14.2020.144
Rigetto definitivo dell’opposizione con domanda di exequatur. Competenza per materia. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Decisione sulle spese processuali
19 maggio 2021Italiano9 min
dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del credito il “Saldo parcelle legali per complessivi Euro 4'181.95
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.144
Lugano
19 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Quinto promossa con istanza 27 luglio 2020
da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato dall’avv.RE 1
contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo
di Quinto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’avv.RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'397.75 oltre agli interessi del 5%
dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del credito il “Saldo parcelle legali per complessivi Euro 4'181.95
pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da
decreto ingiuntivo no. __________ emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace
di __________ e reso esecutivo con decreto del 17.02.2020”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 luglio
2020 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Giudicatura
di pace del Circolo di Quinto sia l’exequatur del
suddetto decreto ingiuntivo sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18
agosto 2020 e ha postulato la cancellazione del precetto
esecutivo, facendo presente di aver nel frattempo pagato all’escutente l’importo
preteso.
C. Statuendo con decisione (decreto) del 3 settembre 2020, il Giudice di
pace ha stralciato la procedura dai ruoli “per irricevibilità”, ponendo
a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore della convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 15 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma della medesima nel senso dello
stralcio della procedura “per
avvenuta acquiescenza” (invece che “per irricevibilità”)
con l’addossamento delle spese processuali di fr. 250.– alla convenuta,
tenuta a rifondergli fr. 400.– per indennità. Invitata a presentare
osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale
competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come
quello presentato dall’avv. RE 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente
contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 7 settembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 17 settembre. Presentato due giorni
prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal
reclamante – ossia la fattura del 19 agosto 2020 da lui emessa nei confronti di
CO 1 (doc. B) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna
pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno
giudizio (v. sotto consid. 6).
2.
Rilevata
la propria incompetenza a statuire sulla fattispecie – che andava sottoposta al
Pretore o al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG) – nella decisione impugnata
il Giudice di pace ha “stralciato” la procedura dal ruolo “per irricevibilità”, ponendo le spese
processuali già anticipate dall’istante integralmente a suo carico e obbligandolo
a corrispondere alla convenuta un’indennità d’inconvenienza.
3.
Nel
reclamo l’avv. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver stralciato la causa
dai ruoli per “irricevibilità” quando egli stesso aveva assegnato un termine all’escussa per
presentare osservazioni all’istanza perché la medesima “non risultava inammissibile o infondata”. A suo dire il primo giudice era comunque competente a decidere sulla
questione poiché oltre a giudicare le controversie patrimoniali fino a un
valore di fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), ai sensi degli art. 335 cpv.
3.
e 338 CPC egli sarebbe pure tenuto a riconoscere e a dichiarare esecutivo in
Svizzera il decreto ingiuntivo italiano invocato quale titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Chiede pertanto che la decisione impugnata sia
riformata nel senso che lo stralcio venga pronunciato per “acquiescenza”
– giacché l’escussa ha provveduto a versargli l’importo preteso dopo la
ricezione dell’istanza –, che gli sia riconosciuta un’indennità di fr. 400.–
e che la tassa di giustizia di prima sede sia posta a carico di CO 1.
4.
Orbene,
contrariamente a quanto crede il reclamante, le richieste di
riconoscimento e di exequatur di
decisioni estere formulate come domanda principale nel petitum dell’istanza (come nella
fattispecie, v. pagg. 5-6) rientrano per legge nell’esclusiva competenza del Pretore o del Pretore aggiunto, a
prescindere dal valore litigioso (art. 37 cpv. 3 LOG; ad es. sentenze della CEF
14.2011.108
del 30 agosto 2011, consid. 1, 14.2017.178 del 27 marzo 2018,
consid. 5.3). Il Giudice di pace potrebbe tutt’al più esaminare l’esecutività
di una decisione estera in via pregiudiziale qualora sia chiesto unicamente il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (sentenza della CEF
14.2014.100
del 17 settembre 2014, consid. 5.3). Nemmeno il rinvio agli art.
335.
cpv. 3 e 338 CPC viene in aiuto del reclamante, giacché tali norme si
riferiscono all’esecuzione di decisioni relative a crediti non pecuniari, come
risulta dal confronto tra i due primi capoversi dell’art. 335 CPC, e alla procedura di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere a titolo principale
non regolata dalla Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (sentenza della CEF 14.2019.132
del 16 agosto 2019 consid. 1.2), e comunque sia non disciplinano la competenza
materiale del giudice dell’esecuzione, lasciata al diritto cantonale (art. 3
CPC), che nel Cantone Ticino – come già specificato – designa quale unico
giudice dell’esecuzione il Pretore o il Pretore aggiunto (v. art. 37 cpv. 3
LOG). La tesi del reclamante è pertanto infondata.
5.
Ancorché la motivazione della decisione impugnata
si avvera quindi corretta, il suo primo dispositivo è tecnicamente
errato, dal momento che una causa irricevibile per carenza di competenza
materiale non va stralciata dal ruolo – esito riservato alle procedure
diventate senza oggetto in seguito a transazione, acquiescenza o desistenza
(art. 241 CPC) oppure per altri motivi (art. 242 CPC) – ma va dichiarata d’ufficio
irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96
del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Non è tuttavia necessario correggerlo
siccome all’atto pratico stralcio e dichiarazione
d’irricevibilità hanno lo stesso effetto, ovvero la non entrata in
materia e l’assenza di regiudicata (sentenza della CEF 14.2016.40 del 15
settembre 2016 consid. 5.4/e).
6.
Che
la convenuta abbia poi pagato il credito posto in esecuzione non muta tale esito. In
effetti, contrariamente a quanto sostiene
il reclamante, l’agire della convenuta non può essere considerato come un’acquiescenza
ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, da una parte perché essa non ha formalmente
riconosciuto la pretesa dell’istante – anzi ha fatto valere pretese
riconvenzionali – dall’altra poiché le parti non hanno
sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma. D’altronde il pagamento non ha reso la causa senza oggetto dal
momento che l’istanza non tendeva solo al rigetto definitivo dell’opposizione
ma anche – e in via principale – al riconoscimento e alla dichiarazione di
esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo emanato dal Giudice di pace di __________.
7.
La
decisione impugnata va confermata quanto all’assegnazione della tassa di
giustizia (dispositivo n. 3), giustamente posta a ca-rico dell’istante in virtù
dell’art. 106 cpv. 1 CPC data la non entrata in materia. Essendosi limitato a
chiedere un’indennità per sé in caso di soccombenza della controparte nella
procedura di reclamo, l’avv. RE 1 non contesta d’altronde specificatamente il
dispositivo (n. 2) relativo all’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza
di fr. 100.– alla convenuta, che pure essa deve seguire il principio della
soccombenza prescritto dall’art. 106 cpv. 1 CPC.
8.
Anche
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
d’indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750.–
(pari alla somma della tassa di giustizia di fr. 250.–, dell’indennità di fr. 100.–
assegnata alla convenuta e dell’indennità di fr. 400.– chiesta dal
reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).