Lexipedia

Decisione

14.2020.151

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa del debito della società conduttrice firmata a nome della stessa dall’amministratore unico

23 aprile 2021Italiano15 min

durata di 5 anni, avente per oggetto degli apparecchi di sorveglianza (tra cui 14

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.151

Lugano

23 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 27 febbraio 2020 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2 e dall’MLaw

PAT3 1,

)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 17 luglio 2019 la CO 1 in qualità di

locatrice e la PINT1 1 in veste di conduttrice – rappresentata dal suo

amministratore unico RE 1 – hanno stipulato un contrat­to di leasing, della

durata di 5 anni, avente per oggetto degli apparecchi di sorveglianza (tra cui 14

videocamere “MD 3 MP”, un registratore, un monitor e un collegamento a internet). Il

contratto prevedeva il pagamento di 60 canoni mensili di fr. 430.80

ciascuno (IVA inclusa). Nel riquadro relativo alla clausola di “Assun-zione cumulativa di debito” in calce alla prima pagina del contratto figurano il timbro della

società conduttrice e sopra il medesimo la firma del suo amministratore unico.

B. Dopo

un primo sollecito di pagamento – il 10 ottobre 2019 – del canone trimestrale

rimasto scoperto (per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019), con

scritto del 12 novembre 2019 la CO 1 ha concesso un ultimo termine alla PINT1 1

per versare l’importo delle tre rate di leasing arretrate informandola che, in

caso contrario, il contratto sarebbe stato rescisso con conseguente riconsegna

immediata del materiale e il pagamento dei canoni rimanenti fino alla durata

pattuita. Non avendo la società conduttrice dato seguito ai suddetti solleciti,

l’11 dicembre 2019 la CO 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato e ha

chiesto alla PINT1 1 il pagamento, entro 14 giorni, di complessivi fr. 25'612.70

relativi ai canoni dovuti fino a luglio 2024, conformemente a quanto previsto

dagli art. 14 e 16.1 delle Condizioni generali.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17

febbraio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 25'612.70 oltre agli interessi del 9% dal 26

dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale con __________, Contratto di

leasing no. __________”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio

2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 23 marzo 2020. Con replica del 22 aprile 2020 e

duplica del 29 maggio 2020, così come nei successivi allegati di triplica e

quadruplica, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista

riconfermandosi nelle loro posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2020 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il

12 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre

2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo. Con uno scritto del 2 no­vembre

2020 il reclamante ha postulato in via principale la sospen­sione della

procedura asserendo che le parti stavano “ultimando delle trattative per raggiungere un accordo

bonale” e subordinatamente l’assegnazione di un

termine per presentare la replica. Il giorno successivo il presidente della

Camera ha respinto entram­be le richieste del reclamante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 18 settembre 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 28 settembre. Presentato tre giorni prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­­tro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Interpretando

il contratto di leasing sulla scorta dell’art. 18 CO in merito al contestato ruolo

assunto da RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto

giuridicamente e logicamente escluso che la PINT1 1 abbia assunto il proprio

debito in via cumulativa. A suo dire l’unico

senso razionale attribuibile alle firme apposte sul contratto è quello

per cui l’escusso l’ha sottoscritto sia come amministratore unico della società

conduttrice sia a titolo personale quale assuntore del debito in via cumulativa,

interpretazione che troverebbe conferma in un caso analogo giudicato da questa

Camera nel 2015 (inc. 14.2015.100). Il primo giudice ha inoltre ritenuto

corretta la quantificazione della pretesa dell’istante – comprensiva del

risarcimento dei danni e calcolata sulla base degli accordi pattuiti in caso d’inadempimento

da parte della conduttrice conformemente a quanto previsto nelle condizioni

generali annesse al contratto – così come il tasso d’interessi applicato e la

data di decorrenza dei medesimi.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce la propria estraneità alla pretesa avanzata nei suoi

confronti dall’istante, osservando al proposito che sia nello spazio del

contratto destinato alla firma del conduttore del leasing sia in quello

riservato all’assunzione cumulativa del debito figura il timbro della società PINT1

1.

e che con la propria firma egli ha impegnato esclusivamente la società in

qualità di amministratore unico – d’altronde nessun altro poteva farlo al posto

suo – e non anche sé stesso, poiché in tal caso non avrebbe aggiunto il timbro

della PINT1 1. Per il reclamante la fattispecie in esame è diversa da quella

contemplata nella decisione del 13 settembre 2015 della CEF invocata dal

Pretore (inc. 14.2015.100), giacché in quel caso specifico il contratto di

leasing menzionava esplicitamente il nome della persona fisica quale debitrice

solidale, ciò che difetta nel caso concreto. E poiché la PINT1 1 era – per

volontà della società stessa – sia conduttrice del leasing sia assuntrice del

debito in via cumulativa, a suo dire era inevitabile ai sensi dell’art. 718 CO

ch’egli in quanto amministratore unico apponesse la propria firma negli

appositi riquadri. Rileva infine che la CO 1, società peraltro

professionalmente esperta nel proprio ambito, al momento della sottoscrizione

avrebbe potuto chiedere alla PINT1 1 di modificare la firma apposta per l’assunzione

cumulativa di debito qualora intendesse avere solo lui quale debitore solidale.

Ad ogni modo, non essendo la stessa stata controfirmata per accettazione da

parte dell’istante nell’apposito riquadro, quest’ultima non può vantare alcuna

pretesa nei suoi confronti.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 osserva anzitutto che il rinvio all’art.

718.

CO è irrilevante nella fattispecie, poiché non è contestato che RE 1 ha

sottoscritto il contratto di leasing per conto della società di cui è

amministratore unico. Che la convenzione costituisca poi un valido riconoscimen­to

di debito è già stato accertato nella procedura di rigetto dell’op­posizione interposta

dalla PINT1 1 nell’esecuzione parallela promossa nei suoi confronti (inc. __________)

e il reclamante non ha impugnato la sentenza emessa in quella causa a

dimostrazione ch’egli ha riconosciuto la situazione fattuale e giuridica in

oggetto. Ribadisce che l’escusso, nell’apporre la propria firma, si è assunto

personalmente e cumulativamente il debito della società da lui amministrata ai

sensi dell’art. 143 CO. D’altronde, qualora egli avesse voluto agire

diversamente, avrebbe dovuto lasciare vuoto il riquadro relativo a tale scopo.

Per l’istante il fatto che oltre alla firma del debitore solidale vi sia anche

il timbro della società conduttrice del leasing è da ricondurre a un’“erronea compilazione”

del formulario, da cui si lascia tuttavia facilmente dedur­re che la reale

volontà di RE 1 era di assumersi personalmente e in maniera cumulativa il

debito della conduttrice. Del resto, essendo l’escusso persona cognita dell’ambito

commercia­le, le conseguenze di un’assunzione cumulativa di debito – che non

necessitava di un’accettazione da parte del creditore – erano a lui ben note al

momento della conclusione del contratto.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via

provvisoria solo se l’escu­­tente prova (e non solo rende verosimile:

sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3

con riman­di) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il

debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente

dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale

federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21

ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento

(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)

può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in

caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al

giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

6.2

Nel

caso di specie, non è contestato che il contratto di leasing sia stato

sottoscritto dalla CO 1 e dalla PINT1 1 per il tramite del suo amministratore

unico (doc. C accluso all’istanza e sopra consid. A). Le parti divergono invece

sul ruolo assunto da RE 1 e in particolare sull’interpretazione da dare alla

sua firma apposta nel riquadro intitolato “Assunzione cumulativa di debito” sopra il timbro della PINT1 1.

6.2.1

Dal

punto di vista meramente testuale, l’assunzione cumulativa del debito della

conduttrice del leasing è stata effettuata a nome della stessa PINT1 1, come

risulta dal timbro figurante nell’ap­posito riquadro.

6.2.2

Non

si disconosce che dal punto di vista oggettivo è giuridicamen­te e

logicamente esclusa un’assunzione cumulativa del proprio debito da parte della

conduttrice del leasing. Un conto, però, è l’inefficacia di una simile assunzione di debito, un altro conto è in­vece

dedurne un impegno personale del firmatario nonostante il suo nome non sia

menzionato nel riquadro. Non è infatti l’unica ipotesi prospettabile. Non si

può escludere che RE 1 abbia firmato l’assunzione di debito per conto della

società di cui è amministratore unico per svista o imperizia. L’istante obietta

che egli è cognito dell’ambito commerciale facendo riferimento

allo scopo sociale della PINT1 1 riportato nel registro di commercio. Sennonché

si tratta di un elemento estrinseco al contratto di leasing, di cui non si può

tenere conto per interpretarlo (sopra consid. 6.1).

6.2.3

Che

RE 1 abbia riconosciuto – a detta dell’istante (osservazioni al reclamo, pagg.

2.

e 6) – la situazione “fattuale e giuridica”

in oggetto per non aver impugnato la decisione di rigetto emanata nella causa

parallela diretta contro la PINT1 1 (inc. __________) non le viene in soccorso.

Quella causa riguarda­va il debito principale della conduttrice del leasing e

non la pretesa assunzione del debito da parte di RE 1. Gli accertamenti riferiti

al debito principale sono senza rilievo per la questione oggi all’esame. Che il

contratto di leasing possa costituire un valido titolo di rigetto per la

conduttrice non comporta automaticamente che lo sia anche per il suo

amministratore unico. La censura è pertanto infondata.

6.2.4

Il

precedente citato dal Pretore e dall’istante, oggetto della sentenza

14.2015.100

del 13 settembre 2015 di questa Camera, riguardava il caso diverso

da quello in esame, in cui l’amministra­tore unico della società conduttrice

del leasing aveva sì apposto la propria firma e il timbro della società nel

riquadro “Assunzione

cumulativa di debito”, ma vi aveva anche scritto a

mano il proprio nome (consid. A della decisione citata). Dal profilo formale –

quello determinante per la questione del rigetto dell’opposizione (sopra

consid. 2) – egli risultava quindi personalmente parte del contratto e l’identità

tra escusso e debitore si poteva ritenere data. Il timbro della società non era

stato ritenuto atto a confutare la valenza del contratto quale titolo di

rigetto perché l’unico senso razionale attribuibile alla pattuizione in

questione era quello di un’assunzione del debito a titolo personale dalla

persona fisica indicata sotto il timbro (consid. 6.1) e un inganno da parte

della datrice di leasing non era stato reso verosimile (consid. 7). Nel caso

ora in rassegna, invece, il nome dell’escusso non figura sul contratto. Visto

il dubbio sussistente sul fatto che tale atto possa essere considerato alla

stregua di un riconoscimento di debito personale nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’istanza di rigetto andava

respinta. Il reclamo va pertanto accolto, fermo restando che alla CO 1

rimane ad ogni modo aperta la via dell’a­zione creditoria ordinaria (sopra

consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo ruolo assunto da RE

1.

nel contratto di leasing.

7.

Stante

l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la quantificazione

della pretesa dell’istante, nuovamente contestata da RE 1 nel reclamo (pag. 5

ad 8).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'612.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1-3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 200.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).