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Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di un’ipoteca legale definitiva contro il terzo proprietario del pegno. Cancellazione dell’impresa generale in seguito a fallimento
16 luglio 2021Italiano20 min
ragione di un mezzo ciascuno. Il 24 novembre 2003 la PI 1 ha subappaltato le opere da capomastro e quelle in
Source ti.ch
Incarti n.
14.2020.152
14.2020.153
Lugano
16 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________
e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 12 giugno 2019 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2, )
CO 2,
(patrocinato dall’__________ PA
3, )
giudicando sui reclami del 25 settembre 2020 presentati dalla RE 1
contro le decisioni emesse il 18 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel 2003 i coniugi CO 1 e CO 2 hanno
incaricato l’impresa generale PI 1 di __________ (ora radiata dal registro di
commercio) di ristrutturare la loro casa d’abitazione sita sulla
particella n. __________ RFD di __________, di cui sono comproprietari in
ragione di un mezzo ciascuno. Il 24 novembre 2003 la PI 1 ha subappaltato le opere da capomastro e quelle in
cemento armato all’impresa di costruzioni RE 1 di __________. Quest’ultima ha
cominciato i lavori alla fine di novembre del 2003, salvo interromperli e
abbandonare il cantiere nell’agosto del 2004, chiedendo alla PI 1 il pagamento
della mercede per quanto eseguito sino a quel momento, senza successo.
B. Statuendo con sentenza del 29 aprile 2009, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato l’iscrizione definitiva
di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004 a carico della
particella dei coniugi CO 1 e a favore della RE 1. L’appello presentato da
quest’ultimi contro tale sentenza è stato respinto dalla prima Camera civile
del Tribunale d’appello con decisione del 18 luglio 2011 (inc. 11.2009.84).
C. Il 1° dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha
accolto la petizione della RE 1 presentata contro la PI 1, condannando quest’ultima
a pagare all’impresa generale fr. 74'282.–, oltre agli interessi
del 5% dal 25 agosto 2004, e rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta all’esecuzione
n. __________ promossa dall’attrice all’Ufficio d’esecuzione di
Lugano. L’appello presentato dalla PI 1 contro questa (seconda) decisione è
anche stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza
del 12 giugno 2017 (inc. 12.2016.11).
D. Nel
mese di luglio 2017 la RE 1 ha promosso due distinte procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di CO 1 e CO 2, convenendoli
solidalmente, per ottenere l’incasso di fr. 74'282.– oltre agli interessi
del 5% dal 25 agosto 2004. Quali titoli di credito la procedente aveva indicato
l’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori e quattro sentenze – le due
pretorili e le due d’appello sopra indicate – passate in giudicato. Le successive istanze di rigetto definitivo inoltrate
l’8 giugno 2018 dalla RE 1 nei confronti dei convenuti sono state respinte dal
Pretore del Distretto di Lugano con due
sentenze rispettivamente del 26 ottobre 2018 e del 25 gennaio 2019.
Statuendo con decisioni del 3 aprile 2019, questa Camera ha respinto i reclami
interposti dalla creditrice (inc. 14.2018.180 e 14.2019.20).
E. Nel
frattempo, il 6 marzo 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva
decretato lo scioglimento della PI 1 ordinandone la liquidazione in via di
fallimento. Il 3 maggio 2018 il medesimo giudice ha decretato la sospensione
del fallimento per mancanza d’attivo. Il 12 novembre 2018 la PI 1 in liqui-dazione
è stata radiata dal registro di commercio.
F.
Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________
in via di realizzazione del pegno immobiliare emessi il 28 maggio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha nuovamente escusso CO 1 e CO 2 ognuno per
l’incasso di fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto
2004, indicando sempre quali cause del credito: “Sentenza 01.12.2015 Pretura di Lugano no. inc. __________.
Sentenza 12.06.2017 seconda Camera civile
Tribunale d’appello no. inc. __________. Sentenza 29.04.2019 (recte: 2009)
Pretura di Lugano inc. no. __________. Sentenza 18.07.2011 prima Camera
civile Tribunale d’appello inc. no. __________.
Debitore solidale con CO 1, __________”, rispettivamente “Debitore solidale con CO 2, __________”.
G. Avendo CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti
esecutivi, con istanze del 12 giugno 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Sia all’udienza di discussione
tenutasi il 24 settembre 2019 nella causa promossa nei confronti di CO 1, sia in
quella del 26 settembre 2019 nella procedura avviata contro CO 2, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre i convenuti vi si sono opposti, ognuno
producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nei rispettivi
verbali d’udienza. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni antitetiche.
H. Statuendo con due decisioni separate del 18 settembre 2020, il Pretore
ha respinto le istanze, ponendo a carico dell’istante in entrambe le cause le
spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore
di ciascuno dei convenuti.
I. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami distinti del 25 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate
spese e ripetibili. Con osservazioni rispettivamente
del 18 maggio e del 9 giugno 2021, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la
reiezione del reclamo, protestate spese e
ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro
decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le
sentenze è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 21 settembre
2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentati il 25 settembre 2020 (data del timbro postale), i reclami
sono dunque senz’altro tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Preso
atto che la creditrice ha nuovamente escusso i debitori sulla scorta dei
medesimi titoli già allegati nelle due precedenti istanze di rigetto – la cui
reiezione era stata confermata dalla scrivente Camera – nelle decisioni
impugnate il Pretore ha anzitutto considerato che le sentenze del Tribunale
federale sulle quali essa si appoggia ora a sostegno della propria pretesa
divergono in modo significativo dalla fattispecie in esame o comunque non vi si
attagliano in maniera sufficiente. Secondo il primo giudice par quasi che la RE
1.
voglia rimettere in discussione le
sentenze del 3 aprile 2019 della CEF e la giurisprudenza – da essa
ritenuta “vetusta” – sulla quale questa Camera si è basata per respingere i precedenti reclami.
Poiché la creditrice non ha però interposto ricorso al Tribunale federale e la
fattispecie e i titoli prodotti con le nuove istanze sono gli stessi di quelli
già presentati nelle precedenti procedure, il Pretore non ha ritenuto di
doversi discostare da quanto già stabilito dall’autorità superiore, anche
perché la verifica della corretta applicazione del diritto non incombeva ad
ogni modo a lui. Ha inoltre osservato come il grado di analogia e di pertinenza
dei casi citati dalla RE 1 con la fattispecie sottoposta al suo giudizio siano
“molto inferiori” rispetto alla giurisprudenza indicata dalla CEF nei precedenti del 3
aprile 2019, riferiti a un caso praticamente del tutto identico (per quanto
concerne le parti, i titoli invocati e il substrato fattuale) a quello in
esame. Ciò premesso, il Pretore ha ancora una volta constatato l’assenza di un
valido titolo di rigetto definitivo. Onde la reiezione delle istanze.
4.
Ribadita
la validità dei titoli attestanti l’esistenza del pegno e del credito posto in
esecuzione, nei reclami la RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato l’art.
89.
cpv. 2 RFF laddove ha ritenuto che tale norma non sia applicabile alla
fattispecie impedendole di escutere direttamente i proprietari del fondo
pignorato. Considera errato porre ulteriori “paletti” dettati dalla
giurisprudenza quando la legge prevede la possibilità di agire contro il terzo
proprietario – qualora la debitrice principale sia estinta – senza la necessità
di disporre di una decisione di condanna nei confronti di quest’ultimo. Per la
reclamante la decisione del Tribunale federale (DTF 75 I 107) su cui si è
fondata la CEF per respingere le sue precedenti istanze, oltre ad essere “vetusta” rispetto al
nuovo testo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, si differenzia dalla presente
fattispecie per il fatto che è riferita a una pratica fiscale in cui il terzo
comproprietario non era stato coinvolto nella procedura d’iscrizione dell’ipoteca
legale, a differenza dei coniugi CO 1 che sono invece stati convenuti davanti
al Pretore del Distretto di Lugano. La RE 1 rimprovera poi al primo giudice di
non aver interpretato la norma dal profilo teleologico. A suo dire il suo scopo
sarebbe quello di proteggere la creditrice permettendole di realizzare il pegno
immobiliare di cui beneficia direttamente dal terzo proprietario del fondo, il
quale comunque gode del plusvalore creato dalla subappaltatrice con le opere da
essa fornite. A sostegno della propria tesi la reclamante ripropone le tre
sentenze del Tribunale federale indicate nelle istanze e una quarta, recente,
emessa dall’Alta Corte nel giugno del 2020.
5.
Ora,
questa Camera ha già avuto modo di esprimersi sulla portata delle
sentenze prodotte dalla RE 1 nelle due procedure esecutive promosse nel 2018
nei confronti dei medesimi convenuti (inc. 14.2019.20 e 14.2018.180),
escludendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto nei loro confronti, in
quanto la decisione di condanna invocata dall’istante è stata emessa solo
contro la debitrice (la PI 1) e non anche nei confronti dei terzi proprietari
del pegno. Ha d’altronde ritenuto in sé senza pertinenza il rinvio all’art. 89
RFF, che si limita a permettere l’avvio di un’esecuzione contro il terzo
proprietario del pegno anche durante la procedura di fallimento del debitore e
anche dopo il decesso del debitore o la sua cancellazione dal registro di
commercio, ma non rende opponibile al terzo proprietario una decisione emessa
in una procedura in cui non è intervenuto, ciò che il Tribunale federale ha
escluso nella DTF 75 I 107 (consid. 5.1/c).
5.1
Nel
ritenere la sentenza appena citata “vetusta” la reclamante misconosce che l’autorità
di una decisione non dipende dalla data della sua emissione bensì dalla sua
forza argomentativa. E nel caso di specie essa neppure tenta di discutere l’argomentazione
del Tribunale federale e della Camera, se non con un reiterato rinvio all’art.
89.
cpv. 2 RFF, il quale di tutta evidenza non tratta della questione del
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal proprietario del pegno. A
scanso di equivoci, l’art. 89 cpv. 2 RFF esisteva già – dal 1920 – quando il
Tribunale federale si è pronunciato, anche se il suo testo era leggermente
diverso, siccome non prevedeva esplicitamente l’esecuzione contro il terzo
proprietario in caso di estinzione
della persona giuridica debitrice a seguito del suo fallimento (aggiunta
entrata in vigore, il 1° gennaio 1997). La questione è comunque senza interesse
dal momento che l’art. 89 cpv. 2 RFF non tratta direttamente della questione
del rigetto dell’opposizione.
5.2
Che la DTF 75 I 107 riguardasse una decisione fiscale che accertava
l’esistenza di un’ipoteca legale a favore del fisco e non un’ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori non è di rilievo per la questione da risolvere
nella fattispecie, giacché il
principio sancito dal Tribunale federale, secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo interposta dal terzo
proprietario del pegno può essere rigettata in via definitiva unicamente se la
decisione di condanna invocata quale titolo di rigetto è stata emessa anche nei
suoi confronti e non solo contro il debitore personale senza che il terzo
proprietario sia intervenuto in lite (consid. 3), è generico e si riferisce non solo alle
decisioni amministrative (“Verwaltungsentscheide”), ma anche alle sentenze esecutive (“vollstreckbare Urteile”), per il semplice
motivo che una decisione generalmente non è opponibile a chi non ha potuto far
sentire le proprie ragioni nella procedura in cui la stessa è stata emanata.
6.
Nelle
due precedenti cause del 2018, la Camera ha ritenuto senza rilievo per il suo
giudizio il fatto che i convenuti sono
stati coinvolti nella causa d’iscrizione dell’ipoteca legale poiché la
decisione emessa in tale causa non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione
per la mercede, dal momento che i coniugi non sono stati condannati a pagare l’importo garantito dal pegno
(DTF 138 III 135 consid. 4.2.2 citata nelle sentenze della CEF del 3 aprile
2019, consid. 5.1/a). Questa
giustificazione dev’essere riesaminata alla luce dei nuovi argomenti della reclamante.
6.1
La
DTF 138 II 135 sulla quale la Camera si era fondata riguarda a ben vedere il
caso, diverso da quello in esame, di un’esecuzione contro il debitore della
mercede che nel contempo è anche proprietario del fondo gravato dell’ipoteca
legale. Nell’ipotesi in cui l’esecuzione è invece diretta contro il terzo
proprietario che non è debitore della mercede, essa può vertere solo sulla
somma garantita dal pegno, la quale è proprio l’oggetto dell’accertamento eseguito
nella procedura d’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Certo, la
decisione finale si limita a ordinare l’iscrizione e non condanna il terzo
proprietario a versare la somma garantita all’artigiano o all’imprenditore.
Una simile condanna è però esclusa proprio perché il terzo proprietario non
risponde personalmente della mercede, ma solo, con l’immobile, della somma
garantita (DTF 140 III 36 segg. citata dalla reclamante,
che si riferisce invero al caso di una cartella ipotecaria
– e non di un’ipoteca legale – gravante il fondo di un
terzo, ma in un caso come nell’altro il proprietario del fondo gravato non
risponde personalmente del debito garantito se non è parte della relazione
contrattuale all’origine del debito garantito, nella fattispecie il contratto d’appalto
concluso tra la RE 1 e la PI 1).
Limitatamente all’esecuzione diretta contro il terzo proprietario, la mancanza
di un suo riconoscimento del debito garantito dalla cartella ipotecaria o di
una decisione che accerta (anche) nei suoi confronti l’esistenza del debito
garantito dall’ipoteca legale non è un ostacolo al rigetto provvisorio,
rispettivamente definitivo dell’opposizione, siccome la sua responsabilità non
è personale ma “reale”.
6.2
La
decisione che ordina l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale accerta
anche l’importo della somma garantita, pari nel caso in rassegna a fr. 74'282.–
oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004 (sentenza del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, __________ del 29 aprile 2009, doc. D accluso
all’istanza). Tale decisione è opponibile ai terzi proprietari, giacché hanno
avuto ampio modo di contestarla nell’azione
d’iscrizione, anche per quan-to attiene
all’importo della somma garantita (v. in particolare la decisione 11.2009.84
della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 18 luglio 2011,
che respinge le eccezioni di prescrizione, di versamento di anticipi non presi
in considerazione dal Pretore, di esclusione dell’IVA, di concessione di uno
sconto non contemplato dal perito, di riduzione di alcune posizioni del modulo
d’offerta, di esclusione di alcuni lavori eseguiti in subappalto, di stralcio
di determinati supplementi, ecc.). La decisione d’iscrizione dell’ipoteca
legale vale pertanto titolo di rigetto definitivo per il pegno. Non si vede d’altronde
quale altro accertamento giudiziario si potrebbe esigere. Lo scopo del pegno è
del resto proprio quello di rispondere del debito in caso di mora del debitore.
6.3
Che
CO 1, come ripete più volte nelle osservazioni
al reclamo, non sia debitrice della reclamante né abbia alcuna relazione
contrattuale con quest’ultima è irrilevante, dal momento ch’essa non è escussa
come debitrice bensì come terza comproprietaria del pegno. La sua
responsabilità è limitata al valore del pegno. È pure senza rilievo, dal
profilo giuridico, che CO 1 abbia, a suo dire, già pagato integralmente quanto
doveva alla PI 1 e debba così pagare due volte le stesse opere. Lo scopo dell’istituto
del pegno, e in particolare dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori,
è proprio quello di proteggere il creditore pignoratizio (artigiano o
imprenditore) contro il rischio d’insolvenza del debitore (committente o
imprenditore generale).
7.
L’opposizione
al precetto esecutivo volto alla realizzazione di un pegno è presunta diretta
sia contro il credito sia contro il diritto di pegno (art. 85 RFF). Ciò vale
anche per il terzo proprietario, che può interporre opposizione al suo
esemplare del precetto esecutivo “alla stregua del debitore” (art. 153 cpv. 2
LEF; Foëx in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LEF e i
rinvii).
7.1
Ci
si potrebbe chiedere se tale norma si applica anche nell’ipotesi – contemplata
all’art. 89 cpv. 2 RFF – in cui la persona giuridica debitrice si è estinta. In tal caso, infatti, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno può
essere diretta solo contro il terzo proprietario del pegno senza che l’escutente debba prima far iscrivere nuovamente la persona
giuridica fallita e radiata nel registro di
commercio (sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio
2017.
consid. 3.3, con riferimento alla DTF 59 I 161 segg. e a Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 89 RFF;
v. pure DTF 146 III 446 consid. 2.4.2). La questione può invero
rimanere aperta nella fattispecie, dato che la recla-mante ha prodotto un
titolo di rigetto definitivo anche per il credito posto in esecuzione, ovvero
la sentenza __________ emessa il 1° dicembre 2015
dal il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (doc. B e sopra ad C). In
effetti, se il terzo proprietario del pegno non è anche debitore del
procedente, il rigetto dell’opposizione per quanto concerne il credito può
fondarsi su un titolo opponibile al solo debitore. È così stato giudicato che
un riconoscimento di debito firmato soltanto dal debitore basta (sentenza
5D_19/2020 del 15 giugno 2020 consid. 4.2, che limita però tale possibilità all’ipotesi dell’art. 89 RFF; sentenza della CEF
14.2001.108
del 6 febbraio 2002, consid. 2, secondo cui il rigetto dell’opposizione
interposta dal coniuge dell’escusso in virtù dell’art. 153 cpv. 2 LEF può
essere concesso anche se esso non ha riconosciuto il debito posto in esecuzione).
Analogamente, la decisione che condanna il debitore a pagare la somma posta in
esecuzione è sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per il
credito.
7.2
A
scanso di equivoci va d’altronde rilevato che agli escussi sarebbe stato possibile dimostrare, sulla base
dell’art. 81 LEF, che il credito garantito si è estinto dopo l’ultimo stadio
della procedura d’iscrizione dell’ipoteca legale in cui potevano addurre fatti
nuovi. Non l’hanno però fatto. I reclami meritano pertanto accoglimento.
8.
Nelle
osservazioni al reclamo (a pag. 8), CO 2
sostiene che la reclamante avrebbe dovuto insinuare la sua pretesa nel
fallimento della PI 1. A parte il fatto che,
come egli stesso riconosce, non è possibile insinuare crediti in un fallimento,
come quello della PI 1, poi chiuso per
mancanza di attivo, siccome non viene allestita alcuna graduatoria (mentre l’anticipazione
delle spese di liquidazione è priva di senso e di utilità ove la fallita non
abbia attivi), la RE 1 non era obbligata a escutere la PI 1 o far valere
le sue pretese nei suoi confronti nel fallimento prima di procedere alla
realizzazione del pegno. Né gli art. 151 segg. LEF né l’art. 89 RFF prevedono
un simile obbligo.
9.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le
cause di fr. 74'282.–, supera la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa contro CO 1 (inc. __________/14.2020.152)
è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata
sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della convenuta, tenuta
a rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla reclamante fr. 1'500.–
per ripetibili.
2. Il
reclamo nella causa contro CO 2 (inc. __________/ 14.2020.153) è accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a carico di CO 2, tenuto a rifondere alla reclamante fr. 1'500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– , ;
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).