14.2020.162
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Diffida. Produzione di fatture al posto della decisione di tassazione e della diffida
12 marzo 2021Italiano6 min
(indicando quale causa del credito: “Imposta comunale 2016”), fr. 159.70 (per “Interessi aggiornati
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CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.162
Lugano
12 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 6 luglio 2020
dal
Comune CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della
Maggia;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 aprile 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Cevio, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 3'706.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018
(indicando quale causa del credito: “Imposta comunale 2016”), fr. 159.70 (per “Interessi aggiornati
sino al 30.09.2018”) e fr. 50.–
(per “Tassa
di diffida (31.05.2018)”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6
luglio 2020 il Comune istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo della Maggia limitatamente a fr. 2'533.15 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018 con la menzione nella rubrica
“motivazione”: “credito
dell’esecuzione fr. 3'706.20 + interessi fr. 283.00 ./. pagamento acconto del
17.06.2019 di fr. 1'456.05”;
che
con osservazioni scritte del 14 agosto 2020 il convenuto ha comunicato di non
essere in grado di pagare la somma richiesta;
che
nella replica e duplica scritte del 26 agosto e 21 settembre 2020, le parti
sono rimaste sulle rispettive posizioni;
che statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza 6 luglio 2020 e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per “CHF. 3'706.20 oltre interessi al 2.5% dal
01.10.2018, CHF. 159.70 di interessi aggiornati al 30.09.2018; CHF. 50.- di
tassa di diffida, dedotto il riversamento per sopravvenienze 2017 di CHF.
1'456.05 oltre a spese esecutive”, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 170.– senz’assegnare alcuna indennità all’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 chiedendo di “rivedere
la questione” del pagamento dei lavori da lui
effettuati per il Comune e di “valutare
un’altra opzione per trovare un accordo che vada veramente bene a tutti e due”;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è
competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48
lett. e n. 1 LOG) e il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che tuttavia, siccome si tratta di una questione di diritto, il giudice
esamina d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di reclamo) e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
Considerandi
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
140.
III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame
d’ufficio è limitato alle carenze
manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020
consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione);
che nel
caso in esame, a sostegno dell’istanza il Comune CO 1 ha prodotto solo le
fatture (del 24 giugno 2020) rela-tive, l’una, all’imposta comunale 2016 e
l’altra alla tassa di diffida, alle spese di precetto e agli interessi di
ritardo;
che
nell’incarto della Giudicatura di pace non figurano invece la decisione di
tassazione del 2016 né la diffida del 31 maggio 2018, ovvero gli unici
documenti, ad esclusione delle fatture, da potersi considerare come “decisioni”
di accertamento delle pretese poste in esecuzione nel senso dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF, e pertanto come titoli di rigetto definitivo dell’opposizione;
che ricordata
tale mancanza e data la possibilità all’istante di esprimersi sul reclamo con
ordinanza del 1° marzo 2021, il successivo 9 marzo il Comune ha preso posizione
sul reclamo e prodotto la tassazione del 2016 oltre (di nuovo) alle due fatture
summenzionate, chiedendo la conferma della decisione impugnata;
che in
tali osservazioni il Comune non afferma di aver già prodotto la decisione di
tassazione (né la diffida) in prima sede;
che la
sua produzione solo in sede di reclamo è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
stante la manifesta assenza di titolo di rigetto, il Giudice di pace avrebbe
dovuto respingere l’istanza;
che il
reclamo va pertanto accolto – ancorché per un motivo non addotto da RE 1 –
senza necessità di esaminare i suoi argomenti;
che
va però ricordato come censure riguardanti la situazione
economica dell’escusso non costituiscano un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione
(sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c);
che
delle sue difficoltà finanziarie si può tenere conto in sede di pignoramento,
misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale
dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali
sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF
15.2006.29
del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864
n. 68c);
che
la tassa del presente
giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato
(né motivato) alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'459.85,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 170.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del Comune CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).