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Decisione

14.2020.164

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza in materia di diritti d’autore. Esame d’ufficio del titolo in sede di reclamo. Patrocinio d’ufficio

19 aprile 2021Italiano12 min

2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.164

Lugano

19 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 512 A 20 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto

2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la ditta di recupero crediti CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 (indicando

quale causa del credito: “cessione

di ProLitteris Urheberrechtsgesellschaft 8006 Zürich Sentenza del 09.11.2018,

cresciuta in giudicato / Incarto n. 10.2017.15 / La Terza Camera civile del

Tribunale d’appello del Cantone Ticino / Diritti d’autore”), fr. 17.10 (per “interessi

del creditore”), fr. 750.– (per “oneri del creditore”),

fr. 92.25 (per “creance

de base”) e fr. 102.35 (per “danni di mora ai sensi degli art. 103 e 106

CO”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 agosto

2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest, tranne per quanto attiene ai “danni di mora” di fr. 102.35.

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 17 settembre 2020, mentre l’istante ha ribadito la propria domanda

con replica del 2 ottobre 2020.

C. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 13 ottobre 2020 per ottenere “una valutazione sull’origine della questione”, chiedendo di essere trattato “come autore e non come azienda” e di ricevere risposte a una serie di domande. Ha postulato inoltre l’assistenza

giuridica di un avvocato d’ufficio. Nelle

sue osservazioni del 25 no­vembre 2020, l’CO 1 ha confermato tutte le

richieste indicate nel precetto esecutivo, precisando, in risposta a una

domanda della Camera, che la “creance

de base” di fr. 92.25 si riferisce agli interessi

riconosciuti nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 19 ottobre. Presentato il 13 ottobre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame il reclamante si limita a ribadire in sostanza gli argomenti

presentati in prima sede, incentrati sulla contestazione dell’obbligo di pagare

“tasse da fotocopia” nella sua veste di artista e quindi di autore. Sennonché

il Giudice di pace non vi ha dato una risposta motivata nella decisione

impugnata, accontentandosi di rilevare che a fronte di una sentenza passata in

giudicato è “difficilmente

giustificabile un’opposizione al P.E. in atto”, senza

spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati o privi di

rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nel

reclamo RE 1 postula “una

valutazione sull’origine della questione”, ovvero sull’obbligo

posto a suo carico dalla ProLitteris (Società svizzera per i diritti degli

autori d’arte) di pagare indennità di fotocopie di opere protette dal diritto d’autore,

ch’egli contesta, facendo valere di essere un artista, quindi un autore, sicché

in tale qualità dovrebbe beneficiare dei diritti di autore “e non esserne soggetto”. Chiede inoltre di rispondere a cinque domande.

3.1

Ora,

né il Giudice di pace né questa Camera sono competenti per esaminare se l’obbligo

di pagamento che la Terza Camera civile del Tribunale d’appello (in seguito III

CCA) ha posto a carico di RE 1 nella

sentenza del 9 novembre 2018 (inc. 10.2017.15) è fondata nel merito. La

loro competenza si limita alla verifica che tale sentenza sia formalmente un

titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione secondo l’art. 80 LEF e che

l’escusso non abbia dimostrato l’esistenza di eccezioni

liberatorie nel senso dell’art. 81 LEF idonee a impedire il rigetto definitivo

dell’opposizione (sopra con-sid. 2). Le obiezioni e domande sostanziali per le

quali il reclamante chiede risposte andavano formulate nell’apposita procedura

di accertamento delle indennità fatte valere dalla ProLitteris, ovvero nella

causa da essa promossa direttamente in appello dinanzi alla III CCA. Egli non

ha invece risposto alla petizione nei termini assegnatigli, non è comparso al

dibattimento del 25 ottobre 2018 né ha ricorso al Tribunale federale contro la

sentenza emessa il 9 novembre 2018. È ora troppo tardi per contestare nel

merito l’indennità posta a suo carico e per chiedere risposte alle sue domande,

tutte di tipo sostanziale. Al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.

3.2

In parte le risposte richieste dal reclamante

figurano del resto nella sentenza della III CCA(consid. 2-4), che cita le basi

legali e giurisprudenziali del compenso stabilito dall’art. 20 cpv. 2 della

legge sul diritto d’autore (LDA, RS 231.1) per la riproduzione di opere

protette dal diritto d’autore, delle tariffe applicabili e della procedura di

rilevamento del numero di riproduzioni, che prevede la collaborazione dell’utente,

cui RE 1 si è sottratto omettendo di compilare i moduli per il rilevamento e

non contestando la stima dei compensi. L’essere un artista non è un motivo d’esenzione

secon­do la LDA né in generale una ragione di esonero dal rispetto degli

obblighi di legge (anche procedurali). Quanto a eventuali diritti di RE 1 quale

autore, egli li deve far valere secondo le forme previste dalla legge. Non

avendo egli dimostrato di essere creditore della ProLitteris né eccepito la

compensazione nel senso dell’art. 81 LEF, non se ne può tenere conto nella

presente procedura.

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice del rigetto

esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3),

fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenze del Tribunale

federale 5A_434/ 2020 del 17

novembre 2020 consid. 4.2.1 [destinata a pubblicazione] e

della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021).

4.1

Nella

fattispecie l’CO 1, nella sua qualità di cessionaria dei diritti della

ProLitteris (doc. 1 accluso all’istanza), ha chiesto il rigetto dell’opposizione

limitatamente al compenso di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17

luglio 2019, agli “interessi

riconosciuti come da sentenza” di fr. 92.25, alle

“ripetibili come da senten­za” di fr. 750.– e alle “spese esecutive” di fr. 126.30. Ha invece ri­nunciato agli “interessi del

creditore” di fr. 17.10 e ai “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106

CO” di fr. 102.35 menzionati in più nel precetto

esecutivo. Il Giudice di pace ha nondimeno rigettato l’op-­posizione in via

definitiva senza limitazioni.

4.2

La

III CCA ha condannato RE 1 a versare alla ProLitteris fr. 123.– oltre agli

interessi del 5% dal 22 novembre 2015 su fr. 30.75 (ossia fr. 5.61 fino

al 16 luglio 2019), dall’11 dicembre 2015 su fr. 61.50 (ossia fr. 11.06

fino al 16 luglio 2019) e dal 10 luglio 2016 su fr. 30.75 (ossia fr. 4.64

fino al 16 luglio 2019), ovvero fr. 21.31 in totale (fr. 5.61 + 11.06

+ 4.64) più gli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 123.– (fr. 30.75

+ 61.50 + 30.75). Ha inoltre messo a suo carico ripetibili per fr. 750.–.

Ricordato che il Giudice di pace non poteva concedere più di quanto richiesto

dal­l’istante (art. 58 cpv. 1 CPC), la sentenza della III CCA non gli permetteva ovviamente di rigettare l’opposizione

per più di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio

2019, gli interessi di fr. 21.31 dal 22 novembre 2015 al 16 luglio

2019.

e le ripetibili di fr. 750.–. La sentenza impugnata va pertanto

riformata d’ufficio in questi limiti.

4.3

Sulle

spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

5.

Relativamente alla domanda di assistenza giuridica di un avvocato d’ufficio, va ricordato

che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio

è subordinata inoltre al­l’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i

diritti dell’in­teressato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un

avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Orbene, le censure di RE 1 erano

manifestamente irricevibili (sopra consid. 3.1) e quindi prive di possibilità

di accoglimento, ciò che basta per respingere la domanda di gratuito

patrocinio. Nella limitata misura in cui il recla­mo è stato accolto, ciò è

dovuto a un intervento d’ufficio della Camera. Anche sotto questo profilo la

designazione di un patrocinatore d’ufficio era superflua.

6.

In entrambe le sedi le spese processuali,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la

reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto del fatto che in

prima sede l’istanza verteva su fr. 965.25 (oltre agli interessi e spese)

e in seconda la somma in contestazione è quella del precetto esecutivo, di fr. 1'084.70 (oltre

agli interessi e spese). L’CO 1 non ha invece diritto a un’indennità d’inconvenienza, non avendo

motivato la sua richiesta in prima sede e non avendone formulata una in sede di

reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale

federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 mar­zo

2015, consid. 5).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 894.30 oltre agli interessi

del 5% su fr. 123.– dal 17 luglio 2019.

2. Le

spese processuali, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 10.– e a carico del

convenuto per i restanti fr. 90.–. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

2. La domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio è

respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 120.–

e per i restanti fr. 30.– a carico della controparte.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).