14.2020.148
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di cartelle ipotecarie al portatore cedute a titolo di garanzia alla banca escutente. Esigibilità
12 maggio 2021Italiano21 min
Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2020.148
Lugano
12 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.217 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 26 febbraio 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: la Banca o la Banca __________)
da una parte ed CO 1 dall’altra hanno concluso
un contratto di mutuo intitolato “Contratto quadro per credito
ipotecario”, in forza del quale la Banca ha concesso
al beneficiario un credito ipotecario di 1'760'000.– per il finanziamento di
una casa plurifamiliare a __________, il quale prevedeva le seguenti clausole:
“Vengono applicati i tassi d’interesse fissati
nella/e corrispondente/i Conferma/e di prodotto. La Banca è autorizzata a
ridurre o ad au-mentare, in qualsiasi momento e senza osservare un termine di
preavviso, i rispettivi tassi d’interesse” (cifra
4/a);
“Disposizioni per crediti con tasso d’interesse
fisso e/o durata fissa, condizioni allo scadere della durata: scaduta la durata
concordata, il credito viene convertito in un credito a tempo indeterminato a
cui sono applicabili le condizioni del contratto quadro e della relativa
convenzione di prodotto. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore” (cifra 14/c).
“Il
Beneficiario del credito può disdire in qualsiasi momento il credito a tasso d’interesse
fisso rispettando un termine di preavviso di 90 (novanta) giorni dietro pagamento
di un indennizzo alla Banca […]. Senza disdetta, gli scoperti di credito e
altre spese eventuali sono esigibili immediatamente in CHF (scadenza):
[1] in
caso di mancato pagamento degli ammortamenti, degli interessi e delle altre
spese eventuali entro trenta (30) giorni dal relativo giorno di scadenza; […].
[3] se
contro il Beneficiario del credito e/o il debitore solidale sono stati presi
provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento” (cifra 7).
B. L’8
gennaio 2015 la RE 1 ha indirizzato a CO 1 una “Conferma di prodotto ipoteca a tasso fisso CHF n. __________
in relazione al contratto quadro n. __________”, che
ne precisava le condizioni, fissando in fr. 1'760'000.– l’importo del
credito concesso per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 al
tasso d’interesse fisso annuo dell’1.06% su fr. 1'452'000.– e del 2.06% su
fr. 308'000.– e in fr. 5'500.– l’ammortamento trimestrale.
C. Con
separato accordo di “Trasferimento
a titolo di garanzia” sottoscritto il 14 gennaio 2015, CO 1 ha trasferito
alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria al
portatore di 1° grado del valore di 500'000.– senza diritti di priorità e di
una di 2° grado di fr. 1'260'000.– con diritto di priorità per fr. 500'000.–,
entrambe gravanti i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di
proprietà del mutuatario. Tale accordo prevedeva una clausola secondo cui “La Banca può far valere i crediti garantiti
da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti. Non è
necessaria una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria
(vengono fatte salve le eventuali disposizioni cantonali inderogabili inerenti
la disdetta)”.
D. Sempre il 14 gennaio 2015
sul conto del convenuto sono stati accreditati fr. 1'760'000.–. Il 27
marzo 2018 la Banca ha comunicato a CO 1 che gli interessi ipotecari di fr. 12'354.38
sarebbero scaduti al 31 marzo 2018. Il 2 maggio 2018 la Banca ha tra-smesso al
convenuto una richiesta di pagamento d’interessi (di fr. 7'523.87) e di
ammortamento (di fr. 5'500.–) da corrispondere entro il 12 maggio 2018.
E. Il 29 maggio 2018 la
Banca ha notificato a CO 1 la disdetta con effetto immediato del credito
assegnatogli e della relativa relazione bancaria, con l’invito a trasferire sul
conto a essa intestato la somma totale di fr. 2'193'344.72, sulla quale
sarebbero stati addebitati gli interessi di mora del 10% a partire dal 30
maggio 2018.
F. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'760'000.– oltre
agli interessi del 10% dal 30 maggio 2018 indicando quale titolo di credito la “Cartella ipotecaria registrale di 1° grado di
nominale CHF 500'000.– + int.10% con diritto di subingresso, grava quota A, RFD
__________ 718, grava pure RF __________ part. 715. Cartella ipotecaria
registrale di 2° grado di nominale CHF 1'260'000.00 + int.10% con diritto di
subingresso, grava quota A RFD __________ __________, grava pure RF __________
part. __________. Contratto quadro per credito ipotecario del 08/09.01.2015.
Trasferimento a titolo di garanzia del 13/14.01.2014”.
G. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 1'720'746.16 (anziché fr. 1'760'000.–).
Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 2 giugno 2020. Con replica spontanea dell’11 giugno 2020 e duplica
spontanea dell’1° luglio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni
antitetiche.
H. Statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità
di fr. 5'000.– a favore del convenuto.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via
subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo
giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 2 ottobre 2020
il presidente della Camera ha assegnato un termine alla reclamante per
esprimersi sulla questione dell’apparente perenzione dell’esecuzione, a cui la
stessa ha dato seguito con scritto del 5 ottobre 2020. Il giorno successivo il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impu-gnazione. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
L. Con
scritto del 29 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto, con l’accordo
della RE 1, la sospensione del procedimento, in vista di un tentativo d’accordo
bonale. Il 30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la richiesta,
con possibilità di riattivazione della causa su istanza della parte più
diligente. Con scritto del 23 febbraio 2021 la RE 1 ha postulato la revoca
della sospensione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 settembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 24 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che il creditore cui è stata
ceduta fiduciariamente una cartella ipotecaria a scopo di garanzia deve
documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella incorpora, quanto
– se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è
chiamata a garantire. Il primo giudice ha rilevato che la RE 1 aveva, per sua
stessa ammissione, disdetto unicamente la “relazione d’affari”, ossia il
credito di base, ma non le cartelle ipotecarie, ma ha precisato che l’esigibilità del
credito di cartella può subentrare non solo a seguito di una disdetta (art. 847 CC), ma anche del decorso di un
termine espressamente pattuito dalle parti, il quale può essere fatto dipendere
da un avvenimento futuro, come l’esigibilità del credito causale (di base), la questione di sapere se il credito di cartella
diviene esigibile quando lo diviene quello di base oppure tre mesi dopo
conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC essendo controversa nella dottrina.
Per
quanto attiene alla fattispecie, il Pretore ha considerato che l’ammissibilità
della clausola del contratto di trasferimento a titolo di garanzia, contestata
dal convenuto, secondo cui l’istante poteva “far valere i crediti garantiti da cartella
ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti” e ciò senza che fosse necessaria “una disdetta speciale dei crediti garantiti
da cartella ipotecaria”, può
restare indecisa, così come l’applicabilità dell’art. 847 cpv. 2 CC, ritenuto
che i motivi invocati dall’istante a sostegno dell’esigibilità del credito base – e quindi, di riflesso, a
quella del credito ipotecario – necessitano di un’interpretazione degli
accordi venuti in essere fra le parti, che esula dalla propria competenza, ciò che
vale sia per la definizione del termine “provvedimenti esecutivi” cui fanno riferimento i motivi di disdetta del
contratto quadro, sia per il tasso d’interesse (fisso o variabile) dopo la
scadenza concordata dell’ipoteca al 31 dicembre 2016. A mente del Pretore sono
questioni che non possono essere vagliate in una procedura sommaria, ma che
dovranno essere esaminate dal giudice di merito.
4.
Nel
reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una carente motivazione della decisione
impugnata e della violazione del proprio diritto di essere sentita, facendo
valere che il Pretore avrebbe dovuto
esaminare d’ufficio la questione dell’esigibilità del credito e dare un’interpretazione
delle clausole contrattuali su cui si fondava l’istanza e, se avesse avuto dei
dubbi al riguardo, avrebbe dovuto menzionare e motivare tale circostanza nella
decisione. A mente sua, infatti, quand’anche un caso richieda un apprezzamento
complesso, il giudice del rigetto non dovrebbe respingere l’istanza senza
motivazione, ma procedere a un esame sommario delle questioni di diritto
materiale pertinenti e dei documenti prodotti.
4.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata
dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di
pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,
una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art.
82.
LEF). Sta quindi di fatto che il giudice del rigetto è tenuto a
interpretare il riconoscimento di debito invocato dall’istante per verificare
se costituisce un valido titolo di rigetto, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso
(sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di
elementi estrinseci all’atto, fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di
rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà allora al giudice ordinario
pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine
di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze
della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre
2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1)
Ciò vale anche per la questione dell’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione, che dev’essere esaminata d’ufficio conformemente
all’art. 57 CPC per determinare se i documenti prodotti dall’escutente costituiscono giuridicamente un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (tra tante:
sentenza della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.2).
4.2
Ne
segue che il Pretore ha violato il diritto di essere sentita dell’istante
rinunciando a tentare d’interpretare le clausole indicate dalla stessa a
sostegno dell’esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Ora, una siffatta violazione implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del
29.
giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte
lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).
Nel caso specifico, non è necessario rinviare la
causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome la reclamante ha
postulato in via principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via
subordinata la retrocessione degli atti alla prima istanza per nuovo giudizio.
La causa è d’altronde matura per il giudizio e pone solo una questione
giuridica, ovvero l’interpretazione di una parte della documentazione già agli
atti, sicché nulla osta a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020
consid. 6.3).
5.
Nel
merito, la RE 1 ribadisce in primo luogo che il credito di base è diventato
esigibile già il 16 giugno 2016 a
seguito dell’emissione di un precetto esecutivo che la G__________ SA ha
fatto notificare a CO 1. Secondo lei, per “provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione
e fallimento” nel senso del
punto 7 cpv. 2 terzo lemma del contratto quadro s’intende anche un’esecuzione
promossa da un terzo. La clausola
non fa riferimento infatti al fondo gravato
da pegno, ma indica espressamente che i provvedimenti esecutivi devono
essere presi nei confronti del beneficiario. La reclamante evidenza inoltre che
nei confronti del convenuto sono state promosse altre tre esecuzioni dalla U__________
AG, dalla __________ e dalla R__________
SA. Secondo la Banca dovrebbe del
resto essere fatto noto alla corte che nelle operazioni di credito le banche
presuppongono di regola per ragioni di solvibilità che nei confronti del
richiedente il credito non siano pendenti esecuzioni.
5.1
La
clausola in discussione (“Senza
disdetta, gli scoperti di credito e altre spese eventuali sono esigibili
immediatamente in CHF (scadenza) […] se contro il Beneficiario del credito e/o
il debitore solidale sono stati presi provvedimenti nell’ambito del diritto di
esecuzione e fallimento”, doc. B ad 7 secondo
paragrafo) non è univoca.
5.1.1
Pare
anzitutto limitata agli “scoperti
di credito e altre spese eventuali”, ovvero alla
parte del credito, degli interessi e delle spese non coperta dal pegno, a
differenza della clausola sulla disdetta (ad 7 primo paragrafo) che si riferisce
invece esplicitamente al “capitale
del credito e tutti gli interessi e le altre spese”.
La clausola invocata dalla banca non può pertanto giustificare l’immediata
esigibilità dell’intero credito posto in esecuzione, ma neppure di una parte
dello stesso in mancanza di quantificazione, nel contratto, della parte del
credito coperta dal pegno.
5.1.2
Se
in sé il termine “provvedimenti
nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento”
potrebbe anche indicare i precetti esecutivi (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF), la
forma plurale usata lascia pensare che non basta da sé sola l’emanazione di un precetto
esecutivo non seguito da altri atti esecutivi per rendere esigibile il credito
della banca (o meglio lo scoperto). Un
simile limite appare del resto sensato, siccome è noto che nel sistema
svizzero dell’esecuzione per debiti l’escutente può ottenere l’emanazione di un
precetto esecutivo con una semplice domanda senza dover giustificare la sua pretesa.
Ciò vale a maggior ragione nel caso specifico, in cui CO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo emesso il 16 giugno
2016.
a domanda della G__________ SA e
al momento in cui, il 29 maggio 2018,
la RE 1 gli ha notificato la disdetta con effetto
immediato (doc. O), l’esecuzione era perenta, giacché era trascorso
più di un anno dalla notifica del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF). Non
era quindi più pendente alcun provvedimento
esecutivo nei confronti del cliente. Inoltre la stessa banca ha atteso
la procedura di rigetto per invocare il motivo d’immediata esigibilità in discussione, mentre
sia nell’“avviso di misura esecutiva” del 2 maggio 2018
(doc. N) sia nella disdetta del 29 maggio 2018 (doc. O) essa si era riferita
solo agli scoperti. La sua interpretazione della clausola controversa non può
così dirsi univoca, neppure per essa stessa, e ad ogni modo appare
manifestamente abusiva nelle circostanze appena ricordate.
Non possono d’altronde essere considerate in questa sede le allegazioni
della reclamante circa le esecuzioni promosse dalla U__________ AG, dall’__________
e dalla R__________ SA (doc. L). Si tratta in effetti di allegazioni di fatto
nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2), dal momento che in prima
sede la Banca si era avvalsa unicamente dell’esecuzione promossa dalla G__________
SA (istanza pag. 4 ad 9, replica pag. 2 ad 5).
5.1.3
Non
si disconosce che il testo della clausola non esclude i provvedimenti esecutivi
presi a domanda di terzi. Il motivo di disdetta immediata successivo (“in caso di realizzazione forzata del/dei fondo/i
costituito/i in pegno e/o i pegni mobiliari, dovuto il giorno del pubblico
incanto”, doc. B, ad 7, quarto trattino) potrebbe
invece far pensare, per evitare una ridondanza, che il terzo motivo riguarda
solo i provvedimenti ottenuti dalla banca e il quarto motivo anche la
realizzazione richiesta da terzi.
5.1.4
In
definitiva, sussistendo diversi dubbi sull’interpretazione della clausola e
sulla buona fede dell’istante che l’ha invocata solo in sede di rigetto, nell’esito
la decisione impugnata può essere confermata (sopra consid. 5).
5.2
In
secondo luogo la RE 1 ripete che il credito di base è diventato esigibile
perlomeno il 30 aprile 2018 in ragione della mora del mutuatario nel pagamento
degli interessi ipotecari in virtù della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del
contratto di base. Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo, un cittadino
comune sa o dovrebbe sapere che, nel caso in cui non sia stata stipulata un’ipoteca
fissa, ciò che nel caso di specie è stato convenuto solo fino al 31 dicembre
2016, sono applicabili tassi d’interesse variabili e questi sono notevolmente
più alti rispetto a quelli fissi. Inoltre, la reclamante afferma che l’opponente
è sempre (e in modo incontestato) stato messo al corrente dell’onere degli
interessi e li ha sempre pagati.
5.2.1
Ora,
nelle osservazioni all’istanza (ad 7-8) il convenuto ha allegato che la banca
gli aveva addebitato nel 2017 degli interessi molto più elevati di quelli
previsti dalla convenzione di prodotto e dell’art. 14 lett. c del contratto
quadro e ha opposto la compensazione con la pretesa d’interessi per marzo 2018.
Nella sua “presa di posizione
volontaria” inoltrata
spontaneamente l’11 giugno 2020 (ad 6), l’istante non ha contestato in sé le
allegazioni e deduzioni del convenuto, ma si è avvalsa delle clausole n. 4/a e
n. 14/c del contratto quadro in relazione alla conferma d’ordine, alla “prassi bancaria standard” e alla giurisprudenza del Canton Zurigo per
sostenere di essere stata autorizzata a
modificare unilateralmente i tassi d’interesse in ogni tempo e senza
preavviso e di ritenere che dopo la scadenza dell’ipoteca a tasso fisso il 31
dicembre 2016 non valevano più le condizioni per quell’ipoteca, bensì i tassi d’interesse
variabili per il credito a tempo indeterminato, che si basano “in generale” sul mercato dei capitali. Non è tuttavia consentito
allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF
144.
III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.45 del 23 luglio 2019
consid. 4.2). Il Pretore non avrebbe quindi potuto tenere conto della (nuova)
tesi della banca.
5.2.2
D’altronde,
il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo per una somma
“determinabile” al momento della firma del riconoscimento di debito, ciò che
non è il caso se il modo di stabilirla non è univoco né indipendente dalla
volontà unilaterale di una parte (sentenza
della CEF 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2/a). La clausola n.
4/a del contratto quadro non può pertanto
giustificare il rigetto dell’opposizione per interessi calcolati a un tasso,
fissato unilateralmente dalla banca, superiore a quello figurante nella
conferma d’ordine, né fungere da prova dell’immediata esigibilità del credito
ipotecario per mancato pagamento degli interessi computati al nuovo tasso unilaterale
nel senso della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del contratto di base.
5.2.3
Sempre
per abbondanza, la clausola n. 14/c non prevede la trasformazione del tasso fisso
in tasso variabile, ma solo la conversione del credito a durata determinata in
un credito a tempo indeterminato, cui sono applicabili le condizioni del
contratto quadro e della relativa convenzione di prodotto, che pure essi non
contemplano esplicitamente la trasformazione del tasso fisso in tasso variabile.
Per tacere del fatto che il tasso variabile non risultava comunque stabilito
già al momento della firma dei contratti in questione, sicché gli interessi non
erano sufficientemente determinabili nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra
consid. 5.2.2). Che si basino “in
generale” sul mercato dei
capitali, sulla “prassi
bancaria standard” e la
giurisprudenza del Cantone Zurigo (decisione dell’Obergericht LE140010 del 3 luglio 2014 in materia di protezione dell’unione
coniugale) non è di rilievo in materia di rigetto dell’opposizione, poiché
sono elementi estrinseci agli atti prodotti quale titolo di rigetto (sopra
consid. 4.1) e con un grado di precisione insufficiente rispetto alle esigenze
formali dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò vale anche per la circostanza secondo cui
il convenuto ha pagato interessi di mora più elevati senza sollevare obiezioni,
a prescindere dall’inammissibilità dei doc. S-Z (sopra consid. 5.2.1).
6.
Visti i dubbi che sussistono sull’esigibilità
del credito di base, non occorre pronunciarsi sulla validità e la
sottoscrizione della clausola secondo cui
l’esigibilità del credito di base comporta anche quella del credito di cartella
né sciogliere la controversia dottrinale relativa alla questione di sapere se
quando una tale clausola viene stipulata il credito di cartella diviene
esigibile allo stesso tempo di quello di base oppure tre mesi dopo conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC. In definitiva, seppur per un altro motivo da quello
indicato dal Pretore, la decisione impugnata merita conferma nel suo risultato
e il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante non è
preclusa la facoltà di adire il giudice
ordinario (sopra consid. 2 e 4.1).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'720'746.16,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1
rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).