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Decisione

14.2020.167

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale personale. Tassa di diffida. Irricevibilità delle censure relative alla situazione economica dell’escusso

1 marzo 2021Italiano6 min

comunale 2018”), fr. 0.35 (per “interessi aggiornati sino al 31.12.2019”) e fr. 50.– (per “tassa

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.167

Lugano

1 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 12 agosto

2020 dal

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della

Verzasca;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 40.– oltre agli interessi del 2,5% dal 1° gennaio 2021 (indicando

quale causa del credito l’“imposta

comunale 2018”), fr. 0.35 (per “interessi aggiornati sino al 31.12.2019”) e fr. 50.– (per “tassa

di diffida (30.11.2019)”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12

agosto 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo della Verzasca;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 10 settembre 2020;

che statuendo con decisione del 4 ottobre 2020, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.– complessivi senz’assegnare alcun’indennità a favore del­l’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 13 ottobre 2020 ribadendo di essere “ridotto

a vivere al di sotto del livello di povertà”;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è

competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48

lett. e n. 1 LOG);

che

la tempestività del reclamo, a prima vista dubbia siccome la decisione

impugnata è stata emessa il 4 ottobre 2020 mentre il reclamo è stato inoltrato

solo il 17 ottobre (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), non può essere

verificata in assenza nell’incarto della Giudicatura di pace della prova della

data di notificazione della sentenza impugnata al reclamante;

che

la questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che il reclamo si

rivela irricevibile;

che

il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1

CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

Considerandi

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza

impugnata;

che

in particolare egli non contesta che la decisione di conguaglio emessa il 30

giugno 2019 dal Comune CO 1 (doc. 4 accluso all’istanza) costituisce secondo l’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

l’imposta personale del 2018 (di fr. 40.–,

oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gen­naio 2021 e a quelli maturati

dalla data di scadenza, di fr. –.35), e la diffida del 30 novembre 2019

(doc. 6) giustifica, secondo la medesima norma, il rigetto definitivo per la

tassa di diffida di fr. 50.–;

che

censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e

14.2014.173

del 10 settembre 2014);

che

delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,

misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale

dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali

sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF

15.2006.29

del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864

n. 68c);

che la tassa del presente

giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC);

che

tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è

gravato di 75 attestati di carenza di beni per oltre fr. 100'000.– e il

suo unico reddito appare essere l’aiuto sociale) inducono a prescindere –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 90.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).