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Decisione

14.2020.148

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di cartelle ipotecarie al portatore cedute a titolo di garanzia alla banca escutente. Esigibilità

12 maggio 2021Italiano21 min

Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.148

Lugano

12 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.217 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa

con istanza 26 febbraio 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 9 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: la Banca o la Banca __________)

da una parte ed CO 1 dall’altra hanno concluso

un contratto di mutuo intitolato “Contratto quadro per credito

ipotecario”, in forza del quale la Banca ha concesso

al beneficiario un credito ipotecario di 1'760'000.– per il finanziamen­to di

una casa plurifamiliare a __________, il quale prevedeva le seguenti clausole:

“Vengono applicati i tassi d’interesse fissati

nella/e corrispondente/i Conferma/e di prodotto. La Banca è autorizzata a

ridurre o ad au-mentare, in qualsiasi momento e senza osservare un termine di

preavviso, i rispettivi tassi d’interesse” (cifra

4/a);

“Disposizioni per crediti con tasso d’interesse

fisso e/o durata fissa, condizioni allo scadere della durata: scaduta la durata

concordata, il credito viene convertito in un credito a tempo indeterminato a

cui sono applicabili le condizioni del contratto quadro e della relativa

convenzione di prodotto. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore” (cifra 14/c).

“Il

Beneficiario del credito può disdire in qualsiasi momento il credito a tasso d’interesse

fisso rispettando un termine di preavviso di 90 (novanta) giorni dietro pagamento

di un indennizzo alla Banca […]. Senza disdetta, gli scoperti di credito e

altre spese eventuali sono esigibili immediatamente in CHF (scadenza):

[1] in

caso di mancato pagamento degli ammortamenti, degli interessi e delle altre

spese eventuali entro trenta (30) giorni dal relativo giorno di scadenza; […].

[3] se

contro il Beneficiario del credito e/o il debitore solidale sono stati presi

provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento” (cifra 7).

B. L’8

gennaio 2015 la RE 1 ha indirizzato a CO 1 una “Conferma di prodotto ipoteca a tasso fisso CHF n. __________

in relazione al contratto quadro n. __________”, che

ne precisava le condizioni, fissando in fr. 1'760'000.– l’importo del

credito concesso per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 al

tasso d’interesse fisso annuo dell’1.06% su fr. 1'452'000.– e del 2.06% su

fr. 308'000.– e in fr. 5'500.– l’ammortamento trimestrale.

C. Con

separato accordo di “Trasferimento

a titolo di garanzia” sottoscritto il 14 gennaio 2015, CO 1 ha trasferito

alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria al

portatore di 1° grado del valore di 500'000.– senza diritti di priorità e di

una di 2° grado di fr. 1'260'000.– con diritto di priorità per fr. 500'000.–,

entrambe gravanti i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di

proprietà del mutuatario. Tale accordo prevedeva una clausola secondo cui “La Banca può far valere i crediti garantiti

da cartella ipotecaria alle stes­se condizioni dei crediti garantiti. Non è

necessaria una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria

(vengono fatte salve le eventuali disposizioni cantonali inderogabili inerenti

la disdetta)”.

D. Sempre il 14 gennaio 2015

sul conto del convenuto sono stati accreditati fr. 1'760'000.–. Il 27

marzo 2018 la Banca ha comunicato a CO 1 che gli interessi ipotecari di fr. 12'354.38

sarebbero scaduti al 31 marzo 2018. Il 2 maggio 2018 la Banca ha tra-smesso al

convenuto una richiesta di pagamento d’interessi (di fr. 7'523.87) e di

ammortamento (di fr. 5'500.–) da corrispondere entro il 12 maggio 2018.

E. Il 29 maggio 2018 la

Banca ha notificato a CO 1 la disdetta con effetto immediato del credito

assegnatogli e della relativa relazione bancaria, con l’invito a trasferire sul

conto a essa intestato la somma totale di fr. 2'193'344.72, sulla quale

sarebbero stati addebitati gli interessi di mora del 10% a partire dal 30

maggio 2018.

F. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2018 dall’Uf­­ficio d’esecuzione

di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'760'000.– oltre

agli interessi del 10% dal 30 maggio 2018 indicando quale titolo di credito la “Cartella ipotecaria registrale di 1° grado di

nominale CHF 500'000.– + int.10% con diritto di subingresso, grava quota A, RFD

__________ 718, grava pure RF __________ part. 715. Cartella ipotecaria

registrale di 2° grado di nominale CHF 1'260'000.00 + int.10% con diritto di

subingresso, grava quota A RFD __________ __________, grava pure RF __________

part. __________. Contratto quadro per credito ipotecario del 08/09.01.2015.

Trasferimento a titolo di garanzia del 13/14.01.2014”.

G. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio

2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 1'720'746.16 (anziché fr. 1'760'000.–).

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 2 giugno 2020. Con replica spontanea dell’11 giugno 2020 e duplica

spontanea dell’1° luglio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni

antitetiche.

H. Statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità

di fr. 5'000.– a favore del convenuto.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via

subordinata l’an­­nullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo

giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 2 ottobre 2020

il presidente della Camera ha assegnato un termine alla reclamante per

esprimersi sulla questione dell’apparente perenzio­ne dell’esecuzione, a cui la

stessa ha dato seguito con scritto del 5 ottobre 2020. Il giorno successivo il

presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impu-­gnazione. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

L. Con

scritto del 29 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto, con l’ac­­cordo

della RE 1, la sospensione del procedimento, in vista di un tentativo d’accordo

bonale. Il 30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la richiesta,

con possibilità di riattivazione della causa su istanza della parte più

diligente. Con scritto del 23 febbraio 2021 la RE 1 ha postulato la revoca

della sospensione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 settembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 24 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che il creditore cui è stata

ceduta fiduciariamente una cartella ipotecaria a scopo di garanzia deve

documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella incorpora, quanto

– se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è

chiamata a garantire. Il primo giudice ha rilevato che la RE 1 aveva, per sua

stessa ammissione, disdetto unicamente la “relazione d’affari”, ossia il

credito di base, ma non le cartelle ipotecarie, ma ha precisato che l’esigibilità del

credito di cartella può subentrare non solo a seguito di una disdetta (art. 847 CC), ma anche del decorso di un

termine espressamente pattuito dalle parti, il quale può essere fatto dipendere

da un avvenimento futuro, come l’esigibilità del credito causale (di base), la questione di sapere se il credito di cartella

diviene esigibile quan­do lo diviene quello di base oppure tre mesi dopo

conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC essendo controversa nella dottrina.

Per

quanto attiene alla fattispecie, il Pretore ha considerato che l’ammissibilità

della clausola del contratto di trasferimento a titolo di garanzia, contestata

dal convenuto, secondo cui l’istante poteva “far valere i crediti garantiti da cartella

ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti” e ciò senza che fosse necessaria “una disdetta speciale dei crediti garantiti

da cartella ipotecaria”, può

restare indecisa, così come l’applicabilità dell’art. 847 cpv. 2 CC, ritenuto

che i motivi invocati dall’istante a sostegno dell’esigibilità del credito base – e quindi, di riflesso, a

quella del credito ipoteca­rio – necessitano di un’interpretazione degli

accordi venuti in essere fra le parti, che esula dalla propria competenza, ciò che

vale sia per la definizione del termine “provvedimenti esecutivi” cui fan­no riferimento i motivi di disdetta del

contratto quadro, sia per il tasso d’interesse (fisso o variabile) dopo la

scadenza concordata dell’ipoteca al 31 dicembre 2016. A mente del Pretore sono

questioni che non possono essere vagliate in una procedura sommaria, ma che

dovranno essere esaminate dal giudice di merito.

4.

Nel

reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una carente motivazione della decisione

impugnata e della violazione del proprio diritto di essere sentita, facendo

valere che il Pretore avrebbe dovuto

esaminare d’ufficio la questione dell’esigibilità del credito e dare un’interpretazione

delle clausole contrattuali su cui si fonda­va l’istanza e, se avesse avuto dei

dubbi al riguardo, avrebbe dovuto menzionare e motivare tale circostanza nella

decisione. A mente sua, infatti, quand’anche un caso richieda un apprezzamento

complesso, il giudice del rigetto non dovrebbe respingere l’istanza senza

motivazione, ma procedere a un esame sommario delle questioni di diritto

materiale pertinenti e dei documenti prodotti.

4.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata

dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di

pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,

una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art.

82.

LEF). Sta quindi di fatto che il giudice del rigetto è tenuto a

interpretare il riconoscimento di debito invocato dall’istante per verificare

se costituisce un valido titolo di rigetto, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso

(sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di

elementi estrinseci all’atto, fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di

rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà allora al giudice ordinario

pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine

di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze

della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre

2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1)

Ciò vale anche per la questione dell’esigibilità della

pretesa posta in esecuzione, che dev’essere esaminata d’ufficio conformemente

all’art. 57 CPC per determinare se i documenti prodotti dall’escu­­tente costituiscono giuridicamente un titolo di rigetto

provvisorio del­l’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (tra tante:

sentenza della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.2).

4.2

Ne

segue che il Pretore ha violato il diritto di essere sentita del­l’i­­stante

rinunciando a tentare d’interpretare le clausole indicate dalla stessa a

sostegno dell’esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Ora, una siffatta violazione implica di principio l’annulla­mento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del

29.

giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte

lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).

Nel caso specifico, non è necessario rinviare la

causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome la reclamante ha

postulato in via principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via

subordinata la retrocessione degli atti alla prima istanza per nuovo giudizio.

La causa è d’altronde matura per il giudizio e pone solo una questione

giuridica, ovvero l’interpretazione di una parte della documentazione già agli

atti, sicché nulla osta a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020

consid. 6.3).

5.

Nel

merito, la RE 1 ribadisce in primo luogo che il credito di base è diventato

esigibile già il 16 giugno 2016 a

seguito dell’e­­missione di un precetto esecutivo che la G__________ SA ha

fatto notificare a CO 1. Secondo lei, per “provvedimenti nell’am­­bito del diritto di esecuzione

e fallimento” nel senso del

punto 7 cpv. 2 terzo lemma del contratto quadro s’intende anche un’esecu­­zione

promossa da un terzo. La clausola

non fa riferimento infatti al fon­do gravato

da pegno, ma indica espressamente che i provvedimen­ti esecutivi devono

essere presi nei confronti del beneficiario. La reclamante evidenza inoltre che

nei confronti del convenuto sono state promosse altre tre esecuzioni dalla U__________

AG, dalla __________ e dalla R__________

SA. Secondo la Banca dovrebbe del

resto essere fatto noto alla corte che nelle operazioni di credito le banche

presuppongono di regola per ragioni di solvibilità che nei confronti del

richiedente il credito non siano pendenti esecuzioni.

5.1

La

clausola in discussione (“Senza

disdetta, gli scoperti di credito e altre spese eventuali sono esigibili

immediatamente in CHF (scaden­za) […] se contro il Beneficiario del credito e/o

il debitore solidale sono stati presi provvedimenti nell’ambito del diritto di

esecuzione e fallimento”, doc. B ad 7 secondo

paragrafo) non è univoca.

5.1.1

Pare

anzitutto limitata agli “scoperti

di credito e altre spese eventu­ali”, ovvero alla

parte del credito, degli interessi e delle spese non coperta dal pegno, a

differenza della clausola sulla disdetta (ad 7 primo paragrafo) che si riferisce

invece esplicitamente al “capitale

del credito e tutti gli interessi e le altre spese”.

La clausola invocata dalla banca non può pertanto giustificare l’immediata

esigibilità dell’intero credito posto in esecuzione, ma neppure di una parte

dello stesso in mancanza di quantificazione, nel contratto, della parte del

credito coperta dal pegno.

5.1.2

Se

in sé il termine “provvedimenti

nell’ambito del diritto di esecuzio­ne e fallimento”

potrebbe anche indicare i precetti esecutivi (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF), la

forma plurale usata lascia pensare che non basta da sé sola l’emanazione di un precetto

esecutivo non seguito da altri atti esecutivi per rendere esigibile il credito

della ban­ca (o meglio lo scoperto). Un

simile limite appare del resto sensato, siccome è noto che nel sistema

svizzero dell’esecuzione per debiti l’escutente può ottenere l’emanazione di un

precetto esecutivo con una semplice domanda senza dover giustificare la sua pretesa.

Ciò vale a maggior ragione nel caso specifico, in cui CO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo emesso il 16 giugno

2016.

a domanda della G__________ SA e

al momento in cui, il 29 maggio 2018,

la RE 1 gli ha notificato la disdetta con effetto

immediato (doc. O), l’esecuzione era perenta, giacché era trascorso

più di un anno dalla notifica del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF). Non

era quindi più pendente alcun provvedimento

esecutivo nei confronti del cliente. Inoltre la stessa banca ha atteso

la procedura di rigetto per invocare il motivo d’immediata esigibilità in discussione, mentre

sia nell’“avviso di misura esecutiva” del 2 maggio 2018

(doc. N) sia nella disdetta del 29 maggio 2018 (doc. O) essa si era riferita

solo agli scoperti. La sua interpretazione della clausola controversa non può

così dirsi univoca, neppure per essa stessa, e ad ogni modo appare

manifestamente abusiva nelle circostanze appena ricordate.

Non possono d’altronde essere considerate in questa sede le allegazioni

della reclamante circa le esecuzioni promosse dalla U__________ AG, dall’__________

e dalla R__________ SA (doc. L). Si tratta in effetti di allegazioni di fatto

nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2), dal momento che in prima

sede la Banca si era avvalsa unicamente dell’esecuzione promossa dalla G__________

SA (istanza pag. 4 ad 9, replica pag. 2 ad 5).

5.1.3

Non

si disconosce che il testo della clausola non esclude i provvedimenti esecutivi

presi a domanda di terzi. Il motivo di disdetta immediata successivo (“in caso di realizzazione forzata del/dei fon­do/i

costituito/i in pegno e/o i pegni mobiliari, dovuto il giorno del pubblico

incanto”, doc. B, ad 7, quarto trattino) potrebbe

invece far pensare, per evitare una ridondanza, che il terzo motivo riguarda

solo i provvedimenti ottenuti dalla banca e il quarto motivo anche la

realizzazione richiesta da terzi.

5.1.4

In

definitiva, sussistendo diversi dubbi sull’interpretazione della clausola e

sulla buona fede dell’istante che l’ha invocata solo in sede di rigetto, nell’esito

la decisione impugnata può essere confermata (sopra consid. 5).

5.2

In

secondo luogo la RE 1 ripete che il credito di base è diventato esigibile

perlomeno il 30 aprile 2018 in ragione della mora del mutuatario nel pagamento

degli interessi ipotecari in virtù della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del

contratto di base. Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo, un cittadino

comune sa o dovrebbe sapere che, nel caso in cui non sia stata stipulata un’ipo­­teca

fissa, ciò che nel caso di specie è stato convenuto solo fino al 31 dicembre

2016, sono applicabili tassi d’interesse variabili e questi sono notevolmente

più alti rispetto a quelli fissi. Inoltre, la reclamante afferma che l’opponente

è sempre (e in modo incontestato) stato messo al corrente dell’onere degli

interessi e li ha sempre pagati.

5.2.1

Ora,

nelle osservazioni all’istanza (ad 7-8) il convenuto ha allegato che la banca

gli aveva addebitato nel 2017 degli interessi molto più elevati di quelli

previsti dalla convenzione di prodotto e dell’art. 14 lett. c del contratto

quadro e ha opposto la compensazione con la pretesa d’interessi per marzo 2018.

Nella sua “presa di posizione

volontaria” inoltrata

spontaneamente l’11 giugno 2020 (ad 6), l’i­­stante non ha contestato in sé le

allegazioni e deduzioni del convenuto, ma si è avvalsa delle clausole n. 4/a e

n. 14/c del contratto quadro in relazione alla conferma d’ordine, alla “prassi bancaria standard” e alla giurisprudenza del Canton Zurigo per

sostenere di essere stata autorizzata a

modificare unilateralmente i tassi d’in­­teresse in ogni tempo e senza

preavviso e di ritenere che dopo la scadenza dell’ipoteca a tasso fisso il 31

dicembre 2016 non valevano più le condizioni per quell’ipoteca, bensì i tassi d’interesse

variabili per il credito a tempo indeterminato, che si basano “in generale” sul mercato dei capitali. Non è tuttavia consentito

allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF

144.

III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.45 del 23 luglio 2019

consid. 4.2). Il Pretore non avrebbe quindi potuto tenere conto della (nuova)

tesi della banca.

5.2.2

D’altronde,

il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo per una somma

“determinabile” al momento della firma del riconoscimento di debito, ciò che

non è il caso se il modo di stabilirla non è univoco né indipendente dalla

volontà unilaterale di una parte (sentenza

della CEF 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2/a). La clausola n.

4/a del contratto quadro non può pertanto

giustificare il rigetto dell’opposizione per interessi calcolati a un tasso,

fissato unilateralmente dalla banca, superiore a quello figurante nella

conferma d’ordine, né fungere da prova del­l’immediata esigibilità del credito

ipotecario per mancato pagamento degli interessi computati al nuovo tasso unilaterale

nel senso della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del contratto di base.

5.2.3

Sempre

per abbondanza, la clausola n. 14/c non prevede la trasformazione del tasso fisso

in tasso variabile, ma solo la conversione del credito a durata determinata in

un credito a tempo indeterminato, cui sono applicabili le condizioni del

contratto quadro e della relativa convenzione di prodotto, che pure essi non

contemplano esplicitamente la trasformazione del tasso fisso in tasso variabile.

Per tacere del fatto che il tasso variabile non risultava comunque stabilito

già al momento della firma dei contratti in questione, sicché gli interessi non

erano sufficientemente determinabili nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra

consid. 5.2.2). Che si basino “in

generale” sul mercato dei

capitali, sulla “prassi

bancaria standard” e la

giurisprudenza del Cantone Zurigo (decisione del­l’Obergericht LE140010 del 3 luglio 2014 in materia di protezione dell’unione

coniugale) non è di rilievo in materia di rigetto dell’op­­posizione, poiché

sono elementi estrinseci agli atti prodotti quale titolo di rigetto (sopra

consid. 4.1) e con un grado di precisione insufficiente rispetto alle esigenze

formali dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò vale anche per la circostanza secondo cui

il convenuto ha pagato interessi di mora più elevati senza sollevare obiezioni,

a prescindere dall’inammissibilità dei doc. S-Z (sopra consid. 5.2.1).

6.

Visti i dubbi che sussistono sull’esigibilità

del credito di base, non occorre pronunciarsi sulla validità e la

sottoscrizione della clausola secondo cui

l’esigibilità del credito di base comporta anche quella del credito di cartella

né sciogliere la controversia dottrinale relativa alla questione di sapere se

quando una tale clausola viene stipulata il credito di cartella diviene

esigibile allo stesso tempo di quello di base oppure tre mesi dopo conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC. In definitiva, seppur per un altro motivo da quello

indicato dal Pretore, la decisione impugnata merita conferma nel suo risultato

e il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante non è

preclusa la facoltà di adire il giudice

ordinario (sopra consid. 2 e 4.1).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'720'746.16,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1

rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).