14.2020.149
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pretesa dilazione di pagamento assimilabile a un ritiro della domanda di fallimento. Buona fede processuale. Diritto di essere sentito
19 ottobre 2020Italiano8 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 533'301.24.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.149
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.191 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo
2020 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’RA 1, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 16 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’11
marzo 2020, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 533'301.24.
B. All’udienza
di discussione del 15 settembre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 16 settembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre
2020 per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del
fallimento, asserendo che l’istante le avrebbe concesso una dilazione di
pagamento parificabile a un ritiro dell’istanza. Il 25 settembre 2020 il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito
del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 17
settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 27 settembre, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 settembre 2020 (data del codice
a barre postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
Poiché
la reclamante non invoca uno dei motivi di annullamento del fallimento elencati
all’art. 174 cpv. 2 LEF ci si potrebbe chiedere, nel caso specifico, se sia
ammissibile lo scritto 18 giugno 2020 (doc. E) prodotto dalla reclamante per la
prima volta in questa sede. Dato ch’esso non risulta di rilievo per l’esito del
giudizio odierno (v. sotto consid. 3.2) si può lasciare il quesito irrisolto.
2.
La
reclamante si
duole di non aver potuto presentare osservazioni sugli scritti dell’istante
dell’11 settembre (con cui ha comunicato al Pretore di non aver ricevuto il
piano di rientro) e del 14 settembre 2020
(in cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza). Sennonché essa avrebbe potuto
esprimersi al riguardo presentandosi all’udienza del 15 settembre. Avendo
omesso di comparire, la reclamante non può dolersi seriamente di una violazione
del suo diritto di essere sentita.
3.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che, tenuto conto della difficile situazione da essa
segnalata in seguito al blocco imposto dalle autorità federali all’attività di
ristorazione a causa dell’epidemia di coronavirus, l’istante, nel chiedere al
Pretore con scritto del 16 aprile 2020 di sospendere la causa fino a settembre
per permetterle di regolarizzare la sua posizione, le ha concesso una dilazione
parificabile dalla giurisprudenza a un ritiro dell’istanza. A suo parere, il
Pretore avrebbe dovuto stralciare la causa invece di fissare l’udienza al 15
settembre 2020.
3.1
La
censura appare invero lesiva del principio della buona fede processuale (art.
52.
CPC), che impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in
prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare l’irregolarità
(sentenze della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 1.1 e 14.2017.124
del 4 giugno 2018 consid. 1.3). Nel caso in esame, la reclamante non si è
opposta alla citazione delle parti all’udienza del 15 settembre 2020. È quindi malvenuta a fare solo ora carico
al Pretore di averla fissata. Il giudice non avrebbe del resto potuto
stralciare la causa per intervenuto ritiro dell’istanza senza prima avvisare l’istante
che la
richiesta di rinvio dell’udienza era da considerare come un ritiro della
domanda di fallimento
(sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 4.2),
consentendole di precisare se questa era veramente la sua intenzione.
3.2
Ad
ogni modo, la “possibilità di
regolarizzare la loro posizione” evocata nella
comunicazione 16 aprile 2020 (doc. C accluso al reclamo) era subordinata all’adempimento
di tre condizioni – presentazione di un “piano di rientro”, pagamento
di un primo versamento entro 60 giorni e inoltro di tutti rendiconti mancanti
(scritto del 17 aprile 2020, doc. D) –, la prima delle quali non risulta essere
stata adempiuta. La reclamante pretende sì che l’istante avrebbe accettato “di fatto” la
rateazione “predisposta da lei
dimostrando di non dare più peso al piano di rientro”,
ma in realtà la convenuta si è limitata a versare due acconti di fr. 30'000.–
il 10 luglio 2020 e di fr. 1'610.– a fine luglio senza indicare con quale
frequenza e per quali importi avrebbe proceduto all’estinzione totale del
credito, di oltre fr. 500'000.– al momento dell’avvio della causa (lo
scritto 18 giugno 2020 prodotto quale doc.
E attesta semmai l’inadempimento di due delle tre condizioni). Mancano
quindi sia una proposta concreta di dilazione sia, per ovvi motivi, una sua
accettazione da parte dell’istante.
3.3
Non
va d’altronde sottaciuto, comunque sia, che una parificazione dello scritto del
17.
aprile 2020 a un ritiro della domanda di fallimento
è esclusa, siccome l’istante ha esplicitamente escluso un siffatto ritiro (“non ci è possibile ritirare
la nostra domanda di fallimento”, doc. D prima frase). Il reclamo vede così la sua
sorte segnata.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– avv.
–
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).