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Decisione

14.2020.146

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture emesse da uno studio legale per onorari di amministrazione della società escussa, sottoscritte dal suo liquidatore. Dubbi sull’identità tra escutente e creditore

9 aprile 2021Italiano10 min

dal 22 novembre 2019, indicando quali cause del credito la “Fattura del 14.03.2017 (CHF 5'400.–) e

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.146

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020

da

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv.

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dall’avv. RE 1

contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 16 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha

escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'800.– oltre agli interessi del 5%

dal 22 novembre 2019, indicando quali cause del credito la “Fattura del 14.03.2017 (CHF 5'400.–) e

fattura del 17.03.2017 (CHF 5'400.–)”.

B. Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7

luglio 2020 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 23 luglio 2020.

C. Statuendo con decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 800.– a favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova

decisione, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Il 15 ottobre 2020

il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impu­­gnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 9 settembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

21.

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito rilevando che i due riconoscimenti

di debito a tergo delle fatture prodotte dall’i­­stante come titoli di rigetto

risultano tutt’altro che indiscutibili e chiari

come invece dovrebbero essere, secondo la dottrina e la giu­risprudenza,

per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF. In effetti, il firmatario degli stessi, l’avv. PINT1 1, oltre a

svolgere la propria attività presso lo studio legale che ha emesso le fatture,

in quel periodo era pure neo-liquidatore

della società convenuta. E poiché sui riconoscimenti di debito non

risulta in che veste egli li ha sottoscritti, a mente del primo giudice

potrebbe anche aver agito a titolo personale. Oltre all’uso del “si” impersonale, che

non aiuta a comprendere chi sia il debitore, anche la designazione del creditore è secondo il

Pretore ambigua ed equivocabile, giacché il conto indicato

sulle fatture per effettuare il versamento

risulta intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e non allo stesso istante.

Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo l’avv. RE 1 precisa anzitutto di aver ricoperto la carica di

amministratore della società escussa durante gli anni per i quali sono stati

fatturati gli onorari posti in esecuzione,

e ciò senz’alcuna contestazione da parte della CO 1. Afferma di non comprendere

quale peso possa avere il fatto che l’avv. PINT1 1, all’epoca neo

liquidatore della debitrice, era anche suo collega di studio legale. Critica l’i­potesi

avanzata dal Pretore secondo cui l’avv. PINT1 1 potrebbe aver sottoscritto i

riconoscimenti di debito a titolo personale, sottolineando come l’identità

della debitrice – a cui erano dirette le fatture per le prestazioni rese dal

proprio studio – e del suo rappresentante in qualità di liquidatore della

medesima siano assolutamente chiare e indiscutibili. A detta dell’avv. RE 1 i

due riconoscimenti di debito e l’uso della forma impersonale non richiedono

alcuna interpretazione, dal momento che le fatture – da lui stesso emesse –

sono indirizzate al domicilio della società debitrice e le dichiarazioni sono

state sottoscritte dal liquidatore di que­st’ultima, il quale disponeva del

diritto di firma individuale. Secon­do il reclamante non sussistono nemmeno

dubbi sul suo ruolo di creditore ed è irrilevante la menzione sulle fatture

della G__________ Studio legale SA quale titolare del conto, dal momento che

anche il formulario di domanda d’esecuzione permette al­l’e­scutente d’indicare

un conto corrente diverso dal proprio. Per l’in­sorgente la diversa conclusione

cui è giunto il primo giudice è quindi fondata su un accertamento

manifestamente errato dei fat­ti, motivo per cui chiede l’annullamento della

decisione e l’accogli­mento dell’istanza.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi

nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una

procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,

consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nel

caso in esame il reclamante sostiene che il suo ruolo di creditore sarebbe “palesemente individuato” dal momento che le fatture sono state da lui stesso emesse – come si

evincerebbe dalla carta intestata – e non dalla G__________ come invece afferma­to

dalla convenuta nelle proprie osservazioni all’istanza.

In

realtà, ambedue le fatture sono intestate con la scritta “RE 1

STUDIO LEGALE”,

indicano per il paga­mento un conto intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e sono emesse (senza firma) a nome

della “G__________” (menzionata in calce alle fatture). Che il creditore possa indicare quale conto

corrente sul quale effettuare il pagamento delle sue prestazioni quello di un

terzo sarà anche vero, ma nel caso specifico è solo uno dei tre elementi che

concorrono a far apparire la G__________ (con o senza l’aggiunta “Studio Legale SA”) come possibile creditrice delle fatture. Perlomeno sussiste un dubbio

circa l’identità del creditore, che legittimava il Pretore a reputare non certa

la sua corrispondenza con l’escutente indicato sul precetto esecutivo, tale da giustificare

la reiezione dell’istanza. Al reclamante rimane ad ogni modo aperta la via dell’azione

creditoria ordinaria (sopra consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo

titolare della pretesa posta nell’esecuzione in esame (ricordato che la stessa

era stata fatta valere in una precedente esecuzione dalla “__________ Studio Legale”, v. doc. 2.2 accluso alle osservazioni all’istanza).

6.

Stante

quanto precede, diventa superfluo esaminare la questione dell’identità tra

escusso e debitore, così come l’eccezione di nullità dei riconoscimenti di

debito per un eventuale conflitto d’interessi in cui si sarebbe trovato l’avv. PINT1

1.

nella sua qualità di liquidatore dell’escussa subentrato all’ex

amministratore della stessa, l’avv. RE 1, di cui è collega di studio (v.

osservazioni all’istan­­za, pag. 4).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).