14.2020.155
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione promossa al foro del sequestro. Annullamento del sequestro. Competenza territoriale del giudice del rigetto
25 giugno 2021Italiano8 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
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Incarto n.
14.2020.155
Lugano
25 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.1615 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 aprile 2020
dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 febbraio 2020 l’RE 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare nei confronti di CO 1
il sequestro della quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________
RFD di __________ fino a concorrenza di due suoi crediti verso il debitore, il
primo di fr. 5'000.– oltre agli interessi dell’1% dal 30 settembre 2019
(fondato sul contratto di mutuo del 17 settembre 2019) e il secondo di fr. 105'029.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi
al mandato conferito all’amministratore della successione fu __________, così
come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti). Quale causa di
sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente
residente in Giappone, e le trattative per la vendita del fondo sequestrato. Lo
stesso giorno il Pretore ha decretato il sequestro nei termini richiesti.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 105'029.05 oltre
agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale motivo del credito: “convalida del sequestro n. __________ onorari
e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore della successione fu __________
così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019 (per
“Contratto di prestito”).
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile
2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 giugno 2020. Mediante decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 900.– a favore del convenuto.
D. Statuendo
con decisione dello stesso 17 settembre 2020 nella causa SO.2020.1210, il
Pretore ha accolto l’opposizione interposta da CO 1 al sequestro del 20
febbraio 2020 e l’ha annullato.
E. Contro
la sentenza appena citata, l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020
per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la
conferma dello stesso. Con decisione del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha
respinto il reclamo (inc. 14.2020.156). La decisione è passata in giudicato.
F. Avverso
la sentenza di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione (sopra ad C) l’RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
parziale dell’istanza fino a concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 30 settembre 2019, protestate
spese e ripetibili. Il 28 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione e assegnato alla
reclamante dieci giorni per ver-sare sul conto del Tribunale fr. 900.– in
garanzia delle ripetibili poste a suo carico in prima sede.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 21 settembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il foro esecutivo del sequestro
giusta l’art. 52 LEF era venuto meno con la revoca, lo stesso giorno, del
sequestro e che siccome il convenuto aveva dimora abituale a ___________ la competenza
ratione loci della Pretura non era comunque data, sicché ha dichiarato irricevibile
l’istanza di rigetto dell’opposizione. Per abbondanza, il primo giudice ha rilevato
che l’istanza sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, sia per quanto
attiene all’importo di fr. 105'029.05 basato sul contratto di divisione
ereditaria e su due fatture, sia per quanto concerne la somma di fr. 5'000.–
derivante dal contratto di prestito, in difetto di una prova della consegna
della somma mutuata al convenuto, il quale ne contestava la ricezione.
3.
Per
quanto attiene alla competenza ratione
loci, nel reclamo l’RE 1 rileva di aver
tempestivamente impugnato la decisione con cui il Pretore aveva accolto l’opposizione
al sequestro annullandolo, sicché ritiene che il foro dell’art. 52 LEF non sia decaduto
finché la decisione d’annullamento del sequestro non è passata in giudicato,
onde la ricevibilità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, a torto negata
dal primo giudice. Nel merito, la reclamante contesta la motivazione
addizionale del Pretore limitatamente alla reiezione dell’istanza di rigetto
per il rimborso del prestito di fr. 5'000.–.
4.
Non
si disconosce, invero, che il foro del sequestro si
perpetua finché la misura non è stata definitivamente annullata (sentenza
della CEF 14.2020.72 del 21 settembre 2020 pagg. 3-4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 85 ad
art. 278 LEF). Nel caso in esame, tuttavia, la decisione di revoca del sequestro è nel frattempo passata in giudicato (sopra ad
D) di modo che il foro dell’art. 52 LEF è decaduto (Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 17 ad art. 52 LEF). La reclamante non ha d’altronde
contestato l’accertamento del Pretore secondo cui CO 1 aveva dimora abituale a _________, sicché la competenza ratione loci della
Pretura non era comunque data. Ad ogni modo il precetto esecutivo non risulta
essere stato emesso al domicilio dell’escusso
in Ticino, siccome su quell’atto egli risulta “senza indirizzo (Giappone)”
(doc. A accluso all’istanza). E un eventuale successivo cambio di domicilio
dopo l’emissione del precetto esecutivo è senza rilievo per la questione della
competenza territoriale del giudice del rigetto ove il foro iniziale sia un
foro speciale (come quello del sequestro), l’art. 53 LEF essendo applicabile
unicamente al foro del domicilio giusta l’art. 46 LEF (DTF 136 III 375 consid.
2.1; 115 III 31 consid. 2; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.
10.
ad art. 84 LEF; Gilliéron, op. cit., n.
16.
ad art. 52 e n. 9-10 ad art. 53). La decisione impugnata va quindi
confermata, ancorché per altri motivi.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Stante la conferma della
decisione impugnata, la somma di fr. 900.– depositata dalla
reclamante sul conto del Tribunale va versata alla controparte in pagamento
delle ripetibili di prima sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. La
somma di fr. 900.– depositata sul conto del Tribunale è versata a CO 1 in
pagamento delle ripetibili di prima sede.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).