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Decisione

14.2020.138

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di vendita. Fornitura di materiale marmoreo diverso da quello previsto contrattualmente. Sconti. Incertezza sulla somma dovuta

29 marzo 2021Italiano16 min

materiale marmoreo le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 2'659'500.– da pagarsi

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.138

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 23 aprile 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 novembre 2017 la società italiana RE 1, in qualità di

venditrice, e l’CO 1 di Lugano, in veste di acquirente, hanno sottoscritto un “contratto di vendita” in forza del quale la prima si è impegnata a fornire del materiale lapideo

lavorato pres­so il cantiere sul mappale __________ RFD di M__________ – scelto

dalla proprietaria dell’unità immobiliare dove lo stesso sarebbe stato posato –

così come indicato “nell’offerta

sottoscritta dalla committente (PINT1 1) nonché nei disegni architettonici

consegnati dallo studio T__________ (…)”, e

la seconda a

corrispondere il prezzo pat-tuito e ad effettuare i “disegni tecnici esecutivi” e

Fatti

i “casellari di taglio”. Per la fornitura del

materiale marmoreo le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 2'659'500.– da pagarsi

nel seguente modo:

“a) fr. 797'850,

pari al 30% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, contestualmente

alla sottoscrizione del presente contratto;

b) fr. 1'329'750.–,

pari al 50% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni

dal carico dopo collaudo del materiale lapideo lavorato da parte della DL Arch.

PINT3 1;

c) fr. 265'950.–,

pari al 10% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni

dal collaudo eseguito dalla DL Arch. PINT3 1 ad ultimazione della posa in opera

del materiale;

d) fr. 265'950.–,

pari al 10% dell’importo suddetto, da considerarsi saldo della fornitura, entro

10 giorni dall’avvenuto saldo della proprietà sig. __________/PINT1 1 contro

garanzia assicurativa di CO 1.

Nel

caso in cui la DL Arch. PINT3 1 non dichiari la chiusura dei lavori per ragioni

indipendenti da RE 1 e/o dalla qualità del materiale collaudato, CO 1 è tenuta

al pagamento del saldo entro 90 giorni dalla fine dei lavori di posa generali.

I

suddetti pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario da effettuarsi

dall’acquirente al venditore alle coordinate bancarie da indicarsi da parte di

quest’ultimo”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16

gennaio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso l’CO

1 per l’incasso di fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (indicando quale causa

del credito il “Credito residuo per prestazioni/forniture come da contratto del 20.11.2017;

cantiere al mapp. no. __________ RFD __________”), di fr. 20'591.05

(per “Interessi di mora

maturati al 6.1.2020 sul credito di cui al p.to 1”), di

fr. 257'245.22 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (per “Fatture scoperte forniture extra contratto

20.11.17 [fatt. da 7.5.18 al 7.11.18]”) e fr. 11'805.10 (per “Interessi di mora maturati al 6.1.2020 sul

credito di cui al p.to 3”).

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa ai primi due importi indicati

sul precetto esecutivo (ossia fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5%

dal 7 gennaio 2020 e fr. 20'591.05). Nel termine impartito, la convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2020. Con

replica del 28 maggio 2020 e duplica del 5 giugno 2020 le parti si sono

riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

D. Statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità

di fr. 5'600.– a favore della convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

– protestate spese e ripetibili – e in via subordinata l’accoglimento parziale

dell’istanza limitatamente a fr. 393'543.58 oltre agli interessi del 5%

dal 7 gennaio 2020, con l’accollamento delle spese processuali di complessivi fr. 450.–

a suo carico in ragione di 1/10 e per i

rimanenti 9/10 a carico della convenuta, tenuta a rifonderle fr. 5'000.–

a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, l’CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 25 agosto 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Analizzato

il contratto di vendita concluso il 20 novembre 2017 dalla RE 1 con l’CO 1,

nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato prive di effetto

le allegazioni di quest’ultima secondo cui tale documento non costituirebbe un

valido riconoscimento di debito poiché frutto di un “escamota­ge” teso a evitare l’iter

burocratico – in particolare per quanto concerne l’obbligo d’iscrizione all’albo

LIA – che avrebbe comportato la sottoscrizione di un contratto tra l’istante e

l’PINT1 1, la qua­le a detta della convenuta sarebbe la sua reale debitrice. Per

il primo giudice è verosimile che l’CO 1 fosse pienamente consapevole della

struttura contrattuale creatasi e di quale fosse l’obiettivo delle parti,

avendo d’altronde provveduto sino a quel momento a effettuare i pagamenti pattuiti

direttamente alla controparte.

Il

Pretore ha per contro ritenuto che con la produzione dello scritto del 18 marzo

2020.

dell’PINT1 1 la RE 1 non abbia dimostrato l’adempimento della propria

prestazione, siccome se ne evince – a prescindere dal suo valore probatorio – una

contestazione del materiale fornito, peraltro già sollevata in una precedente

email del 14 giugno 2018, a seguito della quale è stato concesso uno sconto sul

prezzo. Sulla scorta di tali documenti egli ha reputato verosimile, da una

parte, che l’istante non ha fornito interamente il materiale previsto contrattualmente (in particolare per quanto

concerne il marmo di qualità “B__________ per PT e P1”), e dall’altra che il

prezzo della merce pattuita, poiché non corrispon­de al materiale effettivamente

consegnato, non può più essere considerato come quello determinante. A mente

del primo giudice il contratto di vendita – mancante peraltro degli allegati A-D

indicati quale parte integrante del medesimo, che avrebbero peraltro permesso

di stabilire con precisione quali fossero i tipi di materiale contrattualmente

previsti – non può quindi essere considerato un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, motivo per cui ha respinto l’istanza. Per

abbondanza egli ha infine osservato co­me l’esigibilità dell’ultima rata convenuta

non sia stata dimostrata.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che l’CO 1 non ha mai contestato l’avvenuta

fornitura di tutto il materiale lapideo pattuito, limitandosi a eccepire l’inesistenza

di un rapporto contrattuale tra le parti. A suo dire, l’unica contestazione

sulla mancata fornitura è riferita a prestazioni extracontrattuali che non riguardano

la procedura esecutiva in oggetto.

4.1

In

realtà in prima sede l’CO 1 ha più volte ribadito che non tutto il materiale

venduto era stato consegnato sul cantiere di M__________, sottolineando come

nessuno dei documenti prodotti dall’istante

dimostrasse il contrario, nemmeno lo scritto del 18 mar­zo 2020, con cui

la committenza (PINT1 1) ha confermato l’av­­venuta fornitura della merce,

giacché il medesimo non precisa né il materiale a cui si riferisce, né la

quantità e il prezzo. Dallo scritto si evince inoltre chiaramente – a detta

della convenuta – che una parte del materiale è stata contestata (“B__________ per PT e P1”) e uno sconto – non quantificato – concesso, che non è però

menzionato nella tabella riassuntiva con cui è stata calcolata la somma posta

in esecuzione (osservazioni all’istanza, pag. 6 e 7).

4.2

Ora, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente

circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento

delle prestazioni dovutegli dall’escu­­tente nell’ambito di un contratto

bilaterale (come il contratto d’ap­­palto o di compravendita), incombe al

procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto

correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

all’ese­­cuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler

Praxis”: sentenze della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020, consid. 6.1, 14.2018.102

del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e

14.2017.73

del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a,

RtiD 2018 II 823 n. 42c). Al Pretore è apparentemente sfuggito che in seguito alle

sentenze da lui menzionate (14.2015.138 del 5 gennaio 2016 e 14.2016.213

del 2 febbraio 2017) la Camera ha aderito alla “Basler Praxis”, pur con una

serie di cautele dettagliatamente indicate nella sentenza 14.2017.73 menzionata

sopra (v. pure la 14.2020.110 del 15 febbraio 2021 consid. 5.3). D’altronde, anche

il Tribunale federale ha avallato tale prassi per quanto attiene all’eccezione

d’inadempimento della pretesa a carico dell’istante (DTF 145 III 25 consid.

4.3.2), pur continuando a lasciare indecisa la sua applicabilità all’eccezione

di adempimento difettoso della pretesa (sentenza 5A_1008/2014 del 1° giugno

2015.

consid. 3.4.3, BlSchK 2016, 92).

4.3

Nel

caso specifico, a sostegno dell’allegazione secondo cui la fornitura del

materiale pattuito contrattualmente non sarebbe mai stata contestata dall’escussa,

la RE 1 riporta nel recla­mo gli estratti di

due scritti dell’CO 1 prodotti in

prima sede – l’uno del 28 ottobre 2019 (doc. H), l’altro del 22 novembre

2019.

(doc. L) – con i quali, a suo dire, quest’ultima non avrebbe eccepito lacune

nella fornitura.

4.3.1

A

ben vedere, risulta invece in modo inequivocabile dal primo documento l’esistenza

di contestazioni sulla qualità e la quantità del materiale lapideo fornito,

così come la concessione di sconti da parte dell’istante. Nella lettera del 22

novembre 2019 il patrocinatore dell’CO 1 ha poi espressamente ricordato alla

controparte quali fossero le zone oggetto di difetti precedentemente comunicati

dalla direzione lavori ai suoi rappresentanti.

4.3.2

Che

le doglianze concernessero prestazioni “extra contratto” è poi un’allegazione

non specificata e ancor meno dimostrata, già per il fatto che la reclamante, a

fronte della contestazione della controparte (osservazioni all’istanza, pag. 5

ad 2), non ha citato né prodotto un altro

contratto. Insufficientemente motivata, la censura è quindi irricevibile.

Ne segue che i difetti eccepiti dalla convenuta, la cui tempestività non è in

discussione, appaiono sufficientemen­te circostanziati e non palesemente

insostenibili (v. sotto consid. 5.1) da porre a carico della reclamante l’onere

di dimostrare di avere fornito le sue prestazioni conformemente al contratto di

vendita.

5.

La

reclamante sostiene inoltre che la convenuta avrebbe ad ogni modo ammesso che i

lavori di posa sono da tempo terminati e che il collaudo è stato eseguito più

di un anno fa – riconoscendo quindi implicitamente la fornitura del materiale –

sicché l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte sua è stato

ampiamente dimostrato o quantomeno reso oltremodo verosimile.

5.1

Orbene,

il fatto che le opere siano state collaudate non dimostra ancora che la RE 1 ha

provveduto a fornire tutto il ma-teriale concordato con la qualità promessa.

Anzi, dagli atti presentati in prima sede si evince proprio il contrario. Ne

attestano lo scritto 18 marzo 2020 della PINT1 1 (doc. E), con il quale essa

conferma che “il materiale

contestato (B__________ __________ per PT e

P1) è stato scontato dall’importo di

fornitura”, e la

email del 14 giugno 2018 di S__________ della RE 1 con cui

comunica all’ar­­chitetto PINT3 1 (responsabile, quale direzione lavori, del­l’esame

e dell’accettazione del materiale lapideo, v. doc. D ad 6) che il prezzo per i

balconi sarà ridotto del 15% in ragione del diverso tipo di prodotto fornito (doc.

11). Resiste quindi alla critica l’ac­certamento del Pretore secondo cui appare

“verosimile che la parte

istante non abbia fornito interamente il materiale previsto contrattualmente” e che “il prezzo del

materiale concordato contrattualmente non corrispond[a] al prezzo del materiale

consegnato”. La censura della reclamante, a detta

della quale le contestazioni non riguarderebbero la fornitura da parte sua,

bensì la posa eseguita dalla medesima convenuta, poggia su un’allegazione di

fatto nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto

che stride con il contenuto dei documenti appena citati.

Può

così essere condivisa anche la conclusione del Pretore sul piano giuridico, per

cui il contratto di vendita non può assurgere a valido riconoscimento di debito

per un prezzo che non è (più) quello convenuto inizialmente. In effetti, non

risulta dagli atti che la reclamante abbia dimostrato l’entità del nuovo prezzo

né il suo riconoscimento scritto da parte della convenuta, anzi ha posto in

esecuzione l’intero saldo risultante dal

contratto di vendita, senza sconto, come si evince dalla tabella

riassuntiva acclusa all’istanza (doc. F).

5.2

La

reclamante rimprovera invero al primo giudice di aver respinto integralmente l’istanza

nonostante l’escussa avesse – in sede di duplica spontanea – precisato e

quantificato la riduzione da essa pretesa in fr. 55'156.68. Egli avrebbe

dovuto a suo dire rigettare l’opposizione in via provvisoria perlomeno per la

rimanenza del­l’importo richiesto, ossia per fr. 393'543.58, pretesa che

la reclamante fa valere in via subordinata in questa sede.

Essa

pare scordare che le

allegazioni nuove contenute negli allegati spontanei delle parti sono

inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della

CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020, consid. 2.1). Il Pretore non ne poteva

quindi tenere conto. Non poteva neppure considerare l’allegazione in questione

alla stregua di una parziale acquiescenza, giacché la convenuta ha ribadito

chiaramente la sua conclusione volta alla reiezione integrale dell’istanza,

allegando in particolare l’esistenza di “altri sconti di-scussi con la committenza” (sui quali, a quello stadio della procedura, non spettava al Pretore

determinarsi). Anche su questo punto la decisione impugnata non presta il

fianco alla critica.

6.

L’insorgente

rimprovera infine al Pretore di aver “inspiegabilmente” e “ingiustificatamente” ignorato

la “bozza di liquidazione” allestita il 12 giugno 2019 dall’CO 1 (doc. O), nella quale essa ha espressamente

riconosciuto di essere ancora debitrice nei suoi confronti di fr. 621'317.74.

Sennonché il documento non è firmato dalla convenuta e già per questo motivo

non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

anche perché per sua stessa ammissione è solo una “bozza”, verosimilmente ancora

da discutere, come sostenuto dall’escussa nella duplica con rinvio a uno scambio

di email che si riferisce a “conteggi di massima” (doc. 15). Ad ogni modo, la reclamante

non ha indicato in prima sede il documento in questione come titolo di rigetto e

non poteva farlo validamente per la prima volta in sede di

reclamo (sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019 consid. 5.1/c).

7.

In definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata

confermata. L’odierno pronunciato non priva ad ogni modo la reclamante del

diritto di sottoporre il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 469'291.31,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà all’CO 1 fr. 7'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).