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Decisione

14.2020.145

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Difficoltà economiche del debitore. Proposta di cessione di una casa a saldo del debito

5 novembre 2020Italiano5 min

la notifica della decisione impugnata avvenuta a RE 1 l’11 settembre 2020, il reclamo, presentato brevi manu

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.145

Lugano

5 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico

(art. 48b LOG) nella causa SO.2020.2900 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24

giugno 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 7 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 46'445.70, indicando quale

causa del credito il “Risarcimento

danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, come da

decisione su opposizione del 28.09.2018, dilazione non rispettata del

28.12.2018”;

che con decisione del 7 settembre 2020, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza

presentata dalla Cassa il 24 giugno 2020 e rigettato in via definitiva l’opposi­zione interposta dal convenuto

limitatamente a fr. 43'979.70 (anziché per fr. 44'494.–), ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità alla

controparte;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 16 settembre 2020 chiedendole di accettare come “acconto/saldo” del suo debito verso l’istan­­te

una casa di sua proprietà in Italia libera da vincoli e ipoteche;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

Fatti

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

ch’essendo

la notifica della decisione impugnata avvenuta a RE 1 l’11 settembre 2020, il reclamo, presentato brevi manu

il 16 settembre 2020,

è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nel caso in esame le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti

acclusi allo stesso sono pertanto irricevibili siccome RE 1 non li ha

presentati in prima sede;

che fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il

reclamo si rivela anch’esso irricevibile;

Considerandi

che

ad ogni modo censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non

costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e

14.2014.173

del 10 settembre 2014);

che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di

pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo

minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che

né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono competenti

per statuire sull’offerta del reclamante di accettare co­me

“acconto/saldo” del suo debito verso l’istante una casa di sua proprietà in Italia;

che

tale offerta va indirizzata all’autorità istante o sottoposta all’uf­­ficio d’esecuzione

in sede di pignoramento;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il

reclamante e il fatto ch’egli ha agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente –

da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'979.70, raggiunge senz’altro la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).