14.2020.146
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture emesse da uno studio legale per onorari di amministrazione della società escussa, sottoscritte dal suo liquidatore. Dubbi sull’identità tra escutente e creditore
9 aprile 2021Italiano10 min
dal 22 novembre 2019, indicando quali cause del credito la “Fattura del 14.03.2017 (CHF 5'400.–) e
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Incarto n.
14.2020.146
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020
da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv.
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dall’avv. RE 1
contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 16 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'800.– oltre agli interessi del 5%
dal 22 novembre 2019, indicando quali cause del credito la “Fattura del 14.03.2017 (CHF 5'400.–) e
fattura del 17.03.2017 (CHF 5'400.–)”.
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7
luglio 2020 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 luglio 2020.
C. Statuendo con decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 800.– a favore della convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova
decisione, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Il 15 ottobre 2020
il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 9 settembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
21.
settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito rilevando che i due riconoscimenti
di debito a tergo delle fatture prodotte dall’istante come titoli di rigetto
risultano tutt’altro che indiscutibili e chiari
come invece dovrebbero essere, secondo la dottrina e la giurisprudenza,
per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF. In effetti, il firmatario degli stessi, l’avv. PINT1 1, oltre a
svolgere la propria attività presso lo studio legale che ha emesso le fatture,
in quel periodo era pure neo-liquidatore
della società convenuta. E poiché sui riconoscimenti di debito non
risulta in che veste egli li ha sottoscritti, a mente del primo giudice
potrebbe anche aver agito a titolo personale. Oltre all’uso del “si” impersonale, che
non aiuta a comprendere chi sia il debitore, anche la designazione del creditore è secondo il
Pretore ambigua ed equivocabile, giacché il conto indicato
sulle fatture per effettuare il versamento
risulta intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e non allo stesso istante.
Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo l’avv. RE 1 precisa anzitutto di aver ricoperto la carica di
amministratore della società escussa durante gli anni per i quali sono stati
fatturati gli onorari posti in esecuzione,
e ciò senz’alcuna contestazione da parte della CO 1. Afferma di non comprendere
quale peso possa avere il fatto che l’avv. PINT1 1, all’epoca neo
liquidatore della debitrice, era anche suo collega di studio legale. Critica l’ipotesi
avanzata dal Pretore secondo cui l’avv. PINT1 1 potrebbe aver sottoscritto i
riconoscimenti di debito a titolo personale, sottolineando come l’identità
della debitrice – a cui erano dirette le fatture per le prestazioni rese dal
proprio studio – e del suo rappresentante in qualità di liquidatore della
medesima siano assolutamente chiare e indiscutibili. A detta dell’avv. RE 1 i
due riconoscimenti di debito e l’uso della forma impersonale non richiedono
alcuna interpretazione, dal momento che le fatture – da lui stesso emesse –
sono indirizzate al domicilio della società debitrice e le dichiarazioni sono
state sottoscritte dal liquidatore di quest’ultima, il quale disponeva del
diritto di firma individuale. Secondo il reclamante non sussistono nemmeno
dubbi sul suo ruolo di creditore ed è irrilevante la menzione sulle fatture
della G__________ Studio legale SA quale titolare del conto, dal momento che
anche il formulario di domanda d’esecuzione permette all’escutente d’indicare
un conto corrente diverso dal proprio. Per l’insorgente la diversa conclusione
cui è giunto il primo giudice è quindi fondata su un accertamento
manifestamente errato dei fatti, motivo per cui chiede l’annullamento della
decisione e l’accoglimento dell’istanza.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi
nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una
procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020,
consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nel
caso in esame il reclamante sostiene che il suo ruolo di creditore sarebbe “palesemente individuato” dal momento che le fatture sono state da lui stesso emesse – come si
evincerebbe dalla carta intestata – e non dalla G__________ come invece affermato
dalla convenuta nelle proprie osservazioni all’istanza.
In
realtà, ambedue le fatture sono intestate con la scritta “RE 1
STUDIO LEGALE”,
indicano per il pagamento un conto intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e sono emesse (senza firma) a nome
della “G__________” (menzionata in calce alle fatture). Che il creditore possa indicare quale conto
corrente sul quale effettuare il pagamento delle sue prestazioni quello di un
terzo sarà anche vero, ma nel caso specifico è solo uno dei tre elementi che
concorrono a far apparire la G__________ (con o senza l’aggiunta “Studio Legale SA”) come possibile creditrice delle fatture. Perlomeno sussiste un dubbio
circa l’identità del creditore, che legittimava il Pretore a reputare non certa
la sua corrispondenza con l’escutente indicato sul precetto esecutivo, tale da giustificare
la reiezione dell’istanza. Al reclamante rimane ad ogni modo aperta la via dell’azione
creditoria ordinaria (sopra consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo
titolare della pretesa posta nell’esecuzione in esame (ricordato che la stessa
era stata fatta valere in una precedente esecuzione dalla “__________ Studio Legale”, v. doc. 2.2 accluso alle osservazioni all’istanza).
6.
Stante
quanto precede, diventa superfluo esaminare la questione dell’identità tra
escusso e debitore, così come l’eccezione di nullità dei riconoscimenti di
debito per un eventuale conflitto d’interessi in cui si sarebbe trovato l’avv. PINT1
1.
nella sua qualità di liquidatore dell’escussa subentrato all’ex
amministratore della stessa, l’avv. RE 1, di cui è collega di studio (v.
osservazioni all’istanza, pag. 4).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).