Lexipedia

Decisione

14.2020.163

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ordinazione di merci, la cui fornitura è subordinata al pagamento dell’intero prezzo di vendita. Riduzione delle spese processuali di prima sede

29 aprile 2021Italiano13 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.163

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.201 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 9 luglio 2020

dalla

CO 1 IT-

(titolare della ditta individuale CO 1, IT-__________)

contro

RE 1

(titolare della ditta individuale __________,

__________)

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto: A. Il 17 luglio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________,

ha sottoscritto il preventivo stilato dalla CO 1 per la fornitura di stoviglie

e attrezzature di cucina per un valore di € 4'961.86, poi ridimensionato a € 4'950.91, il quale attestava il pagamento di una prima rata di € 1'653.95. Il

14 ottobre 2019 le parti hanno concluso un accordo per il pagamento delle due

restanti rate di € 1'648.48 ciascuna da saldare entro rispettivamente il 28 ottobre e il 7

novembre 2019, specificando che il ritiro della merce sarebbe avvenuto previo il

paga-mento dell’ultima rata. Non avendo RE 1 versato le rate dovute, gli ha

indirizzato due solleciti del 30 ottobre e 5 novembre 2019. Con lettera del 21 gennaio 2020 CO 1 ha fis­sato al

cliente un termine di quindici giorni per versare le due ultime rate di

complessivi € 3'296.96, riducendo poi la sua pretesa da € 3'296.96 a € 3'129.50

con e-mail del 27 gennaio 2020.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'129.50

oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2020 indicando quale titolo

di credito: “Pagamento

insoluto: accordo di acquisto del 17.07.2019, accordo di pagamento del 14.10.2019

e proposta di compromesso del 27.01.2020” e fr. 350.–

per “spese legali”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 luglio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 16 settembre 2020.

D. Statuendo con decisione del 24 settembre 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Vezia ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.–

senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2020 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 4 gennaio 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 1° ottobre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 11 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Con il reclamo RE 1 afferma che la sua ditta individuale __________ è

stata chiusa mesi fa e non è più iscritta nel registro di commercio. Tale allegazione fattuale, oltre che nuova e pertanto

irricevibile (v. sopra consid. 1.2), è irrilevante nel caso di specie, posto

che una ditta individuale non ha in diritto svizzero personalità giuridica, sicché

è il titolare a rispondere personalmente degli impegni assunti (sentenza della

CEF 14.2014.181 del 20 ottobre 2014, consid. 5.2, GILLIÉRON, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 39 LEF). Anche se RE 1

non dovesse più essere soggetto all’esecuzione per via di fallimento (art. 40

LEF) al momento in cui verrà chiesta la continuazione dell’ese­­cuzione, essa

non decadrà ma verrà proseguita in via di pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF, RIGOT in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 42 LEF).

Per il resto il reclamante si limita a ribadire in sostanza gli

argomenti presentati in prima sede, incentrati sul fatto di aver “perso” quanto

versato come prima rata senza ricevere la merce ordinata e sull’impossibilità

di far fronte alle rate restanti in ragione della propria situazione

finanziaria. Sennonché il Giudice di pace non vi ha dato una risposta motivata

nella decisione impugnata, accontentandosi di rilevare che le eccezioni

sollevate dal convenuto “non

sono pertinenti”, senza spiegare perché i motivi del

convenuto sarebbero ingiustificati o privi di rilievo. Occorre quindi entrare

nel merito del reclamo.

1.2.2

CO

1.

afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50

avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia

accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio

2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché

un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove

conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della

somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di

una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha rilevato che il

preventivo del 17 luglio 2019 per la fornitura di materiale da parte dell’istante

sottoscritto dal convenuto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per fr. 3'129.50 e che le spese legali di fr. 350.– “seguono il credito principale”. Egli ha d’altronde ritenuto, senza indicarne il motivo, che le eccezioni

sollevate dal convenuto con le osservazioni al­l’i­­stanza non sono pertinenti

in una procedura sommaria.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce i propri argomenti esposti in prima sede, ossia di aver

pagato inutilmente una prima rata di circa € 1'650.– (recte: € 1'653.95) per della

merce che la controparte non gli ha mai permesso di ritirare e di non essere in

grado di versare il saldo dovuto a causa delle difficoltà economiche legate

alla pandemia da coronavirus.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni del­le parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle

carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale

5A_434/2020 del 17 novembre

2020.

consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, STAEHELIN in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

5.2

Come appurato dal Giudice

di pace il preventivo sottoscritto dal convenuto (doc. A) costituisce un valido

titolo di rigetto per (alme­no) fr. 3'129.50. Il reclamante misconosce

infatti che il pagamento della prima rata di € 1'653.95 è già stato dedotto dal

credito totale vantato da CO 1, pari a € 4'950.91 (doc. G), siccome egli ha

chiesto il versamento della differenza di € 3'296.96, poi ridotta a € 3'129.50 (doc. I),

somma indicata nell’istanza in franchi svizzeri, il cui tasso di conversione in

euro è notoriamente inferiore a 1.

5.3

D’altronde, le parti hanno

convenuto esplicitamente nell’accordo del 14 ottobre 2019, sottoscritto dal

reclamante (doc. C), che la merce, già ordinata e pagata dall’istante (doc. I),

sarebbe stata consegnata al convenuto dietro il pagamento del saldo del prezzo,

sicché il pagamento della prima rata può considerarsi “perso” solo se il convenuto

non darà seguito al suo obbligo di pagare il saldo. Egli non può neppure

avvalersi dell’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 82 CO, siccome per

volontà delle parti la prestazione di fornitura della merce diverrà esigibile

solo dopo il pagamento della terza e ultima rata (art. 213 cpv. 1 CO di natura

dispositiva, Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spé­ciaux, 5a

ed. 2016, n. 874 e 1211 sulla vendita a pagamento anticipato).

5.4

Per quanto attiene agli

interessi di mora richiesti dall’istante (del 5% dal 27 gennaio 2020 su fr. 3'129.50),

la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica, siccome le due rate di

fr. 1'648.48 sono scadute senza bisogno di disdetta rispettivamente il 28

ottobre 2019 e il 7 novembre 2019 (art. 102 cpv. 2 CO) e il tasso d’in­­teresse

è quello legale (art. 104 cpv. 1 CO).

5.5

Per

contro, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, le spese legali di fr. 350.–

non possono “seguire il

credito principale” in mancanza di un riconoscimento

di debito sottoscritto dal convenuto (sopra consid. 5.1). Ne consegue che,

seppur per altri motivi invocati da RE 1, limitatamente a questo importo il

reclamo merita accoglimento.

5.6

Infine,

il rigetto non si deve estendere alle spese di fr. 89.30 per l’emissione

del precetto esecutivo, essendo competente per statuire al riguardo l’ufficio d’esecuzione

e non il giudice del rigetto (art. 68 LEF; DTF 85 III 128, sentenza della CEF

14.2015.5

del 15 aprile 2015, consid. 5.2 con rinvii).

6.

Per

quanto concerne l’affermata impossibilità di far fronte al saldo del prezzo di

compravendita per motivi economici, va rilevato che censure riguardanti pretese

difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Delle traversie finanziarie del reclamante si

terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su

eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte

che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF, v. tra le tante sentenze

della CEF 14.2018.163 del 4 marzo 2019, consid. 7.2 e 14.2018.133 del 14

gennaio 2019, consid. 6.1).

7.

La tassa di giustizia

dell’odierno giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2

CPC). Stessa sorte seguo­no le spese processuali di prima sede, ma vanno ridotte

a fr. 180.– (oltre all’esborso di fr. 50.– per la notifica dell’istanza

al convenuto a mezzo di polizia) in applicazione analogica dell’art. 318 cpv. 3

CPC, non giustificandosi il massimo tariffale di fr. 300.– (art. 48 OTLEF)

applicato dal Giudice di pace, vista la semplicità della fattispecie e la

scarsezza della motivazione. Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza,

le parti non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'479.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via provvisoria limitatamente a fr. 3'129.50 oltre agli interessi di

mora del 5% dal 27 gennaio 2020.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico del

convenuto per 9⁄10 e a carico dell’istante per il

rimanente 1⁄10.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e a carico di CO 1 per il restante 1⁄10.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).