14.2020.145
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Difficoltà economiche del debitore. Proposta di cessione di una casa a saldo del debito
5 novembre 2020Italiano5 min
la notifica della decisione impugnata avvenuta a RE 1 l’11 settembre 2020, il reclamo, presentato brevi manu
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RE 1
Incarto n.
14.2020.145
Lugano
5 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2020.2900 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24
giugno 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 46'445.70, indicando quale
causa del credito il “Risarcimento
danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, come da
decisione su opposizione del 28.09.2018, dilazione non rispettata del
28.12.2018”;
che con decisione del 7 settembre 2020, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza
presentata dalla Cassa il 24 giugno 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto
limitatamente a fr. 43'979.70 (anziché per fr. 44'494.–), ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità alla
controparte;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 16 settembre 2020 chiedendole di accettare come “acconto/saldo” del suo debito verso l’istante
una casa di sua proprietà in Italia libera da vincoli e ipoteche;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
Fatti
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
ch’essendo
la notifica della decisione impugnata avvenuta a RE 1 l’11 settembre 2020, il reclamo, presentato brevi manu
il 16 settembre 2020,
è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti
acclusi allo stesso sono pertanto irricevibili siccome RE 1 non li ha
presentati in prima sede;
che fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il
reclamo si rivela anch’esso irricevibile;
Considerandi
che
ad ogni modo censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non
costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e
14.2014.173
del 10 settembre 2014);
che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di
pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo
minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che
né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono competenti
per statuire sull’offerta del reclamante di accettare come
“acconto/saldo” del suo debito verso l’istante una casa di sua proprietà in Italia;
che
tale offerta va indirizzata all’autorità istante o sottoposta all’ufficio d’esecuzione
in sede di pignoramento;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il
reclamante e il fatto ch’egli ha agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente –
da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'979.70, raggiunge senz’altro la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).