Lexipedia

Decisione

14.2020.140

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione e fallimento personale allegati per la prima volta con il reclamo

3 marzo 2021Italiano5 min

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.140

Lugano

3 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio

2020 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45,

indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997,

Fatti

2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul “Cash-Credit-Vertrag” del 20

gennaio 1995;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che

statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore

medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a

questa Camera come reclamo;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello

è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;

48 lett. e n. 1 LOG);

che

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che

secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in

quanto emesso il 21 lu­glio 1997 nel quadro del suo fallimento

personale;

Considerandi

che

tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in

prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni

figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’ese­­cuzione di Locarno

il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà

prima del 2040 (art. 149a cpv. 1 LEF);

che

pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il

suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per

tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è

una decisione di fallimento, ben­sì una ricevuta per il deposito dell’anticipo

delle spese della procedura di fallimento;

che

ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione

della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75

cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);

che

sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odier­­no giudizio i preventivi

per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza

produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede

di pignoramento (art. 93 LEF);

che

fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è

irricevibile;

che

la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).