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Decisione

14.2020.155

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione promossa al foro del sequestro. Annullamento del sequestro. Competenza territoriale del giudice del rigetto

25 giugno 2021Italiano8 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.155

Lugano

25 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.1615 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 aprile 2020

dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 febbraio 2020 l’RE 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare nei confronti di CO 1

il sequestro della quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________

RFD di __________ fino a concorrenza di due suoi crediti verso il debitore, il

primo di fr. 5'000.– oltre agli interessi dell’1% dal 30 settembre 2019

(fondato sul contratto di mutuo del 17 settembre 2019) e il secondo di fr. 105'029.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi

al mandato conferito all’amministratore della successione fu __________, così

come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti). Quale causa di

sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente

residente in Giappone, e le trattative per la vendita del fondo sequestrato. Lo

stesso giorno il Pretore ha decretato il sequestro nei termini richiesti.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 105'029.05 oltre

agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale motivo del credito: “convalida del sequestro n. __________ onorari

e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore della successione fu __________

così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019 (per

“Contratto di prestito”).

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile

2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 giugno 2020. Mediante decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’i­stanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 900.– a favore del convenuto.

D. Statuendo

con decisione dello stesso 17 settembre 2020 nella causa SO.2020.1210, il

Pretore ha accolto l’opposizione interposta da CO 1 al sequestro del 20

febbraio 2020 e l’ha annullato.

E. Contro

la sentenza appena citata, l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020

per ottenerne l’an­­nullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la

conferma dello stesso. Con decisione del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha

respinto il reclamo (inc. 14.2020.156). La decisione è passata in giudicato.

F. Avverso

la sentenza di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione (sopra ad C) l’RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’ac­coglimento

parziale dell’istanza fino a concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 30 settembre 2019, protestate

spese e ripetibili. Il 28 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­gnazione e assegnato alla

reclamante dieci giorni per ver-sare sul conto del Tribunale fr. 900.– in

garanzia delle ripetibili poste a suo carico in prima sede.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 21 settembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il foro esecutivo del sequestro

giusta l’art. 52 LEF era venuto meno con la revoca, lo stesso giorno, del

sequestro e che siccome il convenuto aveva dimora abituale a ___________ la competenza

ratione loci della Pretura non era comunque data, sicché ha dichiarato irricevibile

l’istanza di rigetto dell’opposizione. Per abbondanza, il primo giudice ha rilevato

che l’istanza sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, sia per quanto

attiene all’importo di fr. 105'029.05 basato sul contratto di divisione

ereditaria e su due fatture, sia per quanto concerne la somma di fr. 5'000.–

derivante dal contratto di prestito, in difetto di una prova della consegna

della somma mutuata al convenuto, il quale ne contestava la ricezione.

3.

Per

quanto attiene alla competenza ratione

loci, nel reclamo l’RE 1 rileva di aver

tempestivamente impugnato la decisione con cui il Pretore aveva accolto l’opposizione

al sequestro annullandolo, sicché ritiene che il foro dell’art. 52 LEF non sia decaduto

finché la decisione d’annullamento del sequestro non è passata in giudicato,

onde la ricevibilità dell’istanza di rigetto del­l’opposizione, a torto negata

dal primo giudice. Nel merito, la reclamante contesta la motivazione

addizionale del Pretore limitatamente alla reiezione dell’istanza di rigetto

per il rimborso del prestito di fr. 5'000.–.

4.

Non

si disconosce, invero, che il foro del sequestro si

perpetua finché la misura non è stata definitivamente annullata (sentenza

della CEF 14.2020.72 del 21 settembre 2020 pagg. 3-4; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 85 ad

art. 278 LEF). Nel caso in esame, tuttavia, la decisione di revoca del sequestro è nel frattempo passata in giudicato (sopra ad

D) di modo che il foro dell’art. 52 LEF è decaduto (Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 17 ad art. 52 LEF). La reclamante non ha d’altronde

contestato l’accertamento del Pretore secondo cui CO 1 aveva dimora abituale a _________, sicché la competenza ratione loci della

Pretura non era comunque data. Ad ogni modo il precetto esecutivo non risulta

essere stato emes­so al domicilio dell’escusso

in Ticino, siccome su quell’atto egli ri­sulta “senza indirizzo (Giappone)”

(doc. A accluso all’istanza). E un eventuale successivo cambio di domicilio

dopo l’emissione del precetto esecutivo è senza rilievo per la questione della

competenza territoriale del giudice del rigetto ove il foro iniziale sia un

foro speciale (come quello del sequestro), l’art. 53 LEF essendo applicabile

unicamente al foro del domicilio giusta l’art. 46 LEF (DTF 136 III 375 consid.

2.1; 115 III 31 consid. 2; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.

10.

ad art. 84 LEF; Gilliéron, op. cit., n.

16.

ad art. 52 e n. 9-10 ad art. 53). La decisione impugnata va quindi

confermata, ancorché per altri motivi.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Stante la conferma della

decisione impugnata, la somma di fr. 900.– depositata dalla

reclamante sul conto del Tribunale va versata alla controparte in pagamento

delle ripetibili di prima sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. La

somma di fr. 900.– depositata sul conto del Tribunale è versata a CO 1 in

pagamento delle ripetibili di prima sede.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).