, come si evince dalla tabella
riassuntiva acclusa all’istanza (doc. F).
5.2
La
reclamante rimprovera invero al primo giudice di aver respinto integralmente l’istanza
nonostante l’escussa avesse – in sede di duplica spontanea – precisato e
quantificato la riduzione da essa pretesa in fr. 55'156.68. Egli avrebbe
dovuto a suo dire rigettare l’opposizione in via provvisoria perlomeno per la
rimanenza dell’importo richiesto, ossia per fr. 393'543.58, pretesa che
la reclamante fa valere in via subordinata in questa sede.
Essa
pare scordare che le
allegazioni nuove contenute negli allegati spontanei delle parti sono
inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della
CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020, consid. 2.1). Il Pretore non ne poteva
quindi tenere conto. Non poteva neppure considerare l’allegazione in questione
alla stregua di una parziale acquiescenza, giacché la convenuta ha ribadito
chiaramente la sua conclusione volta alla reiezione integrale dell’istanza,
allegando in particolare l’esistenza di “altri sconti di-scussi con la committenza” (sui quali, a quello stadio della procedura, non spettava al Pretore
determinarsi). Anche su questo punto la decisione impugnata non presta il
fianco alla critica.
6.
L’insorgente
rimprovera infine al Pretore di aver “inspiegabilmente” e “ingiustificatamente” ignorato
la “bozza di liquidazione” allestita il 12 giugno 2019 dall’CO 1 (doc. O), nella quale essa ha espressamente
riconosciuto di essere ancora debitrice nei suoi confronti di fr. 621'317.74.
Sennonché il documento non è firmato dalla convenuta e già per questo motivo
non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
anche perché per sua stessa ammissione è solo una “bozza”, verosimilmente ancora
da discutere, come sostenuto dall’escussa nella duplica con rinvio a uno scambio
di email che si riferisce a “conteggi di massima” (doc. 15). Ad ogni modo, la reclamante
non ha indicato in prima sede il documento in questione come titolo di rigetto e
non poteva farlo validamente per la prima volta in sede di
reclamo (sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019 consid. 5.1/c).
7.
In definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata
confermata. L’odierno pronunciato non priva ad ogni modo la reclamante del
diritto di sottoporre il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 469'291.31,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà all’CO 1 fr. 7'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).