14.2020.151
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa del debito della società conduttrice firmata a nome della stessa dall’amministratore unico
23 aprile 2021Italiano15 min
durata di 5 anni, avente per oggetto degli apparecchi di sorveglianza (tra cui 14
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.151
Lugano
23 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 27 febbraio 2020 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2 e dall’MLaw
PAT3 1,
)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 luglio 2019 la CO 1 in qualità di
locatrice e la PINT1 1 in veste di conduttrice – rappresentata dal suo
amministratore unico RE 1 – hanno stipulato un contratto di leasing, della
durata di 5 anni, avente per oggetto degli apparecchi di sorveglianza (tra cui 14
videocamere “MD 3 MP”, un registratore, un monitor e un collegamento a internet). Il
contratto prevedeva il pagamento di 60 canoni mensili di fr. 430.80
ciascuno (IVA inclusa). Nel riquadro relativo alla clausola di “Assun-zione cumulativa di debito” in calce alla prima pagina del contratto figurano il timbro della
società conduttrice e sopra il medesimo la firma del suo amministratore unico.
B. Dopo
un primo sollecito di pagamento – il 10 ottobre 2019 – del canone trimestrale
rimasto scoperto (per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019), con
scritto del 12 novembre 2019 la CO 1 ha concesso un ultimo termine alla PINT1 1
per versare l’importo delle tre rate di leasing arretrate informandola che, in
caso contrario, il contratto sarebbe stato rescisso con conseguente riconsegna
immediata del materiale e il pagamento dei canoni rimanenti fino alla durata
pattuita. Non avendo la società conduttrice dato seguito ai suddetti solleciti,
l’11 dicembre 2019 la CO 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato e ha
chiesto alla PINT1 1 il pagamento, entro 14 giorni, di complessivi fr. 25'612.70
relativi ai canoni dovuti fino a luglio 2024, conformemente a quanto previsto
dagli art. 14 e 16.1 delle Condizioni generali.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17
febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 25'612.70 oltre agli interessi del 9% dal 26
dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale con __________, Contratto di
leasing no. __________”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio
2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 23 marzo 2020. Con replica del 22 aprile 2020 e
duplica del 29 maggio 2020, così come nei successivi allegati di triplica e
quadruplica, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista
riconfermandosi nelle loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2020 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il
12 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre
2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo. Con uno scritto del 2 novembre
2020 il reclamante ha postulato in via principale la sospensione della
procedura asserendo che le parti stavano “ultimando delle trattative per raggiungere un accordo
bonale” e subordinatamente l’assegnazione di un
termine per presentare la replica. Il giorno successivo il presidente della
Camera ha respinto entrambe le richieste del reclamante.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 18 settembre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 28 settembre. Presentato tre giorni prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Interpretando
il contratto di leasing sulla scorta dell’art. 18 CO in merito al contestato ruolo
assunto da RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto
giuridicamente e logicamente escluso che la PINT1 1 abbia assunto il proprio
debito in via cumulativa. A suo dire l’unico
senso razionale attribuibile alle firme apposte sul contratto è quello
per cui l’escusso l’ha sottoscritto sia come amministratore unico della società
conduttrice sia a titolo personale quale assuntore del debito in via cumulativa,
interpretazione che troverebbe conferma in un caso analogo giudicato da questa
Camera nel 2015 (inc. 14.2015.100). Il primo giudice ha inoltre ritenuto
corretta la quantificazione della pretesa dell’istante – comprensiva del
risarcimento dei danni e calcolata sulla base degli accordi pattuiti in caso d’inadempimento
da parte della conduttrice conformemente a quanto previsto nelle condizioni
generali annesse al contratto – così come il tasso d’interessi applicato e la
data di decorrenza dei medesimi.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce la propria estraneità alla pretesa avanzata nei suoi
confronti dall’istante, osservando al proposito che sia nello spazio del
contratto destinato alla firma del conduttore del leasing sia in quello
riservato all’assunzione cumulativa del debito figura il timbro della società PINT1
1.
e che con la propria firma egli ha impegnato esclusivamente la società in
qualità di amministratore unico – d’altronde nessun altro poteva farlo al posto
suo – e non anche sé stesso, poiché in tal caso non avrebbe aggiunto il timbro
della PINT1 1. Per il reclamante la fattispecie in esame è diversa da quella
contemplata nella decisione del 13 settembre 2015 della CEF invocata dal
Pretore (inc. 14.2015.100), giacché in quel caso specifico il contratto di
leasing menzionava esplicitamente il nome della persona fisica quale debitrice
solidale, ciò che difetta nel caso concreto. E poiché la PINT1 1 era – per
volontà della società stessa – sia conduttrice del leasing sia assuntrice del
debito in via cumulativa, a suo dire era inevitabile ai sensi dell’art. 718 CO
ch’egli in quanto amministratore unico apponesse la propria firma negli
appositi riquadri. Rileva infine che la CO 1, società peraltro
professionalmente esperta nel proprio ambito, al momento della sottoscrizione
avrebbe potuto chiedere alla PINT1 1 di modificare la firma apposta per l’assunzione
cumulativa di debito qualora intendesse avere solo lui quale debitore solidale.
Ad ogni modo, non essendo la stessa stata controfirmata per accettazione da
parte dell’istante nell’apposito riquadro, quest’ultima non può vantare alcuna
pretesa nei suoi confronti.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 osserva anzitutto che il rinvio all’art.
718.
CO è irrilevante nella fattispecie, poiché non è contestato che RE 1 ha
sottoscritto il contratto di leasing per conto della società di cui è
amministratore unico. Che la convenzione costituisca poi un valido riconoscimento
di debito è già stato accertato nella procedura di rigetto dell’opposizione interposta
dalla PINT1 1 nell’esecuzione parallela promossa nei suoi confronti (inc. __________)
e il reclamante non ha impugnato la sentenza emessa in quella causa a
dimostrazione ch’egli ha riconosciuto la situazione fattuale e giuridica in
oggetto. Ribadisce che l’escusso, nell’apporre la propria firma, si è assunto
personalmente e cumulativamente il debito della società da lui amministrata ai
sensi dell’art. 143 CO. D’altronde, qualora egli avesse voluto agire
diversamente, avrebbe dovuto lasciare vuoto il riquadro relativo a tale scopo.
Per l’istante il fatto che oltre alla firma del debitore solidale vi sia anche
il timbro della società conduttrice del leasing è da ricondurre a un’“erronea compilazione”
del formulario, da cui si lascia tuttavia facilmente dedurre che la reale
volontà di RE 1 era di assumersi personalmente e in maniera cumulativa il
debito della conduttrice. Del resto, essendo l’escusso persona cognita dell’ambito
commerciale, le conseguenze di un’assunzione cumulativa di debito – che non
necessitava di un’accettazione da parte del creditore – erano a lui ben note al
momento della conclusione del contratto.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via
provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile:
sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3
con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il
debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente
dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale
federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21
ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento
(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)
può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in
caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al
giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79
LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.
4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e
14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.2
Nel
caso di specie, non è contestato che il contratto di leasing sia stato
sottoscritto dalla CO 1 e dalla PINT1 1 per il tramite del suo amministratore
unico (doc. C accluso all’istanza e sopra consid. A). Le parti divergono invece
sul ruolo assunto da RE 1 e in particolare sull’interpretazione da dare alla
sua firma apposta nel riquadro intitolato “Assunzione cumulativa di debito” sopra il timbro della PINT1 1.
6.2.1
Dal
punto di vista meramente testuale, l’assunzione cumulativa del debito della
conduttrice del leasing è stata effettuata a nome della stessa PINT1 1, come
risulta dal timbro figurante nell’apposito riquadro.
6.2.2
Non
si disconosce che dal punto di vista oggettivo è giuridicamente e
logicamente esclusa un’assunzione cumulativa del proprio debito da parte della
conduttrice del leasing. Un conto, però, è l’inefficacia di una simile assunzione di debito, un altro conto è invece
dedurne un impegno personale del firmatario nonostante il suo nome non sia
menzionato nel riquadro. Non è infatti l’unica ipotesi prospettabile. Non si
può escludere che RE 1 abbia firmato l’assunzione di debito per conto della
società di cui è amministratore unico per svista o imperizia. L’istante obietta
che egli è cognito dell’ambito commerciale facendo riferimento
allo scopo sociale della PINT1 1 riportato nel registro di commercio. Sennonché
si tratta di un elemento estrinseco al contratto di leasing, di cui non si può
tenere conto per interpretarlo (sopra consid. 6.1).
6.2.3
Che
RE 1 abbia riconosciuto – a detta dell’istante (osservazioni al reclamo, pagg.
2.
e 6) – la situazione “fattuale e giuridica”
in oggetto per non aver impugnato la decisione di rigetto emanata nella causa
parallela diretta contro la PINT1 1 (inc. __________) non le viene in soccorso.
Quella causa riguardava il debito principale della conduttrice del leasing e
non la pretesa assunzione del debito da parte di RE 1. Gli accertamenti riferiti
al debito principale sono senza rilievo per la questione oggi all’esame. Che il
contratto di leasing possa costituire un valido titolo di rigetto per la
conduttrice non comporta automaticamente che lo sia anche per il suo
amministratore unico. La censura è pertanto infondata.
6.2.4
Il
precedente citato dal Pretore e dall’istante, oggetto della sentenza
14.2015.100
del 13 settembre 2015 di questa Camera, riguardava il caso diverso
da quello in esame, in cui l’amministratore unico della società conduttrice
del leasing aveva sì apposto la propria firma e il timbro della società nel
riquadro “Assunzione
cumulativa di debito”, ma vi aveva anche scritto a
mano il proprio nome (consid. A della decisione citata). Dal profilo formale –
quello determinante per la questione del rigetto dell’opposizione (sopra
consid. 2) – egli risultava quindi personalmente parte del contratto e l’identità
tra escusso e debitore si poteva ritenere data. Il timbro della società non era
stato ritenuto atto a confutare la valenza del contratto quale titolo di
rigetto perché l’unico senso razionale attribuibile alla pattuizione in
questione era quello di un’assunzione del debito a titolo personale dalla
persona fisica indicata sotto il timbro (consid. 6.1) e un inganno da parte
della datrice di leasing non era stato reso verosimile (consid. 7). Nel caso
ora in rassegna, invece, il nome dell’escusso non figura sul contratto. Visto
il dubbio sussistente sul fatto che tale atto possa essere considerato alla
stregua di un riconoscimento di debito personale nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’istanza di rigetto andava
respinta. Il reclamo va pertanto accolto, fermo restando che alla CO 1
rimane ad ogni modo aperta la via dell’azione creditoria ordinaria (sopra
consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo ruolo assunto da RE
1.
nel contratto di leasing.
7.
Stante
l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la quantificazione
della pretesa dell’istante, nuovamente contestata da RE 1 nel reclamo (pag. 5
ad 8).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'612.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1-3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 200.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 1'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).