14.2020.161
Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile siccome fondato su allegazioni di fatto e documenti nuovi che sarebbero potuti e dovuti addurre in prima sede
15 marzo 2021Italiano12 min
e ordinato il sequestro con decreto del 3 agosto 2020, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa il giorno successivo
Source ti.ch
____________________________________________________________RE
1
Incarto n.
14.2020.161
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.134 (opposizione al sequestro) della Pretura del
Distretto di Blenio promossa con istanza 22 agosto 2020 da
RE 1
contro
Comune CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 30 luglio 2020 diretta contro RE 1 il Comune CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il sequestro presso
il notaio __________ a Bellinzona del “saldo della compravendita della particella n. __________ RFD del
Comune di __________) spettante alla debitrice”, il
tutto fino a concorrenza di fr. 23'925.25. Quali
titoli del credito il Comune CO 1 ha indicato le decisioni emesse dal proprio
Municipio il 21 aprile 2015, il 6 ottobre 2015, il 9 febbraio 2016 e il 22
marzo 2016, la decisione 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato oltre agli
attestati di carenza di beni (ACB) 22 agosto 2018 e 20 maggio 2019, e quale
causa di sequestro le medesime decisioni e gli stessi ACB (art.
271 cpv. 1 n. 5 e 6 LEF).
Fatti
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 3 agosto 2020, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa il giorno successivo
(verbale n. __________), con istanza 22 agosto 2020 RE 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni
del 2 settembre 2020, il Comune CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
C. Statuendo
con decisione 29 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali
di fr. 120.– e ripetibili di fr. 500.– a favore della parte sequestrante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il
rinvio della causa al primo giudice per accertare la responsabilità del comune
e/o del cantone sulla scorta di “tutte
le prove necessarie”. L’indomani il presidente della
Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 30 settembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 10 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12
ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138.
III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati
(art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927
consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato anzitutto incontestato il
presupposto dell’appartenenza della somma sequestrata alla debitrice opponente.
Ha d’altronde ritenuto che le sei decisioni e i due attestati di carenza di
beni prodotti dall’ente sequestrante costituiscono al tempo stesso un titolo di
credito sufficiente e una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n.
5.
e 6 LEF, e ciò a prescindere dal fatto che sulle decisioni manca l’attestazione
di esecutività, siccome sono state emesse più di tre a cinque anni prima del
sequestro e la debitrice si è limitata ad affermare di aver “fatto ricorso” senza
produrre le decisioni che le avrebbero dato ragione. RE 1 si riferirebbe del
resto a un ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione che non fa
parte di quelle invocate dal Comune. Onde la reiezione dell’opposizione al
sequestro.
4.
Nel
reclamo RE 1 ammette che, “a
prima vista, la prete-sa del comune è corretta e il giudizio di primo grado è
fondato, ma in considerazione del fatto che per venire a questa richiesta, i
più elementari diritti costituzionali nei confronti di mio marito sordo e del
suo portavoce sono stati prima violati dai funzionari cantonali e dall’autorità
municipale il che mi causa dei costi, rende insignificante e irrilevante la
domanda del comune di __________ così come il suo importo”. La reclamante ribadisce che suo marito ha presentato ricorso con
effetto sospensivo contro la demolizione del capannone all’autorità di
vigilanza sui comuni, ma quando il suo “portavoce” ha stabilito un
contatto telefonico con l’autorità in questione perché confermasse l’entrata
del ricorso, la polizia gli ha strappato il telefono con forza e l’ha
maltrattato, rompendogli la schiena e ammanettandolo a una recinzione, mentre
suo marito, venuto in aiuto al suo “portavoce” ha rimediato un colpo alla testa
che gli ha compromesso la vista e l’equilibrio. RE 1 rimprovera al Pretore di
non aver considerato questi eventi in generale e di averla privata di ulteriori
liquidità, mentre le sue spese aumentano quotidianamente in ragione degli
stessi.
5.
In prima sede, la reclamante non ha
allegato i fatti riportati nel reclamo, limitandosi ad
affermare di aver fatto ricorso contro tutti i titoli presentati dal Comune con
l’istanza di sequestro e riferendosi a una propria istanza di rigetto dell’opposizione
interposta dal Comune a due precetti esecutivi da lei fatti emettere per
ottenere il pagamento di fr. 100'000.–. L’istanza in questione non figura
però nell’incarto e la copia da lei prodotta – tardivamente (sopra consid.
1.2.2) – con il reclamo (doc. 3), ancorché sia datata 22 agosto 2020, è
pervenuta alla Pretura solo il 21 settembre 2020 (come risulta dal timbro
apposto sulla copia). Fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e
documenti nuovi che non possono essere presi in considerazione in questa sede perché
sarebbero potuti – e dovuti – essere addotti già in prima sede, il reclamo è
irricevibile siccome insufficientemente motivato (sopra consid. 1.2.2).
6.
Ma
anche volendo prescindere dall’inammissibilità del reclamo, le allegazioni della
reclamante si riferiscono a fatti, risalenti al 30 giugno 2014, anteriori al passaggio in giudicato (tra il 2015 e il
2017) delle decisioni prodotte
a sostegno dell’istanza di sequestro. Sarebbero quindi dovuti essere fatti
valere nelle procedure che hanno condotto all’emanazione delle decisioni in
questione, le quali vincolano le autorità d’esecuzione, ossia il Pretore e
questa Camera. Ad ogni modo, la reclamante non ha reso verosimile il danno che
sembra voler opporre in compensazione e meno ancora la responsabilità del
Comune, ricordato che suo marito e il “portavoce” di lui hanno tentato, il 30
giugno 2014, di opporsi fisicamente all’esecuzione dell’ordine di demolizione
del 7 giugno 2011, con-fermato sia dal Consiglio di Stato con risoluzione del
23.
agosto 2011 sia dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 25
giugno 2012, contro la quale RE 1 è insorta invano al Tribunale federale
mediante un ricorso dichiarato inammissibile il 1° ottobre 2012 (doc. A ad C).
Passato da tempo in giudicato, l’ordine non poteva essere sospeso dalla Sezione
degli enti locali (come confermato in un
comunicato del 30 giugno 2014, www3.ti.ch/ CAN/comunicati/30-06-2014-comunicato-stampa-514013287292.pdf).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'925.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–__________;
–__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).