Lexipedia

Decisione

14.2020.157

Opposizione al sequestro. Pretesa della sequestrante fondata in prima sede su una fattura e un elenco prestazioni non avvallato dall’opponente. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo

5 marzo 2021Italiano15 min

ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.157

Lugano

5 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.1211 (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 5 marzo 2020 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 5, di decretare il sequestro della

quota di comproprietà C di ¼ della particella n. __________ RFD di __________

fino a concorrenza del suo credito verso il debitore di fr. 105'029.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi

al mandato conferito all’amministratore

della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre

2019, dedotti gli acconti). Quale causa di

sequestro l’RE 1 ha indicato l’ir­reperibilità del debitore, probabilmente

residente in Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.

Fatti

B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza,

sulla scorta delle cause di sequestro degli art.

271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e

ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano il giorno successivo

(verbale n. __________), con istanza del 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di

discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione

sulla scorta di un allegato scritto di sei pagine. A domanda della controparte,

il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi

presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del

sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la

propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato

il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’an­nullamento,

la reiezione dell’opposizione al sequestro e la confer­ma dello stesso. Con

osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il

28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di

effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi

ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è

opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al-l’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320.

lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto anzitutto pacifica la residenza

dell’opponente in Giappone, e quindi verosimile la causa di sequestro dell’art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF. Ha pure considerato che, in virtù dei combinati art. 639

CC e 143 segg. CO, CO 1 dovesse rispondere personalmente e solidalmente con gli

altri membri della comunione ereditaria fu __________ (la moglie __________, il

figlio PI 3 e l’abiatico PI 1, figlio dell’opponente) dei debiti scoperti assunti

dall’amministrato­­re della successione, avv. PI 2, prima della divisione,

segnatamente degli onorari dell’RE 1 in relazione con la “convenzione” conclusa

con l’avv. PI 2. Il primo giudice ha però reputato insufficienti la fattura per

onorari di fr. 138'636.85 prodotta dalla sequestrante (avallata e saldata

dall’amministratore soltanto per fr. 33'607.80) e la distinta delle sue

prestazioni quali indizi oggettivi e concreti dell’importo di fr. 105'029.–

vantato dalla RE 1, sicché ha accolto l’opposizione e revocato il sequestro.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 allega di aver ottenuto in data imprecisata il formale incarico

– orale – da tutti i membri della comunio­ne ereditaria per trovare un nuovo

istituto di credito disposto a riprendere i mutui ipotecari garantiti dalla particella n. __________ RFD di __________,

disdetti dalla Banca dello Stato con effetto immediato nell’autunno del 2017, e ad aumentarne l’importo in modo da permettere l’estinzione di tutti i debiti

della successione. Il 4 giu­gno 2019, l’amministratore della successione

le ha conferito un ulteriore mandato – scritto – volto all’analisi e alla

negoziazione con l’ufficio d’esecuzione e con i creditori dei debiti della

successione. La reclamante rileva che i membri della comunione ereditaria hanno

poi firmato il 30 luglio 2019 la convenzione di divisione ereditaria, con cui è

stata sciolta la comunione e attribuiti i fondi agli eredi, previo rimborso dei

mutui della Banca dello Stato ed estinzione dei debiti della successione grazie

a un mutuo concesso agli eredi dalla Banca Popolare di Sondrio tramite l’interme­diazione

della reclamante. Per il lavoro svolto dal

13.

febbraio 2018 al 20 settembre 2019, l’RE 1 ha emesso una fattura di fr. 138'636.85,

compreso un compenso di fr. 26'720.– (pari all’1% del debito ipotecario). Su richiesta dell’avv. PI 2, la

reclamante ha poi emesso una fattura separata di fr. 33'607.80

limitata alla remunerazione dell’incarico da lui conferito, che è stata saldata

con il saldo del conto clienti del notaio, avv. PI 4.

A

mente della reclamante, sottoscrivendo il contratto di divisione ereditaria CO

1.

ha riconosciuto il proprio debito nei suoi confronti e autorizzato il notaio

a provvedere direttamente al saldo dello stesso, il quale corrisponde del resto

alla “convenzione di intenti” firmata l’11 giugno 2018. Ritiene inaccettabile una contestazione vaga

e generica della sua fattura, la tariffa di fr. 300.–/ora, usuale per un

fiduciario iscritto all’albo, essendo del resto stata approvata dall’amministratore

della successione e accettata dall’opponente al momento dell’attribuzione del

mandato. L’email 13 novembre 2019 del notaio agli eredi dimostra ulteriormente

che la questione del pagamento degli onorari della fiduciaria era già stata

discussa ed era scontata. Determinante al riguardo è secondo la reclamante

anche il riconoscimento di debito firmato dal fratello (e coerede) dell’opponente

PI 3 il 5 marzo 2020, con cui si è riconosciuto solidalmente debitore di fr. 105'029.85.

Essendo il debito esigibile e il fondo sequestrato proprietà dell’opponente, la

reclamante reputa adempiuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro.

5.

Per quanto attiene alla verosimiglianza della sua pretesa, in prima

sede la reclamante ha prodotto solo quattro documenti, la decisione 21 febbraio

2018.

di nomina dell’avv. PI 2 ad amministratore

della successione fu __________ (doc. B accluso all’istanza

di sequestro), il contratto di divisione ereditaria del 30 luglio 2019 (doc. E)

e le note per prestazioni dell’RE 1 del 24 settembre 2019 (doc. H) e del 29

novembre 2019 (doc. I). Nel reclamo essa si fonda invece

anche su allegazioni basate su documenti nuovi, ovvero il mandato d’incarico

professionale del 4 giugno 2019 (doc. D), l’e-mail del notaio avv. PI 4 del 13

novembre 2019 (doc. G) e il riconoscimento di debito firmato da PI 3 il 5 marzo

2020.

(doc. H). Nella sua replica spontanea CO 1 ha contestato l’ammissibi­lità

di quei documenti.

5.1

Ora,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre i documenti in questione già in

prima sede. Ne era infatti in possesso già prima di presentare l’istanza di

sequestro il 20 febbraio 2020, tranne l’ultimo (doc. H), che avrebbe però

potuto e dovuto inoltrare con la sua risposta del 24 luglio 2020 all’opposizione

al sequestro. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non sarebbe stato

possibile. I nuovi documenti, e le relative allegazioni, sono pertanto

inammissibili (sopra consid. 1.2.2).

5.2

Contrariamente a quanto sostiene la reclamante

nella replica spon­tanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal

Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019

per ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio

(pseudonova) soltanto se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua

emanazione, infatti, il Tribunale federale ha indicato che la decisione era

destinata a pubblicazione ed è effettivamente apparsa nelle DTF 145 III 324 segg. Si tratta pertanto di

una sentenza di principio, minuziosamen­te motivata, che vincola le parti e le

autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La scrivente Camera ha conformato la

propria giurispruden­za a quella federale con decisione 14.2020.105 del 17

dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non poteva fare ciecamen­te assegnamento

sulla precedente giurisprudenza meno restrittiva della Camera – non essendo

patrocinata da un avvocato in prima sede è del resto dubbio che ne avesse

conoscenza – poiché la questione era molto controversa, come da lei ammesso. Ne

segue che i nuovi documenti non saranno presi in considerazione ai fini del

giudizio odier­no. Da ciò non deriva alcun danno irreparabile per la

reclamante, dal momento ch’essa può ripresentare in ogni tempo una nuova

istanza di sequestro corroborata da tutti i documenti necessari a rendere

verosimili i presupposti del sequestro (cfr. sentenze della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.2 e 14. 2017. 177 del 27 settembre 2017, RtiD 2019 I 661 n. 75c,

consid. 2.2).

6.

Limitando l’esame del reclamo alle allegazioni e documenti addotti

dalla reclamante in prima sede, non si può non condividere l’ac­certamento del

Pretore secondo cui né la fattura dell’RE 1 del 24 settembre 2019 (doc. H

accluso all’istanza) né l’annes­­so elenco cronologico delle sue prestazioni,

siccome non risultano avallati dall’opponente,

costituiscono indizi oggettivi idonei a ren­dere verosimili l’esistenza

e l’importo della pretesa da essa vantata (sentenza della CEF 14.2016.172 del

10.

gennaio 2017, consid. 5.2 e 5.3, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c, e i

rinvii), neppure in relazione con il contratto di divisione ereditaria del 30

luglio 2019 (doc. E), il quale non vi rinvia e non vi poteva rinviare giacché

la fattura è stata emessa successivamente. Che la fattura non sia stata

contestata dall’opponente prima della procedura di sequestro è un’allegazione

priva di rilievo nella misura in cui la reclamante non ha reso verosimile ch’egli

ne abbia avuto conoscenza in precedenza.

Sono d’altronde tardive le allegazioni fondate sull’e-mail del notaio

del 13 novembre 2019 (doc. G accluso al reclamo) – per tacere del fatto che la

reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo

di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale – e sul riconoscimento

di debito di PI 3 (doc. H), non fatte valere in prima sede (sopra consid. 5.2). Ciò posto, gli accertamenti del Pretore non possono dirsi

manifestamente errati, sicché la sua conclusione risulta condivisibile pu­re

dal profilo del diritto e il reclamo, infondato, da respingere.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105'029.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO

1.

fr. 2'500.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).