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Decisione

14.2020.156

Opposizione al sequestro. Domicilio di uno studente che frequenta un’università svizzera. Trafugamento di beni. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo

5 marzo 2021Italiano18 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.156

Lugano

5 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.1210 (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 5 marzo 2020 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della

quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________ RFD di __________

fino a concorrenza dei suoi crediti verso il debitore di fr. 5'000.– oltre

agli interessi dell’ 1% dal 30 settembre 2019 (fondato sul contratto di mutuo

del 17 settembre 2019) e di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal

24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi al mandato conferito al­l’amministratore

della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre 2019,

dedotti gli acconti). Quale causa di sequestro l’RE

1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente residente in

Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.

B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza,

sulla scorta delle cause di sequestro degli art.

271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e

ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano il giorno successivo

(verbale n. __________), con istanza 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di

discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione

sulla scorta di un allegato scritto di 8 pagine. A domanda della controparte,

il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi

presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del

sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la

propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato

il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’an­nullamento,

la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con

osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il

28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di

effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi

ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è

opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre. Il 16

dicembre, CO 1 ha chiesto l’ammissione agli atti di documenti da lui

qualificati come “echte Nova”. La reclamante ha postulato la reiezione di tale istanza con un memoriale

del 23 dicembre 2020, cui il resistente ha replicato il 7 gennaio 2021

concludendone il respingimento.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giu-dice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sequestrante non avesse reso

verosimile l’esistenza di una causa di sequestro. CO 1 risulta infatti essere

stato iscritto alla facoltà di diritto dell’Università di Ginevra per i

semestri dell’autunno del 2019 e della primavera del 2020 e di aver rinnovato

il 9 gennaio 2020 il contratto di locazione di uno studio a Ginevra fino al 31

luglio 2020. Il primo giudice ha considerato che gli indizi contrari prodotti

dalla sequestrante (email 28 febbraio 2020 del padre del debitore, secondo cui

il figlio risiede all’estero da sette anni e menzione su un estratto del

registro delle esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre

2018, secondo cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015) non

inficiano il valore probatorio dei documenti presentati dall’opponente, dai

quali si evince ch’egli ha frequentato il liceo di Lugano dal 2015 al 2019. Il

Pretore ha infine rilevato che la sequestrante non aveva fornito alcun indizio

effettivo di latitanza, trafugamento di beni, fu­ga o preparazione di tali atti

nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Onde l’accoglimento dell’opposizione e

la revoca del sequestro.

4. Per

l’RE 1, il Pretore non può essere seguito laddove ha ritenuto verosimile che l’opponente

abbia la dimora abituale a Ginevra, perché la frequenza dei corsi universitari

non è obbligatoria e il fatto ch’egli abbia locato solo un monolocale in quella

città rafforza la convinzione che si tratti di una sistemazione solo occasionale, da lui utilizzata quando deve recarsi a

Ginevra, ad esempio per sostenere gli esami. In

tutti i casi, aggiunge la reclamante, il contratto di locazione e il semestre

primaverile sono cessati prima dell’emanazione della decisione impugnata, per

cui il Pretore non poteva validamente considerare che al momento in cui ha

statuito l’opponente risiedesse a Ginevra. Tanto più che suo padre ha

confermato che il figlio risiede all’estero da ben sette anni e l’oppo­nente

non ha prodotto certificati di domicilio o residenza né alcuna notifica d’arrivo

a Ginevra. Del resto – puntualizza la reclamante – lo stesso Pretore ha

indicato l’opponente nel rubrum come “d’i­gnota

dimora” e l’Ufficio d’esecuzione lo considera

ufficialmente come partito per il Giappone il 20 settembre 2015. L’RE 1 chiede

che la Camera abbia a ordinare all’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano, al Controllo abitanti di Lugano e alla Cancelleria dello Stato del

Cantone Ticino la produzione rispettivamente della notifica di tassazione di CO

1 più recente o la conferma scritta del suo assoggettamento fiscale all’estero,

una conferma della sua partenza per l’estero già nel 2015 e una conferma della

sua iscrizione nel catalogo dei votanti all’estero.

4.1 Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro

segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un

legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per

debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera,

di un foro d’esecu­zione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF),

ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF

14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe

al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2

LEF), e segnatamente il luogo al­l’estero in cui pretende che dimori il

convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di

prova” delle allegazioni di fatto sulle

quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2019. 114/115 dell’8 novembre

2019, RtiD 2020 II 966 n. 50 c, consid. 5, e 14.2017. 213 del 15 maggio

2018 consid. 6.3).

4.2 In

prima sede, la reclamante ha prodotto solo due documenti, l’e­mail 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente, secondo cui il figlio

risiede all’estero da sette anni (doc. A) e l’estratto del registro delle

esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre 2018, secondo

cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015 (doc. B). Nel reclamo

essa si fonda anche su un documento nuovo (la procura rilasciatale da CO 1 il

29 agosto 2018, doc. C) e il 5 ottobre 2020 ha chiesto alla Camera di acquisire

agli atti la risposta 1° ottobre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti di

Lugano, secondo cui l’opponente è partito per il Giappone il 19 settembre 2015

(doc. M).

4.2.1 Ora,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre entrambi i documenti già in

prima sede. Era infatti in possesso del doc. C già dal 2018 mentre avrebbe

potuto chiedere e ottenere l’informazione contenuta nel doc. M prima dell’emanazione

della decisione impugnata. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non

sarebbe stato possibile. I documenti in questione, e le relative allegazioni,

sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2.2).

4.2.2 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante

nella replica spon­tanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal

Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 per

ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) soltanto

se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua emanazione, infatti, il Tribunale

federale ha indicato che la decisione era destinata a pubblicazione ed è effettivamente

apparsa nelle DTF 145 III 324

segg. Si tratta pertanto di una sentenza di principio, minuziosamen­te

motivata, che vincola le parti e le autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La

scrivente Camera ha conformato la propria giurispruden­za a quella federale con

decisione 14.2020.105 del 17 dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non

poteva fare ciecamente assegnamento sulla precedente giurisprudenza meno

restrittiva della Camera – non essendo patrocinata da un avvocato in prima sede

è del resto dubbio che ne avesse conoscenza – poiché la questione era molto

controversa, come da lei ammesso.

4.2.3 I

documenti e allegazioni nuove contenuti negli allegati spontanei presentati

dalle parti dopo l’inoltro delle osservazioni al reclamo sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenze della CEF 14.2020.115 del 20

dicembre 2020, consid. 6).

4.3 Nel

sottolineare l’assenza agli atti di certificati di

domicilio o residenza, di notifica d’arrivo

a Ginevra o di altri indizi di presenza del­l’opponente sul territorio

svizzero, la reclamante

misconosce che incombeva a lei rendere verosimile il luogo

all’estero in cui preten­de che dimori l’opponente, fornendo sufficienti indizi

oggettivi (sopra consid. 4.1), e non a quest’ultimo rendere verosimile di

essere domiciliato in Svizzera.

4.3.1 Non

si disconosce invero che l’estratto esecutivo del 3

settembre 2018 (doc. B) possa in sé rendere verosimile la partenza di CO 1

dalla Svizzera nel 2015 (e in questo senso i doc. C e M non dicono altro, l’arrivo

a Ginevra non dovendo essere comunicato al controllo abitanti di Lugano), ma

egli ha a sua volta reso verosimile di aver frequentato il Liceo __________ di

Lugano dal 2015 al 2019 (doc. 8) e di risiedere a Ginevra per motivi di studio dal

settembre del 2019 (doc. 3-5). Che uno studente universitario debba

accontentarsi di un monolocale non è insolito. Anche volendo ammettere che CO 1

sia domiciliato in Giappone, la residenza in Svizzera di uno studente estero

intento a terminare gli studi nel nostro paese è reputata costituire un foro esecutivo nel senso dell’art. 46 LEF (decisione del 9 maggio 1951 dell’Oberge­richt zurighese, BlSchK 1954, 15, citata da Schmid in: Basler Kom­mentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 46 LEF e da Krüsi

in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 28 ad art. 46 LEF).

4.3.2 L’email 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente,

secondo cui il figlio risiederebbe all’estero da sette anni (doc. A), non

appare atto a togliere forza indiziale ai riscontri appena menzionati circa una

presenza pluriennale del figlio in Svizzera. Sia come sia, un’even­tuale

domicilio in Giappone non escluderebbe un foro esecutivo in Svizzera (sopra

consid. 4.3.1). La reclamante non è pertanto riuscita a dimostrare che l’accertamento

dei fatti operato dal Pretore sia manifestamente errato giusta l’art. 320 lett.

b CPC.

4.3.3 L’indicazione nel rubrum della decisione impugnata per cui l’oppo­nente è “d’ignota dimora” è

il frutto manifesto di una svista, verosi-milmente dovuta alla registrazione

della causa di opposizione al sequestro sulla scorta dei dati dell’incarto di

sequestro. Il Pretore ha infatti ritenuto che la dimora abituale dell’opponente

fosse a Ginevra (sentenza impugnata, pag. 3 a metà).

4.3.4 Essendo la procedura in esame di

carattere sommario (sopra, con­sid. 1.2) e stante l’esigenza

di celerità che la caratterizza, sono ammissibili

solo le prove che possono essere assunte seduta stan­te (art. 254 cpv. 2

lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti

immediatamente ostensibili dalle parti. Unicamente per i pro­cedimenti

che per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di

prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC). Non è però il caso dell’opposizione al

sequestro, che ha carattere tipicamente provvisorio (sentenza della CEF

14.2016.94/95 del 3 novembre 2016 consid. 6, massimata in RtiD 2017 II 904 n.

68c). A maggior ragione l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di

reclamo, che a differenza di quella d’appello non prevede una norma equivalente

all’art. 316 cpv. 3 CPC (v. Verda

Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 4 ad art. 327 CPC), perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (Jeandin, op. cit., n. 4

ad art. 327). La richiesta di

assunzione di documenti e informazioni contenuta nel reclamo è pertanto

inammissibile.

5. La

reclamante cerca inoltre di rendere verosimile la causa di sequestro dell’art.

271 cpv. 1 n. 2 LEF facendo valere che l’oppo­nente starebbe tentando di

vendere il fondo sequestrato. Produce al riguardo un documento nuovo (offerta

13 aprile 2018 della __________, doc. D), che risulta inammissibile, giacché

avrebbe potuto essere presentato senza difficoltà già in prima se­de (sopra

consid. 4.2.1-4.2.2). Nella sua risposta all’opposizione essa non ha del resto

più riproposto questa causa di sequestro, abbozzata in due righe nell’istanza

di sequestro (n. 26). La conclusione del Pretore secondo cui la sequestrante non ha fornito alcun indizio effettivo di latitanza,

trafugamento di beni, fuga o preparazione di tali atti nel senso dell’art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF sfugge di conseguenza alla critica. Vero è

che l’opponente non ha smentito del tutto l’esistenza di trattive di vendite

del fondo nelle osservazioni al reclamo. Ha però solo fatto valere la

possibilità di vendere il fondo malgrado il sequestro (pag. 11 ad n. 43), non

di aver provato a venderlo prima del sequestro. Ad ogni modo la reclamante non

ha reso verosimile con indizi concreti l’elemento soggettivo della causa di

sequestro in esame (già citata sentenza del-la CEF 14.2016.94/95, consid. 7.3).

Anche da questo profilo il re-clamo si avvera infondato.

6. Nella

replica spontanea (ad n. 26) la reclamante chiede alla Camera di verificare se

sia data anche la causa di sequestro dell’as­senza di domicilio fisso (art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF). Si tratta invero di una nuova domanda, manifestamente tardiva

siccome avrebbe potuto e dovuto essere formulata già in prima sede. Sia come

sia, la Camera ha già accertato la verosimile esistenza di un domicilio dell’opponente

in Svizzera (sopra consid. 4.3). La censura è così infondata anche nel merito.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 110'029.– raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La richiesta di assunzione di prove è

inammissibile.

2. Il

reclamo è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 2'500.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).