14.2020.168
Rigetto definitivo dell’opposizione. Rogito relativo a donazioni e assegnazione di fondi a scopo di divisione ereditaria con una clausola di conguaglio. Documento pubblico esecutivo
12 maggio 2021Italiano10 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal-l’Ufficio d’esecuzione
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CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.168
Lugano
12 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.167 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 3 settembre 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 dicembre 2003 __________ e i figli PI 1, CO 1 e RE 1 hanno
firmato il rogito n. __________ dell’avv. Giancarlo Dazio, con cui la madre ha
donato diversi fondi a PI 1 e CO 1 e altri immobili sono stati assegnati in “assoluta proprietà”
a ognuno dei tre figli nel quadro della divisione ereditaria. I comparenti
hanno pattuito la seguente clausola (n. 7): “La donazione avviene a titolo gratuito. Per le
donazioni ricevute dalla madre e per la divisione ereditaria i signori PI 1, CO
1 e RE 1 calcoleranno separatamente i conguagli”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal-l’Ufficio d’esecuzione
di Cevio, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 6'526.45
oltre agli interessi del 2% dal 18 dicembre 2003, indicando quale causa del
credito un “conguaglio non
pagato, vedi rogito avv. __________ del 18 dicembre 2003”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre
2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 20 settembre 2020.
D. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 211.80 senz’assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2020 per ottenere che
la stessa sia “rivista” nel senso di quanto da lei chiesto con l’istanza e che sia chiesto al
convenuto di adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito del 18
dicembre 2003. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 15 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 25 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26
ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 21
ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il rogito prodotto dall’istante
a sostegno della sua richiesta di rigetto definitivo non è parificabile a un
documento pubblico esecutivo nel senso dell’art. 347 CPC – né pertanto a un
titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF – nella
misura in cui non quantifica gli impegni degli eredi né indica il valore dei
fondi compresi nella massa successoria, sicché il rinvio generico al “conguaglio”, non
allestito dal notaio e non firmato dagli eredi, non permette di determinare l’importo
del credito posto in esecuzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere che nell’apporre la sua firma sul rogito, il convenuto
ha accettato i termini della divisione ereditaria e il fatto di calcolare
separatamente, con i fratelli PI 1 e RE 1, il conguaglio riferito ai valori di
stima degli immobili onde garantire un riparto equo ai tre eredi. Il calcolo è
quindi stato fatto da PI 1 e distribuito a tutti gli eredi. In assenza di
osservazioni al riguardo, la reclamante considera i conguagli come accettati.
4.1
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). Perché vi sia identità tra il
credito indicato sul precetto esecutivo e quello riconosciuto dall’escusso o
accertato nella decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo è
necessario che entrambi i crediti siano quantificati o quantificabili in modo
univoco. Un riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a
condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale
ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai
quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
Ciò vale anche per i documenti pubblici esecutivi, parificati dalla legge a
titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF). La prestazione dovuta dev’essere sufficientemente
determinata nel documento stesso (art. 347 lett. c n. 1 CPC), vale a dire dev’essere
quantificata o perlomeno quantificabile senza equivoci, anche attraverso il
rinvio a un documento allegato al documento pubblico (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 121 ad art. 80 LEF).
4.2
Nella
fattispecie il rogito non indica l’importo del conguaglio messo a carico di CO
1, come giustamente rilevato dal Pretore. Il documento non rinvia d’altronde ai
conguagli allestiti secondo la reclamante dal fratello PI 1. Un simile rinvio
sarebbe del resto stato impossibile, siccome risulta dalle allegazioni di RE 1
che i conguagli sono stati calcolati dopo la firma del rogito.
Sottoscrivendolo, CO 1 non ha pertanto riconosciuto di dover alla sorella il
conguaglio di fr. 6'526.45 posto in esecuzione. Il rogito non costituisce
pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 1bis LEF.
4.3
Che
CO 1 – come asserisce la reclamante – non abbia contestato i conguagli in
questione non è d’altronde di rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione.
A parte il fatto che non è chiaro se il convenuto abbia avuto conoscenza dei
conguagli e che il silenzio vale accettazione tacita solo in via eccezionale
(art. 6 CO), nella procedura di rigetto dell’opposizione l’istanza può essere
accolta solo se il debito è stato esplicitamente riconosciuto dall’escusso nel
documento pubblico esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) oppure in un altro documento pubblico o in una
scrittura privata da lui debitamente firmata (art. 82 cpv. 1 LEF). Un
riconoscimento di debito tacito non basta (sentenza della CEF 14.2017. 70 del
23.
agosto 2017 consid. 6.3).
5.
La
reclamante si duole che in esito alla sentenza impugnata si ritrova
praticamente diseredata e tradita dal fratello, e chiede che egli sia obbligato
a adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito. Una simile richiesta
non è tuttavia possibile nella procedura di rigetto dell’opposizione, il cui
unico scopo è la verifica dell’esistenza di titoli di rigetto già esistenti
(sopra consid. 2). Quanto richiede la reclamante può essere ottenuto solo con
una causa creditoria ordinaria con una domanda accessoria di rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 79 LEF).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa procedura.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'526.45, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).