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Decisione

14.2020.168

Rigetto definitivo dell’opposizione. Rogito relativo a donazioni e assegnazione di fondi a scopo di divisione ereditaria con una clausola di conguaglio. Documento pubblico esecutivo

12 maggio 2021Italiano10 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal­-l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2020.168

Lugano

12 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.167 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 3 settembre 2020 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 18 dicembre 2003 __________ e i figli PI 1, CO 1 e RE 1 hanno

firmato il rogito n. __________ dell’avv. Giancarlo Dazio, con cui la madre ha

donato diversi fondi a PI 1 e CO 1 e altri immobili sono stati assegnati in “assoluta proprietà”

a ognuno dei tre figli nel quadro della divisione ereditaria. I comparenti

hanno pattuito la seguente clausola (n. 7): “La donazione avviene a titolo gratuito. Per le

donazioni ricevute dalla madre e per la divisione ereditaria i signori PI 1, CO

1 e RE 1 calcoleranno separatamente i conguagli”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal­-l’Ufficio d’esecuzione

di Cevio, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 6'526.45

oltre agli interessi del 2% dal 18 dicembre 2003, indicando quale causa del

credito un “conguaglio non

pagato, vedi rogito avv. __________ del 18 dicembre 2003”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre

2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 20 settembre 2020.

D. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 211.80 senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2020 per ottenere che

la stessa sia “rivista” nel senso di quanto da lei chiesto con l’istanza e che sia chiesto al

convenuto di adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito del 18

dicembre 2003. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 15 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 25 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 21

ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il rogito prodotto dall’istante

a sostegno della sua richiesta di rigetto definitivo non è parificabile a un

documento pubblico esecutivo nel senso dell’art. 347 CPC – né pertanto a un

titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF – nella

misura in cui non quantifica gli impegni degli eredi né indica il valore dei

fondi compresi nella massa successoria, sicché il rinvio generico al “conguaglio”, non

allestito dal notaio e non firmato dagli eredi, non permette di determinare l’importo

del credito posto in esecuzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere che nell’apporre la sua firma sul rogito, il convenuto

ha accettato i termini della divisione ereditaria e il fatto di calcolare

separatamente, con i fratelli PI 1 e RE 1, il conguaglio riferito ai valori di

stima degli immobili onde garantire un riparto equo ai tre eredi. Il calcolo è

quindi stato fatto da PI 1 e distribuito a tutti gli eredi. In assenza di

osservazioni al riguardo, la reclamante considera i conguagli come accettati.

4.1

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). Perché vi sia identità tra il

credito indicato sul precetto esecutivo e quello riconosciuto dall’escusso o

accertato nella decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo è

necessario che entrambi i crediti siano quantificati o quantificabili in modo

univoco. Un riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a

condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale

ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai

quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

Ciò vale anche per i documenti pubblici esecutivi, parificati dalla legge a

titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF). La prestazione dovuta dev’essere sufficientemente

determinata nel documento stesso (art. 347 lett. c n. 1 CPC), vale a dire dev’essere

quantificata o perlomeno quantificabile senza equivoci, anche attraverso il

rinvio a un documento allegato al documento pubblico (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 121 ad art. 80 LEF).

4.2

Nella

fattispecie il rogito non indica l’importo del conguaglio messo a carico di CO

1, come giustamente rilevato dal Pretore. Il documento non rinvia d’altronde ai

conguagli allestiti secondo la reclamante dal fratello PI 1. Un simile rinvio

sarebbe del resto stato impossibile, siccome risulta dalle allegazioni di RE 1

che i conguagli sono stati calcolati dopo la firma del rogito.

Sottoscrivendolo, CO 1 non ha pertanto riconosciuto di dover alla sorella il

conguaglio di fr. 6'526.45 posto in esecuzione. Il rogito non costituisce

pertanto un titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione nel senso dell’art. 80

cpv. 2 n. 1bis LEF.

4.3

Che

CO 1 – come asserisce la reclamante – non abbia contestato i conguagli in

questione non è d’altronde di rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione.

A parte il fatto che non è chiaro se il convenuto abbia avuto conoscenza dei

conguagli e che il silenzio vale accettazione tacita solo in via eccezionale

(art. 6 CO), nella procedura di rigetto dell’opposizione l’istanza può essere

accolta solo se il debito è stato esplicitamente riconosciuto dall’escusso nel

documento pubblico esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) oppure in un altro documento pubblico o in una

scrittura privata da lui debitamente firmata (art. 82 cpv. 1 LEF). Un

riconoscimento di debito tacito non basta (sentenza della CEF 14.2017. 70 del

23.

agosto 2017 consid. 6.3).

5.

La

reclamante si duole che in esito alla sentenza impugnata si ritrova

praticamente diseredata e tradita dal fratello, e chiede che egli sia obbligato

a adempiere agli obblighi assunti con la firma del rogito. Una simile richiesta

non è tuttavia possibile nella procedura di rigetto dell’opposizione, il cui

unico scopo è la verifica dell’esi­stenza di titoli di rigetto già esistenti

(sopra consid. 2). Quanto richiede la reclamante può essere ottenuto solo con

una causa creditoria ordinaria con una domanda accessoria di rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 79 LEF).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa procedura.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'526.45, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).