14.2020.140
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione e fallimento personale allegati per la prima volta con il reclamo
3 marzo 2021Italiano5 min
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.140
Lugano
3 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio
2020 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45,
indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997,
Fatti
2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul “Cash-Credit-Vertrag” del 20
gennaio 1995;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che
statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore
medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a
questa Camera come reclamo;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
48 lett. e n. 1 LOG);
che
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in
quanto emesso il 21 luglio 1997 nel quadro del suo fallimento
personale;
Considerandi
che
tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in
prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni
figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno
il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà
prima del 2040 (art. 149a cpv. 1 LEF);
che
pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il
suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per
tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è
una decisione di fallimento, bensì una ricevuta per il deposito dell’anticipo
delle spese della procedura di fallimento;
che
ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione
della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75
cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);
che
sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odierno giudizio i preventivi
per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza
produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede
di pignoramento (art. 93 LEF);
che
fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è
irricevibile;
che
la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).