14.2020.14
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Locazione. Insufficiente motivazione della decisione impugnata. Violazione del diritto di essere sentito. Preteso passaggio del contratto alla moglie dell’escusso
30 giugno 2020Italiano14 min
triplica del 25 novembre e quadruplica del 29 novembre 2019 le parti si sono confermate
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Incarto n.
14.2020.14
Lugano
30 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 185-C-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 5
settembre 2019 da
RE 1
CO 2
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'650.–,
indicando quale causa del credito: “3 affitti”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 settembre
2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest per fr. 4'650.– oltre agli interessi di
mora del 5% dal 29 luglio 2019. Nel termine impartito, il conve-nuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 ottobre 2019. Con replica
del 25 ottobre 2019 le parti istanti hanno ribadito il rispettivo punto di
vista. Con duplica dell’8 novembre 2019 RE 1 vi si è nuovamente opposto. Con
triplica del 25 novembre e quadruplica del 29 novembre 2019 le parti si sono confermate
nelle loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 28 gennaio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 4'650.–
(negandone implicitamente l’estensione agli interessi di mora del 5% dal 29 luglio 2019), ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 30 gennaio 2020, il termine di reclamo è scaduto
domenica 9 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 febbraio
(art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell’opposizione
ritenendo che RE 1 avrebbe dovuto rivolgersi all’Associazione degli inquilini
per far valere le proprie pretese relative – a dire di lui – al “fatiscente” stato dell’appartamento da lui abitato. Il primo
giudice ha inoltre rimproverato all’escusso di non aver mai manifestato la
propria volontà di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo e quindi di
raggiungere un accordo extra giudiziale con la controparte.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la motivazione della decisione impugnata non sarebbe “per nulla pertinente con la causa” e lede quindi il proprio diritto di essere
sentito. Il reclamante evidenzia che la sentenza nemmeno indica il titolo di
rigetto considerato né tanto meno chiarisce quali sono le pigioni per le quali
è stato escusso (v. sotto consid. 6). Egli lamenta inoltre che la sentenza “accerta in maniera manifestamente errata i
fatti” siccome il Giudice di pace
non avrebbe considerato che a partire dal giugno del 2020 (recte: 2019) sua moglie è la nuova intestataria del
contratto di locazione, sicché le pigioni sarebbero dovute da quest’ultima (v.
sotto consid. 7).
5.
Sta
di fatto che il giudice di prime cure, sebbene abbia correttamente premesso che
il rigetto dell’opposizione va accordato qualora l’istante produca un
riconoscimento di debito e la parte convenuta non sollevi immediatamente
eccezioni atte ad infirmarlo, nella motivazione non ha minimamente accennato al
titolo di rigetto in base al quale ha accolto l’istanza né ha speso una parola
sulle eccezioni sollevate dal convenuto con le osservazioni all’istanza,
segnatamente per quanto attiene al preteso cambiamento d’intestazione del
contratto di locazione. Egli ha invece fondato la sua decisione con
considerazioni che nulla hanno a che vedere con una procedura di rigetto dell’opposizione.
Nella misura in cui non si è determinato sulle censure dell’escusso il Giudice
di pace ha leso il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC e 29 cpv. 2
Cost.).
5.1
Ora, una siffatta violazione implica di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi
liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione
dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta
alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso
specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la
violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal
senso, anzi ha postulato la reiezione dell’istanza. La cognizione della Camera
non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra
consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio, specie per quanto concerne la
pretesa assegnazione giudiziaria dell’abitazione alla moglie, giacché al
riguardo la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine
matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo
senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso:
sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
5.2
Oltre
al requisito di motivazione, a futura memoria occorre anche ricordare al
Giudice di pace che le procedure sommarie, stante l’esigenza di celerità, devono limitarsi
di principio a un solo scambio di allegati scritti (art. 253 CPC; sentenza
della CEF 14.2015. 138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 657 n. 47c consid. 6.1), ove l’istanza non risulti inammissibile o
infondata (nel qual caso la decisione può essere emessa senza impartire al
convenuto un termine per formulare osservazioni). Non si giustificava quindi
nella fattispecie ordinare addirittura tre scambi di allegati scritti, per
tacere del fatto che ove sia eccezionalmente necessario sentire l’istante sulle
osservazioni del convenuto va comunque preferita la soluzione della convocazione
delle parti a un’udienza rispetto alla fissazione di un secondo scambio di
allegati scritti (sentenza della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 6).
6.
Il
reclamante sostiene che la decisione non indica qual è il titolo di rigetto
provvisorio dell’esecuzione e neppure quale sia il credito alla base dell’esecuzione,
posto che la stessa si limita a riportare la dicitura “tre affitti” menzionata nel precetto esecutivo, senza che si
capisca a quali pigioni si riferisce.
6.1
Orbene,
se è vero che il giudice di prime cure non ha indicato il titolo sulla base del
quale ha accordato il rigetto, RE 1 non può seriamente affermare di nutrire
dubbi al riguardo, dal momento che le pretese degli istanti relative al
pagamento delle tre pigioni per complessivi fr. 4'650.– potevano fondarsi
solo sul contratto di locazione agli atti, da lui sottoscritto il 10 maggio
2017, che prevede una pigione mensile di fr. 1'550.– e di cui si è
ampiamente discusso durante tutto il procedimento di primo grado.
6.2
Quanto
all’identificazione delle pigioni per le quali il rigetto è stato accordato, designate
nella decisione impugnata semplicemente con la dicitura “3 affitti” contenuta nel precetto esecutivo, nell’istanza di
rigetto gli istanti hanno precisato che si tratta delle pigioni di giugno,
luglio e agosto 2019. Il convenuto stesso ne ha del resto dato atto nelle
osservazioni all’istanza (pag. 1, par. 3: “affermo che la responsabile del pagamento dei tre
affitti (giugno – luglio – agosto) sia la persona PI 1 (moglie)”). Ne segue che la censura non merita
protezione in quanto manifestamente lesiva del principio della buona fede, per
tacere del fatto che se il reclamante avesse davvero avuto dubbi riguardo alle
mensilità rivendicate avrebbe dovuto impugnare il precetto esecutivo con un
ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 14.2019.196 del 9 marzo
2020, con rinvii in particolare alla sentenza della CEF 14.2019.14 del 18
giugno 2019 consid. 6.3/a/aa e
6.4).
6.3
Ciò
posto, il contratto di locazione firmato
dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a
patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento
pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la
durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Il contratto vale titolo di
rigetto fino al termine della durata pattuita dalle parti (sentenza della CEF 14.2001.114
dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
Nel caso concreto il reclamante non contesta l’adempimento dei presupposti
appena ricordati, se non per quanto riguarda l’identità dell’inquilino, ch’egli
afferma essere ora la moglie. Si tratta però di una circostanza successiva alla
sottoscrizione del contratto di locazione, ovviamente intestato al reclamante.
Spettava quindi a lui rendere verosimile la propria allegazione in virtù
dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
7.
Giusta
la norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le
eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con
rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2). Posto che le parti non
possono contare su un secondo scambio di scritti (v. sopra consid. 5), il
convenuto deve invocare le eccezioni e fornirne riscontri oggettivi al riguardo
già in sede d’osservazioni all’istanza
(sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid. 6.1).
7.1
Nel caso specifico il reclamante rimprovera al
primo giudice di non aver considerato che a partire dal mese di giugno 2020 (recte: 2019) l’abitazione coniugale sarebbe stata assegnata
alla moglie nell’ambito dell’“udienza
di separazione” presso la
Pretura di Lugano, sezione 6. Egli evidenzia
che non vi sarebbe stata solamente un’assegnazione in uso ma a partire
da quel momento il contratto di locazione sarebbe stato sottoscritto a nome di
sua moglie esclusivamente, tant’è vero che quest’ultima continua a risiedervi
con i figli e che il contratto con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA è
stato intestato alla moglie, ciò che la controparte non contesta. A mente del
reclamante tale modifica non sarebbe stata possibile se la moglie non fosse
stata la nuova intestataria del contratto di locazione, atto che non menziona
neppure il nome di lei.
7.2
Ora l’allegazione secondo cui il contratto di
locazione sarebbe stato intestato alla moglie dal mese di giugno 2019 è nuova e
quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2). In prima sede RE 1 aveva invece sostenuto
nelle osservazioni all’istanza che la moglie si fosse fatta intestare il
contratto con l’AIL sebbene permanesse lui l’intestatario del contratto di
locazione (“affermo che la
responsabile del pagamento dei tre affitti (giugno – luglio – agosto) sia la
persona PI 1 (moglie) come già esposto, anche si veda – cambiamento di
contratto di fornitura elettricità AIL – con il subentro forzato in data
26/06/2019 della stessa, senza alcun avviso in assenza di intestazione nuova
del contratto di locazione da RE 1 all’attuale PI 1 – essendo ancora il
legittimo intestatario del contratto di affitto in via __________ a __________”), tesi poi confermata in sede di quadruplica con la produzione del documento intitolato “pagamento da attribuire a PI 1 dal mese di maggio
2019” del 9 luglio 2019 (“NB: Risulta nuovo allacciamento a PI 1 dal
giorno 26/6/2019, violazione contrattuale nei miei confronti, essendo l’appartamento
in via __________ intestato al sottoscritto”.
7.3
Va aggiunto per abbondanza che il reclamante non ha comunque reso verosimile l’allegato cambiamento di
conduttore (v. sopra consid. 7.1) con riscontri oggettivi, in particolare con la produzione della decisione
pretorile che avrebbe disposto tale modifica del contratto di locazione. È del
resto solo in caso di divorzio che il giudice può attribuire all’uno dei
coniugi i diritti e obblighi risultanti dal contratto di locazione dell’abitazione
coniugale (art. 121 cpv. 1 CC), mentre la sua assegnazione in sede di misure a
protezione dell’unione coniugale non modifica la relazione contrattuale
esistente (DTF 134 III 449 consid. 2.1).
È
d’altronde senza rilievo per la causa in esame il fatto che il contratto di
fornitura dell’elettricità con le AIL sarebbe stato intestato alla moglie dal
26.
giugno 2019. Il reclamante non ha infatti reso verosimile che le AIL
avrebbero accettato il cambiamento d’utente solo perché il contratto di
locazione sarebbe passato alla moglie. Ad ogni modo gli istanti sono estranei
alla relazione contrattuale con le AIL, che
è quindi loro inopponibile. Ch’essi non abbiano contestato le
allegazioni del convenuto in merito al contratto con le AIL non significa
pertanto che abbiano anche riconosciuto l’asserito cambiamento d’intestazione
del contratto di locazione. In sede di replica gli istanti hanno del resto ribadito
che ritengono il versamento delle pigioni di esclusiva competenza di RE 1.
8.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
segue la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'650.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).