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Decisione

14.2020.150

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

4 novembre 2020Italiano5 min

il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.150

Lugano

4 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.2913 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2020

dalla

SUVA Bellinzona, Lucerna

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la SUVA ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57'187.75

per “prestazione indennità

giornaliere 2017/2018, esigibile 01.01.2019”.

che statuendo con decisione del 14 settembre 2020, il Pretore ha

accolto l’istanza 24 giugno 2020 della SUVA e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

ripetibili;

che

RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un reclamo del 25 settembre 2020;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 25 settembre 2020 contro la decisione notificata a RE 1 il 15

settembre, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere

“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la

sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

nel caso in esame RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si

limita a ribadire, in modo ancora più conciso e fonetico di quanto esposto in

prima sede, che l’inden­nizzo di cui l’istante chiede la restituzione era

dovuto in ragione della lesione da lui subita alla spalla destra, consecutiva a

suo dire a un infortunio e non a una malattia;

che

Fatti

il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la

decisione su opposizione emessa dalla stessa SUVA il 16 gennaio 2019 e prodotta

con l’istanza (quale doc. D) come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile;

che

ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in

sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto – sollevare

già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di

rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che la SUVA non ha del resto fondato la sua decisione del 16 gen­naio

2019 sul fatto che la lesione alla spalla dell’escusso non sia dovuta a un

infortunio, ma sul fatto ch’egli già riceveva da un’altra assicurazione (l’OKK)

indennità giornaliere sulla base di un’inca­pacità di lavoro al 100%

Considerandi

consecutiva a un infortunio al polso sinistro e, per quanto attiene al secondo

infortunio riguardante la spal­la, avvenuto il 1° febbraio 2017, RE 1 non

risultava più assicurato alla SUVA, in quanto non adempiva più le condizioni

per l’ottenimento d’indennità della cassa disoccupazione, essen­do a beneficio

delle indennità giornaliere dell’OKK;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il

reclamante (contro il quale sono stati emessi 80 attestati di carenza di beni

per oltre fr. 200'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da

ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'187.75,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).