14.2020.164
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza in materia di diritti d’autore. Esame d’ufficio del titolo in sede di reclamo. Patrocinio d’ufficio
19 aprile 2021Italiano12 min
2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2020.164
Lugano
19 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 512 A 20 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto
2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la ditta di recupero crediti CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 (indicando
quale causa del credito: “cessione
di ProLitteris Urheberrechtsgesellschaft 8006 Zürich Sentenza del 09.11.2018,
cresciuta in giudicato / Incarto n. 10.2017.15 / La Terza Camera civile del
Tribunale d’appello del Cantone Ticino / Diritti d’autore”), fr. 17.10 (per “interessi
del creditore”), fr. 750.– (per “oneri del creditore”),
fr. 92.25 (per “creance
de base”) e fr. 102.35 (per “danni di mora ai sensi degli art. 103 e 106
CO”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 agosto
2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest, tranne per quanto attiene ai “danni di mora” di fr. 102.35.
Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 17 settembre 2020, mentre l’istante ha ribadito la propria domanda
con replica del 2 ottobre 2020.
C. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 13 ottobre 2020 per ottenere “una valutazione sull’origine della questione”, chiedendo di essere trattato “come autore e non come azienda” e di ricevere risposte a una serie di domande. Ha postulato inoltre l’assistenza
giuridica di un avvocato d’ufficio. Nelle
sue osservazioni del 25 novembre 2020, l’CO 1 ha confermato tutte le
richieste indicate nel precetto esecutivo, precisando, in risposta a una
domanda della Camera, che la “creance
de base” di fr. 92.25 si riferisce agli interessi
riconosciuti nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 19 ottobre. Presentato il 13 ottobre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame il reclamante si limita a ribadire in sostanza gli argomenti
presentati in prima sede, incentrati sulla contestazione dell’obbligo di pagare
“tasse da fotocopia” nella sua veste di artista e quindi di autore. Sennonché
il Giudice di pace non vi ha dato una risposta motivata nella decisione
impugnata, accontentandosi di rilevare che a fronte di una sentenza passata in
giudicato è “difficilmente
giustificabile un’opposizione al P.E. in atto”, senza
spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati o privi di
rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nel
reclamo RE 1 postula “una
valutazione sull’origine della questione”, ovvero sull’obbligo
posto a suo carico dalla ProLitteris (Società svizzera per i diritti degli
autori d’arte) di pagare indennità di fotocopie di opere protette dal diritto d’autore,
ch’egli contesta, facendo valere di essere un artista, quindi un autore, sicché
in tale qualità dovrebbe beneficiare dei diritti di autore “e non esserne soggetto”. Chiede inoltre di rispondere a cinque domande.
3.1
Ora,
né il Giudice di pace né questa Camera sono competenti per esaminare se l’obbligo
di pagamento che la Terza Camera civile del Tribunale d’appello (in seguito III
CCA) ha posto a carico di RE 1 nella
sentenza del 9 novembre 2018 (inc. 10.2017.15) è fondata nel merito. La
loro competenza si limita alla verifica che tale sentenza sia formalmente un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 80 LEF e che
l’escusso non abbia dimostrato l’esistenza di eccezioni
liberatorie nel senso dell’art. 81 LEF idonee a impedire il rigetto definitivo
dell’opposizione (sopra con-sid. 2). Le obiezioni e domande sostanziali per le
quali il reclamante chiede risposte andavano formulate nell’apposita procedura
di accertamento delle indennità fatte valere dalla ProLitteris, ovvero nella
causa da essa promossa direttamente in appello dinanzi alla III CCA. Egli non
ha invece risposto alla petizione nei termini assegnatigli, non è comparso al
dibattimento del 25 ottobre 2018 né ha ricorso al Tribunale federale contro la
sentenza emessa il 9 novembre 2018. È ora troppo tardi per contestare nel
merito l’indennità posta a suo carico e per chiedere risposte alle sue domande,
tutte di tipo sostanziale. Al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.
3.2
In parte le risposte richieste dal reclamante
figurano del resto nella sentenza della III CCA(consid. 2-4), che cita le basi
legali e giurisprudenziali del compenso stabilito dall’art. 20 cpv. 2 della
legge sul diritto d’autore (LDA, RS 231.1) per la riproduzione di opere
protette dal diritto d’autore, delle tariffe applicabili e della procedura di
rilevamento del numero di riproduzioni, che prevede la collaborazione dell’utente,
cui RE 1 si è sottratto omettendo di compilare i moduli per il rilevamento e
non contestando la stima dei compensi. L’essere un artista non è un motivo d’esenzione
secondo la LDA né in generale una ragione di esonero dal rispetto degli
obblighi di legge (anche procedurali). Quanto a eventuali diritti di RE 1 quale
autore, egli li deve far valere secondo le forme previste dalla legge. Non
avendo egli dimostrato di essere creditore della ProLitteris né eccepito la
compensazione nel senso dell’art. 81 LEF, non se ne può tenere conto nella
presente procedura.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice del rigetto
esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3),
fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenze del Tribunale
federale 5A_434/ 2020 del 17
novembre 2020 consid. 4.2.1 [destinata a pubblicazione] e
della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021).
4.1
Nella
fattispecie l’CO 1, nella sua qualità di cessionaria dei diritti della
ProLitteris (doc. 1 accluso all’istanza), ha chiesto il rigetto dell’opposizione
limitatamente al compenso di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17
luglio 2019, agli “interessi
riconosciuti come da sentenza” di fr. 92.25, alle
“ripetibili come da sentenza” di fr. 750.– e alle “spese esecutive” di fr. 126.30. Ha invece rinunciato agli “interessi del
creditore” di fr. 17.10 e ai “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106
CO” di fr. 102.35 menzionati in più nel precetto
esecutivo. Il Giudice di pace ha nondimeno rigettato l’op-posizione in via
definitiva senza limitazioni.
4.2
La
III CCA ha condannato RE 1 a versare alla ProLitteris fr. 123.– oltre agli
interessi del 5% dal 22 novembre 2015 su fr. 30.75 (ossia fr. 5.61 fino
al 16 luglio 2019), dall’11 dicembre 2015 su fr. 61.50 (ossia fr. 11.06
fino al 16 luglio 2019) e dal 10 luglio 2016 su fr. 30.75 (ossia fr. 4.64
fino al 16 luglio 2019), ovvero fr. 21.31 in totale (fr. 5.61 + 11.06
+ 4.64) più gli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 123.– (fr. 30.75
+ 61.50 + 30.75). Ha inoltre messo a suo carico ripetibili per fr. 750.–.
Ricordato che il Giudice di pace non poteva concedere più di quanto richiesto
dall’istante (art. 58 cpv. 1 CPC), la sentenza della III CCA non gli permetteva ovviamente di rigettare l’opposizione
per più di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio
2019, gli interessi di fr. 21.31 dal 22 novembre 2015 al 16 luglio
2019.
e le ripetibili di fr. 750.–. La sentenza impugnata va pertanto
riformata d’ufficio in questi limiti.
4.3
Sulle
spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
5.
Relativamente alla domanda di assistenza giuridica di un avvocato d’ufficio, va ricordato
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio
è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i
diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un
avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Orbene, le censure di RE 1 erano
manifestamente irricevibili (sopra consid. 3.1) e quindi prive di possibilità
di accoglimento, ciò che basta per respingere la domanda di gratuito
patrocinio. Nella limitata misura in cui il reclamo è stato accolto, ciò è
dovuto a un intervento d’ufficio della Camera. Anche sotto questo profilo la
designazione di un patrocinatore d’ufficio era superflua.
6.
In entrambe le sedi le spese processuali,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la
reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto del fatto che in
prima sede l’istanza verteva su fr. 965.25 (oltre agli interessi e spese)
e in seconda la somma in contestazione è quella del precetto esecutivo, di fr. 1'084.70 (oltre
agli interessi e spese). L’CO 1 non ha invece diritto a un’indennità d’inconvenienza, non avendo
motivato la sua richiesta in prima sede e non avendone formulata una in sede di
reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale
federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo
2015, consid. 5).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 894.30 oltre agli interessi
del 5% su fr. 123.– dal 17 luglio 2019.
2. Le
spese processuali, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 10.– e a carico del
convenuto per i restanti fr. 90.–. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
2. La domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio è
respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 120.–
e per i restanti fr. 30.– a carico della controparte.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).