14.2020.156
Opposizione al sequestro. Domicilio di uno studente che frequenta un’università svizzera. Trafugamento di beni. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo
5 marzo 2021Italiano18 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2020.156
Lugano
5 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1210 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 5 marzo 2020 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della
quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________ RFD di __________
fino a concorrenza dei suoi crediti verso il debitore di fr. 5'000.– oltre
agli interessi dell’ 1% dal 30 settembre 2019 (fondato sul contratto di mutuo
del 17 settembre 2019) e di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal
24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi al mandato conferito all’amministratore
della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre 2019,
dedotti gli acconti). Quale causa di sequestro l’RE
1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente residente in
Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza,
sulla scorta delle cause di sequestro degli art.
271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e
ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano il giorno successivo
(verbale n. __________), con istanza 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di
discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione
sulla scorta di un allegato scritto di 8 pagine. A domanda della controparte,
il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi
presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del
sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la
propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento,
la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con
osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il
28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di
effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi
ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è
opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre. Il 16
dicembre, CO 1 ha chiesto l’ammissione agli atti di documenti da lui
qualificati come “echte Nova”. La reclamante ha postulato la reiezione di tale istanza con un memoriale
del 23 dicembre 2020, cui il resistente ha replicato il 7 gennaio 2021
concludendone il respingimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giu-dice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sequestrante non avesse reso
verosimile l’esistenza di una causa di sequestro. CO 1 risulta infatti essere
stato iscritto alla facoltà di diritto dell’Università di Ginevra per i
semestri dell’autunno del 2019 e della primavera del 2020 e di aver rinnovato
il 9 gennaio 2020 il contratto di locazione di uno studio a Ginevra fino al 31
luglio 2020. Il primo giudice ha considerato che gli indizi contrari prodotti
dalla sequestrante (email 28 febbraio 2020 del padre del debitore, secondo cui
il figlio risiede all’estero da sette anni e menzione su un estratto del
registro delle esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre
2018, secondo cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015) non
inficiano il valore probatorio dei documenti presentati dall’opponente, dai
quali si evince ch’egli ha frequentato il liceo di Lugano dal 2015 al 2019. Il
Pretore ha infine rilevato che la sequestrante non aveva fornito alcun indizio
effettivo di latitanza, trafugamento di beni, fuga o preparazione di tali atti
nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Onde l’accoglimento dell’opposizione e
la revoca del sequestro.
4. Per
l’RE 1, il Pretore non può essere seguito laddove ha ritenuto verosimile che l’opponente
abbia la dimora abituale a Ginevra, perché la frequenza dei corsi universitari
non è obbligatoria e il fatto ch’egli abbia locato solo un monolocale in quella
città rafforza la convinzione che si tratti di una sistemazione solo occasionale, da lui utilizzata quando deve recarsi a
Ginevra, ad esempio per sostenere gli esami. In
tutti i casi, aggiunge la reclamante, il contratto di locazione e il semestre
primaverile sono cessati prima dell’emanazione della decisione impugnata, per
cui il Pretore non poteva validamente considerare che al momento in cui ha
statuito l’opponente risiedesse a Ginevra. Tanto più che suo padre ha
confermato che il figlio risiede all’estero da ben sette anni e l’opponente
non ha prodotto certificati di domicilio o residenza né alcuna notifica d’arrivo
a Ginevra. Del resto – puntualizza la reclamante – lo stesso Pretore ha
indicato l’opponente nel rubrum come “d’ignota
dimora” e l’Ufficio d’esecuzione lo considera
ufficialmente come partito per il Giappone il 20 settembre 2015. L’RE 1 chiede
che la Camera abbia a ordinare all’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano, al Controllo abitanti di Lugano e alla Cancelleria dello Stato del
Cantone Ticino la produzione rispettivamente della notifica di tassazione di CO
1 più recente o la conferma scritta del suo assoggettamento fiscale all’estero,
una conferma della sua partenza per l’estero già nel 2015 e una conferma della
sua iscrizione nel catalogo dei votanti all’estero.
4.1 Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro
segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un
legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per
debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera,
di un foro d’esecuzione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF),
ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF
14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe
al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2
LEF), e segnatamente il luogo all’estero in cui pretende che dimori il
convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di
prova” delle allegazioni di fatto sulle
quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2019. 114/115 dell’8 novembre
2019, RtiD 2020 II 966 n. 50 c, consid. 5, e 14.2017. 213 del 15 maggio
2018 consid. 6.3).
4.2 In
prima sede, la reclamante ha prodotto solo due documenti, l’email 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente, secondo cui il figlio
risiede all’estero da sette anni (doc. A) e l’estratto del registro delle
esecuzioni dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano del 3 settembre 2018, secondo
cui CO 1 è partito per il Giappone il 20 settembre 2015 (doc. B). Nel reclamo
essa si fonda anche su un documento nuovo (la procura rilasciatale da CO 1 il
29 agosto 2018, doc. C) e il 5 ottobre 2020 ha chiesto alla Camera di acquisire
agli atti la risposta 1° ottobre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti di
Lugano, secondo cui l’opponente è partito per il Giappone il 19 settembre 2015
(doc. M).
4.2.1 Ora,
facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre entrambi i documenti già in
prima sede. Era infatti in possesso del doc. C già dal 2018 mentre avrebbe
potuto chiedere e ottenere l’informazione contenuta nel doc. M prima dell’emanazione
della decisione impugnata. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non
sarebbe stato possibile. I documenti in questione, e le relative allegazioni,
sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2.2).
4.2.2 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante
nella replica spontanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal
Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 per
ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) soltanto
se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua emanazione, infatti, il Tribunale
federale ha indicato che la decisione era destinata a pubblicazione ed è effettivamente
apparsa nelle DTF 145 III 324
segg. Si tratta pertanto di una sentenza di principio, minuziosamente
motivata, che vincola le parti e le autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La
scrivente Camera ha conformato la propria giurisprudenza a quella federale con
decisione 14.2020.105 del 17 dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non
poteva fare ciecamente assegnamento sulla precedente giurisprudenza meno
restrittiva della Camera – non essendo patrocinata da un avvocato in prima sede
è del resto dubbio che ne avesse conoscenza – poiché la questione era molto
controversa, come da lei ammesso.
4.2.3 I
documenti e allegazioni nuove contenuti negli allegati spontanei presentati
dalle parti dopo l’inoltro delle osservazioni al reclamo sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenze della CEF 14.2020.115 del 20
dicembre 2020, consid. 6).
4.3 Nel
sottolineare l’assenza agli atti di certificati di
domicilio o residenza, di notifica d’arrivo
a Ginevra o di altri indizi di presenza dell’opponente sul territorio
svizzero, la reclamante
misconosce che incombeva a lei rendere verosimile il luogo
all’estero in cui pretende che dimori l’opponente, fornendo sufficienti indizi
oggettivi (sopra consid. 4.1), e non a quest’ultimo rendere verosimile di
essere domiciliato in Svizzera.
4.3.1 Non
si disconosce invero che l’estratto esecutivo del 3
settembre 2018 (doc. B) possa in sé rendere verosimile la partenza di CO 1
dalla Svizzera nel 2015 (e in questo senso i doc. C e M non dicono altro, l’arrivo
a Ginevra non dovendo essere comunicato al controllo abitanti di Lugano), ma
egli ha a sua volta reso verosimile di aver frequentato il Liceo __________ di
Lugano dal 2015 al 2019 (doc. 8) e di risiedere a Ginevra per motivi di studio dal
settembre del 2019 (doc. 3-5). Che uno studente universitario debba
accontentarsi di un monolocale non è insolito. Anche volendo ammettere che CO 1
sia domiciliato in Giappone, la residenza in Svizzera di uno studente estero
intento a terminare gli studi nel nostro paese è reputata costituire un foro esecutivo nel senso dell’art. 46 LEF (decisione del 9 maggio 1951 dell’Obergericht zurighese, BlSchK 1954, 15, citata da Schmid in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 46 LEF e da Krüsi
in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 28 ad art. 46 LEF).
4.3.2 L’email 28 febbraio 2020 del padre dell’opponente,
secondo cui il figlio risiederebbe all’estero da sette anni (doc. A), non
appare atto a togliere forza indiziale ai riscontri appena menzionati circa una
presenza pluriennale del figlio in Svizzera. Sia come sia, un’eventuale
domicilio in Giappone non escluderebbe un foro esecutivo in Svizzera (sopra
consid. 4.3.1). La reclamante non è pertanto riuscita a dimostrare che l’accertamento
dei fatti operato dal Pretore sia manifestamente errato giusta l’art. 320 lett.
b CPC.
4.3.3 L’indicazione nel rubrum della decisione impugnata per cui l’opponente è “d’ignota dimora” è
il frutto manifesto di una svista, verosi-milmente dovuta alla registrazione
della causa di opposizione al sequestro sulla scorta dei dati dell’incarto di
sequestro. Il Pretore ha infatti ritenuto che la dimora abituale dell’opponente
fosse a Ginevra (sentenza impugnata, pag. 3 a metà).
4.3.4 Essendo la procedura in esame di
carattere sommario (sopra, consid. 1.2) e stante l’esigenza
di celerità che la caratterizza, sono ammissibili
solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2
lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti
immediatamente ostensibili dalle parti. Unicamente per i procedimenti
che per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di
prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC). Non è però il caso dell’opposizione al
sequestro, che ha carattere tipicamente provvisorio (sentenza della CEF
14.2016.94/95 del 3 novembre 2016 consid. 6, massimata in RtiD 2017 II 904 n.
68c). A maggior ragione l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di
reclamo, che a differenza di quella d’appello non prevede una norma equivalente
all’art. 316 cpv. 3 CPC (v. Verda
Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 4 ad art. 327 CPC), perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 327). La richiesta di
assunzione di documenti e informazioni contenuta nel reclamo è pertanto
inammissibile.
5. La
reclamante cerca inoltre di rendere verosimile la causa di sequestro dell’art.
271 cpv. 1 n. 2 LEF facendo valere che l’opponente starebbe tentando di
vendere il fondo sequestrato. Produce al riguardo un documento nuovo (offerta
13 aprile 2018 della __________, doc. D), che risulta inammissibile, giacché
avrebbe potuto essere presentato senza difficoltà già in prima sede (sopra
consid. 4.2.1-4.2.2). Nella sua risposta all’opposizione essa non ha del resto
più riproposto questa causa di sequestro, abbozzata in due righe nell’istanza
di sequestro (n. 26). La conclusione del Pretore secondo cui la sequestrante non ha fornito alcun indizio effettivo di latitanza,
trafugamento di beni, fuga o preparazione di tali atti nel senso dell’art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF sfugge di conseguenza alla critica. Vero è
che l’opponente non ha smentito del tutto l’esistenza di trattive di vendite
del fondo nelle osservazioni al reclamo. Ha però solo fatto valere la
possibilità di vendere il fondo malgrado il sequestro (pag. 11 ad n. 43), non
di aver provato a venderlo prima del sequestro. Ad ogni modo la reclamante non
ha reso verosimile con indizi concreti l’elemento soggettivo della causa di
sequestro in esame (già citata sentenza del-la CEF 14.2016.94/95, consid. 7.3).
Anche da questo profilo il re-clamo si avvera infondato.
6. Nella
replica spontanea (ad n. 26) la reclamante chiede alla Camera di verificare se
sia data anche la causa di sequestro dell’assenza di domicilio fisso (art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF). Si tratta invero di una nuova domanda, manifestamente tardiva
siccome avrebbe potuto e dovuto essere formulata già in prima sede. Sia come
sia, la Camera ha già accertato la verosimile esistenza di un domicilio dell’opponente
in Svizzera (sopra consid. 4.3). La censura è così infondata anche nel merito.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 110'029.– raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La richiesta di assunzione di prove è
inammissibile.
2. Il
reclamo è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO
1 fr. 2'500.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).