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Decisione

14.2020.152

Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di un’ipoteca legale definitiva contro il terzo proprietario del pegno. Cancellazione dell’impresa generale in seguito a fallime

16 luglio 2021Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami distinti del 25 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate

spese e ripetibili. Con osservazioni rispettivamente

del 18 maggio e del 9 giugno 2021, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la

reiezione del reclamo, protestate spese e

ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro

decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le

sentenze è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 21 set­tembre

2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentati il 25 settembre 2020 (data del timbro postale), i reclami

sono dunque senz’altro tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Preso

atto che la creditrice ha nuovamente escusso i debitori sulla scorta dei

medesimi titoli già allegati nelle due precedenti istanze di rigetto – la cui

reiezione era stata confermata dalla scrivente Camera – nelle decisioni

impugnate il Pretore ha anzitutto considerato che le sentenze del Tribunale

federale sulle quali essa si appoggia ora a sostegno della propria pretesa

divergono in modo significativo dalla fattispecie in esame o comunque non vi si

attagliano in maniera sufficiente. Secondo il primo giudice par quasi che la RE

1.

voglia rimettere in discussione le

sentenze del 3 aprile 2019 della CEF e la giurisprudenza – da essa

ritenuta “vetusta” – sulla quale questa Camera si è basata per respingere i precedenti reclami.

Poiché la creditrice non ha però interposto ricorso al Tribunale federale e la

fattispecie e i titoli prodotti con le nuove istanze sono gli stessi di quelli

già presentati nelle precedenti procedure, il Pretore non ha ritenuto di

doversi discostare da quanto già stabilito dall’autorità superiore, anche

perché la verifica della corretta applicazione del diritto non incombeva ad

ogni modo a lui. Ha inoltre osservato come il grado di analogia e di pertinenza

dei casi citati dalla RE 1 con la fattispecie sottoposta al suo giudizio siano

“molto inferiori” rispetto alla giurisprudenza indicata dalla CEF nei precedenti del 3

aprile 2019, riferiti a un caso praticamente del tutto identico (per quanto

concerne le parti, i titoli invocati e il substrato fattuale) a quello in

esame. Ciò premesso, il Pretore ha ancora una volta constatato l’assenza di un

valido titolo di rigetto definitivo. Onde la reiezione delle istanze.

4.

Ribadita

la validità dei titoli attestanti l’esistenza del pegno e del credito posto in

esecuzione, nei reclami la RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato l’art.

89.

cpv. 2 RFF laddove ha ritenuto che tale norma non sia applicabile alla

fattispecie impedendole di escutere direttamente i proprietari del fondo

pignorato. Considera errato porre ulteriori “paletti” dettati dalla

giurisprudenza quando la legge prevede la possibilità di agire contro il terzo

proprietario – qualora la debitrice principale sia estinta – senza la necessità

di disporre di una decisione di condanna nei confronti di quest’ultimo. Per la

reclamante la decisione del Tribunale federale (DTF 75 I 107) su cui si è

fondata la CEF per respingere le sue precedenti istanze, oltre ad essere “vetusta” rispetto al

nuovo testo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, si differenzia dalla presente

fattispecie per il fatto che è riferita a una pratica fiscale in cui il terzo

comproprietario non era stato coinvolto nella procedura d’i­­scrizione dell’ipoteca

legale, a differenza dei coniugi CO 1 che sono invece stati convenuti davanti

al Pretore del Distretto di Lugano. La RE 1 rimprovera poi al primo giudice di

non aver interpretato la norma dal profilo teleologico. A suo dire il suo scopo

sarebbe quello di proteggere la creditrice permettendole di realizzare il pegno

immobiliare di cui beneficia direttamente dal terzo proprietario del fondo, il

quale comunque gode del plusvalore creato dalla subappaltatrice con le opere da

essa fornite. A sostegno della propria tesi la reclamante ripropone le tre

sentenze del Tribunale federale indicate nelle istanze e una quarta, recente,

emessa dall’Alta Corte nel giugno del 2020.

5.

Ora,

questa Camera ha già avuto modo di esprimersi sulla portata delle

sentenze prodotte dalla RE 1 nelle due procedure esecutive promosse nel 2018

nei confronti dei medesimi convenuti (inc. 14.2019.20 e 14.2018.180),

escludendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto nei loro confronti, in

quanto la decisione di condanna invocata dall’istante è stata emessa solo

contro la debitrice (la PI 1) e non anche nei confronti dei terzi proprietari

del pegno. Ha d’altronde ritenuto in sé senza pertinenza il rinvio all’art. 89

RFF, che si limita a permettere l’avvio di un’esecu­­zione contro il terzo

proprietario del pegno anche durante la procedura di fallimento del debitore e

anche dopo il decesso del debitore o la sua cancellazione dal registro di

commercio, ma non rende opponibile al terzo proprietario una decisione emessa

in una procedura in cui non è intervenuto, ciò che il Tribunale federale ha

escluso nella DTF 75 I 107 (consid. 5.1/c).

5.1

Nel

ritenere la sentenza appena citata “vetusta” la reclamante misconosce che l’autorità

di una decisione non dipende dalla data della sua emissione bensì dalla sua

forza argomentativa. E nel caso di specie essa neppure tenta di discutere l’argomentazione

del Tribunale federale e della Camera, se non con un reiterato rinvio all’art.

89.

cpv. 2 RFF, il quale di tutta evidenza non tratta della questione del

rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal proprietario del pegno. A

scanso di equivoci, l’art. 89 cpv. 2 RFF esisteva già – dal 1920 – quando il

Tribunale federale si è pronunciato, anche se il suo testo era leggermente

diverso, siccome non prevedeva esplicitamente l’esecuzione contro il terzo

proprietario in caso di estinzione

della persona giuridica debitrice a seguito del suo fallimento (aggiunta

entrata in vigore, il 1° gennaio 1997). La questione è comunque senza interesse

dal momento che l’art. 89 cpv. 2 RFF non tratta direttamente della questione

del rigetto del­l’opposizione.

5.2

Che la DTF 75 I 107 riguardasse una decisione fiscale che accertava

l’esistenza di un’ipoteca legale a favore del fisco e non un’i­­poteca legale degli

artigiani e degli imprenditori non è di rilievo per la questione da risolvere

nella fattispecie, giacché il

principio sancito dal Tribunale federale, secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo interposta dal terzo

proprietario del pegno può essere rigettata in via definitiva unicamente se la

decisione di condanna invocata quale titolo di rigetto è stata emessa anche nei

suoi confronti e non solo contro il debitore personale senza che il terzo

proprietario sia intervenuto in lite (consid. 3), è generico e si riferisce non solo alle

decisioni amministrative (“Verwaltungsentscheide”), ma anche alle sentenze esecutive (“vollstreckbare Urteile”), per il semplice

motivo che una decisione generalmente non è opponibile a chi non ha potuto far

sentire le proprie ragioni nella procedura in cui la stessa è stata emanata.

6.

Nelle

due precedenti cause del 2018, la Camera ha ritenuto senza rilievo per il suo

giudizio il fatto che i convenuti sono

stati coinvolti nella causa d’iscrizione dell’ipoteca legale poiché la

decisione emessa in tale causa non costituisce un titolo di rigetto dell’oppo­­sizione

per la mercede, dal momento che i coniugi non sono stati condannati a pagare l’importo garantito dal pegno

(DTF 138 III 135 consid. 4.2.2 citata nelle sentenze della CEF del 3 aprile

2019, consid. 5.1/a). Questa

giustificazione dev’essere riesaminata alla luce dei nuovi argomenti della reclamante.

6.1

La

DTF 138 II 135 sulla quale la Camera si era fondata riguarda a ben vedere il

caso, diverso da quello in esame, di un’esecuzione contro il debitore della

mercede che nel contempo è anche proprietario del fondo gravato dell’ipoteca

legale. Nell’ipotesi in cui l’esecuzione è invece diretta contro il terzo

proprietario che non è debitore della mercede, essa può vertere solo sulla

somma garantita dal pegno, la quale è proprio l’oggetto dell’accertamento eseguito

nella procedura d’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Certo, la

decisione finale si limita a ordinare l’iscrizione e non condanna il terzo

proprietario a versare la somma garantita all’arti­­giano o all’imprenditore.

Una simile condanna è però esclusa proprio perché il terzo proprietario non

risponde personalmente della mercede, ma solo, con l’immobile, della somma

garantita (DTF 140 III 36 segg. citata dalla reclamante,

che si riferisce invero al caso di una cartella ipotecaria

– e non di un’ipoteca legale – gravante il fondo di un

terzo, ma in un caso come nell’altro il proprietario del fondo gravato non

risponde personalmente del debito garantito se non è parte della relazione

contrattuale all’origine del debito garantito, nella fattispecie il contratto d’appalto

concluso tra la RE 1 e la PI 1).

Limitatamente all’esecuzione diretta contro il terzo proprietario, la mancanza

di un suo riconoscimento del debito garantito dalla cartella ipotecaria o di

una decisione che accerta (anche) nei suoi confronti l’esistenza del debito

garantito dall’ipoteca legale non è un ostacolo al rigetto provvisorio,

rispettivamente definitivo dell’opposizione, siccome la sua responsabilità non

è personale ma “reale”.

6.2

La

decisione che ordina l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale accerta

anche l’importo della somma garantita, pari nel caso in rassegna a fr. 74'282.–

oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004 (sentenza del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, __________ del 29 aprile 2009, doc. D accluso

all’istanza). Tale decisione è opponibile ai terzi proprietari, giacché hanno

avuto ampio modo di contestarla nell’azione

d’iscrizione, anche per quan-to attiene

all’importo della somma garantita (v. in particolare la decisione 11.2009.84

della prima Camera civile del Tribunale d’ap­­pello del 18 luglio 2011,

che respinge le eccezioni di prescrizione, di versamento di anticipi non presi

in considerazione dal Pretore, di esclusione dell’IVA, di concessione di uno

sconto non contemplato dal perito, di riduzione di alcune posizioni del modulo

d’of­­ferta, di esclusione di alcuni lavori eseguiti in subappalto, di stralcio

di determinati supplementi, ecc.). La decisione d’iscrizione del­l’ipoteca

legale vale pertanto titolo di rigetto definitivo per il pegno. Non si vede d’altronde

quale altro accertamento giudiziario si potrebbe esigere. Lo scopo del pegno è

del resto proprio quello di rispondere del debito in caso di mora del debitore.

6.3

Che

CO 1, come ripete più volte nelle osservazio­ni

al reclamo, non sia debitrice della reclamante né abbia alcuna relazione

contrattuale con quest’ultima è irrilevante, dal momento ch’essa non è escussa

come debitrice bensì come terza comproprietaria del pegno. La sua

responsabilità è limitata al valore del pegno. È pure senza rilievo, dal

profilo giuridico, che CO 1 abbia, a suo dire, già pagato integralmente quanto

doveva alla PI 1 e debba così pagare due volte le stesse opere. Lo scopo dell’istituto

del pegno, e in particolare dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori,

è proprio quello di proteggere il creditore pignoratizio (artigiano o

imprenditore) contro il rischio d’insolvenza del debitore (committente o

imprenditore generale).

7.

L’opposizione

al precetto esecutivo volto alla realizzazione di un pegno è presunta diretta

sia contro il credito sia contro il diritto di pegno (art. 85 RFF). Ciò vale

anche per il terzo proprietario, che può interporre opposizione al suo

esemplare del precetto esecutivo “alla stregua del debitore” (art. 153 cpv. 2

LEF; Foëx in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LEF e i

rinvii).

7.1

Ci

si potrebbe chiedere se tale norma si applica anche nell’ipotesi – contemplata

all’art. 89 cpv. 2 RFF – in cui la persona giuridica debitrice si è estinta. In tal caso, infatti, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno può

essere diretta solo contro il terzo proprietario del pegno senza che l’escutente debba prima far iscrivere nuovamente la persona

giuridica fallita e radiata nel registro di

commercio (sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio

2017.

consid. 3.3, con riferimento alla DTF 59 I 161 segg. e a Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 89 RFF;

v. pure DTF 146 III 446 consid. 2.4.2). La questio­ne può invero

rimanere aperta nella fattispecie, dato che la recla-mante ha prodotto un

titolo di rigetto definitivo anche per il credito posto in esecuzione, ovvero

la sentenza __________ emessa il 1° dicembre 2015

dal il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (doc. B e sopra ad C). In

effetti, se il terzo proprietario del pegno non è anche debitore del

procedente, il rigetto dell’opposizione per quanto concerne il credito può

fondarsi su un titolo opponibile al solo debitore. È così stato giudicato che

un riconoscimento di debito firmato soltanto dal debitore basta (sentenza

5D_19/2020 del 15 giugno 2020 consid. 4.2, che limita però tale possibilità all’ipo­­tesi dell’art. 89 RFF; sentenza della CEF

14.2001.108

del 6 febbraio 2002, consid. 2, secondo cui il rigetto dell’opposizione

interposta dal coniuge dell’escusso in virtù dell’art. 153 cpv. 2 LEF può

essere concesso anche se esso non ha riconosciuto il debito posto in esecuzione).

Analogamente, la decisione che condanna il debitore a pagare la somma posta in

esecuzione è sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per il

credito.

7.2

A

scanso di equivoci va d’altronde rilevato che agli escussi sarebbe stato possibile dimostrare, sulla base

dell’art. 81 LEF, che il credito garantito si è estinto dopo l’ultimo stadio

della procedura d’iscrizione dell’ipoteca legale in cui potevano addurre fatti

nuovi. Non l’hanno però fatto. I reclami meritano pertanto accoglimento.

8.

Nelle

osservazioni al reclamo (a pag. 8), CO 2

sostiene che la reclamante avrebbe dovuto insinuare la sua pretesa nel

fallimento della PI 1. A parte il fatto che,

come egli stesso riconosce, non è possibile insinuare crediti in un fallimento,

come quello della PI 1, poi chiuso per

mancanza di attivo, siccome non viene allestita alcuna graduatoria (mentre l’anticipa­­zione

delle spese di liquidazione è priva di senso e di utilità ove la fallita non

abbia attivi), la RE 1 non era obbligata a escutere la PI 1 o far valere

le sue pretese nei suoi confronti nel fallimento prima di procedere alla

realizzazione del pegno. Né gli art. 151 segg. LEF né l’art. 89 RFF prevedono

un simile obbligo.

9.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le

cause di fr. 74'282.–, supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa contro CO 1 (inc. __________/14.2020.152)

è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata

sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della convenuta, tenuta

a rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.

Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla reclamante fr. 1'500.–

per ripetibili.

2. Il

reclamo nella causa contro CO 2 (inc. __________/ 14.2020.153) è accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.

Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a carico di CO 2, tenuto a rifondere alla reclamante fr. 1'500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– , ;

– ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).