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Decisione

14.2020.159

Opposizione al sequestro. Interesse degno di protezione del debitore quando allega di non essere proprietario dei beni sequestrati

18 gennaio 2021Italiano8 min

questa Came­ra, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.159

Lugano

18 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.203 (opposizione al sequestro) della Pretura del

Distretto di Riviera promossa con istanza 30 luglio 2020 da

RE 1 GB-

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. A richiesta della RI 1, il

25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti

di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al

portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero

capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della

sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad accessori, fondati

sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.

Fatti

B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95),

questa Came­ra, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di

sequestro” emessa lo stesso 25 ottobre 2017 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli ordine di notificare alla PI 2

il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista, di allestire il verbale

di sequestro e di poi provvedere a notificare a PI 1 il decreto e il verbale di

sequestro, unitamente alla decisione della Camera. L’UE ha eseguito il

sequestro il 5 marzo 2018. Il precetto esecutivo a convalida dello stesso,

emesso il 15 marzo 2018, è stato notificato all’escusso in via edittale il 4

maggio 2018. Il pignoramento delle azioni è stato eseguito il 6 agosto 2018. La

comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 2018 è stata

spedita a RE 1 al suo indirizzo nel __________.

C. Con

istanza 30 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro alla

Pretura del Distretto di Riviera. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2020, la

CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.

D. Statuendo

con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e

confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese

processuali di fr. 700.– e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della

parte sequestrante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2020 per ottenerne l’an­nullamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 24 settembre 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 4 ottobre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 5 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.3.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.3.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato l’opposizione irricevibile da

una parte in quanto tardiva, visto che RE 1 “ha potuto avere notizia del sequestro ancora nel

corso del 2018, quanto meno con la notifica della domanda di realizzazione”, e dal­l’altra siccome senza interesse giuridico, poiché egli fa

valere di non essere titolare dei beni sequestrati. Nel merito, per abbondanza,

il primo giudice ha ritenuto l’appartenenza delle azioni al­l’opponente e la

loro presenza a Biasca sufficientemente verosimile riferendosi alla procedura

separata di rivendicazione dei titoli avviata da un terzo (la società __________).

3.

Per

il reclamante, la distinta delle raccomandate dell’UE sulla qua­le si è fondato

il Pretore non dimostra ch’egli abbia avuto conoscenza della domanda di

realizzazione, perché non precisa il contenuto dell’invio.

Manca d’altronde una ricevuta firmata da lui attestante la ricezione della

raccomandata. Il reclamante allega poi di essere toccato nei suoi interessi dal

sequestro anche se non rivendica i beni sequestrati perché lo espone a

richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. Si duole infine che

la sequestrante non ha reso verosimile che i beni sequestrati sono di sua

spettanza e contesta la competenza territoriale delle autorità giudiziarie

svizzere in una procedura che vede coinvolto un cittadino straniero residente

all’estero senza beni in Svizzera.

4.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione

o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti pro-cessuali, fra cui rientra

segnatamente l’interesse degno di protezione

dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse vale pure per l’opposizione

al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato

nei suoi diritti”, così come per il reclamo

contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il

debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre

opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di

massima essergli riconosciuta, tranne quando

egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile

un interesse proprio a opporsi al sequestro (fra tante: sentenze della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019 consid. 2, 14.2016.33 del

28.

settembre 2016, RtiD 2017 I 758 n. 51c

consid. 1.5 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I

774.

n. 59c consid. 2.1).

Orbene,

RE 1 contesta di essere titolare delle azioni sequestrate. Egli invoca quale

unico interesse a opporsi al sequestro il rischio di essere esposto

a richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. A parte il

fatto che l’allegazione è puramente ipotetica, giacché il reclamante non rende

verosimile di essere stato effettivamente interpellato dal proprietario dei

titoli, ad ogni modo dell’eventuale danno causato a quest’ultimo dal sequestro

se dovesse rivelarsi ingiustificato risponde esclusivamente la sequestrante (art.

273.

cpv. 1 LEF), il reclamante avendo fatto quanto gli spettava comunicando all’ufficio

d’esecuzione che i beni sequestrati non sono di sua proprietaria. Il Pretore si

è determinato di conseguenza correttamente rifiutando

di entrare in materia sul­l’opposizione formulata da RE 1 e

dichiarandola irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione

personale, attua­le e concreto (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC).

5.

Stante l’irricevibilità dell’opposizione, è

inutile esaminare l’altro mo­tivo d’irricevibilità e quello di merito

alla base della decisione impugnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 782'301.95

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO

1.

fr. 2'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).