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Decisione

14.2020.147

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato fiduciario di fondazione e gestione di una società anonima. Responsabilità per le spese di costituzione e gestione

9 marzo 2021Italiano5 min

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.147

Lugano

9 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

ViIla

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dalla RE 1 SA

contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO

Fatti

1 per l’incasso di fr. 48'951.50 oltre agli interessi del 5% dal 1°

febbraio 2020, indicando quale causa del

credito il “mandato contrattuale del 29.03.2019 e relative fatture impagate”;

che

avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18

marzo 2020 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezio­ne 5, a concorrenza di fr. 49'256.50 (anziché i

fr. 48'951.50 posti in esecuzione), oltre agli interessi del 5% dal 1°

febbraio 2020;

che all’udienza di discussione tenutasi il 10

settembre 2020, l’istan­­te ha confermato la sua domanda sulla scorta di

un allegato scritto di complemento, mentre la convenuta vi si è opposta con una

risposta scritta anch’essa integrata nel verbale d’udienza, le parti ribadendo

poi le rispettive conclusioni con replica e duplica orali;

che statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 1'000.– a favore della convenuta;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenere l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e

ripetibili;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello

è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;

48 lett. e n. 1 LOG), che risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2

CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che

secondo la reclamante il contratto fiduciario da lei concluso con l’amministratore

Considerandi

unico della CO 1, PI 1, e la PI 2, che le

ha conferito l’incarico di creare e gestire la CO 1 tramite il suo

direttore PI 3 (designato con PI 1 membro del consiglio d’ammini­­strazione

della costituenda società) per conto degli azionisti PI 1 ed PI 2, costituisce

un valido titolo di riget­to provvisorio per i costi di costituzione e di

gestione della CO 1 indicati sulle fatture poste in esecuzione, e ciò anche nei

confronti della stessa società escussa, contrariamente a quan­to giudicato dal

Pretore;

che

infatti – essa sostiene – la convenuta è “subentrata” nei costi relativi

alla propria fondazione e gestione fiduciaria, esercitata in suo nome da PI 3,

in virtù dell’art. 645 cpv. 2 CO;

che

in realtà l’impegno di assumersi “ogni

obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi sostenuti, nonché degli

onorari qui di seguito indicati” contenuto nel “mandato societario”

costituente parte integrante del mandato fiduciario (doc. C) è stato preso dal “sottoscritto”, ovvero da PI 1 e dalla PI 2

(rappresentata dal suo direttore __________), come risulta dall’intestazione

del contratto e dalle firme apposte in fondo allo stesso;

che

tale impegno non è stato contratto “espressamente” a nome della società anonima

da costituire né la stessa risulta averlo assunto entro tre mesi dalla sua

iscrizione nel registro di commercio, sicché il richiamo all’art. 645 cpv. 2 CO

è privo di rilievo;

che

neppure è determinante in questa causa la pretesa assunzione per atti

concludenti da parte della convenuta dei debiti contratti in suo nome dall’amministratore

fiduciario PI 3, siccome non è oggetto di

un riconoscimento di debito sottoscritto dalla CO 1 nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, o perlomeno un siffatto riconoscimento non è stato prodotto dall’istante;

che

il reclamo, infondato, va pertanto respinto;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'951.50,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).