14.2020.166
Opposizione al sequestro di un conto bancario e ricorso contro la sua esecuzione. Prestazioni dell’AVS risparmiate
26 gennaio 2021Italiano13 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
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Incarti n.
14.2020.166
15.2020.109
Lugano
26 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3518 (opposizione al sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 luglio 2020 da
RE 1 IT-
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, )
contro
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo – da valere anche come ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF) contro l’esecuzione del sequestro n. __________
avvenuta il 9 luglio 2020 a cura dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano – presentato
il 16 ottobre 2020 da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7 luglio 2020 diretta contro RE 1, lo Stato del Canton
Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il sequestro presso la PI 1 e in tutte le sue agenzie di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,
pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo che si trovino su conti,
depositi, relazioni bancarie, tesori, oppure in cassette di sicurezza, dei
quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso, a lui intestato e/o appartenente. Sostanzialmente tutto quanto
la Banca sa, deve o possa sapere, appartenente al debitore sequestrato, in
particolare la relazione CH__________”, il tutto fino
a concorrenza di fr. 137'419.25. Quali titoli
di credito lo Stato del Canton Ticino ha indicato 16 attestati di carenza di
beni rilasciati tra il 2008 e il 2019 per imposte cantonali, multa e tasse di
diffida e quale causa di sequestro i medesimi attestati (art. 271
cpv. 1 n. 5 LEF).
Fatti
B. Con
decreto dello stesso 7 luglio 2020 il Pretore
ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro, che l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il 9 luglio (verbale n. __________). A
domanda del sequestrante, il 15 luglio 2020 l’UE ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ a convalida del sequestro. Siccome vertono su crediti
di diritto pubblico, per cui non è possibile l’assistenza giudiziaria
internazionale, il decreto e il verbale di sequestro, come pure il precetto
esecutivo, sono stati notificati a RE 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale
cantonale del __________ (pagg. __________ e __________).
C. Con
istanza del 28 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di
sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2020, lo
Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
D. Statuendo
con decisione 7 ottobre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 80.– senz’assegnare ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro “quale
reclamo [recte: ricorso] ai sensi dell’art. 17 LEF” e
di conseguenza l’annullamento del sequestro, protestate spese e ripetibili.
Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
F. Il
21 ottobre 2021, la Camera ha trasmesso d’ufficio il reclamo all’UE come
ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Con osservazioni del 3 novembre
2020, lo Stato del Canton Ticino vi si è opposto. Nelle sue del 6 novembre, l’UE
è giunto alla stessa conclusione, precisando di aver accertato nel quadro dell’esecuzione
del pignoramento, avvenuta il 26 ottobre 2020, che il saldo del conto
sequestrato all’8 luglio 2020 era pari a fr. 12'578.94.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG). Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la
Camera è anche competente per pronunciarsi sulle censure relative all’esecuzione
del sequestro.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 ottobre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 18 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
19.
ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
Ammesso
ma non concesso che l’opposizione al sequestro del 28 luglio 2020 sia da
considerare anche quale impugnazione dell’esecuzione del sequestro, avvenuta
il 9 luglio, il ricorso all’autorità di vigilanza risulterebbe tempestivo
giacché il decreto e il verbale di sequestro sono stati notificati a RE 1 con
pubblicazione edittale del 4 agosto 2020.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’unico motivo di
opposizione al sequestro invocato da RE 1 – l’impignorabilità giusta l’art. 92
cpv. 1 n. 5 LEF di quanto depositato sul conto sequestrato, alimentato con
provviste necessarie al suo sostentamento – non rientra tra i presupposti del
sequestro determinati all’art. 272 LEF e andava pertanto fatto valere con un
ricorso all’autorità di vigilanza contro l’esecuzione del sequestro e non con
un’opposizione nel senso dell’art. 278 LEF.
3.
Nel
reclamo RE 1 non contesta l’argomentazione pretorile, ma sostiene che il
Pretore avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio il ricorso all’autorità di
vigilanza in virtù dell’art. 4 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Conclude poi
all’accoglimento dell’opposizione al sequestro quale reclamo (recte: ricorso) contro l’esecuzione de
sequestro perché il saldo del conto sequestrato, di fr. 12'000.– circa,
non è “un gran risparmio” e a suo
dire è il frutto unicamente di risparmi sulle rendite AVS a lui versate.
Ricorda che i crediti per prestazioni AVS arretrate sono pure essi
impignorabili al pari delle rendite effettivamente erogate. A suo dire, le rendite risparmiate sarebbero servite in
concreto a “far
fronte a scadenze di pagamento
ricorrenti annualmente”.
4.
Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal
debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF)
allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti
del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Sono
inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli
atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). Sotto
questo profilo la sentenza impugnata è quindi ineccepibile, come del resto
ammesso dal reclamante, e va quindi confermata, a prescindere da un’eventuale
obbligo di trasmissione dell’opposizione all’UE, che non rimette in
discussione il fatto che RE 1 non ha fatto valere alcun motivo di opposizione
nel senso dell’art. 278 LEF.
5.
È
invero dubbio che il Pretore fosse tenuto a trasmettere l’opposizione all’UE
quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. L’art. 4 LPR citato dal reclamante è
infatti calcato sull’art. 32 cpv. 2 LEF, il quale pone un obbligo di
trasmissione dei ricorsi all’autorità competente a carico solo degli uffici di
esecuzione e fallimenti (e dell’autorità di vigilanza), perlomeno dal 1°
gennaio 2011. Il novo art. 63 CPC non prescrive un simile dovere per le
autorità giudiziarie (sentenza della CEF 15.2018.72 del 7 novembre 2018 consid.
2.2/c e i rinvii). Non è tuttavia necessario approfondire la questione
ulteriormente, perché se stesse la tesi del reclamante il sequestro dovrebbe
probabilmente essere considerato nullo, in quanto gravemente lesivo del suo
minimo esistenziale. La contestazione va pertanto esaminata d’ufficio (art. 22
cpv. 1 LEF).
6.
Secondo
l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF sono in particolare impignorabili le
rendite giusta l’art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, anche se, eccezionalmente, sono versate
sotto forma di capitale (Vonder Mühll
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38
ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF)
che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far
fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano
stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenze
della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 781 n. 53c consid. 5.1;
15.2011.75
del 23 dicembre 2011, consid. 2 e riferimenti citati; Vonder Mühll, ibidem
e sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 12 ottobre 1999, SJZ
96/2000 pag. 540).
6.1
Nel
caso specifico, l’UE ha accertato sulla scorta dell’estratto conto consegnato
dalla PI 1 il 28 ottobre 2020 che alla data dell’esecuzione del sequestro, il
9.
luglio 2020, il saldo ammontava a fr. 12'578.94. Contrariamente a quanto
allega il reclamante, il conto non risulta alimentato solo dalle prestazioni
dell’AVS. Il 9 gennaio 2020 sono stati bonificati ad esempio fr. 6'095.35 dalla
__________ e il 3 luglio 2020 fr. 1'600.– dalla comunione ereditaria fu __________,
che il ricorrente non ha allegato né provato essere entrate impignorabili.
Inoltre, il saldo del conto non è quasi mai sceso sotto il saldo iniziale al 1°
gennaio 2020 ammontante a fr. 9'176.74. Tenuto conto che la rendita AVS
per il mese di luglio 2020 era stata accreditata sul conto, il 3 luglio, pochi
giorni prima del sequestro ed era destinata a coprire le future spese vitali di
quel mese, la decisione dell’UE di considerare risparmiato – e dunque
pignorabile – il saldo del conto al 9 luglio va così confermata limitatamente a
fr. 10'200.– (pari alla somma arrotondata del saldo prima del bonifico
della rendita AVS, di fr. 8'602.44, e dell’accredito della comunione ereditaria
di fr. 1'600.–; cfr. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio
2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4).
6.2
Non
si disconosce che – come rileva il ricorrente – i crediti per arretrati di
rendite AVS non ancora versate sono impignorabili, a condizione tuttavia che
fossero necessarie all’assicurato per coprire il proprio minimo vitale, poiché
nel caso contrario sono da considerare quale risparmio illimitatamente pignorabile.
L’impignorabilità è ammessa in una siffatta ipotesi solo se l’escusso dimostra
di essersi indebitato per garantire il proprio minimo esistenziale in attesa
del versamento delle prestazioni arretrate (già citata sentenza 15.2016.102,
consid. 5.2).
6.3
I
presupposti appena citati non sono adempiuti nella fattispecie, anzitutto
perché le rendite AVS in discussione sono state bonificate effettivamente sul
conto sequestrato. La differenza con rendite arretrate è sostanziale. Il fatto
che RE 1 non abbia attinto (o ad ogni modo non completamente) alle somme
erogate dall’AVS dimostra che non erano indispensabili al suo sostentamento
esistenziale. Certo, egli asserisce lapidariamente che le rendite
risparmiate sarebbero servite a “far fronte a
scadenze di pagamento ricorrenti annualmente”. Non fornisce però
alcuna prova della propria asserzione. Il ricorso va di conseguenza accolto
limitatamente alla riduzione dalla somma sequestrata indicata in precedenza (da
fr. 12'578.94 a fr. 10'200.–).
6.4
A
scanso di equivoci, occorre ricordare che per il proprio sostentamento per i mesi
successivi a luglio del 2020 il ricorrente potrà far capo liberamente alle
somme bonificate o allibrate sul conto sequestrato dopo il 9 luglio 2020,
segnatamente alle rendite AVS (sentenza della CEF 15.2015.54 del 23 settembre
2015.
consid. 4, con i rinvii). RE 1 non ha quindi diritto in più all’equivalente
pecuniario delle provviste di vitto e di combustibile per i due mesi successivi
al pignoramento previste dall’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF.
7.
Per quanto attiene al reclamo, la tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dal momento che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni, non si pone invece
problema di ripetibili.
Quanto alla decisione sul ricorso contro l’esecuzione del sequestro, per legge non si preleva per contro alcuna tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della
causa di opposizione al sequestro, di fr. 12'578.94,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il
ricorso in materia civile al Tribunale federale è invece possibile contro la
decisione sul ricorso senza riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett.
c LTF).
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo (inc. 14.2020.166) contro la
decisione sull’opposizione al sequestro è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2.
Il
ricorso (inc. 15.2020.109) contro l’esecuzione del sequestro è parzialmente
accolto nel senso che il sequestro
del conto __________ di RE 1 presso la PI 1 è limitato a fr. 10'200.–.
Non si prelevano al riguardo spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
– Ufficio d’esecuzione,
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nella causa n. 14.2020.166 (reclamo)
Contro il dispositivo n. 2 della
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e
unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale
presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Nella causa n. 15.2020.109 (ricorso)
Contro il dispositivo n. 1 della
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,
ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3
lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi
previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.