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Decisione

14.2020.166

Opposizione al sequestro di un conto bancario e ricorso contro la sua esecuzione. Prestazioni dell’AVS risparmiate

26 gennaio 2021Italiano13 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.166

15.2020.109

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3518 (opposizione al sequestro) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 luglio 2020 da

RE 1 IT-

(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, )

contro

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

giudicando sul reclamo – da valere anche come ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF) contro l’esecuzione del sequestro n. __________

avvenuta il 9 luglio 2020 a cura dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano – presentato

il 16 ottobre 2020 da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal

Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 7 luglio 2020 diretta contro RE 1, lo Sta­to del Canton

Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5, di

decretare il sequestro presso la PI 1 e in tutte le sue agenzie di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,

pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo che si trovino su conti,

depositi, relazioni bancarie, tesori, oppure in cassette di sicurezza, dei

quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso, a lui intestato e/o appartenente. Sostanzialmente tutto quanto

la Banca sa, deve o possa sapere, appartenente al debitore sequestrato, in

particolare la relazione CH__________”, il tutto fino

a concorrenza di fr. 137'419.25. Quali titoli

di credito lo Stato del Canton Ticino ha indicato 16 attestati di carenza di

beni rilasciati tra il 2008 e il 2019 per imposte cantonali, multa e tasse di

diffida e quale causa di sequestro i medesimi attestati (art. 271

cpv. 1 n. 5 LEF).

Fatti

B. Con

decreto dello stesso 7 luglio 2020 il Pretore

ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro, che l’Ufficio

d’esecu­zione (UE) di Lugano ha eseguito il 9 luglio (verbale n. __________). A

domanda del sequestrante, il 15 luglio 2020 l’UE ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ a convalida del sequestro. Siccome vertono su crediti

di diritto pubblico, per cui non è possibile l’assistenza giudiziaria

internazionale, il decreto e il verbale di sequestro, come pure il precetto

esecutivo, sono stati notificati a RE 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale

cantona­le del __________ (pagg. __________ e __________).

C. Con

istanza del 28 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2020, lo

Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione dell’opposizione.

D. Statuendo

con decisione 7 ottobre 2020 il Pretore ha respinto l’op­­posizione e

confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese

processuali di fr. 80.– senz’assegnare ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro “qua­le

reclamo [recte: ricorso] ai sensi dell’art. 17 LEF” e

di conseguenza l’annullamento del sequestro, protestate spese e ripetibili.

Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

F. Il

21 ottobre 2021, la Camera ha trasmesso d’ufficio il reclamo al­l’UE come

ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Con osservazioni del 3 novembre

2020, lo Stato del Canton Ticino vi si è opposto. Nelle sue del 6 novembre, l’UE

è giunto alla stessa conclusione, precisando di aver accertato nel quadro dell’esecuzione

del pignoramento, avvenuta il 26 ottobre 2020, che il saldo del conto

sequestrato all’8 luglio 2020 era pari a fr. 12'578.94.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG). Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la

Camera è anche competente per pronunciarsi sulle censure relative all’e­secuzione

del sequestro.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 ottobre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 18 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

19.

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

Ammesso

ma non concesso che l’opposizione al sequestro del 28 luglio 2020 sia da

considerare anche quale impugnazione dell’e­secuzione del sequestro, avvenuta

il 9 luglio, il ricorso all’autorità di vigilanza risulterebbe tempestivo

giacché il decreto e il verbale di sequestro sono stati notificati a RE 1 con

pubblicazione edittale del 4 agosto 2020.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’unico motivo di

opposizione al sequestro invocato da RE 1 – l’impignorabilità giusta l’art. 92

cpv. 1 n. 5 LEF di quanto depositato sul conto sequestrato, alimentato con

provviste necessarie al suo sostentamento – non rientra tra i presupposti del

sequestro determinati all’art. 272 LEF e andava pertanto fatto valere con un

ricorso all’autorità di vigilanza contro l’esecuzione del sequestro e non con

un’opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.

3.

Nel

reclamo RE 1 non contesta l’argomentazione pretorile, ma sostiene che il

Pretore avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio il ricorso all’autorità di

vigilanza in virtù dell’art. 4 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Conclude poi

all’accogli­mento dell’opposizione al sequestro quale reclamo (recte: ricorso) contro l’esecuzione de

sequestro perché il saldo del conto sequestrato, di fr. 12'000.– circa,

non è “un gran risparmio” e a suo

dire è il frutto unicamente di risparmi sulle rendite AVS a lui versate.

Ricorda che i crediti per prestazioni AVS arretrate sono pure essi

impignorabili al pari delle rendite effettivamente erogate. A suo dire, le rendite risparmiate sarebbero servite in

concreto a “far

fron­te a scadenze di pagamento

ricorrenti annualmente”.

4.

Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal

debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF)

allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti

del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Sono

inammissibili censu­re dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli

atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’ese­cuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). Sotto

questo profilo la sentenza impugnata è quindi ineccepibile, come del resto

ammesso dal reclamante, e va quindi confermata, a prescindere da un’eventuale

obbligo di trasmissio­ne dell’opposizione all’UE, che non rimette in

discussione il fatto che RE 1 non ha fatto valere alcun motivo di opposizione

nel senso dell’art. 278 LEF.

5.

È

invero dubbio che il Pretore fosse tenuto a trasmettere l’opposi­zione all’UE

quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. L’art. 4 LPR citato dal reclamante è

infatti calcato sull’art. 32 cpv. 2 LEF, il quale pone un obbligo di

trasmissione dei ricorsi all’autorità competente a carico solo degli uffici di

esecuzione e fallimenti (e dell’autorità di vigilanza), perlomeno dal 1°

gennaio 2011. Il novo art. 63 CPC non prescrive un simile dovere per le

autorità giudiziarie (sentenza della CEF 15.2018.72 del 7 novembre 2018 consid.

2.2/c e i rinvii). Non è tuttavia necessario approfondire la questione

ulteriormente, perché se stesse la tesi del reclamante il sequestro dovrebbe

probabilmente essere considerato nullo, in quanto gravemente lesivo del suo

minimo esistenziale. La contestazione va pertanto esaminata d’ufficio (art. 22

cpv. 1 LEF).

6.

Secondo

l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF sono in particolare impignorabili le

rendite giusta l’art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti, anche se, eccezionalmente, sono versate

sotto forma di capitale (Von­der Mühll

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38

ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF)

che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far

fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano

stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenze

della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 781 n. 53c consid. 5.1;

15.2011.75

del 23 dicembre 2011, consid. 2 e riferimenti citati; Vonder Mühll, ibidem

e sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 12 ottobre 1999, SJZ

96/2000 pag. 540).

6.1

Nel

caso specifico, l’UE ha accertato sulla scorta dell’estratto con­to consegnato

dalla PI 1 il 28 ottobre 2020 che alla data del­l’esecuzione del sequestro, il

9.

luglio 2020, il saldo ammontava a fr. 12'578.94. Contrariamente a quanto

allega il reclamante, il con­to non risulta alimentato solo dalle prestazioni

dell’AVS. Il 9 gennaio 2020 sono stati bonificati ad esempio fr. 6'095.35 dalla

__________ e il 3 luglio 2020 fr. 1'600.– dalla comunione ereditaria fu __________,

che il ricorrente non ha allegato né provato essere entrate impignorabili.

Inoltre, il saldo del conto non è quasi mai sceso sotto il saldo iniziale al 1°

gennaio 2020 ammontante a fr. 9'176.74. Tenuto conto che la rendita AVS

per il mese di luglio 2020 era stata accreditata sul conto, il 3 luglio, pochi

giorni prima del sequestro ed era destinata a coprire le future spese vitali di

quel mese, la decisione dell’UE di considerare risparmiato – e dunque

pignorabile – il saldo del conto al 9 luglio va così confermata limitatamente a

fr. 10'200.– (pari alla somma arrotondata del saldo prima del bonifico

della rendita AVS, di fr. 8'602.44, e del­l’accredito della comunione ereditaria

di fr. 1'600.–; cfr. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio

2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4).

6.2

Non

si disconosce che – come rileva il ricorrente – i crediti per arretrati di

rendite AVS non ancora versate sono impignorabili, a condizione tuttavia che

fossero necessarie all’assicurato per coprire il proprio minimo vitale, poiché

nel caso contrario sono da considerare quale risparmio illimitatamente pignorabile.

L’impi­gnorabilità è ammessa in una siffatta ipotesi solo se l’escusso dimostra

di essersi indebitato per garantire il proprio minimo esistenziale in attesa

del versamento delle prestazioni arretrate (già citata sentenza 15.2016.102,

consid. 5.2).

6.3

I

presupposti appena citati non sono adempiuti nella fattispecie, anzitutto

perché le rendite AVS in discussione sono state bonificate effettivamente sul

conto sequestrato. La differenza con rendite arretrate è sostanziale. Il fatto

che RE 1 non abbia attinto (o ad ogni modo non completamente) alle somme

erogate dall’AVS dimostra che non erano indispensabili al suo sostentamento

esistenziale. Certo, egli asserisce lapidariamente che le rendite

risparmiate sarebbero servite a “far fronte a

scadenze di pagamento ricorrenti annualmente”. Non fornisce però

alcuna pro­va della propria asserzione. Il ricorso va di conseguenza accolto

limitatamente alla riduzione dalla somma sequestrata indicata in precedenza (da

fr. 12'578.94 a fr. 10'200.–).

6.4

A

scanso di equivoci, occorre ricordare che per il proprio sostentamento per i mesi

successivi a luglio del 2020 il ricorrente potrà far capo liberamente alle

somme bonificate o allibrate sul conto sequestrato dopo il 9 luglio 2020,

segnatamente alle rendite AVS (sentenza della CEF 15.2015.54 del 23 settembre

2015.

consid. 4, con i rinvii). RE 1 non ha quindi diritto in più all’equi­valente

pecuniario delle provviste di vitto e di combustibile per i due mesi successivi

al pignoramento previste dall’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF.

7.

Per quanto attiene al reclamo, la tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dal momento che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni, non si pone invece

problema di ripetibili.

Quanto alla decisione sul ricorso contro l’esecuzione del sequestro, per legge non si preleva per contro alcuna tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della

causa di opposizione al sequestro, di fr. 12'578.94,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il

ricorso in materia civile al Tribunale federale è invece possibile contro la

decisione sul ricorso senza riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett.

c LTF).

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo (inc. 14.2020.166) contro la

decisione sull’opposizione al sequestro è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2.

Il

ricorso (inc. 15.2020.109) contro l’esecuzione del sequestro è parzialmente

accolto nel senso che il sequestro

del conto __________ di RE 1 presso la PI 1 è limitato a fr. 10'200.–.

Non si prelevano al riguardo spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

– Ufficio d’esecuzione,

Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nella causa n. 14.2020.166 (reclamo)

Contro il dispositivo n. 2 della

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e

unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale

presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Nella causa n. 15.2020.109 (ricorso)

Contro il dispositivo n. 1 della

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,

ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3

lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi

previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.