14.2020.167
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale personale. Tassa di diffida. Irricevibilità delle censure relative alla situazione economica dell’escusso
1 marzo 2021Italiano6 min
comunale 2018”), fr. 0.35 (per “interessi aggiornati sino al 31.12.2019”) e fr. 50.– (per “tassa
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Incarto n.
14.2020.167
Lugano
1 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 12 agosto
2020 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della
Verzasca;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 40.– oltre agli interessi del 2,5% dal 1° gennaio 2021 (indicando
quale causa del credito l’“imposta
comunale 2018”), fr. 0.35 (per “interessi aggiornati sino al 31.12.2019”) e fr. 50.– (per “tassa
di diffida (30.11.2019)”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12
agosto 2020 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo della Verzasca;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 10 settembre 2020;
che statuendo con decisione del 4 ottobre 2020, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.– complessivi senz’assegnare alcun’indennità a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 13 ottobre 2020 ribadendo di essere “ridotto
a vivere al di sotto del livello di povertà”;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è
competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48
lett. e n. 1 LOG);
che
la tempestività del reclamo, a prima vista dubbia siccome la decisione
impugnata è stata emessa il 4 ottobre 2020 mentre il reclamo è stato inoltrato
solo il 17 ottobre (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), non può essere
verificata in assenza nell’incarto della Giudicatura di pace della prova della
data di notificazione della sentenza impugnata al reclamante;
che
la questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che il reclamo si
rivela irricevibile;
che
il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1
CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
Considerandi
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata;
che
in particolare egli non contesta che la decisione di conguaglio emessa il 30
giugno 2019 dal Comune CO 1 (doc. 4 accluso all’istanza) costituisce secondo l’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
l’imposta personale del 2018 (di fr. 40.–,
oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021 e a quelli maturati
dalla data di scadenza, di fr. –.35), e la diffida del 30 novembre 2019
(doc. 6) giustifica, secondo la medesima norma, il rigetto definitivo per la
tassa di diffida di fr. 50.–;
che
censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e
14.2014.173
del 10 settembre 2014);
che
delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,
misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale
dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali
sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF
15.2006.29
del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864
n. 68c);
che la tassa del presente
giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC);
che
tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è
gravato di 75 attestati di carenza di beni per oltre fr. 100'000.– e il
suo unico reddito appare essere l’aiuto sociale) inducono a prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 90.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).