Lexipedia

Decisione

14.2020.142

Revocazione di un versamento effettuato da una società poi dichiarata fallita in Germania (Insolvenzverfahren). Limitazione della causa revocatoria svizzera alle eccezioni di prescrizione, litispendenza e carenza di legittimazione passiva

20 aprile 2021Italiano26 min

prova della decisione del Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021 avente come oggetto l’azione revocatoria

Source ti.ch

AP 1

Incarto n.

14.2020.142

Lugano

20 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa OR.2019.113 (revocazione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 giugno

2019 da

avv. AO 1, DE-__________

(quale Insolvenzverwalter della AO 2,

__________

patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

AP 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sull’appello dell’11 settembre 2020 presentato da AP 1

contro la decisione emessa il 6 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. La AO 2 (in seguito: AO 2) è una società tedesca con sede a __________

attiva nella prestazione di servizi nell’ambito della tecnologia informatica e

di telecomunicazione. La società PI 1, di cui l’avv. AP 1 è l’unico socio e rappresentante, ha acquistato

il 19 di­cembre 2013 le quote sociali della AO 2 al prezzo simbolico di € 1.–.

Pochi mesi dopo, sulla base di una “Engagement Letter” e di una fattura datate

entrambe del 21 febbraio 2014, il successivo 27 febbraio la AO 2 ha effettuato un

versamento di € 247'104.– a favore della PI 2 di __________ (in seguito PI 2)

per prestazioni effettuate e da effettuarsi nel periodo tra il 1° gennaio e il

31 marzo 2014 dall’avv. AP 1 e da alcuni dei suoi collaboratori.

B. Il

1° dicembre 2014 l’Amtsgericht di Darmstadt

ha dichiarato aper­ta la procedura d’insolvenza (Insolvenzverfahren) della

AO 2 e designato l’avv. AO 1 quale amministratore (Insolvenz­verwalter).

C. In

questa sua qualità, il 27 dicembre 2017 l’avv. AO 1 ha avviato dinanzi al Landgericht Darmstadt un’azione revocatoria

contro l’avv. AP 1 volta a condannarlo a restituire i € 247'104.–

versati al suo studio legale il 27 febbraio 2014.

D. Con decisione del 6 dicembre 2018, la Pretura di Lugano ha accolto l’istanza

30 novembre 2018 dell’avv. AO 1 intesa al riconoscimento in Svizzera della

procedura d’insolvenza della AO 2.

E. Il

21 dicembre 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, a nome della massa

fallimentare svizzera della AO 2, ha promosso nei confronti dell’avv. AP 1 un’istanza

di conciliazione presso la Pretura di Lugano volta alla revocazione, ai sensi

dell’art. 288 LEF, del pagamento di € 247'104.– del 27 febbraio

2014. Con decisione del 17 gennaio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha

ceduto la pretesa oggetto della causa, all’amministratore germanico avv. AO 1,

autorizzandolo a farla valere in nome proprio e a suo rischio e pericolo nell’interesse

della massa. A seguito del fallito tentativo di conciliazione, a quest’ultimo è

stata rilasciata l’autoriz­­zazione ad agire il 22 febbraio 2019.

F. Con petizione presentata

il 5 giugno 2019 dinanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano (sezione 3), l’avv. AO 1 ha chiesto per con­to della AO 2 la

condanna dell’avv. AP 1 al pagamento di €

247'104.– (e in via subordinata di fr. 279'593.48, pari a € 247'104.–

al tasso di cambio del 21 dicembre 2018, data dell’inoltro dell’i­­stanza di conciliazione) oltre agli

interessi di mora del 5% dal 2 no­vembre 2016 in revocazione del

versamento del 27 febbraio 2014. Con risposta dell’8 luglio 2019 il convenuto

si è opposto alla petizione. In sede di replica del 7 ottobre 2019 e duplica

del 19 novembre 2019 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche,

così come hanno fatto in occasione dell’udienza di pri­me arringhe del 12

maggio 2020, ove il convenuto ha chiesto an-che una semplificazione del

processo ai sensi dell’art. 125 CPC, così da poterlo limitare alle eccezioni di

litispendenza, prescrizio­ne e legittimazione passiva da lui sollevate, mentre l’attore

ha postulato l’estromissione dall’incarto dell’allegato di duplica in quan­to

tardivo. Il 4 giugno 2020 il Pretore ha ammesso la ricevibilità della duplica e

la richiesta di limitazione del processo alle tre eccezioni appena nominate. Le

parti hanno quindi presentato le loro memorie scritte conclusive in merito alle

eccezioni il 1° e il 10 luglio 2020, in cui hanno ribadito le rispettive

conclusioni.

G. Statuendo con decisione

del 6 agosto 2020 il Pretore ha respinto tutte e tre le eccezioni, ponendo a

carico del convenuto le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– e ripetibili

di fr. 3'500.– in favore dell’attore.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell’11 settembre

2020 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue eccezioni, con

protesta di spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2020 l’avv.

AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello.

Fatti

I. Il

15 gennaio 2021 l’avv. AO 1 ha postulato l’assunzione quale nuovo mezzo di

prova della decisione del Landgericht Darmstadt del 4 gennaio 2021 avente come oggetto l’azione revocatoria

da lui promossa in Germania (sopra ad C). Con scritto del 1° febbraio 2021 l’avv.

AP 1 ha dichiarato di non opporsi a tale richiesta ma ha chiesto di poter produrre

il ricorso che intendeva inoltrare contro la decisione germanica, ciò che ha

poi fatto il 15 febbraio 2021, inoltrando copia della conferma di ricezione del

ricorso rilasciata dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main il 2 febbraio 2021.

L. Con istanza del 25 marzo

2021 AP 1 ha chiesto l’as­­sunzione di un altro nuovo mezzo di prova,

ossia una versione della “Engagement

letter” già agli atti comprendente una quarta pagina

supplementare.

Considerando

Considerandi

in

diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata sulle

singole questioni cui è stata limitata la causa revocatoria (art. 285 segg.

LEF) – è una decisione di prima istanza incidentale contro cui è dato a titolo indipendente

(art. 237 cpv. 2 CPC) il rimedio

dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza

della CEF 14.2011.30 del 28 luglio 2011, consid. 3.3) sempre che il va-lore

litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]), ciò che è il

caso nella fattispecie, il valore litigioso ammontando a fr. 279'593.48

(sopra ad F). La decisione

con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione

(art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è infatti “incidentale” nel

senso dell’art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria

superiore può portare immediatamen­te all’emanazione di una decisione finale e

con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (sentenza

del Tribunale federale 4A_545/2014 del 10 aprile 2015 consid. 2.1), situazione che si verifica nel caso in esame dal momento

che l’am­­missione di una delle eccezioni

di prescrizione, litispendenza o le­gittimazione passiva sollevate dal convenuto

metterebbe immediatamente fine alla causa.

1.1

Pronunciata

in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica

è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 14 agosto 2020, il termine d’impugna­­zione

è scaduto domenica 13 settembre, tranne essere riportato a lunedì 14 settembre

2020.

in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato tre giorni prima (data del

timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)

contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nel

caso di specie, la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt del 4

gennaio 2021, ricevuta dall’avv. AO 1 il 12 gennaio, è pertanto in sé

ricevibile, come lo è pure la conferma di ricezione del ricorso inoltrato dall’appellante all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main del 2 febbraio 2021, ancorché siano documenti

senza rilievo nella procedura d’ap­­pello, per i motivi che verranno

illustrati in appresso.

1.2.2

È pure priva d’interesse la richiesta dell’appellante volta ad

assumere la versione della “Engagement letter”, già agli

atti (doc. Q), comprendente una quarta pagina supplementare (doc. 8), per

dimostrare che l’AO 2 era parte all’accordo. Riguarda in effetti il merito

della vertenza. Non ha nulla a che vedere con le eccezioni di prescrizione,

litispendenza e carenza di legittimazione passiva oggetto della procedura d’appello.

2.

Giusta l’art. 285 LEF la revocazione ha per scopo di assoggettare alla

procedura di esecuzione o di fallimento i beni che le sono stati sottratti in

seguito a uno degli atti – detti revocabili – enumerati dagli art. 286 a 288

LEF. Nel fallimento il diritto di chiedere la revocazione spetta all’amministrazione

del fallimento o ai singoli creditori in caso di cessione in virtù degli art.

260.

o 269 cpv. 3 LEF (art. 285 cpv. 2 n. 2 LEF). In particolare, sono

revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni

precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione,

riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di

favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 cpv. 1 LEF). L’azione revocatoria si promuove, al loro domicilio

in Svizzera (art. 289 LEF), contro coloro che stipularono col debitore l’atto

revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché

contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di

mala fede (art. 290 LEF) e chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli (art.

291.

LEF). Fino al 31 di­cembre 2019 l’azione revocatoria si prescriveva

in due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2), e ora in

tre anni (art. 292 cpv.1 n. 2 LEF).

Qualora

il fallimento (o una procedura analoga) sia stato pronunciato all’estero, l’avvio

di un’azione revocatoria in Svizzera su beni ivi situati presuppone che la

decisione di fallimento estera sia stata riconosciuta in Svizzera ad istanza

dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore

(art. 166 e 175 LDIP), così da poterne estendere gli effetti ai beni del debitore

situati in Svizzera, effetti che sono però disciplinati esclusivamente dal

diritto del fallimento svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). L’azione revocatoria è

quindi regolata dagli art. 285 a 292 LEF e può essere proposta anche dall’amministrazione

straniera del fallimento o da un creditore del fallito cui l’ufficio dei

fallimenti ha ceduto la pretesa revocatoria (cfr. art. 171 LDIP).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha respinto anzitutto l’ecce­­zione di prescrizione sollevata

dal convenuto, rilevando che il termine biennale di prescrizione dell’azione

revocatoria (art. 292 n. 2 vLEF) comincia a decorrere dalla pubblicazione della

sentenza di riconoscimento del fallimento

estero in Svizzera giusta il diritto pre­vigente (art. 170 cpv. 2 LDIP),

intervenuta nella fattispecie il 14 di­cembre 2018, e non dalla

pronuncia del fallimento all’estero (avvenuta il 1° dicembre 2014) come

sosteneva invece il convenuto con riferimento all’art. 171 cpv. 2 nLDIP. Ora, l’attore

ha inoltrato l’istanza di conciliazione il 21

dicembre 2018, sicché l’azione non

risulta prescritta. Quanto all’eccezione

di litispendenza, il Pretore ha considerato che la pendenza in Germania

di una causa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto di quella svizzera

non configura un caso di “doppia

litispendenza” che possa giustificare la sospensione

del procedimento giusta l’art. 9 LDIP,

siccome i fallimenti sono esclusi dal campo d’applicazione della

Convenzione di Lugano (art. 1 cifra 2 lett. b CLug), di modo che il giudizio

estero non potrà essere riconosciuto in Svizzera. Infine, il primo giudice ha

pure respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto.

Non ha disconosciuto che il versamento contestato era avvenuto a favore della PI

2, società sciolta e quindi inesistente giuridicamente dal 2010, ma ha

considerato che il reale beneficiario fosse AP 1, da reputarsi terzo in

malafede ai sensi dell’art. 290 LEF.

4.

Con l’appello AP 1

contesta anzitutto la reiezione del­l’eccezione di prescrizione, ribadendo che

il termine biennale di prescrizione decorre dall’apertura del fallimento all’estero

conformemente al nuovo diritto e che il secondo capoverso dell’art. 171 LDIP è

stato introdotto proprio per specificare, chiarire ed elimina­re un’incertezza

legislativa. In effetti, nonostante l’art. 170 cpv. 2 vLDIP prevedesse già che

i termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della

decisione di riconoscimento del fallimento estero, l’applicabilità della norma

al termine biennale di prescrizione dell’art. 292 n. 2 vLEF era dibattuta,

controversa e in larga misura osteggiata in dottrina, poiché dava adito a una

situazione insostenibile, ossia la possibilità di promuovere in Svizzera un’azione

revocatoria praticamente sine

die mediante la procrastinazione

dell’istanza di riconoscimento del fallimento estero in Sviz­zera.

4.1

Orbene,

come rilevato dalla controparte con le osservazioni all’ap­­pello, la dottrina era

in realtà unanime nel ritenere che il termine di prescrizione secondo il

diritto previgente (art. 171 vLDIP) decorresse dalla pubblicazione della

sentenza di riconoscimento in Svizzera del fallimento pronunciato all’estero (Richard

Gassmann, in: Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 3 ad art. 171 LDIP; Berti/Mabillard in: Basler Kommentar, Internationales

Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 20 ad art. 171 LDIP; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 25

ad art. 171 LDIP; Kauf­mann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 15

ad art. 170 LDIP, Kaufmann-Kohler/Schöll,

Commentaire romand de la LP, 2005, n.

37.

ad art. 171 LDIP). Non potrebbe d’altro canto essere

altrimenti siccome il messaggio concernente la LDIP del 10 novembre 1982 (FF

1983.

I 428) dispone chiaramente che l’art. 170 cpv. 2 LDIP, secondo cui i termini

della legge svizzera decorrono dalla pubblicazione della decisione di delibazione,

vale segnatamente per il termine stabilito per l’azione di revocazione.

4.1.1

D’altronde,

proprio il rapporto esplicativo della modifica della LDIP citato dall’appellante

evidenzia come la regola dell’art. 171 cpv. 2 nLDIP sia nuova. Prima del 1°

gennaio 2019, tutti i termini di diritto svizzero, compresi quello di

prescrizione dell’art. 292 LEF (cui rinviava già l’art. 171 vLDIP), decorrevano

dalla decisione di riconoscimento del fallimento estero (art. 170 cpv. 2 vLDIP),

come insegnava anche la dottrina unanime (sopra consid. 4.1). La controversia

dottrinale citata nel rapporto riguardava i termini degli art. 286-288 LEF e il

vantaggio (non lo svantaggio) che dalla previgente regolamentazione derivava ai

convenuti in un’azione revocatoria. “Per

motivi di parallelismo” il dies ad

quem del termine di prescrizione dell’art. 292 LEF è stato allineato

a quello nuovo fissato per i termini degli art. 285-288 LEF in deroga all’art.

170.

cpv. 2 LDIP. Non s’intendeva pertanto, come allega l’appellante, eliminare

un’incertezza giuridica – l’art. 170 cpv. 2 LDIP era ed è chiaro – bensì di

modificarne un aspetto ritenuto insoddisfacente.

4.1.2

Ne

segue che il giudizio pretorile, nella misura in cui ritiene quale punto di

partenza della prescrizione biennale la data del riconoscimento del fallimento

estero in Svizzera (come noto anteriore al 1° gennaio 2019), non presta il

fianco alla critica.

4.2

L’appellante

sostiene invero, con riferimento all’art. 196 cpv. 2 LDIP, che l’azione

revocatoria sia, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, un caso di “Dauersachverhalt” poiché mira a revocare

un atto giuridico con effetti perduranti, i quali si sono protratti dopo il 1°

gennaio 2019, sicché a sua mente si applica la nuova norma dell’art. 171 cpv. 2

nLDIP nel caso di specie.

4.2.1

Giusta

l’art. 196 LDIP gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e

conclusi prima dell’entrata in vigore della legge sono regolati dal diritto

previgente (cpv. 1). Invece gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici

sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore del­la legge, sono regolati, fino a detta entrata in

vigore, dal diritto pre­vigente e dall’entrata in vigore della legge,

sono regolati dal nuovo diritto (cpv. 2). L’art. 196 LDIP va letto alla luce

del titolo finale del Codice civile (Geiser/Jametti in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed.

2013, n. 5 segg. ad art. 196 LDIP). Per quan­to attiene alla

prescrizione, se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al

diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto

anteriore non sia ancora sopraggiunta la prescrizione, mentre l’entrata in

vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in

corso, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 49 cpv. 1 e 3 Tit fin. CC;

Geiser/ Jametti, op. cit., n.

60.

ad art. 196).

4.2.2

Nel

caso di specie, la prescrizione è iniziata a decorrere il 14 dicembre 2018 (v.

sopra consid. 4.1) e il termine biennale (art. 292 n. 2 vLEF) sarebbe scaduto

il 14 dicembre 2020, salvo prolungarsi fino al 14 dicembre 2021 a causa dell’entrata

in vigore, il 1° gennaio 2020, del termine di prescrizione più lungo di un anno

ora prescritto dall’art. 292 cpv. 1 n. 2 LEF (art. 196 cpv. 2 LDIP e 49 cpv. 1

Tit. fin. CC). Il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione sotto il

diritto previgente rimane infatti invariato anche dopo l’entrata in vigore del

nuovo diritto (art. 49 cpv. 3 Tit. fin. CC). La censura dell’appellante cade

quindi nel vuoto.

5.

Quale secondo motivo d’appello AP 1 sostiene, relativamente alla

reiezione dell’eccezione di litispendenza e della richiesta di sospensione della

procedura giusta l’art. 9 cpv. 1 LDIP, che il Pretore avrebbe applicato il

diritto in modo errato, nella misura in cui ha ritenuto che la decisione sull’azione

revocatoria promossa in Germania non sarebbe riconoscibile in Svizzera. A sua

mente, il primo giudice non ha considerato che tra Svizzera e Germania è in

essere una Convenzione del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (0.276.191.361), in

virtù della quale una senten­za tedesca relativa a un’azione revocatoria può

essere riconosciu­ta in Svizzera (art. 6), la Convenzione di Lugano non avendo

su tale aspetto sostituito la Convenzione del 1929 (art. 65 CLug).

5.1

La procedura di

riconoscimento del fallimento estero in Svizzera disciplinata agli art. 166

segg. LDIP ha tra i suoi obiettivi di proteggere gli interessi dei creditori

garantiti da pegno, dei creditori privilegiati (della prima e seconda classe

dell’art. 219 LEF) domiciliati in Svizzera e dei creditori delle succursali dell’ente

giuridico fallito all’estero iscritte nel registro di commercio svizzero (art.

172.

cpv. 1 LDIP), conferendo loro un diritto di preferenza (art. 173 cpv. 1

LDIP) sul ricavo della realizzazione dei beni del debitore fallito localizzati

in Svizzera (art. 170 cpv. 1 LDIP) al momento del passaggio in giudicato del giudizio di riconoscimento (Kaufmann-Koh­ler/Rigozzi, op. cit., n. 5 e 8 ad art. 170) o che vi

sarebbero ancora localizzati se non fossero stati spostati all’estero per mezzo

di un atto revocabile (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op.

cit., n. 11 ad art. 171). Il riconoscimento di una sentenza revocatoria estera

avente come oggetto beni della massa (detta

secondaria) dei beni situati in Svizzera è quindi escluso, perché

priverebbe i creditori designa­ti all’art. 172 cpv. 1 LDIP della protezione loro conferita dalla legge (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op.

cit., n. 29 ad art. 171).

5.1.1

Il

Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione per il motivo che l’azione

revocatoria non è una causa di diritto privato bensì di diritto esecutivo, sicché

esula dal campo d’applicazione degli art. 25 segg. LDIP (DTF 139 III 247

consid. 5.3; 135 III 134 consid. 3.3.3; 129 III 687 consid. 5.2). In questa

logica l’esclusione della riconoscibilità delle decisioni revocatorie estere si estende anche ai beni che

esulano dalla massa secondaria, mentre i sostenitori dell’altra motivazione ne ammettono il riconoscimento dal

momen­to che il sistema protettivo degli art. 166 segg. LDIP non riguarda i

beni situati fuori dalla Svizzera (v. Kaufmann-Kohler/

SCHöll, op. cit., n.

30.

ad art. 171 LDIP con riferimenti). Tale divergenza non è però di rilievo

nella fattispecie, perché la pretesa di restituzione della somma oggetto del

versamento tenuto per revocabile è da considerare localizzata in Svizzera – e

quindi facente parte della massa secondaria – siccome è diretta contro AP 1, domiciliato a __________ già dal 2003 (art. 167 cpv. 3 LDIP; Kauf­mann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7

ad art. 170).

5.1.2

Dal 1° gennaio 2019, la questione è invero

disciplinata dall’art. 174c nLDIP, secondo cui se sono

strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le

decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il

creditore sono riconosciute secondo gli art. 25–27, a condizione che siano

state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e

il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

5.1.2.1

Il

testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a

seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante

è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve

procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia

all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in

Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale,

o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello

Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimen­to della decisione

revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento

estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle

condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano

adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella

massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia

rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).

5.1.2.2

La

nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si

potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il

riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in

Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati

all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del

convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie

processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano

internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori

che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione

revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde

scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un

bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo

domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile

in ragione del domicilio svizzero del

convenuto e nel contempo sarebbe esclu­sa un’azione revocatoria sulla

scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso:

Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la

faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui

esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento

del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria,

v. sopra consid. 5.1).

5.1.2.3

A

ben vedere, del resto, l’oggetto dell’azione revocatoria non è il diritto

patrimoniale distratto – tant’è che, per esempio, in caso di revoca del

trasferimento di un fondo del fallito a un terzo esso rimane iscritto a

registro fondiario a nome del fallito (sentenza della CEF 15.2007.70 del 3

luglio 2007) – ma la pretesa di assoggettamento del bene o del suo

corrispettivo (art. 291 LEF) al (mini-)fallimento (art. 285 cpv. 1 LEF e 170

cpv. 1 LDIP), motivo per cui il foro dell’azione,

in diritto interno, non è il luogo di situazione o d’im­­matricolazione

del bene, bensì il domicilio del convenuto se è domiciliato in Svizzera e il

luogo del fallimento se ha il domicilio o la sede all’estero (art. 289 LEF).

Non ne va diversamente in ambito internazionale. Certo, non è possibile

reintegrare in modo coatto un bene mobile o immobile situato all’estero. Nel

caso in cui il convenuto non lo mette a disposizione spontaneamente, una

pretesa di risarcimento potrebbe comunque essere fatta valere in Svizzera sui suoi altri beni ivi localizzati (cfr. Peter in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 6 ad art. 291 LEF).

5.1.3

Riassumendo,

la decisione emessa dal Landgericht Darmstadt il 4

gennaio 2021, anche se dovesse essere confermata dall’Oberlan­­desgericht Frankfurt

am Main, non potrà essere riconosciuta in Svizzera, né secondo l’art. 174c

LDIP, dato che il convenuto è domiciliato in Svizzera, né secondo il diritto

previgente (a supporlo applicabile), sia perché la pretesa revocatoria rientra

nella massa attiva del mini-fallimento (sopra consid. 5.1), sia perché la

giurisprudenza del Tribunale federale non ammetteva il riconosci-mento in

Svizzera di decisioni revocatorie straniere (sopra consid. 5.1.1).

5.2

In virtù dell’art. 4 cpv. 1 della Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l’esecu­­zione

delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS

0.276.191.361), il riconoscimento di una decisione pronunciata da un tribunale

civile di uno degli Stati contraenti sarà negato nell’altro allorché la

decisione abbia per effetto di attuare un rapporto di diritto che non è valido

né perseguibile nel territorio dello Stato dove la decisione è fatta valere,

per considerazioni d’ordine pubblico o morale. Orbene, simili considerazioni

sono alla base del sistema di riconoscimento dei fallimenti esteri in Svizzera

e di liquidazione della massa secondaria (“mini-fallimento”), destinato a

proteggere gli interessi dei creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP (sopra consid. 5.1). D’altronde, il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare nella già citata DTF 129

III 687 (consid. 4.2) che le decisioni in materia di esecuzione forzata, in cui questioni di diritto materiale sono

esaminate a titolo solo pre­giudiziale, non sono soggette all’obbligo di

riconoscimento statuito nelle convenzioni bilaterali, ciò che vale anche per la

Convenzione germano-svizzera del 1929 (Peter Gottwald,

Insolvenzrechtliche Annexverfahren im

Verhältnis Deutschland-Schweiz, in: Tatsachen – Verfahren – Vollstreckung, Festschrift für Isaak Meier, 2015, pag.

254.

ad d). Ne segue che, per un motivo come per l’altro, un riconoscimento in

Svizzera della decisione revocatoria germanica è esclu­sa anche in base alla

Convenzione del 1929. Ancorché per ragioni diverse, la decisione impugnata merita

conferma nella misura in cui respinge l’eccezione di

litispendenza e di sospensione della causa in virtù dell’art. 9 LDIP.

6.

L’appellante critica infine la decisione

pretorile laddove ha ammesso la sua legittimazione passiva all’azione

revocatoria.

6.1

Dagli

atti, egli sostiene, risulta che l’importo di cui è chiesta la restituzione non

è stato accreditato a lui personalmente e non se ne evince neppure che di

seguito la somma sia stata trasferita o utilizzata a suo favore. A suo dire

anche le prove offerte dall’attore non permetteranno di provare ch’egli ha

ricevuto la somma direttamente o indirettamente, sicché non può essere

considerato co­me favorito nel senso dell’art. 290 LEF. L’appellante considera infatti

errata l’affermazione del Pretore secondo cui la PI 2 non esiste più dal 2010,

posto che una fattura del 21 febbraio 2014, l’attestato di versamento

dei € 247'104.– e le coordinate bancarie di un conto presso la __________

intestato proprio alla società proverebbero il contrario, ma soprattutto la sua

partita IVA italiana ne dimostrerebbe l’esistenza almeno fino al 30 giugno

2014, per tacere del fatto che come soci della società figurano solo altre due

società, la __________ e la __________.

6.2

La ricevibilità della

censura è alquanto dubbia. L’appellante non si confronta infatti con le prove

indicate dal Pretore circa lo scioglimento della PI 2 (doc. AA e BB) e la sua

radiazione dal registro della Companies

House il 18 maggio 2010 (www.thegazet­te.co.uk/London/issue/__________/supplement/__________). Ad ogni modo, l’as­­senza

di contestazione permette di tenere per accertata la fine dell’esistenza della

società a quella data. I documenti citati dall’ap­­pellante per contestare l’accertamento

pretorile non lo rimettono minimamente in discussione, come del resto già

spiegato dallo stesso Pretore, sulla cui motivazione l’appellante sorvola. Una

fattura (doc. P), un’attestazione di versamento (doc. O) o le coordinate

bancarie di un conto (doc. 7) intestate a una società non han­no alcun

carattere di ufficialità che consenta di attestarne l’esi­­stenza a dispetto

della certificazione ufficiale della sua radiazione. Neppure una partita IVA

italiana (doc. 6) può far rinascere una società incorporata e radiata in Gran

Bretagna. Semmai, questi documenti dimostrano che il convenuto, che ne era

direttore, non ha informato la banca e il fisco della cancellazione della

società e ha continuato a utilizzarne la

ragione sociale, ciò che potrebbe an­che costituire un illecito fiscale (se

non penale).

6.3

Ciò posto, il reale

beneficiario del versamento del 27 febbraio 2014 non

poteva essere la PI 2, cancellata più di tre anni pri­ma. L’appellante

non contesta d’altronde gli accertamenti del Pretore secondo cui le prestazioni

fatturate alla AO 2 sono state effettuate da lui e dal suo team, che la società

beneficiaria portava il suo (cog)nome, ch’egli ne era

direttore unitamente ad altre due società, ch’egli ha firmato personalmente l’“Engagement Letter” del

21.

febbraio 2014 (doc. Q) e la fattura di stessa data (doc. P) né che ha

dimostrato di avere ancora nel 2019 accesso al conto intestato alla società

sciolta producendo la conferma del conto corrente aperto a nome della PI 2

presso la __________ rilasciata online il 9 aprile 2019 (doc. 7). Non risulta

errata, di conseguenza, la conclusione del primo giudice, per cui il convenuto

ave­va la concreta possibilità di entrare in possesso del denaro versato dalla AO

2, sicché dev’essere considerato quale terzo beneficiario in mala fede giusta l’art.

290.

LEF. Che i soci della PI 2 fossero la __________ e la __________ era senza rilievo nel 2014 visto che la società era cancellata da più

di tre anni. Non può così ch’essere confermata la reiezione dell’ec­­cezione di

legittimazione passiva, ricordato che tale legittimazione compete al reale

beneficiario dell’atto revocabile (DTF 135 III 268 consid. 3). Nella ridotta

misura in cui è motivata, e pertanto ricevibile, la censura va respinta, ciò

che suggella l’esito dell’appello.

7.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG (RL 178.200), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 279'593.48,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 2'000.–

complessivi relative al presente

giudizio, già anticipate dall’appellante, so­no poste a suo carico. Essa

rifonderà alla controparte fr. 3'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).