14.2020.163
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ordinazione di merci, la cui fornitura è subordinata al pagamento dell’intero prezzo di vendita. Riduzione delle spese processuali di prima sede
29 aprile 2021Italiano13 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2020.163
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.201 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 9 luglio 2020
dalla
CO 1 IT-
(titolare della ditta individuale CO 1, IT-__________)
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale __________,
__________)
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 luglio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________,
ha sottoscritto il preventivo stilato dalla CO 1 per la fornitura di stoviglie
e attrezzature di cucina per un valore di € 4'961.86, poi ridimensionato a € 4'950.91, il quale attestava il pagamento di una prima rata di € 1'653.95. Il
14 ottobre 2019 le parti hanno concluso un accordo per il pagamento delle due
restanti rate di € 1'648.48 ciascuna da saldare entro rispettivamente il 28 ottobre e il 7
novembre 2019, specificando che il ritiro della merce sarebbe avvenuto previo il
paga-mento dell’ultima rata. Non avendo RE 1 versato le rate dovute, gli ha
indirizzato due solleciti del 30 ottobre e 5 novembre 2019. Con lettera del 21 gennaio 2020 CO 1 ha fissato al
cliente un termine di quindici giorni per versare le due ultime rate di
complessivi € 3'296.96, riducendo poi la sua pretesa da € 3'296.96 a € 3'129.50
con e-mail del 27 gennaio 2020.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'129.50
oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2020 indicando quale titolo
di credito: “Pagamento
insoluto: accordo di acquisto del 17.07.2019, accordo di pagamento del 14.10.2019
e proposta di compromesso del 27.01.2020” e fr. 350.–
per “spese legali”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 luglio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 16 settembre 2020.
D. Statuendo con decisione del 24 settembre 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Vezia ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.–
senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2020 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 4 gennaio 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 1° ottobre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 11 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12
ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Con il reclamo RE 1 afferma che la sua ditta individuale __________ è
stata chiusa mesi fa e non è più iscritta nel registro di commercio. Tale allegazione fattuale, oltre che nuova e pertanto
irricevibile (v. sopra consid. 1.2), è irrilevante nel caso di specie, posto
che una ditta individuale non ha in diritto svizzero personalità giuridica, sicché
è il titolare a rispondere personalmente degli impegni assunti (sentenza della
CEF 14.2014.181 del 20 ottobre 2014, consid. 5.2, GILLIÉRON, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 39 LEF). Anche se RE 1
non dovesse più essere soggetto all’esecuzione per via di fallimento (art. 40
LEF) al momento in cui verrà chiesta la continuazione dell’esecuzione, essa
non decadrà ma verrà proseguita in via di pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF, RIGOT in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 42 LEF).
Per il resto il reclamante si limita a ribadire in sostanza gli
argomenti presentati in prima sede, incentrati sul fatto di aver “perso” quanto
versato come prima rata senza ricevere la merce ordinata e sull’impossibilità
di far fronte alle rate restanti in ragione della propria situazione
finanziaria. Sennonché il Giudice di pace non vi ha dato una risposta motivata
nella decisione impugnata, accontentandosi di rilevare che le eccezioni
sollevate dal convenuto “non
sono pertinenti”, senza spiegare perché i motivi del
convenuto sarebbero ingiustificati o privi di rilievo. Occorre quindi entrare
nel merito del reclamo.
1.2.2
CO
1.
afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50
avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia
accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio
2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché
un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove
conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della
somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di
una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha rilevato che il
preventivo del 17 luglio 2019 per la fornitura di materiale da parte dell’istante
sottoscritto dal convenuto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per fr. 3'129.50 e che le spese legali di fr. 350.– “seguono il credito principale”. Egli ha d’altronde ritenuto, senza indicarne il motivo, che le eccezioni
sollevate dal convenuto con le osservazioni all’istanza non sono pertinenti
in una procedura sommaria.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce i propri argomenti esposti in prima sede, ossia di aver
pagato inutilmente una prima rata di circa € 1'650.– (recte: € 1'653.95) per della
merce che la controparte non gli ha mai permesso di ritirare e di non essere in
grado di versare il saldo dovuto a causa delle difficoltà economiche legate
alla pandemia da coronavirus.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle
carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale
5A_434/2020 del 17 novembre
2020.
consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, STAEHELIN in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
5.2
Come appurato dal Giudice
di pace il preventivo sottoscritto dal convenuto (doc. A) costituisce un valido
titolo di rigetto per (almeno) fr. 3'129.50. Il reclamante misconosce
infatti che il pagamento della prima rata di € 1'653.95 è già stato dedotto dal
credito totale vantato da CO 1, pari a € 4'950.91 (doc. G), siccome egli ha
chiesto il versamento della differenza di € 3'296.96, poi ridotta a € 3'129.50 (doc. I),
somma indicata nell’istanza in franchi svizzeri, il cui tasso di conversione in
euro è notoriamente inferiore a 1.
5.3
D’altronde, le parti hanno
convenuto esplicitamente nell’accordo del 14 ottobre 2019, sottoscritto dal
reclamante (doc. C), che la merce, già ordinata e pagata dall’istante (doc. I),
sarebbe stata consegnata al convenuto dietro il pagamento del saldo del prezzo,
sicché il pagamento della prima rata può considerarsi “perso” solo se il convenuto
non darà seguito al suo obbligo di pagare il saldo. Egli non può neppure
avvalersi dell’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 82 CO, siccome per
volontà delle parti la prestazione di fornitura della merce diverrà esigibile
solo dopo il pagamento della terza e ultima rata (art. 213 cpv. 1 CO di natura
dispositiva, Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a
ed. 2016, n. 874 e 1211 sulla vendita a pagamento anticipato).
5.4
Per quanto attiene agli
interessi di mora richiesti dall’istante (del 5% dal 27 gennaio 2020 su fr. 3'129.50),
la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica, siccome le due rate di
fr. 1'648.48 sono scadute senza bisogno di disdetta rispettivamente il 28
ottobre 2019 e il 7 novembre 2019 (art. 102 cpv. 2 CO) e il tasso d’interesse
è quello legale (art. 104 cpv. 1 CO).
5.5
Per
contro, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, le spese legali di fr. 350.–
non possono “seguire il
credito principale” in mancanza di un riconoscimento
di debito sottoscritto dal convenuto (sopra consid. 5.1). Ne consegue che,
seppur per altri motivi invocati da RE 1, limitatamente a questo importo il
reclamo merita accoglimento.
5.6
Infine,
il rigetto non si deve estendere alle spese di fr. 89.30 per l’emissione
del precetto esecutivo, essendo competente per statuire al riguardo l’ufficio d’esecuzione
e non il giudice del rigetto (art. 68 LEF; DTF 85 III 128, sentenza della CEF
14.2015.5
del 15 aprile 2015, consid. 5.2 con rinvii).
6.
Per
quanto concerne l’affermata impossibilità di far fronte al saldo del prezzo di
compravendita per motivi economici, va rilevato che censure riguardanti pretese
difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Delle traversie finanziarie del reclamante si
terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su
eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte
che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF, v. tra le tante sentenze
della CEF 14.2018.163 del 4 marzo 2019, consid. 7.2 e 14.2018.133 del 14
gennaio 2019, consid. 6.1).
7.
La tassa di giustizia
dell’odierno giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2
CPC). Stessa sorte seguono le spese processuali di prima sede, ma vanno ridotte
a fr. 180.– (oltre all’esborso di fr. 50.– per la notifica dell’istanza
al convenuto a mezzo di polizia) in applicazione analogica dell’art. 318 cpv. 3
CPC, non giustificandosi il massimo tariffale di fr. 300.– (art. 48 OTLEF)
applicato dal Giudice di pace, vista la semplicità della fattispecie e la
scarsezza della motivazione. Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza,
le parti non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'479.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 3'129.50 oltre agli interessi di
mora del 5% dal 27 gennaio 2020.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico del
convenuto per 9⁄10 e a carico dell’istante per il
rimanente 1⁄10.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e a carico di CO 1 per il restante 1⁄10.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).