14.2020.142
Revocazione di un versamento effettuato da una società poi dichiarata fallita in Germania (Insolvenzverfahren). Limitazione della causa revocatoria svizzera alle eccezioni di prescrizione, litispendenza e carenza di legittimazione passiva
20 aprile 2021Italiano26 min
prova della decisione del Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021 avente come oggetto l’azione revocatoria
Source ti.ch
AP 1
Incarto n.
14.2020.142
Lugano
20 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa OR.2019.113 (revocazione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 giugno
2019 da
avv. AO 1, DE-__________
(quale Insolvenzverwalter della AO 2,
__________
patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
AP 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sull’appello dell’11 settembre 2020 presentato da AP 1
contro la decisione emessa il 6 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La AO 2 (in seguito: AO 2) è una società tedesca con sede a __________
attiva nella prestazione di servizi nell’ambito della tecnologia informatica e
di telecomunicazione. La società PI 1, di cui l’avv. AP 1 è l’unico socio e rappresentante, ha acquistato
il 19 dicembre 2013 le quote sociali della AO 2 al prezzo simbolico di € 1.–.
Pochi mesi dopo, sulla base di una “Engagement Letter” e di una fattura datate
entrambe del 21 febbraio 2014, il successivo 27 febbraio la AO 2 ha effettuato un
versamento di € 247'104.– a favore della PI 2 di __________ (in seguito PI 2)
per prestazioni effettuate e da effettuarsi nel periodo tra il 1° gennaio e il
31 marzo 2014 dall’avv. AP 1 e da alcuni dei suoi collaboratori.
B. Il
1° dicembre 2014 l’Amtsgericht di Darmstadt
ha dichiarato aperta la procedura d’insolvenza (Insolvenzverfahren) della
AO 2 e designato l’avv. AO 1 quale amministratore (Insolvenzverwalter).
C. In
questa sua qualità, il 27 dicembre 2017 l’avv. AO 1 ha avviato dinanzi al Landgericht Darmstadt un’azione revocatoria
contro l’avv. AP 1 volta a condannarlo a restituire i € 247'104.–
versati al suo studio legale il 27 febbraio 2014.
D. Con decisione del 6 dicembre 2018, la Pretura di Lugano ha accolto l’istanza
30 novembre 2018 dell’avv. AO 1 intesa al riconoscimento in Svizzera della
procedura d’insolvenza della AO 2.
E. Il
21 dicembre 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, a nome della massa
fallimentare svizzera della AO 2, ha promosso nei confronti dell’avv. AP 1 un’istanza
di conciliazione presso la Pretura di Lugano volta alla revocazione, ai sensi
dell’art. 288 LEF, del pagamento di € 247'104.– del 27 febbraio
2014. Con decisione del 17 gennaio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha
ceduto la pretesa oggetto della causa, all’amministratore germanico avv. AO 1,
autorizzandolo a farla valere in nome proprio e a suo rischio e pericolo nell’interesse
della massa. A seguito del fallito tentativo di conciliazione, a quest’ultimo è
stata rilasciata l’autorizzazione ad agire il 22 febbraio 2019.
F. Con petizione presentata
il 5 giugno 2019 dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano (sezione 3), l’avv. AO 1 ha chiesto per conto della AO 2 la
condanna dell’avv. AP 1 al pagamento di €
247'104.– (e in via subordinata di fr. 279'593.48, pari a € 247'104.–
al tasso di cambio del 21 dicembre 2018, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione) oltre agli
interessi di mora del 5% dal 2 novembre 2016 in revocazione del
versamento del 27 febbraio 2014. Con risposta dell’8 luglio 2019 il convenuto
si è opposto alla petizione. In sede di replica del 7 ottobre 2019 e duplica
del 19 novembre 2019 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche,
così come hanno fatto in occasione dell’udienza di prime arringhe del 12
maggio 2020, ove il convenuto ha chiesto an-che una semplificazione del
processo ai sensi dell’art. 125 CPC, così da poterlo limitare alle eccezioni di
litispendenza, prescrizione e legittimazione passiva da lui sollevate, mentre l’attore
ha postulato l’estromissione dall’incarto dell’allegato di duplica in quanto
tardivo. Il 4 giugno 2020 il Pretore ha ammesso la ricevibilità della duplica e
la richiesta di limitazione del processo alle tre eccezioni appena nominate. Le
parti hanno quindi presentato le loro memorie scritte conclusive in merito alle
eccezioni il 1° e il 10 luglio 2020, in cui hanno ribadito le rispettive
conclusioni.
G. Statuendo con decisione
del 6 agosto 2020 il Pretore ha respinto tutte e tre le eccezioni, ponendo a
carico del convenuto le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– e ripetibili
di fr. 3'500.– in favore dell’attore.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell’11 settembre
2020 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue eccezioni, con
protesta di spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2020 l’avv.
AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello.
Fatti
I. Il
15 gennaio 2021 l’avv. AO 1 ha postulato l’assunzione quale nuovo mezzo di
prova della decisione del Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021 avente come oggetto l’azione revocatoria
da lui promossa in Germania (sopra ad C). Con scritto del 1° febbraio 2021 l’avv.
AP 1 ha dichiarato di non opporsi a tale richiesta ma ha chiesto di poter produrre
il ricorso che intendeva inoltrare contro la decisione germanica, ciò che ha
poi fatto il 15 febbraio 2021, inoltrando copia della conferma di ricezione del
ricorso rilasciata dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main il 2 febbraio 2021.
L. Con istanza del 25 marzo
2021 AP 1 ha chiesto l’assunzione di un altro nuovo mezzo di prova,
ossia una versione della “Engagement
letter” già agli atti comprendente una quarta pagina
supplementare.
Considerando
Considerandi
in
diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata sulle
singole questioni cui è stata limitata la causa revocatoria (art. 285 segg.
LEF) – è una decisione di prima istanza incidentale contro cui è dato a titolo indipendente
(art. 237 cpv. 2 CPC) il rimedio
dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza
della CEF 14.2011.30 del 28 luglio 2011, consid. 3.3) sempre che il va-lore
litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]), ciò che è il
caso nella fattispecie, il valore litigioso ammontando a fr. 279'593.48
(sopra ad F). La decisione
con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione
(art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è infatti “incidentale” nel
senso dell’art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria
superiore può portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e
con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (sentenza
del Tribunale federale 4A_545/2014 del 10 aprile 2015 consid. 2.1), situazione che si verifica nel caso in esame dal momento
che l’ammissione di una delle eccezioni
di prescrizione, litispendenza o legittimazione passiva sollevate dal convenuto
metterebbe immediatamente fine alla causa.
1.1
Pronunciata
in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica
è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 14 agosto 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 13 settembre, tranne essere riportato a lunedì 14 settembre
2020.
in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato tre giorni prima (data del
timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)
contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono
ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nel
caso di specie, la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt del 4
gennaio 2021, ricevuta dall’avv. AO 1 il 12 gennaio, è pertanto in sé
ricevibile, come lo è pure la conferma di ricezione del ricorso inoltrato dall’appellante all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main del 2 febbraio 2021, ancorché siano documenti
senza rilievo nella procedura d’appello, per i motivi che verranno
illustrati in appresso.
1.2.2
È pure priva d’interesse la richiesta dell’appellante volta ad
assumere la versione della “Engagement letter”, già agli
atti (doc. Q), comprendente una quarta pagina supplementare (doc. 8), per
dimostrare che l’AO 2 era parte all’accordo. Riguarda in effetti il merito
della vertenza. Non ha nulla a che vedere con le eccezioni di prescrizione,
litispendenza e carenza di legittimazione passiva oggetto della procedura d’appello.
2.
Giusta l’art. 285 LEF la revocazione ha per scopo di assoggettare alla
procedura di esecuzione o di fallimento i beni che le sono stati sottratti in
seguito a uno degli atti – detti revocabili – enumerati dagli art. 286 a 288
LEF. Nel fallimento il diritto di chiedere la revocazione spetta all’amministrazione
del fallimento o ai singoli creditori in caso di cessione in virtù degli art.
260.
o 269 cpv. 3 LEF (art. 285 cpv. 2 n. 2 LEF). In particolare, sono
revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni
precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione,
riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di
favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 cpv. 1 LEF). L’azione revocatoria si promuove, al loro domicilio
in Svizzera (art. 289 LEF), contro coloro che stipularono col debitore l’atto
revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché
contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di
mala fede (art. 290 LEF) e chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli (art.
291.
LEF). Fino al 31 dicembre 2019 l’azione revocatoria si prescriveva
in due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2), e ora in
tre anni (art. 292 cpv.1 n. 2 LEF).
Qualora
il fallimento (o una procedura analoga) sia stato pronunciato all’estero, l’avvio
di un’azione revocatoria in Svizzera su beni ivi situati presuppone che la
decisione di fallimento estera sia stata riconosciuta in Svizzera ad istanza
dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore
(art. 166 e 175 LDIP), così da poterne estendere gli effetti ai beni del debitore
situati in Svizzera, effetti che sono però disciplinati esclusivamente dal
diritto del fallimento svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). L’azione revocatoria è
quindi regolata dagli art. 285 a 292 LEF e può essere proposta anche dall’amministrazione
straniera del fallimento o da un creditore del fallito cui l’ufficio dei
fallimenti ha ceduto la pretesa revocatoria (cfr. art. 171 LDIP).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha respinto anzitutto l’eccezione di prescrizione sollevata
dal convenuto, rilevando che il termine biennale di prescrizione dell’azione
revocatoria (art. 292 n. 2 vLEF) comincia a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza di riconoscimento del fallimento
estero in Svizzera giusta il diritto previgente (art. 170 cpv. 2 LDIP),
intervenuta nella fattispecie il 14 dicembre 2018, e non dalla
pronuncia del fallimento all’estero (avvenuta il 1° dicembre 2014) come
sosteneva invece il convenuto con riferimento all’art. 171 cpv. 2 nLDIP. Ora, l’attore
ha inoltrato l’istanza di conciliazione il 21
dicembre 2018, sicché l’azione non
risulta prescritta. Quanto all’eccezione
di litispendenza, il Pretore ha considerato che la pendenza in Germania
di una causa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto di quella svizzera
non configura un caso di “doppia
litispendenza” che possa giustificare la sospensione
del procedimento giusta l’art. 9 LDIP,
siccome i fallimenti sono esclusi dal campo d’applicazione della
Convenzione di Lugano (art. 1 cifra 2 lett. b CLug), di modo che il giudizio
estero non potrà essere riconosciuto in Svizzera. Infine, il primo giudice ha
pure respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Non ha disconosciuto che il versamento contestato era avvenuto a favore della PI
2, società sciolta e quindi inesistente giuridicamente dal 2010, ma ha
considerato che il reale beneficiario fosse AP 1, da reputarsi terzo in
malafede ai sensi dell’art. 290 LEF.
4.
Con l’appello AP 1
contesta anzitutto la reiezione dell’eccezione di prescrizione, ribadendo che
il termine biennale di prescrizione decorre dall’apertura del fallimento all’estero
conformemente al nuovo diritto e che il secondo capoverso dell’art. 171 LDIP è
stato introdotto proprio per specificare, chiarire ed eliminare un’incertezza
legislativa. In effetti, nonostante l’art. 170 cpv. 2 vLDIP prevedesse già che
i termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della
decisione di riconoscimento del fallimento estero, l’applicabilità della norma
al termine biennale di prescrizione dell’art. 292 n. 2 vLEF era dibattuta,
controversa e in larga misura osteggiata in dottrina, poiché dava adito a una
situazione insostenibile, ossia la possibilità di promuovere in Svizzera un’azione
revocatoria praticamente sine
die mediante la procrastinazione
dell’istanza di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera.
4.1
Orbene,
come rilevato dalla controparte con le osservazioni all’appello, la dottrina era
in realtà unanime nel ritenere che il termine di prescrizione secondo il
diritto previgente (art. 171 vLDIP) decorresse dalla pubblicazione della
sentenza di riconoscimento in Svizzera del fallimento pronunciato all’estero (Richard
Gassmann, in: Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 3 ad art. 171 LDIP; Berti/Mabillard in: Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 20 ad art. 171 LDIP; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 25
ad art. 171 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 15
ad art. 170 LDIP, Kaufmann-Kohler/Schöll,
Commentaire romand de la LP, 2005, n.
37.
ad art. 171 LDIP). Non potrebbe d’altro canto essere
altrimenti siccome il messaggio concernente la LDIP del 10 novembre 1982 (FF
1983.
I 428) dispone chiaramente che l’art. 170 cpv. 2 LDIP, secondo cui i termini
della legge svizzera decorrono dalla pubblicazione della decisione di delibazione,
vale segnatamente per il termine stabilito per l’azione di revocazione.
4.1.1
D’altronde,
proprio il rapporto esplicativo della modifica della LDIP citato dall’appellante
evidenzia come la regola dell’art. 171 cpv. 2 nLDIP sia nuova. Prima del 1°
gennaio 2019, tutti i termini di diritto svizzero, compresi quello di
prescrizione dell’art. 292 LEF (cui rinviava già l’art. 171 vLDIP), decorrevano
dalla decisione di riconoscimento del fallimento estero (art. 170 cpv. 2 vLDIP),
come insegnava anche la dottrina unanime (sopra consid. 4.1). La controversia
dottrinale citata nel rapporto riguardava i termini degli art. 286-288 LEF e il
vantaggio (non lo svantaggio) che dalla previgente regolamentazione derivava ai
convenuti in un’azione revocatoria. “Per
motivi di parallelismo” il dies ad
quem del termine di prescrizione dell’art. 292 LEF è stato allineato
a quello nuovo fissato per i termini degli art. 285-288 LEF in deroga all’art.
170.
cpv. 2 LDIP. Non s’intendeva pertanto, come allega l’appellante, eliminare
un’incertezza giuridica – l’art. 170 cpv. 2 LDIP era ed è chiaro – bensì di
modificarne un aspetto ritenuto insoddisfacente.
4.1.2
Ne
segue che il giudizio pretorile, nella misura in cui ritiene quale punto di
partenza della prescrizione biennale la data del riconoscimento del fallimento
estero in Svizzera (come noto anteriore al 1° gennaio 2019), non presta il
fianco alla critica.
4.2
L’appellante
sostiene invero, con riferimento all’art. 196 cpv. 2 LDIP, che l’azione
revocatoria sia, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, un caso di “Dauersachverhalt” poiché mira a revocare
un atto giuridico con effetti perduranti, i quali si sono protratti dopo il 1°
gennaio 2019, sicché a sua mente si applica la nuova norma dell’art. 171 cpv. 2
nLDIP nel caso di specie.
4.2.1
Giusta
l’art. 196 LDIP gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e
conclusi prima dell’entrata in vigore della legge sono regolati dal diritto
previgente (cpv. 1). Invece gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici
sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore della legge, sono regolati, fino a detta entrata in
vigore, dal diritto previgente e dall’entrata in vigore della legge,
sono regolati dal nuovo diritto (cpv. 2). L’art. 196 LDIP va letto alla luce
del titolo finale del Codice civile (Geiser/Jametti in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed.
2013, n. 5 segg. ad art. 196 LDIP). Per quanto attiene alla
prescrizione, se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al
diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto
anteriore non sia ancora sopraggiunta la prescrizione, mentre l’entrata in
vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in
corso, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 49 cpv. 1 e 3 Tit fin. CC;
Geiser/ Jametti, op. cit., n.
60.
ad art. 196).
4.2.2
Nel
caso di specie, la prescrizione è iniziata a decorrere il 14 dicembre 2018 (v.
sopra consid. 4.1) e il termine biennale (art. 292 n. 2 vLEF) sarebbe scaduto
il 14 dicembre 2020, salvo prolungarsi fino al 14 dicembre 2021 a causa dell’entrata
in vigore, il 1° gennaio 2020, del termine di prescrizione più lungo di un anno
ora prescritto dall’art. 292 cpv. 1 n. 2 LEF (art. 196 cpv. 2 LDIP e 49 cpv. 1
Tit. fin. CC). Il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione sotto il
diritto previgente rimane infatti invariato anche dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto (art. 49 cpv. 3 Tit. fin. CC). La censura dell’appellante cade
quindi nel vuoto.
5.
Quale secondo motivo d’appello AP 1 sostiene, relativamente alla
reiezione dell’eccezione di litispendenza e della richiesta di sospensione della
procedura giusta l’art. 9 cpv. 1 LDIP, che il Pretore avrebbe applicato il
diritto in modo errato, nella misura in cui ha ritenuto che la decisione sull’azione
revocatoria promossa in Germania non sarebbe riconoscibile in Svizzera. A sua
mente, il primo giudice non ha considerato che tra Svizzera e Germania è in
essere una Convenzione del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (0.276.191.361), in
virtù della quale una sentenza tedesca relativa a un’azione revocatoria può
essere riconosciuta in Svizzera (art. 6), la Convenzione di Lugano non avendo
su tale aspetto sostituito la Convenzione del 1929 (art. 65 CLug).
5.1
La procedura di
riconoscimento del fallimento estero in Svizzera disciplinata agli art. 166
segg. LDIP ha tra i suoi obiettivi di proteggere gli interessi dei creditori
garantiti da pegno, dei creditori privilegiati (della prima e seconda classe
dell’art. 219 LEF) domiciliati in Svizzera e dei creditori delle succursali dell’ente
giuridico fallito all’estero iscritte nel registro di commercio svizzero (art.
172.
cpv. 1 LDIP), conferendo loro un diritto di preferenza (art. 173 cpv. 1
LDIP) sul ricavo della realizzazione dei beni del debitore fallito localizzati
in Svizzera (art. 170 cpv. 1 LDIP) al momento del passaggio in giudicato del giudizio di riconoscimento (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 5 e 8 ad art. 170) o che vi
sarebbero ancora localizzati se non fossero stati spostati all’estero per mezzo
di un atto revocabile (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op.
cit., n. 11 ad art. 171). Il riconoscimento di una sentenza revocatoria estera
avente come oggetto beni della massa (detta
secondaria) dei beni situati in Svizzera è quindi escluso, perché
priverebbe i creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP della protezione loro conferita dalla legge (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op.
cit., n. 29 ad art. 171).
5.1.1
Il
Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione per il motivo che l’azione
revocatoria non è una causa di diritto privato bensì di diritto esecutivo, sicché
esula dal campo d’applicazione degli art. 25 segg. LDIP (DTF 139 III 247
consid. 5.3; 135 III 134 consid. 3.3.3; 129 III 687 consid. 5.2). In questa
logica l’esclusione della riconoscibilità delle decisioni revocatorie estere si estende anche ai beni che
esulano dalla massa secondaria, mentre i sostenitori dell’altra motivazione ne ammettono il riconoscimento dal
momento che il sistema protettivo degli art. 166 segg. LDIP non riguarda i
beni situati fuori dalla Svizzera (v. Kaufmann-Kohler/
SCHöll, op. cit., n.
30.
ad art. 171 LDIP con riferimenti). Tale divergenza non è però di rilievo
nella fattispecie, perché la pretesa di restituzione della somma oggetto del
versamento tenuto per revocabile è da considerare localizzata in Svizzera – e
quindi facente parte della massa secondaria – siccome è diretta contro AP 1, domiciliato a __________ già dal 2003 (art. 167 cpv. 3 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7
ad art. 170).
5.1.2
Dal 1° gennaio 2019, la questione è invero
disciplinata dall’art. 174c nLDIP, secondo cui se sono
strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le
decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il
creditore sono riconosciute secondo gli art. 25–27, a condizione che siano
state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e
il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.
5.1.2.1
Il
testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a
seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante
è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve
procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia
all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in
Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale,
o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello
Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimento della decisione
revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento
estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle
condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano
adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella
massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia
rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).
5.1.2.2
La
nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si
potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il
riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in
Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati
all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del
convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie
processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano
internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori
che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione
revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde
scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un
bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo
domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile
in ragione del domicilio svizzero del
convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla
scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso:
Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la
faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui
esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento
del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria,
v. sopra consid. 5.1).
5.1.2.3
A
ben vedere, del resto, l’oggetto dell’azione revocatoria non è il diritto
patrimoniale distratto – tant’è che, per esempio, in caso di revoca del
trasferimento di un fondo del fallito a un terzo esso rimane iscritto a
registro fondiario a nome del fallito (sentenza della CEF 15.2007.70 del 3
luglio 2007) – ma la pretesa di assoggettamento del bene o del suo
corrispettivo (art. 291 LEF) al (mini-)fallimento (art. 285 cpv. 1 LEF e 170
cpv. 1 LDIP), motivo per cui il foro dell’azione,
in diritto interno, non è il luogo di situazione o d’immatricolazione
del bene, bensì il domicilio del convenuto se è domiciliato in Svizzera e il
luogo del fallimento se ha il domicilio o la sede all’estero (art. 289 LEF).
Non ne va diversamente in ambito internazionale. Certo, non è possibile
reintegrare in modo coatto un bene mobile o immobile situato all’estero. Nel
caso in cui il convenuto non lo mette a disposizione spontaneamente, una
pretesa di risarcimento potrebbe comunque essere fatta valere in Svizzera sui suoi altri beni ivi localizzati (cfr. Peter in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 6 ad art. 291 LEF).
5.1.3
Riassumendo,
la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt il 4
gennaio 2021, anche se dovesse essere confermata dall’Oberlandesgericht Frankfurt
am Main, non potrà essere riconosciuta in Svizzera, né secondo l’art. 174c
LDIP, dato che il convenuto è domiciliato in Svizzera, né secondo il diritto
previgente (a supporlo applicabile), sia perché la pretesa revocatoria rientra
nella massa attiva del mini-fallimento (sopra consid. 5.1), sia perché la
giurisprudenza del Tribunale federale non ammetteva il riconosci-mento in
Svizzera di decisioni revocatorie straniere (sopra consid. 5.1.1).
5.2
In virtù dell’art. 4 cpv. 1 della Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS
0.276.191.361), il riconoscimento di una decisione pronunciata da un tribunale
civile di uno degli Stati contraenti sarà negato nell’altro allorché la
decisione abbia per effetto di attuare un rapporto di diritto che non è valido
né perseguibile nel territorio dello Stato dove la decisione è fatta valere,
per considerazioni d’ordine pubblico o morale. Orbene, simili considerazioni
sono alla base del sistema di riconoscimento dei fallimenti esteri in Svizzera
e di liquidazione della massa secondaria (“mini-fallimento”), destinato a
proteggere gli interessi dei creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP (sopra consid. 5.1). D’altronde, il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare nella già citata DTF 129
III 687 (consid. 4.2) che le decisioni in materia di esecuzione forzata, in cui questioni di diritto materiale sono
esaminate a titolo solo pregiudiziale, non sono soggette all’obbligo di
riconoscimento statuito nelle convenzioni bilaterali, ciò che vale anche per la
Convenzione germano-svizzera del 1929 (Peter Gottwald,
Insolvenzrechtliche Annexverfahren im
Verhältnis Deutschland-Schweiz, in: Tatsachen – Verfahren – Vollstreckung, Festschrift für Isaak Meier, 2015, pag.
254.
ad d). Ne segue che, per un motivo come per l’altro, un riconoscimento in
Svizzera della decisione revocatoria germanica è esclusa anche in base alla
Convenzione del 1929. Ancorché per ragioni diverse, la decisione impugnata merita
conferma nella misura in cui respinge l’eccezione di
litispendenza e di sospensione della causa in virtù dell’art. 9 LDIP.
6.
L’appellante critica infine la decisione
pretorile laddove ha ammesso la sua legittimazione passiva all’azione
revocatoria.
6.1
Dagli
atti, egli sostiene, risulta che l’importo di cui è chiesta la restituzione non
è stato accreditato a lui personalmente e non se ne evince neppure che di
seguito la somma sia stata trasferita o utilizzata a suo favore. A suo dire
anche le prove offerte dall’attore non permetteranno di provare ch’egli ha
ricevuto la somma direttamente o indirettamente, sicché non può essere
considerato come favorito nel senso dell’art. 290 LEF. L’appellante considera infatti
errata l’affermazione del Pretore secondo cui la PI 2 non esiste più dal 2010,
posto che una fattura del 21 febbraio 2014, l’attestato di versamento
dei € 247'104.– e le coordinate bancarie di un conto presso la __________
intestato proprio alla società proverebbero il contrario, ma soprattutto la sua
partita IVA italiana ne dimostrerebbe l’esistenza almeno fino al 30 giugno
2014, per tacere del fatto che come soci della società figurano solo altre due
società, la __________ e la __________.
6.2
La ricevibilità della
censura è alquanto dubbia. L’appellante non si confronta infatti con le prove
indicate dal Pretore circa lo scioglimento della PI 2 (doc. AA e BB) e la sua
radiazione dal registro della Companies
House il 18 maggio 2010 (www.thegazette.co.uk/London/issue/__________/supplement/__________). Ad ogni modo, l’assenza
di contestazione permette di tenere per accertata la fine dell’esistenza della
società a quella data. I documenti citati dall’appellante per contestare l’accertamento
pretorile non lo rimettono minimamente in discussione, come del resto già
spiegato dallo stesso Pretore, sulla cui motivazione l’appellante sorvola. Una
fattura (doc. P), un’attestazione di versamento (doc. O) o le coordinate
bancarie di un conto (doc. 7) intestate a una società non hanno alcun
carattere di ufficialità che consenta di attestarne l’esistenza a dispetto
della certificazione ufficiale della sua radiazione. Neppure una partita IVA
italiana (doc. 6) può far rinascere una società incorporata e radiata in Gran
Bretagna. Semmai, questi documenti dimostrano che il convenuto, che ne era
direttore, non ha informato la banca e il fisco della cancellazione della
società e ha continuato a utilizzarne la
ragione sociale, ciò che potrebbe anche costituire un illecito fiscale (se
non penale).
6.3
Ciò posto, il reale
beneficiario del versamento del 27 febbraio 2014 non
poteva essere la PI 2, cancellata più di tre anni prima. L’appellante
non contesta d’altronde gli accertamenti del Pretore secondo cui le prestazioni
fatturate alla AO 2 sono state effettuate da lui e dal suo team, che la società
beneficiaria portava il suo (cog)nome, ch’egli ne era
direttore unitamente ad altre due società, ch’egli ha firmato personalmente l’“Engagement Letter” del
21.
febbraio 2014 (doc. Q) e la fattura di stessa data (doc. P) né che ha
dimostrato di avere ancora nel 2019 accesso al conto intestato alla società
sciolta producendo la conferma del conto corrente aperto a nome della PI 2
presso la __________ rilasciata online il 9 aprile 2019 (doc. 7). Non risulta
errata, di conseguenza, la conclusione del primo giudice, per cui il convenuto
aveva la concreta possibilità di entrare in possesso del denaro versato dalla AO
2, sicché dev’essere considerato quale terzo beneficiario in mala fede giusta l’art.
290.
LEF. Che i soci della PI 2 fossero la __________ e la __________ era senza rilievo nel 2014 visto che la società era cancellata da più
di tre anni. Non può così ch’essere confermata la reiezione dell’eccezione di
legittimazione passiva, ricordato che tale legittimazione compete al reale
beneficiario dell’atto revocabile (DTF 135 III 268 consid. 3). Nella ridotta
misura in cui è motivata, e pertanto ricevibile, la censura va respinta, ciò
che suggella l’esito dell’appello.
7.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e
13.
LTG (RL 178.200), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2
lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 279'593.48,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 2'000.–
complessivi relative al presente
giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà alla controparte fr. 3'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).