14.2020.147
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato fiduciario di fondazione e gestione di una società anonima. Responsabilità per le spese di costituzione e gestione
9 marzo 2021Italiano5 min
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.147
Lugano
9 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
ViIla
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dalla RE 1 SA
contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO
Fatti
1 per l’incasso di fr. 48'951.50 oltre agli interessi del 5% dal 1°
febbraio 2020, indicando quale causa del
credito il “mandato contrattuale del 29.03.2019 e relative fatture impagate”;
che
avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18
marzo 2020 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, a concorrenza di fr. 49'256.50 (anziché i
fr. 48'951.50 posti in esecuzione), oltre agli interessi del 5% dal 1°
febbraio 2020;
che all’udienza di discussione tenutasi il 10
settembre 2020, l’istante ha confermato la sua domanda sulla scorta di
un allegato scritto di complemento, mentre la convenuta vi si è opposta con una
risposta scritta anch’essa integrata nel verbale d’udienza, le parti ribadendo
poi le rispettive conclusioni con replica e duplica orali;
che statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 1'000.– a favore della convenuta;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenere l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
48 lett. e n. 1 LOG), che risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
secondo la reclamante il contratto fiduciario da lei concluso con l’amministratore
Considerandi
unico della CO 1, PI 1, e la PI 2, che le
ha conferito l’incarico di creare e gestire la CO 1 tramite il suo
direttore PI 3 (designato con PI 1 membro del consiglio d’amministrazione
della costituenda società) per conto degli azionisti PI 1 ed PI 2, costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio per i costi di costituzione e di
gestione della CO 1 indicati sulle fatture poste in esecuzione, e ciò anche nei
confronti della stessa società escussa, contrariamente a quanto giudicato dal
Pretore;
che
infatti – essa sostiene – la convenuta è “subentrata” nei costi relativi
alla propria fondazione e gestione fiduciaria, esercitata in suo nome da PI 3,
in virtù dell’art. 645 cpv. 2 CO;
che
in realtà l’impegno di assumersi “ogni
obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi sostenuti, nonché degli
onorari qui di seguito indicati” contenuto nel “mandato societario”
costituente parte integrante del mandato fiduciario (doc. C) è stato preso dal “sottoscritto”, ovvero da PI 1 e dalla PI 2
(rappresentata dal suo direttore __________), come risulta dall’intestazione
del contratto e dalle firme apposte in fondo allo stesso;
che
tale impegno non è stato contratto “espressamente” a nome della società anonima
da costituire né la stessa risulta averlo assunto entro tre mesi dalla sua
iscrizione nel registro di commercio, sicché il richiamo all’art. 645 cpv. 2 CO
è privo di rilievo;
che
neppure è determinante in questa causa la pretesa assunzione per atti
concludenti da parte della convenuta dei debiti contratti in suo nome dall’amministratore
fiduciario PI 3, siccome non è oggetto di
un riconoscimento di debito sottoscritto dalla CO 1 nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, o perlomeno un siffatto riconoscimento non è stato prodotto dall’istante;
che
il reclamo, infondato, va pertanto respinto;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'951.50,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).