14.2020.159
Opposizione al sequestro. Interesse degno di protezione del debitore quando allega di non essere proprietario dei beni sequestrati
18 gennaio 2021Italiano8 min
questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di
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Incarto n.
14.2020.159
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.203 (opposizione al sequestro) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con istanza 30 luglio 2020 da
RE 1 GB-
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. A richiesta della RI 1, il
25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti
di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al
portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero
capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della
sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad accessori, fondati
sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.
Fatti
B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95),
questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di
sequestro” emessa lo stesso 25 ottobre 2017 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli ordine di notificare alla PI 2
il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista, di allestire il verbale
di sequestro e di poi provvedere a notificare a PI 1 il decreto e il verbale di
sequestro, unitamente alla decisione della Camera. L’UE ha eseguito il
sequestro il 5 marzo 2018. Il precetto esecutivo a convalida dello stesso,
emesso il 15 marzo 2018, è stato notificato all’escusso in via edittale il 4
maggio 2018. Il pignoramento delle azioni è stato eseguito il 6 agosto 2018. La
comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 2018 è stata
spedita a RE 1 al suo indirizzo nel __________.
C. Con
istanza 30 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro alla
Pretura del Distretto di Riviera. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2020, la
CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
D. Statuendo
con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 700.– e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della
parte sequestrante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 24 settembre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 4 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 5 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.3.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato l’opposizione irricevibile da
una parte in quanto tardiva, visto che RE 1 “ha potuto avere notizia del sequestro ancora nel
corso del 2018, quanto meno con la notifica della domanda di realizzazione”, e dall’altra siccome senza interesse giuridico, poiché egli fa
valere di non essere titolare dei beni sequestrati. Nel merito, per abbondanza,
il primo giudice ha ritenuto l’appartenenza delle azioni all’opponente e la
loro presenza a Biasca sufficientemente verosimile riferendosi alla procedura
separata di rivendicazione dei titoli avviata da un terzo (la società __________).
3.
Per
il reclamante, la distinta delle raccomandate dell’UE sulla quale si è fondato
il Pretore non dimostra ch’egli abbia avuto conoscenza della domanda di
realizzazione, perché non precisa il contenuto dell’invio.
Manca d’altronde una ricevuta firmata da lui attestante la ricezione della
raccomandata. Il reclamante allega poi di essere toccato nei suoi interessi dal
sequestro anche se non rivendica i beni sequestrati perché lo espone a
richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. Si duole infine che
la sequestrante non ha reso verosimile che i beni sequestrati sono di sua
spettanza e contesta la competenza territoriale delle autorità giudiziarie
svizzere in una procedura che vede coinvolto un cittadino straniero residente
all’estero senza beni in Svizzera.
4.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione
o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti pro-cessuali, fra cui rientra
segnatamente l’interesse degno di protezione
dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse vale pure per l’opposizione
al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato
nei suoi diritti”, così come per il reclamo
contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il
debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre
opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di
massima essergli riconosciuta, tranne quando
egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile
un interesse proprio a opporsi al sequestro (fra tante: sentenze della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019 consid. 2, 14.2016.33 del
28.
settembre 2016, RtiD 2017 I 758 n. 51c
consid. 1.5 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I
774.
n. 59c consid. 2.1).
Orbene,
RE 1 contesta di essere titolare delle azioni sequestrate. Egli invoca quale
unico interesse a opporsi al sequestro il rischio di essere esposto
a richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. A parte il
fatto che l’allegazione è puramente ipotetica, giacché il reclamante non rende
verosimile di essere stato effettivamente interpellato dal proprietario dei
titoli, ad ogni modo dell’eventuale danno causato a quest’ultimo dal sequestro
se dovesse rivelarsi ingiustificato risponde esclusivamente la sequestrante (art.
273.
cpv. 1 LEF), il reclamante avendo fatto quanto gli spettava comunicando all’ufficio
d’esecuzione che i beni sequestrati non sono di sua proprietaria. Il Pretore si
è determinato di conseguenza correttamente rifiutando
di entrare in materia sull’opposizione formulata da RE 1 e
dichiarandola irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione
personale, attuale e concreto (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC).
5.
Stante l’irricevibilità dell’opposizione, è
inutile esaminare l’altro motivo d’irricevibilità e quello di merito
alla base della decisione impugnata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 782'301.95
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO
1.
fr. 2'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).