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Decisione

14.2020.161

Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile siccome fondato su allegazioni di fatto e documenti nuovi che sarebbero potuti e dovuti addurre in prima sede

15 marzo 2021Italiano12 min

e ordinato il sequestro con decreto del 3 agosto 2020, eseguito dall’Ufficio d’e­secuzione di Acquarossa il giorno successivo

Source ti.ch

____________________________________________________________RE

1

Incarto n.

14.2020.161

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.134 (opposizione al sequestro) della Pretura del

Distretto di Blenio promossa con istanza 22 agosto 2020 da

RE 1

contro

Comune CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

1, __________)

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 29 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 30 luglio 2020 diretta contro RE 1 il Comune CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il sequestro presso

il notaio __________ a Bellinzona del “saldo della compravendita della particella n. __________ RFD del

Comune di __________) spettante alla debitrice”, il

tutto fino a concorrenza di fr. 23'925.25. Quali

titoli del credito il Comune CO 1 ha indicato le decisioni emesse dal proprio

Municipio il 21 aprile 2015, il 6 ottobre 2015, il 9 febbraio 2016 e il 22

marzo 2016, la decisione 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato oltre agli

attestati di carenza di beni (ACB) 22 agosto 2018 e 20 maggio 2019, e quale

causa di sequestro le medesime decisioni e gli stessi ACB (art.

271 cpv. 1 n. 5 e 6 LEF).

Fatti

B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto del 3 agosto 2020, eseguito dall’Ufficio d’e­secuzione di Acquarossa il giorno successivo

(verbale n. __________), con istanza 22 agosto 2020 RE 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni

del 2 settembre 2020, il Comune CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.

C. Statuendo

con decisione 29 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e

confermato il sequestro, ponendo a carico dell’op­­ponente le spese processuali

di fr. 120.– e ripetibili di fr. 500.– a favore della parte sequestrante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il

rinvio della causa al primo giudice per accertare la responsabilità del comune

e/o del cantone sulla scorta di “tutte

le prove necessarie”. L’indomani il presidente della

Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Stante il prevedibile esito del giudizio odier­no, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 30 settembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 10 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati

(art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si

siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927

consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato anzitutto incontestato il

presupposto dell’appartenenza della somma sequestrata alla debitrice opponente.

Ha d’altronde ritenuto che le sei decisioni e i due attestati di carenza di

beni prodotti dall’ente sequestrante costituiscono al tempo stesso un titolo di

credito sufficiente e una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n.

5.

e 6 LEF, e ciò a prescindere dal fatto che sulle decisioni manca l’attestazione

di esecutività, siccome sono state emesse più di tre a cinque anni prima del

sequestro e la debitrice si è limitata ad affermare di aver “fatto ricorso” senza

produrre le decisioni che le avrebbero dato ragione. RE 1 si riferirebbe del

resto a un ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione che non fa

parte di quelle invocate dal Comune. Onde la reiezione dell’op­­posizione al

sequestro.

4.

Nel

reclamo RE 1 ammette che, “a

prima vista, la prete­-sa del comune è corretta e il giudizio di primo grado è

fondato, ma in considerazione del fatto che per venire a questa richiesta, i

più elementari diritti costituzionali nei confronti di mio marito sordo e del

suo portavoce sono stati prima violati dai funzionari cantonali e dall’auto­­rità

municipale il che mi causa dei costi, rende insignificante e irrilevante la

domanda del comune di __________ così come il suo importo”. La reclamante ribadisce che suo marito ha presentato ricorso con

effetto sospensivo contro la demolizione del capannone all’autorità di

vigilanza sui comuni, ma quando il suo “portavoce” ha stabilito un

contatto telefonico con l’autorità in questione perché confermasse l’entrata

del ricorso, la polizia gli ha strappato il telefono con forza e l’ha

maltrattato, rompendogli la schiena e ammanettandolo a una recinzione, mentre

suo marito, venuto in aiuto al suo “portavoce” ha rimediato un colpo alla testa

che gli ha compromesso la vista e l’equilibrio. RE 1 rimprovera al Pretore di

non aver considerato questi eventi in generale e di averla privata di ulteriori

liquidità, mentre le sue spese aumentano quotidianamente in ragione degli

stessi.

5.

In prima sede, la reclamante non ha

allegato i fatti riportati nel re­clamo, limitandosi ad

affermare di aver fatto ricorso contro tutti i titoli presentati dal Comune con

l’istanza di sequestro e riferendosi a una propria istanza di rigetto dell’opposizione

interposta dal Comune a due precetti esecutivi da lei fatti emettere per

ottenere il pagamento di fr. 100'000.–. L’istanza in questione non figura

però nell’incarto e la copia da lei prodotta – tardivamente (sopra consid.

1.2.2) – con il reclamo (doc. 3), ancorché sia datata 22 agosto 2020, è

pervenuta alla Pretura solo il 21 settembre 2020 (come risulta dal timbro

apposto sulla copia). Fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e

documenti nuovi che non possono essere presi in considerazione in questa sede perché

sarebbero potuti – e dovuti – essere addotti già in prima sede, il reclamo è

irricevibile siccome insufficientemente motivato (sopra consid. 1.2.2).

6.

Ma

anche volendo prescindere dall’inammissibilità del reclamo, le allegazioni della

reclamante si riferiscono a fatti, risalenti al 30 giugno 2014, anteriori al passaggio in giudicato (tra il 2015 e il

2017) delle decisioni prodotte

a sostegno dell’istanza di sequestro. Sarebbero quindi dovuti essere fatti

valere nelle procedure che han­no condotto all’emanazione delle decisioni in

questione, le quali vincolano le autorità d’esecuzione, ossia il Pretore e

questa Camera. Ad ogni modo, la reclamante non ha reso verosimile il dan­no che

sembra voler opporre in compensazione e meno ancora la responsabilità del

Comune, ricordato che suo marito e il “portavo­ce” di lui hanno tentato, il 30

giugno 2014, di opporsi fisicamente all’esecuzione dell’ordine di demolizione

del 7 giugno 2011, con-fermato sia dal Consiglio di Stato con risoluzione del

23.

agosto 2011 sia dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 25

giugno 2012, contro la quale RE 1 è insorta invano al Tribunale federale

mediante un ricorso dichiarato inammissibile il 1° ottobre 2012 (doc. A ad C).

Passato da tempo in giudicato, l’ordine non poteva essere sospeso dalla Sezione

degli enti locali (come confermato in un

comunicato del 30 giugno 2014, www3.ti.ch/ CAN/comunicati/30-06-2014-comunicato-stampa-514013287292.pdf).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'925.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–__________;

–__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).