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Decisione

14.2020.144

Rigetto definitivo dell’opposizione con domanda di exequatur. Competenza per materia. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Decisione sulle spese processuali

19 maggio 2021Italiano9 min

dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del credito il “Saldo parcelle legali per complessivi Euro 4'181.95

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.144

Lugano

19 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Quinto promossa con istanza 27 luglio 2020

da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato dall’avv.RE 1

contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo

di Quinto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 27 aprile 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’avv.RE 1 ha

escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 4'397.75 oltre agli interessi del 5%

dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del credito il “Saldo parcelle legali per complessivi Euro 4'181.95

pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da

decreto ingiuntivo no. __________ emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace

di __________ e reso esecutivo con decreto del 17.02.2020”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 luglio

2020 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Giudicatura

di pace del Circolo di Quinto sia l’exequatur del

suddetto decreto ingiuntivo sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18

agosto 2020 e ha postulato la cancellazione del precetto

esecutivo, facendo presente di aver nel frattempo pagato all’escutente l’importo

preteso.

C. Statuendo con decisione (decreto) del 3 settembre 2020, il Giudi­ce di

pace ha stralciato la procedura dai ruoli “per irricevibilità”, ponendo

a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’in­­dennità

di fr. 100.– a favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 15 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma della medesima nel senso dello

stralcio della procedura “per

avvenuta acquiescenza” (invece che “per irricevibilità”)

con l’addossamento delle spese processuali di fr. 250.– alla convenuta,

tenuta a rifondergli fr. 400.– per indennità. Invitata a presentare

osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale

competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come

quello presentato dall’avv. RE 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente

contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 7 settembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 17 settembre. Presentato due giorni

prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal

reclamante – ossia la fattura del 19 agosto 2020 da lui emessa nei confronti di

CO 1 (doc. B) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna

pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno

giudizio (v. sotto consid. 6).

2.

Rilevata

la propria incompetenza a statuire sulla fattispecie – che andava sottoposta al

Pretore o al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG) – nella decisione impugnata

il Giudice di pace ha “stralciato” la procedura dal ruolo “per irricevibilità”, ponendo le spese

processuali già anticipate dall’istante integralmente a suo carico e obbligandolo

a corrispondere alla convenuta un’indennità d’inconve­­nienza.

3.

Nel

reclamo l’avv. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver stralciato la causa

dai ruoli per “irricevibilità” quando egli stes­so aveva assegnato un termine all’escussa per

presentare osservazioni all’istanza perché la medesima “non risultava inammissibile o infondata”. A suo dire il primo giudice era comunque competente a decidere sulla

questione poiché oltre a giudicare le controversie patrimoniali fino a un

valore di fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), ai sensi degli art. 335 cpv.

3.

e 338 CPC egli sarebbe pure tenuto a riconoscere e a dichiarare esecutivo in

Svizzera il decreto ingiuntivo italiano invocato quale titolo di rigetto

definitivo dell’opposizio­­ne. Chiede pertanto che la decisione impugnata sia

riformata nel senso che lo stralcio venga pronunciato per “acquiescenza”

– giacché l’escussa ha provveduto a versargli l’importo preteso dopo la

ricezione dell’istanza –, che gli sia riconosciuta un’inden­­nità di fr. 400.–

e che la tassa di giustizia di prima sede sia posta a carico di CO 1.

4.

Orbene,

contrariamente a quanto crede il reclamante, le richieste di

riconoscimento e di exequatur di

decisioni estere formulate co­me domanda principale nel petitum dell’istanza (come nella

fattispecie, v. pagg. 5-6) rientrano per legge nell’esclusiva competen­za del Pretore o del Pretore aggiunto, a

prescindere dal valore litigioso (art. 37 cpv. 3 LOG; ad es. sentenze della CEF

14.2011.108

del 30 agosto 2011, consid. 1, 14.2017.178 del 27 marzo 2018,

consid. 5.3). Il Giudice di pace potrebbe tutt’al più esaminare l’e­­secutività

di una decisione estera in via pregiudiziale qualora sia chiesto unicamente il

rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (sentenza della CEF

14.2014.100

del 17 settembre 2014, consid. 5.3). Nemmeno il rinvio agli art.

335.

cpv. 3 e 338 CPC viene in aiuto del reclamante, giacché tali norme si

riferisco­no all’esecuzione di decisioni relative a crediti non pecuniari, co­me

risulta dal confronto tra i due primi capoversi dell’art. 335 CPC, e alla procedura di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere a titolo principale

non regolata dalla Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni

in materia civile e com­merciale (sentenza della CEF 14.2019.132

del 16 agosto 2019 consid. 1.2), e comunque sia non disciplinano la competenza

materiale del giudice dell’esecuzione, lasciata al diritto cantonale (art. 3

CPC), che nel Cantone Ticino – come già specificato – designa quale unico

giudice dell’esecuzione il Pretore o il Pretore aggiunto (v. art. 37 cpv. 3

LOG). La tesi del reclamante è pertanto infondata.

5.

Ancorché la motivazione della decisione impugnata

si avvera quin­di corretta, il suo primo dispositivo è tecnicamente

errato, dal momento che una causa irricevibile per carenza di competenza

materiale non va stralciata dal ruolo – esito riservato alle procedure

diventate senza oggetto in seguito a transazione, acquiescenza o desistenza

(art. 241 CPC) oppure per altri motivi (art. 242 CPC) – ma va dichiarata d’ufficio

irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96

del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Non è tuttavia necessario correggerlo

siccome all’atto pratico stralcio e dichiarazione

d’irricevibilità hanno lo stesso effetto, ovvero la non entrata in

materia e l’assenza di regiudicata (sentenza della CEF 14.2016.40 del 15

settembre 2016 consid. 5.4/e).

6.

Che

la convenuta abbia poi pagato il credito posto in esecuzione non muta tale esito. In

effetti, contrariamente a quanto sostiene

il reclamante, l’agire della convenuta non può essere considerato come un’acquiescenza

ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, da una parte perché essa non ha formalmente

riconosciuto la pretesa del­l’istante – anzi ha fatto valere pretese

riconvenzionali – dall’altra poiché le parti non hanno

sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma. D’altronde il pagamento non ha reso la cau­sa senza oggetto dal

momento che l’istanza non tendeva solo al rigetto definitivo dell’opposizione

ma anche – e in via principale – al riconoscimento e alla dichiarazione di

esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo emanato dal Giudice di pace di __________.

7.

La

decisione impugnata va confermata quanto all’assegnazione della tassa di

giustizia (dispositivo n. 3), giustamente posta a ca-rico dell’istante in virtù

dell’art. 106 cpv. 1 CPC data la non entrata in materia. Essendosi limitato a

chiedere un’indennità per sé in caso di soccombenza della controparte nella

procedura di recla­mo, l’avv. RE 1 non contesta d’altronde specificatamente il

dispositivo (n. 2) relativo all’attribuzione di un’indennità d’incon­­venienza

di fr. 100.– alla convenuta, che pure essa deve seguire il principio della

soccombenza prescritto dall’art. 106 cpv. 1 CPC.

8.

Anche

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

d’indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750.–

(pari alla somma della tassa di giustizia di fr. 250.–, dell’indennità di fr. 100.–

assegnata alla convenuta e dell’indennità di fr. 400.– chiesta dal

reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).