14.2020.150
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
4 novembre 2020Italiano5 min
il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la
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Incarto n.
14.2020.150
Lugano
4 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.2913 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2020
dalla
SUVA Bellinzona, Lucerna
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la SUVA ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57'187.75
per “prestazione indennità
giornaliere 2017/2018, esigibile 01.01.2019”.
che statuendo con decisione del 14 settembre 2020, il Pretore ha
accolto l’istanza 24 giugno 2020 della SUVA e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
ripetibili;
che
RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un reclamo del 25 settembre 2020;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 25 settembre 2020 contro la decisione notificata a RE 1 il 15
settembre, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la
sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
nel caso in esame RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si
limita a ribadire, in modo ancora più conciso e fonetico di quanto esposto in
prima sede, che l’indennizzo di cui l’istante chiede la restituzione era
dovuto in ragione della lesione da lui subita alla spalla destra, consecutiva a
suo dire a un infortunio e non a una malattia;
che
Fatti
il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la
decisione su opposizione emessa dalla stessa SUVA il 16 gennaio 2019 e prodotta
con l’istanza (quale doc. D) come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile;
che
ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in
sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto – sollevare
già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di
rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che la SUVA non ha del resto fondato la sua decisione del 16 gennaio
2019 sul fatto che la lesione alla spalla dell’escusso non sia dovuta a un
infortunio, ma sul fatto ch’egli già riceveva da un’altra assicurazione (l’OKK)
indennità giornaliere sulla base di un’incapacità di lavoro al 100%
Considerandi
consecutiva a un infortunio al polso sinistro e, per quanto attiene al secondo
infortunio riguardante la spalla, avvenuto il 1° febbraio 2017, RE 1 non
risultava più assicurato alla SUVA, in quanto non adempiva più le condizioni
per l’ottenimento d’indennità della cassa disoccupazione, essendo a beneficio
delle indennità giornaliere dell’OKK;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il
reclamante (contro il quale sono stati emessi 80 attestati di carenza di beni
per oltre fr. 200'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da
ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'187.75,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).