14.2020.157
Opposizione al sequestro. Pretesa della sequestrante fondata in prima sede su una fattura e un elenco prestazioni non avvallato dall’opponente. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo
5 marzo 2021Italiano15 min
ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2020.157
Lugano
5 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1211 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 5 marzo 2020 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della
quota di comproprietà C di ¼ della particella n. __________ RFD di __________
fino a concorrenza del suo credito verso il debitore di fr. 105'029.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi
al mandato conferito all’amministratore
della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre
2019, dedotti gli acconti). Quale causa di
sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente
residente in Giappone, e trattative per la vendita del fondo sequestrato.
Fatti
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza,
sulla scorta delle cause di sequestro degli art.
271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF (trafugamento di beni e domicilio all’estero) e
ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 febbraio 2020, eseguito dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano il giorno successivo
(verbale n. __________), con istanza del 5 marzo 2020 CO 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di
discussione del 25 giugno 2020 il debitore ha confermato la sua opposizione
sulla scorta di un allegato scritto di sei pagine. A domanda della controparte,
il Pretore le ha assegnato un termine per presentare una risposta scritta, poi
presentata il 24 luglio 2020, con cui l’RE 1 ha postulato la conferma del
sequestro. Con replica spontanea del 31 luglio 2020 il debitore ha ribadito la
propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 17 settembre 2020 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico dell’RE 1 le spese processuali di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento,
la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con
osservazioni del 26 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Il
28 ottobre il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di
effetto sospensivo presentata due giorni prima dalla reclamante. Essa ha poi
ribadito le proprie conclusioni con replica spontanea del 9 novembre, cui si è
opposta la controparte mediante duplica spontanea del 23 novembre.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al-l’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138.
III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320.
lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto anzitutto pacifica la residenza
dell’opponente in Giappone, e quindi verosimile la causa di sequestro dell’art.
271.
cpv. 1 n. 4 LEF. Ha pure considerato che, in virtù dei combinati art. 639
CC e 143 segg. CO, CO 1 dovesse rispondere personalmente e solidalmente con gli
altri membri della comunione ereditaria fu __________ (la moglie __________, il
figlio PI 3 e l’abiatico PI 1, figlio dell’opponente) dei debiti scoperti assunti
dall’amministratore della successione, avv. PI 2, prima della divisione,
segnatamente degli onorari dell’RE 1 in relazione con la “convenzione” conclusa
con l’avv. PI 2. Il primo giudice ha però reputato insufficienti la fattura per
onorari di fr. 138'636.85 prodotta dalla sequestrante (avallata e saldata
dall’amministratore soltanto per fr. 33'607.80) e la distinta delle sue
prestazioni quali indizi oggettivi e concreti dell’importo di fr. 105'029.–
vantato dalla RE 1, sicché ha accolto l’opposizione e revocato il sequestro.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 allega di aver ottenuto in data imprecisata il formale incarico
– orale – da tutti i membri della comunione ereditaria per trovare un nuovo
istituto di credito disposto a riprendere i mutui ipotecari garantiti dalla particella n. __________ RFD di __________,
disdetti dalla Banca dello Stato con effetto immediato nell’autunno del 2017, e ad aumentarne l’importo in modo da permettere l’estinzione di tutti i debiti
della successione. Il 4 giugno 2019, l’amministratore della successione
le ha conferito un ulteriore mandato – scritto – volto all’analisi e alla
negoziazione con l’ufficio d’esecuzione e con i creditori dei debiti della
successione. La reclamante rileva che i membri della comunione ereditaria hanno
poi firmato il 30 luglio 2019 la convenzione di divisione ereditaria, con cui è
stata sciolta la comunione e attribuiti i fondi agli eredi, previo rimborso dei
mutui della Banca dello Stato ed estinzione dei debiti della successione grazie
a un mutuo concesso agli eredi dalla Banca Popolare di Sondrio tramite l’intermediazione
della reclamante. Per il lavoro svolto dal
13.
febbraio 2018 al 20 settembre 2019, l’RE 1 ha emesso una fattura di fr. 138'636.85,
compreso un compenso di fr. 26'720.– (pari all’1% del debito ipotecario). Su richiesta dell’avv. PI 2, la
reclamante ha poi emesso una fattura separata di fr. 33'607.80
limitata alla remunerazione dell’incarico da lui conferito, che è stata saldata
con il saldo del conto clienti del notaio, avv. PI 4.
A
mente della reclamante, sottoscrivendo il contratto di divisione ereditaria CO
1.
ha riconosciuto il proprio debito nei suoi confronti e autorizzato il notaio
a provvedere direttamente al saldo dello stesso, il quale corrisponde del resto
alla “convenzione di intenti” firmata l’11 giugno 2018. Ritiene inaccettabile una contestazione vaga
e generica della sua fattura, la tariffa di fr. 300.–/ora, usuale per un
fiduciario iscritto all’albo, essendo del resto stata approvata dall’amministratore
della successione e accettata dall’opponente al momento dell’attribuzione del
mandato. L’email 13 novembre 2019 del notaio agli eredi dimostra ulteriormente
che la questione del pagamento degli onorari della fiduciaria era già stata
discussa ed era scontata. Determinante al riguardo è secondo la reclamante
anche il riconoscimento di debito firmato dal fratello (e coerede) dell’opponente
PI 3 il 5 marzo 2020, con cui si è riconosciuto solidalmente debitore di fr. 105'029.85.
Essendo il debito esigibile e il fondo sequestrato proprietà dell’opponente, la
reclamante reputa adempiuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro.
5.
Per quanto attiene alla verosimiglianza della sua pretesa, in prima
sede la reclamante ha prodotto solo quattro documenti, la decisione 21 febbraio
2018.
di nomina dell’avv. PI 2 ad amministratore
della successione fu __________ (doc. B accluso all’istanza
di sequestro), il contratto di divisione ereditaria del 30 luglio 2019 (doc. E)
e le note per prestazioni dell’RE 1 del 24 settembre 2019 (doc. H) e del 29
novembre 2019 (doc. I). Nel reclamo essa si fonda invece
anche su allegazioni basate su documenti nuovi, ovvero il mandato d’incarico
professionale del 4 giugno 2019 (doc. D), l’e-mail del notaio avv. PI 4 del 13
novembre 2019 (doc. G) e il riconoscimento di debito firmato da PI 3 il 5 marzo
2020.
(doc. H). Nella sua replica spontanea CO 1 ha contestato l’ammissibilità
di quei documenti.
5.1
Ora,
facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete, la reclamante avrebbe potuto produrre i documenti in questione già in
prima sede. Ne era infatti in possesso già prima di presentare l’istanza di
sequestro il 20 febbraio 2020, tranne l’ultimo (doc. H), che avrebbe però
potuto e dovuto inoltrare con la sua risposta del 24 luglio 2020 all’opposizione
al sequestro. Perlomeno non spiega il motivo per cui ciò non sarebbe stato
possibile. I nuovi documenti, e le relative allegazioni, sono pertanto
inammissibili (sopra consid. 1.2.2).
5.2
Contrariamente a quanto sostiene la reclamante
nella replica spontanea (ad n. 6 segg.), non è necessario aspettare dal
Tribunale federale una conferma della sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019
per ritenere ammissibili i fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio
(pseudonova) soltanto se sono stati addotti non appena noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Fin dalla sua
emanazione, infatti, il Tribunale federale ha indicato che la decisione era
destinata a pubblicazione ed è effettivamente apparsa nelle DTF 145 III 324 segg. Si tratta pertanto di
una sentenza di principio, minuziosamente motivata, che vincola le parti e le
autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 3 CC). La scrivente Camera ha conformato la
propria giurisprudenza a quella federale con decisione 14.2020.105 del 17
dicembre 2020 (consid. 2.2.2). La reclamante non poteva fare ciecamente assegnamento
sulla precedente giurisprudenza meno restrittiva della Camera – non essendo
patrocinata da un avvocato in prima sede è del resto dubbio che ne avesse
conoscenza – poiché la questione era molto controversa, come da lei ammesso. Ne
segue che i nuovi documenti non saranno presi in considerazione ai fini del
giudizio odierno. Da ciò non deriva alcun danno irreparabile per la
reclamante, dal momento ch’essa può ripresentare in ogni tempo una nuova
istanza di sequestro corroborata da tutti i documenti necessari a rendere
verosimili i presupposti del sequestro (cfr. sentenze della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.2 e 14. 2017. 177 del 27 settembre 2017, RtiD 2019 I 661 n. 75c,
consid. 2.2).
6.
Limitando l’esame del reclamo alle allegazioni e documenti addotti
dalla reclamante in prima sede, non si può non condividere l’accertamento del
Pretore secondo cui né la fattura dell’RE 1 del 24 settembre 2019 (doc. H
accluso all’istanza) né l’annesso elenco cronologico delle sue prestazioni,
siccome non risultano avallati dall’opponente,
costituiscono indizi oggettivi idonei a rendere verosimili l’esistenza
e l’importo della pretesa da essa vantata (sentenza della CEF 14.2016.172 del
10.
gennaio 2017, consid. 5.2 e 5.3, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c, e i
rinvii), neppure in relazione con il contratto di divisione ereditaria del 30
luglio 2019 (doc. E), il quale non vi rinvia e non vi poteva rinviare giacché
la fattura è stata emessa successivamente. Che la fattura non sia stata
contestata dall’opponente prima della procedura di sequestro è un’allegazione
priva di rilievo nella misura in cui la reclamante non ha reso verosimile ch’egli
ne abbia avuto conoscenza in precedenza.
Sono d’altronde tardive le allegazioni fondate sull’e-mail del notaio
del 13 novembre 2019 (doc. G accluso al reclamo) – per tacere del fatto che la
reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo
di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale – e sul riconoscimento
di debito di PI 3 (doc. H), non fatte valere in prima sede (sopra consid. 5.2). Ciò posto, gli accertamenti del Pretore non possono dirsi
manifestamente errati, sicché la sua conclusione risulta condivisibile pure
dal profilo del diritto e il reclamo, infondato, da respingere.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105'029.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO
1.
fr. 2'500.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).