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Decisione

14.2020.162

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Diffida. Produzione di fatture al posto della decisione di tassazione e della diffida

12 marzo 2021Italiano6 min

(indicando quale causa del credito: “Imposta comunale 2016”), fr. 159.70 (per “Interessi aggiornati

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2020.162

Lugano

12 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 6 luglio 2020

dal

Comune CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della

Maggia;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 aprile 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Cevio, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 3'706.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018

(indicando quale causa del credito: “Imposta comunale 2016”), fr. 159.70 (per “Interessi aggiornati

sino al 30.09.2018”) e fr. 50.–

(per “Tassa

di diffida (31.05.2018)”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6

luglio 2020 il Comune istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo della Maggia limitatamente a fr. 2'533.15 oltre agli

interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018 con la menzione nella rubrica

“motivazione”: “credito

dell’esecuzione fr. 3'706.20 + interessi fr. 283.00 ./. pagamento acconto del

17.06.2019 di fr. 1'456.05”;

che

con osservazioni scritte del 14 agosto 2020 il convenuto ha comunicato di non

essere in grado di pagare la somma richiesta;

che

nella replica e duplica scritte del 26 agosto e 21 settembre 2020, le parti

sono rimaste sulle rispettive posizioni;

che statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza 6 luglio 2020 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per “CHF. 3'706.20 oltre interessi al 2.5% dal

01.10.2018, CHF. 159.70 di interessi aggiornati al 30.09.2018; CHF. 50.- di

tassa di diffida, dedotto il riversamento per sopravvenienze 2017 di CHF.

1'456.05 oltre a spese esecutive”, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 170.– senz’assegnare alcuna indennità all’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 chiedendo di “rivedere

la questione” del pagamento dei lavori da lui

effettuati per il Comune e di “valutare

un’altra opzione per trovare un accordo che vada veramente bene a tutti e due”;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello è

competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48

lett. e n. 1 LOG) e il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che tuttavia, siccome si tratta di una questione di diritto, il giudice

esamina d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo) e a prescindere dalle allegazioni delle par­ti, se la

Considerandi

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

140.

III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame

d’ufficio è limitato alle carenze

manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020

consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione);

che nel

caso in esame, a sostegno dell’istanza il Comune CO 1 ha prodotto solo le

fatture (del 24 giugno 2020) rela-tive, l’una, all’imposta comunale 2016 e

l’altra alla tassa di diffida, alle spese di precetto e agli interessi di

ritardo;

che

nell’incarto della Giudicatura di pace non figurano invece la decisione di

tassazione del 2016 né la diffida del 31 maggio 2018, ovvero gli unici

documenti, ad esclusione delle fatture, da potersi considerare come “decisioni”

di accertamento delle pretese poste in esecuzione nel senso dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF, e pertanto co­me titoli di rigetto definitivo dell’opposizione;

che ricordata

tale mancanza e data la possibilità all’istante di esprimersi sul reclamo con

ordinanza del 1° marzo 2021, il successivo 9 marzo il Comune ha preso posizione

sul reclamo e prodotto la tassazione del 2016 oltre (di nuovo) alle due fatture

summenzionate, chiedendo la conferma della decisione impugnata;

che in

tali osservazioni il Comune non afferma di aver già prodotto la decisione di

tassazione (né la diffida) in prima sede;

che la

sua produzione solo in sede di reclamo è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

stante la manifesta assenza di titolo di rigetto, il Giudice di pace avrebbe

dovuto respingere l’istanza;

che il

reclamo va pertanto accolto – ancorché per un motivo non addotto da RE 1 –

senza necessità di esaminare i suoi argomenti;

che

va però ricordato come censure riguardanti la situazione

economica dell’escusso non costituiscano un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione

(sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c);

che

delle sue difficoltà finanziarie si può tenere conto in sede di pignoramento,

misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale

dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali

sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF

15.2006.29

del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864

n. 68c);

che

la tassa del presente

giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato

(né motivato) alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'459.85,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 170.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del Comune CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).